5 - L 31/12/1996 Num. 675
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz.
Uff. n. 5, 8 gennaio).
- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Art. 1. Finalità e definizioni.
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) Per <<banca dati>> qualsiasi
complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b)
per <<trattamento>>,
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per <<dato personale>>,
qualunque informazione realtiva a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d)
per <<titolare>>,
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per <<responsabile>>,
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
f) per <<interessato>>,
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g) per <<comunicazione>>,
il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h)
per <<diffusione>>,
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i)
per <<dato anonimo>>,
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l)
per <<blocco>>, la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m) per <
<Garante>>,
l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.
Art. 2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15,
nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1. La presente legge non si applica al trattamento di
dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'art. 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778 e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi
6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui
alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e
34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla
medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 28.
Art. 7. Notificazione.
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattam ento di
dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge
è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e
può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante
e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con
altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio
nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile, nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n, 580,
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma
3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
Art. 8. Responsabile.
1. Il responsabile, se designato, deve essere nomin ato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del
titolare o del responsabile.
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Articolo 10 Art. 10. Informazioni rese al momento
della raccolta.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 11. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammeso solo con il
consenso espresso dall'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se
è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'art. 10.
Art. 12. Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel
rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1,
lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestar il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Art. 13. Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art.
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limittamente alla fonte della
notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c) e d),
non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172 e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'art. 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari nonchè la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi
6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Art. 15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso,
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro
titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per
fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in
materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è
punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati
personali.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del
presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo
che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di
dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'art. 2050 del codice civile.
Art. 19. Incaricati del trattamento.
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati.
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonchè tra
società controllate e società collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'art. 27.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'art. 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'art. 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno
dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta
opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando
siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d)
ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 22. Dati sensibili.
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art.
43, comma 2.
Art. 23. Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. é vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686
del codice di procedura penale.
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista.
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto
quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di
cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si
applica il limite previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi
previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche
senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma
1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via
sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche.
1. Il trattamento nonchè la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'art. 28.
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse
quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In
tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui al'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente
legge.
Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia
diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo
quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di
venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e
dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: a)
l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato; c) sia necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; d)
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere; f) sia effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29,
commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. 7. La notificazione di cui al comma 1
del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 7 ed
è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art.
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'art. 7.
Art. 29. Tutela.
1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è
comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o
più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata
la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito, L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto
di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e
può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso
per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche
nei casi di violazione dell'art. 9.
Art. 30. Istituzione del Garante.
1. é istituito il Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 e successive modificazioni. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31. Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti fono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità
alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di
legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell'art. 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonchè
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente
legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità destinata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente
con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su
base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti
all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32. Accertamenti e controlli.
- 1 -. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
- 2 -. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei
dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
- 3 -. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il
regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
- 4 -. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
- 5 -. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 6 -. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma
4, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art.
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
- 7 -. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica,
il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33,
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'art. 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante.
- 1 -. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
- 2 -. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 3 -. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contradditorio tra le parti interessate, nonchè le norme volte a
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'art.
13, nonchè della notificazione di cui all'art. 7, per
via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
- 4 -. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
- 5 -. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le
garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o,
in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
- 6 -. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.
Art. 34. Omessa o infedele notificazione.
- 1 -. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'art. 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un
anno.
Art. 35. Trattamento illecito di dati
personali.
- 1- . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
- 2 -. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
- 3 -. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati.
- 1 -. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15,
è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
- 2 -. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, o dell'art. 29, commi 4 e
5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38. Pena accessoria. 1. La
condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative.
- 1 -. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
- 2 -. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
- 3 -. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art. 40. Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie.
- 1 - . Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e
alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
- 2 -. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi
a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono
essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 33,
comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31
gennaio 1998.
- 3 -. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale
termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da
evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.
- 4 -. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti ivi previsti.
- 5 -. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma
3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
- 6 -. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per
l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.
- 7 -. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti.
1. L'art. 10 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
è sostituito dal seguente: <<Art. 10 (Controlli)>>.
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la tutela delle persone e di altri oggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5
la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la
loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta
se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile>>.
- 2 -. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente: <<1. é
istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente
decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione>>.
- 3 - . Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente: <<1. Le
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle
carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il
personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al
comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei
limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998>>.
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole:<<Garante per la protezione dei dati>>
sono sostituite dalle seguenti: <<Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali>>.
Art. 43. Abrogazioni.
- 1 -. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1º aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all'art. 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato art. 8 della
legge n. 121 del 1981.
- 2 -. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300 e successive modificazioni, nonchè, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonchè le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme
le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
- 3 -. Per i trattamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge
1º aprile 1981, n. 121.
Art. 44. Copertura finanziaria.
- 1 -. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553
milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri
e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per gli anni 1998 e 1999,
quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
- 2 -. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore.
- 1 -. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e alla
nomina del Garante.Autorizzazione n. 6/1997 del garante della privacy
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