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Codice Deontologico Magistrati |
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Il Codice deontologico degli avvocati CODICE
DEONTOLOGICO
FORENSE* PREAMBOLO
L’avvocato esercita la
propria attività
in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i
diritti e
gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini
della giustizia. Nell’esercizio della sua
funzione,
l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti
umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa;
assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono
essenziali per la
realizzazione e la tutela di questi valori. I
- PRINCIPI GENERALI ART. 1. - Ambito di applicazione.
– Le norme deontologiche si
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività,
nei
loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
-
Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la
potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere
adeguate alla gravità dei
fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti
nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a
determinare l’infrazione.
-
Volontarietà dell’azione. – La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà
della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione
è il comportamento
complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari
addebiti nell’ambito di uno
stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4. -
Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.
– Nell’esercizio di attività professionali all’estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano
è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui
viene
svolta l’attività. Del pari l’avvocato
straniero, nell’esercizio
dell’attività professionale in Italia, quando questa sia
consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
italiane. ART. 5. - Doveri di
probità, dignità e decoro.
– L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
- Doveri di lealtà
e correttezza. –
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con
lealtà e correttezza.
- Dovere di
fedeltà. – È dovere
dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
ART. 8. - Dovere di diligenza. –
L’avvocato deve
adempiere i propri doveri professionali con diligenza. ART. 9. - Dovere di segretezza e
riservatezza. – È’
dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato
mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto
a conoscenza in dipendenza del mandato.
a) per lo svolgimento
delle attività di difesa; b) al fine di impedire la
commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare
circostanze di fatto in una
controversia tra avvocato e assistito;
- Dovere di indipendenza.
– Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
- Dovere di difesa. –
L’avvocato deve prestare
la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto
dagli organi
giudiziari in base alle leggi vigenti.
- Dovere di competenza. –
L’avvocato non deve
accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza. I - L’avvocato deve
comunicare all’assistito le
circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta,
valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e
complessità, l’opportunità della integrazione della
difesa
con altro collega.
- Dovere di aggiornamento
professionale. – E dovere
dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai
settori
nei quali è svolta l’attività.
- Dovere di
verità. – Le dichiarazioni in
giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che
siano
presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui
l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
ART. 15. - Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale. –
L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo
carico, secondo le norme vigenti. I - In particolare
l’avvocato è tenuto a
corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli
organi
forensi e all’ente previdenziale. ART. 16. - Dovere di evitare
incompatibilità. –
È dovere dell’avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque
nel
dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.
- Informazioni
sull’esercizio professionale. –
È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria
attività professionale, secondo correttezza e verità, nel
rispetto della dignità e del decoro della professione e degli
obblighi
di segretezza e di riservatezza.
A) Devono ritenersi
consentiti: – i mezzi ordinari (carta
da lettere, biglietti da
visita, targhe); – le brochures
informative (opuscoli, circolari)
inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da
escludere la
possibilità di proporre questionari o di consentire risposte
prepagate);
– i mezzi televisivi e
radiofonici (televisione e
radio); – i giornali (quotidiani
e periodici) e gli annunci
pubblicitari in genere; – le sponsorizzazioni; – le telefonate di
presentazione e le visite a
domicilio non ,specificatamente richieste;
– i seminari e i convegni
organizzati direttamente
dagli studi professionali.
– i dati personali
necessari (nomi, indirizzi, anche
web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di
nascita
e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute,
articoli e
libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e
quant’altro
relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene
all’attività professionale esercitata); – l’indicazione della
certificazione di
qualità (l’avvocato che intenda fare menzione di una
certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio
dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo
di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato).
– indicazione dei dati
anagrafici, p. Iva e Consiglio
dell’ordine di appartenenza; – indicazione della
persona responsabile; – specificazione degli
estremi della eventuale
polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni
on-line e
indicazione dei massimali; – indicazione delle
vigenti tariffe professionali per
la determinazione dei corrispettivi. – i dati che riguardano
terze persone; – i nomi dei clienti (il
divieto deve ritenersi
sussistente anche con il consenso dei clienti); – i prezzi delle singole
prestazioni (è
vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è
gratuita); – le percentuali delle
cause vinte o
l’esaltazione dei meriti; – il fatturato
individuale o dello studio; – le promesse di recupero; – l’offerta comunque di
servizi (in relazione a
quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico). - Rapporti con la stampa.
