CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE
(Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002)
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena
libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando
la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla
conformità delle
leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione
per la
salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario;
garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della
difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di
questi valori.
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1. (Ambito di applicazione). - Le norme deontologiche si
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività,
nei loro
reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. (Potestà disciplinare). - Spetta agli organi
disciplinari la
potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione
delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravita dei fatti e devono
tener conto
della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
ART. 3. (Volontarietà dell'azione). - La
responsabilità disciplinare
discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà
della condotta,
anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la
sanzione deve essere unica.
ART. 4. (Attività all'estero e attività in Italia
dello straniero).
- Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che
siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è
tenuto al
rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta
l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle
norme
deontologiche italiane.
ART. 5. (Doveri di probità, dignità e decoro). -
L'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato
cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per
fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua
reputazione
professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale
non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. (Doveri di lealtà e correttezza). - L'avvocato
deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio
con mala fede o colpa grave.
ART. 7. (Dovere di fedeltà). - È dovere
dell'avvocato svolgere con
fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito.
ART. 8. (Dovere di diligenza). - L'avvocato deve adempiere i
propri
doveri professionali con diligenza.
ART. 9. (Dovere di segretezza e riservatezza). - È
dovere, oltreché
diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che
siano a lui fornite
dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in
dipendenza del
mandato.
I. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei
confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che
per l'attività
stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che
si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato
sia
accettato.
III. L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che
cooperano
nello svolgimento dell'attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di
un reato di particolare gravita;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa
degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente
necessario per il fine tutelato.
ART. 10. (Dovere di indipendenza). - Nell'esercizio
dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la
propria
sfera personale.
II. L'avvocato non deve porre in essere attività
commerciale o di
mediazione.
III. Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano
il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
ART. 11. (Dovere di difesa). - L'avvocato deve prestare la
propria attività
difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base
alle
leggi vigenti.
I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando
ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi
un difensore
di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che
anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato
di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12. (Dovere di competenza). - L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze
impeditive
alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso
di
controversie di particolare impegno e complessità,
l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere
la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13. (Dovere di aggiornamento professionale). - È
dovere
dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai
settori
nei quali è svolta l'attività.
I. L´avvocato realizza la propria formazione permanente con lo
studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e
forense.
ART. 14. (Dovere di verità). - Le dichiarazioni in
giudizio relative alla
esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per
un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta
conoscenza,
devono essere vere.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel
processo prove
false. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale ne
introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia
essere
false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti, o il rigetto
dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste
sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15. (Dovere di adempimento previdenziale e fiscale). -
L'avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,
secondo
le norme vigenti.
I. In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
ART. 16. (Dovere di evitare incompatibilità). - È
dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e
comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio
dell'ordine.
I. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto
l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non
dichiarate, ancorché
queste siano venute meno.
ART. 17. (Informazioni sull'esercizio professionale). - È
consentito
all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo
correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione
e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L'informazione è data con l´osservanza delle disposizioni
che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a
mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la
possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l´aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'art. 18
del
codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché
propri dell´avvocato
o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti
della
informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell´ordine. Con
riferimento
ai siti già esistenti l´avvocato è tenuto a
procedere alla segnalazione al
Consiglio dell´ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari
in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro
(distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a
soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o
negli
ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari,
testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l´utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenza
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio
dell´ordine (in relazione alla modalità e finalità
previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri
di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri
pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant'altro
relativo alla
persona, limitatamente a ciò che attiene all'attività
professionale
esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei
fondatori
anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti,
sedi
secondarie, orari di apertura);
- l´indicazione di un logo;
- l´indicazione della certificazione di qualità
(l´avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il
Consiglio dell´ordine il giustificativo della certificazione in
corso di
validità e l´indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione
della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l´utilizzazione della rete
Internet e del sito web
per l´offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, p.Iva e Consiglio
dell´ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per
consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza
assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la
determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche
con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare
l´annuncio che
la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l´esaltazione dei
meriti;
- il fatturato individuale o dello studio;
- le promesse di recupero;
- l´offerta comunque di servizi (in relazione a quanto
disposto dall'art.
19 del codice deontologico).
III - È consentita l´indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo
lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi
sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 18. (Rapporti con la stampa). - Nei rapporti con la stampa e
con gli
altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di
equilibrio e
misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto
dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia
per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e
di stampa, che
non siano coperte dal segreto di indagine.
II. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni
caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di
stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi;
spendere il
nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli
organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
ART. 19. (Divieto di accaparramento di clientela). - È
vietata l'offerta
di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività
diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o
procacciatori o
altri mezzi illeciti.
