Codice Deontologico
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Premessa

Il seguente testo del “codice etico” è stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, a seguito di un’ampia consultazione degli associati, nel termine prescritto dall’art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93 (introdotto dal decreto legislativo n. 546/93).
L’ANM, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l’individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve espirarsi il loro comportamento.
Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.
L’operata individuazione di norme di comportamento, ispirate all’attuazione dei valori morali fondamentali propri dell’ordinamento della categoria, è inevitabilmente condizionata dall’assetto normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla discussione delle sezioni locali dell’ANM e la successiva approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale.

I. Le regole generali


Art. 1 Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

Art. 2 Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

Art. 3 Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

Art. 4 Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

Art. 5 Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.

Art. 6 Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

Art. 7 Adesione ad associazioni
Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza


Art. 8 L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.

Art. 9 L’imparzialità del magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

Art. 10 Obblighi di correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

La condotta nell’esercizio delle funzioni


Art. 11 La condotta nel processo
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Art. 12 La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti. Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.
Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.

Art. 13 La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.

Art. 14 I doveri del dirigenti
Il magistrato dirigenti dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.
Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è messa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.