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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELLE FINANZE
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Visto l'art. 3, comma
1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che fissa le condizioni
reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
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Visto l'art. 3, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n.
217, che prevede la possibilità di adeguamento periodico della
misura del reddito di cui al comma 1, in base alla variazione,
accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel
biennio precedente;
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Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere al
predetto adeguamento;
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Rilevato che dai dati accertati dall'Istituto nazionale
di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 3,4% per il
periodo gennaio 1998-dicembre 1999;
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Decreta:
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L'importo di L.
10.890.000, indicato nell'art. 3, comma 1, legge 30 luglio 1990, n.
217, così come fissato con decreto ministeriale 28 ottobre 1995,
e' aggiornato in L. 11.260.000.
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Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 8 novembre
2000
- Il Ministro
della giustizia Fassino
- Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
- Il Ministro
delle finanze Del Turco
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