Titolo III:
Rapporti con la parte assistita
Art. 35 Rapporto
di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il
consenso della parte assistita.
L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Art. 36 Autonomia
del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
Art. 37 Conflitto
di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di
un proprio assistito.
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di
una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
Art. 38 Inadempimento
al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da
non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali deve darne tempestiva e motivata
comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della
difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39
Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in
vigore.
L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato
che aderisca all'astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività,
così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
Art. 40 Obbligo
di informazione
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è
tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto
di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 Gestione
di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella
gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per
determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed
ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 Restituzione
di documenti
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo
alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario
ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto
pagamento.
Art. 43 Richiesta
di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che
ne abbia fatto formale riserva.
L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla
parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché
siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi
inderogabili di legge.
Art. 44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e
onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita,
ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento
espressamente accettata dalla parte assistita.
Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1'
avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Art. 45 Divieto
di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato
dal risultato conseguito.
Art. 46 Azioni
contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
Art. 47 Rinuncia
al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto e' necessario fare per non pregiudicare la difesa.
Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
l'adempimento ditale formalità l'avvocato é esonerato da
ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV:
Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
Art. 48 Minaccia
di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto
tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative
giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od
iniziative sproporzionate o vessatorie.
Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno
precisare che la controparte può essere accompagnata da un
legale di fiducia.
E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore del proprio assistito.
Art. 49 Pluralità
di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò
non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 Richiesta
di compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di
avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Art. 51
Assunzione di incarichi contro ex clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di
notizie precedentemente acquisite.
La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
Art. 52. Rapporti
con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di
procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.
In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata
sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di
urgenza, e deve informare la persona che depone dell'importanza civile
e morale delle dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve
raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la
registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso
dell'interessato.
Art. 53 Rapporti
con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla
dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche
funzioni.
Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del
giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza
la presenza del legale avversario.
L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori
e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di
tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla
presenza di terze persone.
Art. 54 Rapporti
con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni.
Art. 55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità.
Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di
arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle
parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che
possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di
rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato
presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all'incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori,
che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 Rapporto
con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in
contatto nell'esercizio della professione.
Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua
capacità di adempiere i doveri professionali e nella
dignità. della professione.
Art. 57 Elezioni
forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed
iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
Art. 58 La
testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 Obbligo
di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia
dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri
doveri professionali.
Titolo V:
Disposizione finale
Art. 60 Norma
di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
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