Premessa
Il
seguente testo del “codice etico” è stato adottato dal Comitato
Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, a
seguito di un’ampia consultazione degli associati, nel termine
prescritto dall’art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93
(introdotto dal decreto legislativo n. 546/93).
L’ANM, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia
sotto il profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della
violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento
giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque
opportuna l’individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune
sentire dei magistrati, deve espirarsi il loro comportamento.
Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia
giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla
regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.
L’operata individuazione di norme di comportamento, ispirate
all’attuazione dei valori morali fondamentali propri dell’ordinamento
della categoria, è inevitabilmente condizionata dall’assetto
normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore
rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle
norme così individuate sarà seguita la medesima
procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla
discussione delle sezioni locali dell’ANM e la successiva approvazione
da parte del Comitato Direttivo Centrale.
I. Le regole generali
Art.
1 – Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità,
correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento
professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse
personale, di indipendenza e di imparzialità.
Art. 2
– Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il
magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della
personalità e della dignità altrui e respinge ogni
pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire
indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la
sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.
Art. 3
– Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi
nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori
in cui svolge la propria attività.
Art. 4
– Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio
siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando
ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di
obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.
Art. 5
– Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non
istituzionali
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone
per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni
confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni
dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.
Art. 6
– Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di
massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il
magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla
propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su
informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover
fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire
la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di
cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini,
evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali
riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del
pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi
di comunicazione di massa.
Art. 7
– Adesione ad associazioni
Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la
prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena
trasparenza sulla partecipazione degli associati
II. Indipendenza, imparzialità,
correttezza
Art.
8 – L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle
proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di
indipendenza.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o
affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o
comunque appannarne l’immagine.
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino
il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la
natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano
comunque condizionarne l’indipendenza.
Art. 9
– L’imparzialità del magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza
discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di
razza, di religione.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore
dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali
che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e
sull’interpretazione ed applicazione delle norme.
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di
imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta
con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile
astensione per gravi ragioni di opportunità.
Art. 10
– Obblighi di correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o
privilegi.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni
di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di
influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che
altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad
esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni,
trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti
formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno
svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di
tutti i collaboratori.
La condotta nell’esercizio delle funzioni
Art.
11 – La condotta nel processo
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del
servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle
udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili
disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento
eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce
riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri
protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle
al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia
per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando
sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.
Art. 12
– La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere
pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro
esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere
di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei
giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni,
in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da
trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e
personale.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone
fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di
consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati
dalle parti. Non sollecita né riceve notizie informali nei
procedimenti da lui trattati.
Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione
dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei
all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla
capacità professionale di altri magistrati o dei difensori,
ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui
soggetti coinvolti nel processo.
Art. 13
– La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello
svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo
anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al
giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi,
che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene
da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e
dei difensori.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli
comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.
Art. 14
– I doveri del dirigenti
Il magistrato dirigenti dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione
e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da
ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico
che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con
gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di
ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la
serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando
trasparenza ed equanimità nella gestione dell’ufficio e
respingendo ogni interferenza esterna.
Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito
dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e
spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini,
dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi,
vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad
evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo
intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire
comportamenti scorretti.
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e
le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente
collaborando con coloro cui è messa la vigilanza sui magistrati,
con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i
magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli
avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.
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