NORMATIVA ATTINENTE ALLE INDAGINI DIFENSIVE
( investigazione difensiva )
Legge 29 marzo 2001, n. 134
"Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"
Legge 19 gennaio 2001, n. 4
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e
l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia"
"Disposizioniin materia di
difesa d’ufficio"
testo approvato il 21 febbraio 2001, entrata in vigore in data 6 aprile
2001
Il testo completo della nuova legge sulle indagini
difensive
7 dicembre 2000 n. 397 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
3/01/2001
ed entrata in vigore in data 18 gennaio 2001)
D.M. 8 novembre 2000
Adeguamento della misura del reddito per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 30 luglio 1990,
n. 217.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(approvata dal Parlamento Europeo il 14/11/2000)
Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 28/08/2000, n. 274)
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.6)
Costituzione della Repubblica Italiana
(art.111 così come modificato)
Legge 31 dicembre 1996 n. 675, in tema di
privacy del cittadino
Provvedimento 29 settembre 1999,
autorizzazoni del garante per la privacy
Art
52 del codice deontologico forense di cui trovi il link per la
lettura QUI:
LEGGE 7
dicembre 2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive.
Riferimenti
vari reperiti in rete
( approfondimenti )
un paio di documenti in PDF 1 e 2
Molti
mi hanno contestato che il ruolo del Dott. Cristiano Corri ( avvocato )
si addice di più alla figura di " AGENTE PROVOCATORE "
Ho fatto delle ricerche e questa ipotesi mi sembra del tutto fuori
luogo.
Corte di
Cassazione, Sent. n. 39706/03:
L’attività di contrasto prevista dall’articolo 14 della legge
269/98, in vista della gravità e dell’allarme sociale di alcuni
ben specifici e determinati reati in materia di pedopornografia,
autorizza la polizia giudiziaria, limitatamente ai reati stessi, a
svolgere, in via del tutto eccezionale rispetto alle norme e ai
principi fondamentali del nostro ordinamento processuale in tema di
acquisizione delle prove, un vero e proprio ruolo di agente
provocatore. Tale attività tuttavia può ritenersi
consentita e non in contrasto con norme costituzionali solo in quanto
sia strettamente limitata a casi eccezionali e soggetta ad una rigida
disciplina che ne stabilisca rigorosamente i limiti e le procedure.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 21 ottobre 2003
n. 39706,
precisando che qualsiasi applicazione analogica di tale disciplina
eccezionale a casi diversi da quelli tassativamente previsti
dall’articolo 14 citato, deve ritenersi assolutamente vietata ai sensi
dell’articolo 14 delle preleggi.
APPROFONDIMENTI
a cura di un Procuratore e DEFINIZIONE
generale di " agente provocatore
" (falsus emptor) ( fictus
emptor )
in questo caso non si è indagato su un reato compiuto, ma
si è cercato di far compiere un reato....
La Suprema Corte, quando l'agente provocatore è un privato
cittadino, ritiene necessario, perché la sua condotta venga
scriminata ex art. 51
c.p.,che il suo intervento derivi da un ordine legittimo della pubblica
autorità, cioè che il soggetto adempia fedelmente
all'ordine ricevuto per tutto il tempo "dell'operazione".
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