PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità
delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento
comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e
l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del
contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Ambito di
applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei
terzi.
Art. 2 Potestà
disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono
tener conto della reiterazione dei comportamenti nonchè delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare l'infrazione.
Art. 3 Volontarietà
dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e
dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
Art. 4 Attività
all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche paese in cui viene svolta
l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 Doveri di
probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui
sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche
non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua
reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe
forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale
non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
Art. 6 Doveri di lealtà
e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 Dovere di
fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito.
Art. 8 Dovere di
diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.
Art. 9 Dovere di
segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche
nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per
l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 10 Dovere di
indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero
crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
Art. 11 Dovere di
difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne
sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò
sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un
compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a
norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito
di un compenso per la prestazione di tale attività.
Art. 12 Dovere di
competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive
alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 13 Dovere di
aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
Art. 14 Dovere di
verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere.
I - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente al processo prove
false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale nè
introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia
essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il
rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o
richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Art. 15 Dovere di
adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale
Art. 16 Dovere di
evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere
del proprio Consiglio dell'ordine.
Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
Art. 17 Informazioni
sull'esercizio professionale
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità
e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di
riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18
del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto
a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza
entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro
relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso
il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in
corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito
web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine
di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del codice deontologico).
III - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal
senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 18 Rapporti con la
stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri
di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di
informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri
successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al
solo fine di pubblicità personale.
Art. 19 Divieto di
accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a
mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.
Art. 20 Divieto di uso
di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei
terzi.
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
Art. 21 Divieto di
attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e
consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione:dell'infrazione risponde anche il
collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI
CON I COLLEGHI
Art. 22 Rapporto di
colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste
di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il
mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la
richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è
obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio
dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione,
salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso
la comunicazione può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 Rapporto di
colleganza e dovere di difesa nel processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in
ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di
rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del
collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto
a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della strategia processuale.
Art. 24 Rapporti con il
Consiglio dell'Ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di
verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti
a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o
adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività professionale.
Art. 25 Rapporti con i
collaboratori dello Studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
Art. 26 Rapporti con i
praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed
a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
I - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 Obbligo di
corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che
sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da
un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 Divieto di
produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
Art. 29 Notizie
riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e cos" l'utilizzazione di notizie relative alla
sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua
condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
Art. 30 Obbligo di
soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
Salvo diversa pattuizione l'avvocato che scelga e incarichi
direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza
o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita.
Art. 31 Obbligo di dare
istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente
al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della
parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato
l'incarico.
Art. 32 Divieto di
impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
Art. 33 Sostituzione
del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo
difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della
difesa.
Art. 34 Responsabilità
dei procuratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento di atti per incarichi specifici ricevuti da un collega.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 35 Rapporto di
fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con i consensi
della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Art. 36 Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare
l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando
dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Art. 37 Conflitto di
interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di
un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno
di essi.
III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi
interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale.
Art. 38
Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da
non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'
autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il
quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39 Astensione
dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire della
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione
a seconda delle proprie contingenti convenienze.Lo avvocato che
aderisca all' estensione non può dissociarsene con riferimento a
singole giornate o a proprie specifiche attività così come l' avvocato
che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali.
Art. 40 Obbligo di
informazione
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e
le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì" ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo. II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte
assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di
evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 Gestione di
denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 Restituzione di
documenti
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla
parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso
della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Art. 43 Richiesta di
pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla
parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso
di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purchè siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi
inderogabili di legge.
Art. 44
Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a
titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
Art. 45 Divieto di
patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal
risultato conseguito.
Art. 46 Azioni contro
la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
Art. 47 Rinuncia al
mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia
al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale
formalità fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
Art. 48 Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a
rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie
in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece,
tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare
che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio
assistito.
Art. 49 Pluralità di
azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 Richiesta di
compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Art. 51 Assunzione di
incarichi contro ex-clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di
notizie precedentemente acquisite.
I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all'intensità del rapporto clientelare.
Art. 52 Rapporti con i
testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e
termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti
ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle
esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto, e
l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché
non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta
causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per
tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di
corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone
interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà
di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un
esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere
anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a
indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da
compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia
consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito
è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà
di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee
ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le
informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla
persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
Art. 53 Rapporti con i
magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio
civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme
sulla incompatibilità.
III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la
natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
Art. 54 Rapporti con
arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro
rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come
presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne
l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali
con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte
le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con
i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 Rapporti con i
terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in
contatto nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità
di adempiere i doveri professionali e nella dignità della
professione.
Art. 57 Elezioni
forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
Art. 58 La
testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 Obbligo di
provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi
nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 60 Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
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