Consiglio Nazionale Forense
Codice deontologico
Con le modifiche approvate nella seduta
del 26 ottobre 2002
dal Consiglio Nazionale Forense
Preambolo
L'avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio
della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai
principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario;
garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della
difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le
norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
Titolo
I
Principi generali
ART.
1 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei
terzi.
ART.
2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le
sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
1' infrazione.
ART.
3 Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri
ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di
valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siamo
mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione
deve essere unica.
ART.
4 Attività all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta
l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART.
5 Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
-
Deve
essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
-
L'avvocato
è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l' immagine della classe forense.
-
L'avvocato
che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere
o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART.
6 Doveri di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
-
L'avvocato
non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala
fede o colpa grave.
ART.
7 Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
-
Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
ART.
8 Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
-
In
particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò
appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito,
indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona
sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
ART.
9 Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato.
-
L'avvocato
è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale.
-
La
segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia
accettato.
-
L'avvocato
è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell'attività professionale.
-
Il
difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio, consulenti
ed investigatori privati gli atti processuali necessari per
l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso,
anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
-
Costituiscono
eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
-
per lo
svolgimento delle attività di difesa;
-
alfine
di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato
di particolare gravità;
-
al fine
di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
-
in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a
quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ART.
10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
-
L'avvocato
non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
-
L'avvocato
non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
-
Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca
con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti
attinenti a detta attività.
ART.
11 Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne
sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
-
L'avvocato
che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che
anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
-
Costituisce
infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per
la prestazione di tale attività.
ART.
12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
-
L'avvocato
deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
-
L'accettazione
di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a
svolgere quell'incarico.
ART.
13 Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l' attività.
-
L'avvocato realizza la propria formazione permanente
con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in
campo giuridico e forense.
ART.
14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere.
-
L'avvocato
è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare
prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere
false.
-
L'avvocato
è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
ART.
15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
-
In
particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
ART.
16 Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine.
-
Costituisce
infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in
pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste
siano venute meno.
ART.
17 Divieto di pubblicità
È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità
e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e
riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
-
Quanto
ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18
del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto
a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza
entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
-
Quanto
ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro
relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso
il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in
corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito
web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine
di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del codice deontologico).
-
È
consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART.
18 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri
di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
-
Il
difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello
stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa,
che non siano coperte dal segreto di indagine.
-
Costituisce
violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini
pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa;
enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il
nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
ART.
19 Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a
mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
-
L'avvocato
non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la prestazione di un cliente.
-
Costituisce
infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese
o incarichi.
ART.
20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
-
La
ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
ART.
21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e
consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
-
Sono
sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il
collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
Titolo
II
Rapporti con i clienti
ART.
22 Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
-
L'avvocato
è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa
del collega.
-
L'avvocato,
salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei
confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della
parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo
dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle
iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che
sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la
comunicazione può essere anche successiva.
-
L'avvocato
non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
ART.
23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
-
L'avvocato
è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
-
L'avvocato
deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle
udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o
ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
-
L'avvocato
deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e
gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
-
Il
difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
-
Nell'esercizio
del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli
altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti,
nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
-
Nei
casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
ART.
24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di
verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio
fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
-
Nell'ambito
di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e
difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento.
-
Tuttavia,
qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una
parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
-
L'avvocato
chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività professionale.
ART.
25 Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
ART.
26 Rapporti con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed
a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
-
L'avvocato
deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo
allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all'apporto professionale ricevuto.
-
L'avvocato
deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto
di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia.
-
E'
responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti
di svolgere attività difensiva non consentita.
ART.
27 Obbligo di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che
sia assistita da altro legale.
-
Soltanto
in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte,
sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
-
Costituisce
illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega,
senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART.
28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
-
E'
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
-
E'
producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.
-
L'avvocato
non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale,
consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.
-
L'interruzione
delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad
azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART.
29 Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla
sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
-
L'avvocato
deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su
suoi presunti errori o incapacità.
ART.
30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART.
31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività
svolta e da svolgere.
-
L'elezione
di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
-
E'
fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha
affidato l'incarico.
-
L'avvocato
corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non
appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART.
