Consiglio
nazionale forense
Modifiche al Codice
deontologico forense
(Approvate nella seduta del 26 ottobre 2002)
Modifica
dell'articolo 13
-
All'articolo 13 del codice deontologico è stato aggiunto il
canone 13.I, nei termini che seguono:
Articolo
13
(Dovere di aggiornamento professionale)
È
dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
13.I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo
studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
Modifica dell'articolo 17
-
All'articolo 17 del codice deontologico sono stati soppressi tutti i
canoni complementari e sono stati formulati i canoni 17.I e 17.II, nei
termini che seguono:
Articolo
17
(Informazioni sull'esercizio professionale)
È
consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di
segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che
seguono.
17.I)
Quanto ai mezzi di informazione:
A)
Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la
possibilità di proporre questionari o di consentire risposte
prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18
del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di
avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al
Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B)
Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a
soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso
depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i
parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili,
attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C)
Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità
previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II)
Quanto ai contenuti della informazione:
A)
Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
-
i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e
quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che
attiene all’attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B)
È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del
sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti
obblighi:
-
indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C)
Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare
l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del codice deontologico).
17.III)
È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo
tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento
in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Modifica dell'articolo 29
-
All'articolo 29 del codice deontologico è stato soppresso il
canone 29.II (A), nei termini che seguono:
Articolo
29
(Notizie riguardanti il collega)
L'esibizione
in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua
persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
29.I) L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
Nota
(A)
Il canone 29.II soppresso recitava così: «L'avvocato non
può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il
collega incaricato della stessa vi consenta».
Modifica dell'articolo 36
-
All’articolo 36 del codice deontologico sono stati aggiunti i canoni
complementari II, III e IV, nei termini che seguono:
Articolo
36
(Autonomia del rapporto)
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
36.I - L'avvocato, non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi
illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
36.II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare
l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante
36.III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
36.IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria
attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente
desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione
illecita.
Modifica dell'articolo 37
-
L'articolo 37 del codice deontologico è stato precisato nella
regola e nel primo canone complementare, ed è stato inserito il
canone complementare III, nei termini che seguono:
Articolo
37
(Conflitto di interessi)
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di
un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
37.I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico.
37.II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
conroversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza
in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
37.III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti
aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una
stessa società di avvocati o associazione professionale.
Modifica dell'articolo 52
-
All'articolo 8 del codice deontologico è stato soppresso il
canone complementare I(A). All'articolo 9 è stato soppresso il
canone complementare IV (il canone V dello stesso articolo diventa il
canone IV). All'articolo 52 del codice deontologico sono stati
soppressi i canoni complementari I e II; il canone 52.I è stato
riformulato nei termini che seguono:
Articolo
52
(Rapporti con i testimoni)
L'avvocato
deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto
del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
52.I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei
modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto
delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti
ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la
necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni
difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in
favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di
intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del
segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al
difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione
per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare
scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni
difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per
l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati
di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare
il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere
chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a
rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a
rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a
indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la
disponibilità, informandolo della propria qualità e della
natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità
che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un
legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona
minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la
potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee
ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le
informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale
alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
Note
(A) L’articolo 8 del Codice deontologico è il seguente (in
neretto la parte abrogata): «Articolo 8 - Dovere di diligenza -
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagini difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio
assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della
qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo
il formarsi del giudicato».
(B) L’articolo 9 del Codice deontologico è il seguente (in
neretto la parte abrogata: «Articolo 9 - Dovere di segretezza e
riservatezza - È dovere, oltreché diritto, primario e
fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività
giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
IV - Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di
studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali
necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le
informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta
segretazione dell'atto.
V - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
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