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad altro
soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per
la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per
ottenere difese o incarichi.
ART. 20. (Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed
offensive).
- Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei
confronti dei
colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei
terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
ART. 21. (Divieto di attività professionale senza titolo o
di uso di
titoli inesistenti). - L'iscrizione all'albo è requisito
necessario ed
essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e
stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo.
I. Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o
in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega
che abbia
reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
Titolo lI - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22. (Rapporto di colleganza in genere). - L'avvocato deve
mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e
lealtà.
I. L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
richieste di
informativa del collega.
II. L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può
rifiutare il
mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la
richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia
è obbligo
dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle
iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega
per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di
urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione
può essere anche
successiva.
III. L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega.
La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
ART. 23. (Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel
processo). - In
particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare
la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza.
I. L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità
alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie
di
rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali e ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita.
III. L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le
spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega
avversario.
IV. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è
tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già
nominato d'ufficio,
il mandato ricevuto.
V. Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare
con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
VI. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto
dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione
della strategia processuale.
ART. 24. (Rapporti con il Consiglio dell'ordine). - L'avvocato ha
il
dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o
con altro
che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità
istituzionali,
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla
vita
forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o
interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II. Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda
all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una
parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse
dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve
adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività
professionale.
ART. 25. (Rapporti con i collaboratori dello studio). -
L'avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26. (Rapporti con i praticanti). - L'avvocato è
tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della
pratica forense al fine di consentire una adeguata formazione.
I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di
lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato
all'apporto professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute
nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e
senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico
ai praticanti
di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. (Obbligo di corrispondere con il collega). - L'avvocato
non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da
altro
legale.
I. Soltanto in casi particolari,
per
richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od
evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente
alla controparte, sempre per altro inviandone copia per
conoscenza al
legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita
da un collega,
senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata
con il
collega). - Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le
lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I. È producibile la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un
accordo,
di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. È producibile la corrispondenza dell'avvocato che
assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata
tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale,
consegnarla al professionista che gli succede,
il quale
è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ART. 29. (Notizie riguardanti il collega). - L'esibizione in
giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e
così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è
tassativamente vietata,
salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I. L'avvocato deve astenersi
dall'esprimere
apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega
e in
particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o
incapacità.
ART. 30. (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega). - Salvo diversa pattuizione, l'avvocato che scelga e
incarichi
direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza
o
assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita.
ART. 31. (Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo
di
informativa). - L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni
al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare
tempestivamente al
collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da
svolgere.
I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve
essere
preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all'avvocato corrispondente di
definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che
gli ha
affidato l'incarico.
III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel
modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte,
informando non
appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32. (Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con
il
collega). - L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. (Sostituzione del collega nell'attività di
difesa). - Nel caso
di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina
al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per
le prestazioni svolte.
I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel
mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo
difensore tutti
gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. (Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati). -
Salvo che il fatto integri un'autonoma
responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per
il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è
disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti
specifici commessi.
Titolo III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. (Rapporto di fiducia). - II rapporto con la parte
assistita è
fondato sulla fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da
altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della
parte assistita.
II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
ART. 36. (Autonomia del rapporto). - L'avvocato ha l'obbligo di
difendere
gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del
mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose,
ne suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
colpiti da
nullità.
II. L´avvocato, prima di accettare l´incarico, deve
accertare l´identità
del cliente e dell´eventuale suo rappresentante.
III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche
per quanto
attiene al segreto, l´avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che
non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV. L´avvocato deve rifiutare di prestare la propria
attività quando
dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata
alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37. (Conflitto di interessi). - L'avvocato ha l'obbligo di
astenersi
dal prestare attività professionale quando questa determini un
conflitto con
gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento
di
altro incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
possa
avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di
un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello
svolgimento di
un nuovo incarico.
II. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III. L´obbligo di astensione opera altresì se le parti
aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa
società di
avvocati o associazione professionale.
ART. 38. (Inadempimento al mandato). - Costituisce violazione dei
doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti
al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli
interessi della parte assistita.
I. Il difensore di ufficio deve assolvere l'incarico con
diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è
responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39. (Astensione dalle udienze). - L'avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in
conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme
in vigore.
I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla
proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a
proprie specifiche attività, così come l'avvocato
che se ne dissoci non
può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari
proprie attività
professionali.
ART. 40. (Obbligo di informazione). - L'avvocato è tenuto
ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle
caratteristiche e
della importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato
è tenuto
altresì ad informare il proprio
assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo
reputi
opportuno e ogniqualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la
parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del
processo.
