Approvato dal
Consiglio Nazionale Forense - 20 ottobre 1999
Preambolo
L'avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia
ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel
rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà
e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.
Titolo I:
principi generali
Art. 1 Ambito
di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
dei terzi.
Art. 2 Potestà
disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le
sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti
nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che
hanno concorso a determinare 1' infrazione.
Art. 3 Volontarietà
dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei
doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno
stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
Art. 4 Attività
all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene
svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 Doveri
di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l' immagine della
classe forense.
L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non
può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
Art. 6 Doveri
di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con
lealtà e correttezza. L'avvocato non deve proporre azioni o
assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 Dovere
di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito.
Art. 8 Dovere
di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio
assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della
qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo
il formarsi del giudicato.
Art. 9 Dovere
di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su
tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o
di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche
nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale
che per l'attività stragiudiziale.
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che
si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato
sia accettato.
L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio,
consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per
l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo
possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
per lo svolgimento delle attività di difesa;
alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà
essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 10 Dovere
di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto
terzi patti attinenti a detta attività.
Art. 11 Dovere
di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi
vigenti.
L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando
ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha
facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore
d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito di un compenso per la prestazione di tale
attività.
Art. 12 Dovere
di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità,
l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 13
Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l' attività.
Art. 14 Dovere
di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere.
L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o
documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui
fatti, che sappia essere false.
L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di
fatto.
Art. 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente
e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
Art. 16
Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere
il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
Art. 17
Informazioni sull'esercizio professionale
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attivita'
professionale, secondo correttezza e verita', nel rispetto della
dignita' e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza
e riservatezza.
L'informazione e' data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (e' da escludere la possibilita' di
proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l'aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'articolo 18
del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purche' propri
dell'avvocato o di studi legali associati o di societa' di avvocati,
nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell'ordine. Con riferimento ai siti gia' esistenti l'avvocato e'
tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell'ordine di
appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettivita' o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e cosi' via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell'Ordine (in relazione alla modalita' e finalita'
previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attivita' didattica, onorificenze, e quant'altro
relativo alla persona, limitatamente a cio' che attiene all'attivita'
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attivita' prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l'indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualita' (l'avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualita' deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validita' e l'indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) E' consentita inoltre l'utilizzazione della rete Internet e del sito
web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell'ordine
di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (e' vietato pubblicare l'annuncio
che la prima consultazione e' gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall'articolo 19 del codice deontologico).
17.III) E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purche' il professionista a suo
tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento
in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Nuovo testo risultante dalle modifiche al Codice
deontologico forense approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 26
ottobre 2002 che novella: Divieto di pubblicità - E'
consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di
segretezza e di riservatezza. L'informazione può essere data
attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e
telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale. E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di
propri particolari rami di attività. E' consentita l'indicazione
del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 18
Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri
di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e
di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri
successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al
solo fine di pubblicità personale.
Art. 19 Divieto
di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela,
a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la prestazione di un cliente.
Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.
Art. 20 Divieto
di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle
controparti.e dei terzi.
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese
non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Art. 21 Divieto
di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo.
Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde
anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
Titolo II:
Rapporti con i clienti
Art. 22 Rapporto
di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
richieste di informativa del collega.
L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il
mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la
richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia
è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio
dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione,
salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso
la comunicazione può essere anche successiva.
L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con
il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 Rapporto
di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle
udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio
delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita.
L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito
le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega
avversario.
Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già
nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto
della legge.
Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare
il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine
della effettiva condivisione della strategia processuale.
Art. 24 Rapporti
con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il
dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire
al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o
adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e
nell'interesse della collettività professionale.
Art. 25 Rapporti
con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
Art. 26 Rapporti
con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la
effettività ed a favorire la proficuità della pratica
forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 Obbligo
di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti
o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un
collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 Divieto
di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di
dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
Art. 29
Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie
relative alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia
essenziale attinenza con i fatti di causa.
L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa,
salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
Art. 30 Obbligo
di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Art. 31 Obbligo
di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che
gli ha affidato l'incarico.
L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della
parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato
l'incarico.
Art. 32 Divieto
di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
Art. 33 Sostituzione
del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza
pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione
nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo
difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della
difesa.
Art. 34 Responsabilità
dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti specifici commessi.
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