2.B) La
Costituzione della Repubblica Italiana
(con la modifica dell'art. 111 Cost. sul cd. Giusto
Processo)
art. 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti ed interessi legittimi La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
art. 111 - La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni
altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non
può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi
per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
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