A)
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali (l. 4 agosto
1955, n.848)
art. 6 Diritto ad un processo equo.
Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata
imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un
tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che
deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed
obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in
materia penale elevata contro di lei.
Il giudizio deve essere pubblico ma l'ingresso nella sala d'udienza
può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante tutto o
parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale in una società democratica,
quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita
delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente
indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la
pubblicità potesse ledere gli interessi della giustizia.
Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
Ogni accusato ha diritto soprattutto a:
a) essere informato, nel più breve tempo, in una
lingua che comprende ed in maniera dettagliata, del contenuto
dell'accusa elevata contro di lui;
b) disporre del tempo e della possibilità necessari
a preparare la difesa;
c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un
difensore di sua scelta e, se non ha mezzi di pagare un difensore, per
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando
lo esigono gli interessi della giustizia;
d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed
ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a
pari condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua usata in udienza.
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