6 - PROV 29/09/1999
Provvedimento 29 settembre 1999 (in Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 232) del Garante per la protezione dei dati
personali.
Autorizzazione n. 6/1999 al trattamento di alcuni dati
sensibili da parte degli investigatori privati.
Preambolo
Il Garante: In data odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare,
l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua come <<sensibili>> i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale;
Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed
enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa
autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto
degli interessati (art. 22, comma 1, legge
n. 675/ 1996);
Considerato che una speciale disposizione (art.
22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il
consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal
Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito
di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale
e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato;
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre
1998 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli
investigatori privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il 1º ottobre 1998 e avente efficacia fino al
30 settembre 1999;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali
numeri 6/1997 e 6/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per
prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli
interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di
tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria
richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali
anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che
la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di
titolari, nonchè di assicurare una migliore funzionalità
dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da
impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine
generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale (n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999),
anche in riferimento alle predette finalità di ordine
giudiziario;
Considerato che numerosi trattamenti aventi tali
finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati,
e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni
dell'autorizzazione n. 2/1999 mediante un ulteriore provvedimento di
ordine generale che tenga conto dello specifico contesto
dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le
prescrizioni da impartire alla categoria;
Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le
considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/1999 per
ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni
generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle
relative prescrizioni; Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti
saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione
dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante
è in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n.
675/1996);
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione; Visto
il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto
dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501; Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
Articolo 1
Autorizza gli investigatori privati a trattare i dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le
prescrizioni di seguito indicate.
Allegato 1
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di
investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art.
134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni
e integrazioni).
Il trattamento può essere effettuato unicamente:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico
di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di
rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero
un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed
inviolabile;
b) su incarico di un difensore nell'ambito del
procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del
relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del
diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale
e 38 delle relative norme di attuazione).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello
svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione
n. 1/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1999,
rilasciata il 29 settembre 1999);
c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle
fondazioni (autorizzazione generale n. 3/1999, rilasciata il 29
settembre 1999);
d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o
elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti
ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1999, rilasciata il
29 settembre 1999);
e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
generale n. 7/1999, rilasciata il 29 settembre 1999).
2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si
riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia
strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti
per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di
cui al punto.
1) I dati devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto agli incarichi conferiti.
3) Modalità di trattamento. Gli investigatori
privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni,
ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale.
Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base
di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore,
per le esclusive finalità di cui al punto
1). L'atto di incarico deve menzionare in maniera
specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria,
ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è
collegata, nonchè i principali elementi di fatto che
giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa
deve essere conclusa. I dati devono essere registrati ed elaborati
mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle
finalità di cui al punto
1).
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve
essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n.
675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità e la
qualità professionale dell'investigatore, nonchè la
natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli
10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i
dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente
necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere
le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente
perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere
informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al
fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova. L'investigatore privato deve
eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi
di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del
conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati
quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a
quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996,
l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale
sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni
impartite.
Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente
pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non
previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere
effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute
nell'autorizzazione generale n. 2/1999, in particolare per ciò
che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante
è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli 22,
comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere
verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la
stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle
finalità perseguite e all'incarico conferito. Una volta conclusa
la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare
in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al
difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico. La mera pendenza
del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero
il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del
giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione
valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore
privato.
5) Comunicazione
e diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha
conferito l'incarico. I dati non possono essere comunicati ad un altro
investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato
nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per
finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati
(art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle
norme che regolano la materia. I dati relativi alla vita sessuale non
possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento
sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme
finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento,
ovvero dalla normativa comunitaria (anteporre <<normativa comunitaria>>),
che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati
personali e, in particolare: a) dagli articoli 4 (impianti e
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei
lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su
altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300; b) dalla legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di
infezione da HIV; c) dalle norme processuali o volte a prevenire
discriminazioni; d) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta
la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine
della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano fermi gli
obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996
e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999 concernenti i
requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai
trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la
personalità degli interessati, nonchè il trasferimento
all'estero dei dati. Restano fermi, in particolare, gli obblighi
previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di
strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni
anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di
cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o
conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti. Resta
ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente
dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede
giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un
procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica
anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità
giudiziaria o a terzi, semprechè i dati non siano destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 della legge n.
675/1996).
8) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha
efficacia a decorrere dal 1º ottobre 1999, fino al 30 settembre
2000.
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