"Disposizioni in materia di difesa d’ufficio"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 21 febbraio 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art.1 1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un’apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a ric hiesta dell’autorità giudiziaria o della
polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli
dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base
delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del
procedimento e della reperibilità».
1. Il comma 3 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 3. «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2».
1. Il comma 1 dell’articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 5.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza».
Art. 6. 1. Al comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», le parole: «idonei e» sono soppresse.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 8. «2. È istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche».
Art. 9.
Art. 10. a) che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1; b)
che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico
difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità
giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in
modo da non permettere l’effettività della difesa;
1. Il comma 5 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «5. L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al comma 2».
1. Il comma 6 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «6. Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione del difensore d’ufficio».
1. Il comma 7 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 14. 1. I commi 8 e 9 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono abrogati.
1. Al comma 1 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Art. 16.
Art. 17. 2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
1. Dopo l’articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 19.
«Art. 369-bis – (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) – 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio. a) l’informazione
della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale,
con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla
legge alla persona sottoposta alle indagini; b) il nominativo
del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico; c) l’indicazione
della facoltà di nominare un difensore di fiducia con
l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da
quello nominato d’ufficio; d) l’indicazione
dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le
condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e
l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad
esecuzione forzata; e) l’indicazione
delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato». Art. 20. 1. Il comma 3
dell’articolo 460 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: |