– Nei rapporti con la
stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a
criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e
interviste, sia
per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la
parte
assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi.
- Divieto di
accaparramento di clientela. – È
vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a
mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
- Divieto di uso di
espressioni sconvenienti ed offensive.
– Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato
deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli
scritti in
giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle
controparti e
dei terzi. I - La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità
delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. ART. 21. - Divieto di
attività professionale senza titolo o
di uso di titoli inesistenti. – L’iscrizione all’albo
è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio
dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e
consulenza
in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
II-
RAPPORTI
CON I COLLEGHI ART. 22. -
Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e
lealtà. I -
L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
richieste
di informativa del collega. III -
L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con
il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti. -
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In
particolare,
nell’attività giudiziale, l’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
II -
L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio
delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita. III -
L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito
le
spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega
avversario. IV -
Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è
tenuto
a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già
nominato
d’ufficio, il mandato ricevuto. VI -
Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare
il
proprio co?difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo
del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
-
Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il
dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o
con
altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità
istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A
tal
fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia,
che richiedano iniziative o interventi collegiali.
II - Tuttavia,
qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una
parte o da
un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse
dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto
costituisce illecito disciplinare. III -
L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve
adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e
nell’interesse della collettività professionale. ART. 25. - Rapporti
con i collaboratori dello studio. – L’avvocato deve consentire ai
propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone
la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
-
Rapporti con i praticanti. – L’avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire
un’adeguata
formazione. I -
L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato
all’apporto professionale ricevuto.
-
Obbligo di corrispondere con il collega. – L’avvocato non
può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da
altro legale. I -
Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti
o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza
può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro
inviandone copia per conoscenza al legale avversario. II -
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita
da un
collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
-
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Non
possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate
e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate
con i
colleghi. I -
È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando
sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione. II -
È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri
l’adempimento delle prestazioni richieste. III -
L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
è
tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. IV -
L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di
dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
-
Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e
così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona,
è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza
con i
fatti di causa.
-
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvo
diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente
altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
-
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. –
L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull’attività
svolta e da svolgere. I -
L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente
comunicata e consentita. II -
È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega
che gli ha affidato l’incarico. III -
L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel
modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte,
informando
non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
-
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. –
L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia
giustificata
da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
-
Sostituzione del collega nell’attività di difesa. – Nel caso
di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per
l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime
richieste per le prestazioni svolte. I -
L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione
nel
mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo
difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. ART. 34. -
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. – Salvo
che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i
collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti. I - Nel
caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l’avvocato
o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi. III
- RAPPORTI
CON ART. 35. -
Rapporto di fiducia. – Il rapporto con la parte assistita è
fondato sulla fiducia. I -
L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il
consenso della parte assistita. II -
L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
-
Autonomia del rapporto. – L’avvocato ha l’obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei
limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi
deontologici. I -
L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti
o colpiti da nullità. II -
L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare
l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante. III -
In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al
segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non
siano riferibili a un cliente esattamente individuato. IV -
L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando
dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata
alla realizzazione di una operazione illecita. ART. 37. -
Conflitto di interessi. – L’avvocato ha l’obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un
conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con
lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale. I -
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite
da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una
parte possa
avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di
un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello
svolgimento di un nuovo incarico. II -
L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi. III -
L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi
interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa
società di
avvocati o associazione professionale. ART. 38. -
Inadempimento al mandato. – Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti
al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli
interessi della parte assistita. I - Il
difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove
accetti,
è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
-
Astensione dalle udienze. – L’avvocato ha diritto di partecipare
alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e
delle norme in vigore. I -
L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II -
Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca
all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività, così come
l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in
certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
-
Obbligo di informazione. – L’avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle
caratteristiche e della importanza della controversia o delle
attività
da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili.