II. È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte
assistita la necessità
del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di
quanto appreso nell'esercizio del mandato.
ART. 41. (Gestione di denaro altrui). - L'avvocato deve
comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della
parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato
a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. (Restituzione di documenti). - L'avvocato è in
ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione
dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne
faccia
richiesta.
I. L'avvocato può trattenere copia
della
documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando
ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre
l'avvenuto
pagamento.
ART. 43. (Richiesta di pagamento). - Di norma l'avvocato richiede
alla
parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti
sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell'incarico.
I. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di
quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto
formale riserva.
III. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei
propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita
delle somme riscosse per conto di questa.
IV. È consentito all'avvocato concordare onorari forfetari in
caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché
siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi
inderogabili di
legge.
ART. 44. (Compensazione). - L'avvocato ha diritto di trattenere
le somme
che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle
spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche
trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso
della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate
in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed
egli non
le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando
abbia
già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata
dalla parte assistita.
I. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di
contestazione
l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. (Divieto di patto di quota lite). - È vietata la
pattuizione
diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione
professionale,
una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata
al
valore della lite.
I. È consentita la pattuizione scritta di un supplemento
di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole
della
lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia
giustificato dal
risultato conseguito.
ART. 46. (Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso). - L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti
della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa
rinuncia al mandato.
ART. 47. (Rinuncia al mandato). - L'avvocato ha diritto di
rinunciare al
mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto è
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato
non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico
e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale
formalità, fermi
restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni
altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente
ricevuto tale
comunicazione.
Titolo IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48. (Minaccia di azioni alla controparte). - L'intimazione
fatta
dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre
sanzioni, è
consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle
possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od
iniziative
sproporzionate o vessatorie.
I. Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno
precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. È consentito l'addebito a controparte di competenze e
spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore del proprio
assistito.
ART. 49. (Pluralità di azioni nei confronti della
controparte). -
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la
situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. (Richiesta di compenso professionale alla controparte).
- È
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
I. In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla
controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. (Assunzione di incarichi contro ex-clienti). -
L'assunzione di
un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando
sia trascorso
un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia
estraneo a
quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità
di
utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
I. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
ART. 52. (Rapporti con i testimoni). - L'avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del
procedimento
con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi
e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che
seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d´ufficio sono
tenuti ugualmente
al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle
investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la
necessità o
l´opportunità di svolgere investigazioni difensive in
relazione alle esigenze e
agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle
investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori
privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può
fornire agli stessi
tutte le informazioni e documenti necessari per l´espletamento
dell´incarico,
anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti,
raccomandando il
vincolo del segreto e l´obbligo di comunicare i risultati
esclusivamente al
difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli
atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché
non ne faccia
uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell'interesse del
proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l´obbligo di conservare
scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per
tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l´esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti
interessati di
corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone
interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà di
provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini
delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare
il nome
dell´assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate
che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere
chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande
del
difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone
sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o
collegato
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate
a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato,
deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo
della propria qualità e della natura dell´atto da
compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l´atto
sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni
dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto,
previo
avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l´esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è
indicata l´opportunità che
comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di
persona
minore, l´invito è comunicato anche a chi esercita la
potestà dei genitori, con
facoltà di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve
documentare lo
stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o
disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate
dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad
assicurare la
genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le
informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le
informazioni
possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del
verbale alla persona
che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53. (Rapporti con i magistrati). - I rapporti con i
magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali
si convengono
alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari, l'avvocato non può
discutere del
giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza
la
presenza del legale avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle
incompatibilità.
III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori
e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti,
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di
terze
persone.
ART. 54. (Rapporti con arbitri e consulenti tecnici). -
L'avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e
lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. (Arbitrato). - L'avvocato che abbia assunto la funzione
di
arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come
arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in
corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che
possano
pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve
rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II. In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza
di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i
difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle
parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ART. 56. (Rapporti con i terzi). - L'avvocato ha il dovere di
rivolgersi
con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario
di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in
genere con
cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato
ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua
capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della
professione.
ART. 57. (Elezioni forensi). - L'avvocato che partecipi, quale
candidato
o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
pubblicità
ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
ART. 58. (La testimonianza dell'avvocato). - Per quanto
possibile,
l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese
nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti
al mandato
ricevuto.
I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice
la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone
dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. (Obbligo di provvedere all'adempimento delle
obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi). - L'avvocato è tenuto a
provvedere
regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei
terzi.
I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o
gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella
capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V - DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. (Norma di chiusura). - Le disposizioni specifiche di
questo
codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non
limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.