32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART.
33 Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
-
L'avvocato
sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga
senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART.
34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
-
Nel
caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti
specifici commessi.
Titolo
III
Rapporti con la parte assistita
ART.
35 Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
-
L'incarico
deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la
difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita.
-
L'avvocato
deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con
l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale
che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART.
36 Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
-
L'avvocato
non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne'
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti
da nullità.
-
L'avvocato,
prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità
del cliente e dell'eventuale suo rappresentante
-
In
ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire
fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
-
IV -
L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART.
37 Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di
un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
-
Sussiste
conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di
una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero
quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
-
L'avvocato
che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
-
L'obbligo
di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società
di avvocati o associazione professionale.
ART.
38 Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da
non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
-
Il
difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove
accetti, é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
ART.
39 Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
-
L'avvocato
che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve
informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
-
Non è
consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda
delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate
o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci
non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari
proprie attività professionali.
ART.
40 Obbligo di informazione
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e
le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta.
-
Se
richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del
processo.
-
E'
obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
-
Il
difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell'esercizio del mandato.
ART.
41 Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto.
-
Costituisce
infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
-
In caso
di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi.
ART.
42 Restituzione di documenti
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla
parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
-
L'avvocato
può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART.
43 Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
-
L'avvocato
non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività
svolta e comunque eccessivi.
-
L'avvocato
non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso
di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale
riserva.
-
L'avvocato
non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
-
E'
consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi
inderogabili di legge.
ART.
44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a
titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
-
Al di
fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1' avvocato é
tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le
somme riscosse per conto di questa.
ART.
45 Divieto di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
-
E'
consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal
risultato conseguito.
ART.
46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART.
47 Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
-
In caso
di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e'
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
-
Qualora
la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un
altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non é
responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto
ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
-
In caso
di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato
con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico
e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale formalità
l'avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo
IV
Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
ART.
48 Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a
rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie
in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece,
tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
-
Quando
si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
-
E'
consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio
assistito.
ART.
49 Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART.
50 Richiesta di compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
-
In
particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART.
51 Assunzione di incarichi contro ex clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di
notizie precedentemente acquisite
-
La
ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
ART.
52. Rapporti con i testimoni
L'avvocato
deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che seguono.
-
Il
difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle
investigazioni difensive.
-
In
particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle
esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
-
La
scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
-
Quando
si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi
tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento
dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli
atti, raccomandando il vincolo del segreto, e l'obbligo di comunicare i
risultati esclusivamente al difensore.
-
Il
difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne
faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell'interesse del proprio assistito.
-
Il
difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per
tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della
difesa.
-
È
fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di
corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone
interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà
di provvedere al rimborso delle spese documentate.
-
Il
difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell'assistito.
-
Il
difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad
una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche
alle domande del difensore.
-
Il
difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o
collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere,
potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in
incidente probatorio.
-
Il
difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo
della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché
della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia
autorizzato dal giudice.
-
Per
conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto,
previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia
conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è
indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e
intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato
anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all'atto.
-
Il
difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo
stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
-
Il
difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate
dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad
assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
-
Il
difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte.
Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni
possono essere documentate in forma riassuntiva.
-
Il
difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che
ha reso informazioni né al suo difensore.
ART.
53 Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
-
Salvo
casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in
corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del
legale avversario.
-
L'avvocato
chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare
tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
-
L'avvocato
non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità
o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In
ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di
terze persone.
ART.
54 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART.
55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità.
-
Per
assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale,
né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia
in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia
avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all'incarico ove ne venga richiesto.
-
In ogni
caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto
ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ART.
56 Rapporto con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in
contatto nell'esercizio della professione.
-
Anche
al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità
di adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.
ART.
57
Elezioni forensi. - L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale
sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
ART.
58 La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
-
L'avvocato
non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla
verità dei fatti esposti in giudizio.
-
Qualora
1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
ART.
59 Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
-
L'inadempimento
ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume
carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato
di rispettare i propri doveri professionali.
Titolo
V
Disposizione finale
ART.
60 Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Versione GRAFICA
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