L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio
assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputino
opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. I - Se
richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del
processo. II -
È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. ART. 41. -
Gestione di denaro altrui. – L’avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della
parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. I -
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II -
In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a
richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
-
Restituzione di documenti. –
L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo
alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I -
L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario
ai fini
della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. ART. 43. -
Richiesta di pagamento. – Di norma l’avvocato richiede alla parte
assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti
sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell’incarico. I -
L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all’attività svolta e comunque eccessivi. II -
L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che
ne abbia
fatto formale riserva. III -
L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all’adempimento di particolari prestazioni il versamento alla
parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. IV -
È consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso
di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché
siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi
inderogabili di
legge. ART. 44. -
Compensazione. – L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che
gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle
spese
sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le
somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso
della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a
carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia
ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato
una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita. I - Al
di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l’avvocato
è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita
le somme riscosse per conto di questa.
-
Divieto di patto di quota lite. – È vietata la pattuizione
diretta
ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale,
una
percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al
valore
della lite. I -
È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato
dal
risultato conseguito.
-
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. –
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa
rinuncia al mandato. ART. 47. -
Rinuncia al mandato. – L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I - In
caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita
un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto
è
necessario fare per non pregiudicare la difesa. II -
Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un
altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non
è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo
tenuto
ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III - In
caso di
irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato
con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico
e
all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale
formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato
è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto
che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. IV
- RAPPORTO
CON ART. 48. -
Minaccia di azioni alla controparte. – L’intimazione fatta
dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce
o altre
sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la
controparte
delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere;
è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano
minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I -
Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che
la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. II -
È consentito l’addebito a controparte di competenze e spese per
l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore
del proprio assistito.
-
Pluralità di azioni nei confronti della controparte. –
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad
effettive ragioni di tutela della parte assistita.
-
Richiesta di compenso professionale alla controparte. – È
vietato
richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l’accordo
del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I - In
particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte
il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
-
Assunzione di incarichi contro ex?clienti. – L’assunzione di un
incarico professionale contro un ex?cliente è ammessa quando sia
trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo
incarico
sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque
possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite. I - La
ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all’intensità del rapporto clientelare.
-
Rapporti con i testimoni. – L’avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I -
Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e
termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che
seguono. 1. Il
difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle
investigazioni
difensive. 3. La
scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4.
Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori
privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli
stessi
tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento
dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli
atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i
risultati esclusivamente al difensore. 5. Il
difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne
faccia uso
nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse
del proprio assistito. 6. Il
difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per
tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa. 7.
È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di
corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone
interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà di
provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il
difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell’assistito. 9. Il
difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande
del
difensore. 10. Il
difensore deve altresì informare le persone sottoposte a
indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o
collegato
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere
chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il
difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo
della propria qualità e della natura dell’atto da compiere,
nonché della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso,
l’atto sia autorizzato dal giudice. 12.
Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni
dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto,
previo avviso
al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l’esistenza.
Se non risulta assistita, nell’invito è indicata
l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga
all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato
anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà
di
intervenire all’atto. 13. Il
difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo
stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o
disperso. 14. Il
difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate
dalla legge
e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni. 16. Il
difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla
persona che
ha reso informazioni né al suo difensore.
-
Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i magistrati devono essere
improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni. I - Salvo
casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio
civile
in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del
legale
avversario. II -
L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità. III -
L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori
e
preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla
presenza
di terze persone. ART. 54. -
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L’avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e
lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. -
Arbitrato. – L’avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro
deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. I -
Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità,
l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come
presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti in
causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In
particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle
parti
l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse,
rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto. II -
In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori,
che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle
parti stesse all’espletamento dell’incarico.
-
Rapporti con i terzi. – L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con
correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia,
del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con
cui venga
in contatto nell’esercizio della professione. I -
Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua
capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della
professione. ART. 57. -
Elezioni forensi. – L’avvocato che partecipi, quale candidato o
quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni. ART. 58. - La
testimonianza dell’avvocato. – Per quanto possibile,
l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell’esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto. I -
L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola
sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II -
Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. ART. 59. -
Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi. – L’avvocato è tenuto a provvedere
regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei
terzi.
V
- DISPOSIZIONE
FINALE ART.
60. – Norma di chiusura. Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di
applicazione dei principi generali espressi. *Testo
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, con le
modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002 |