MODIFICAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2006
ARTICOLO 7
Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
I.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel
rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la
collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei
confronti
dello Stato e di ogni altro potere.
ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza
Nell'esercizio
dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di
conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni
o
condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi
patti attinenti a detta attività.
ARTICOLO 13
Dovere di aggiornamento professionale
I.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
II. L'avvocato
realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e
la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
E'
dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti
del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ARTICOLO 14
Dovere di verità
Le
dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I.
L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo
prove
false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale
né
introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia
essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti
già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima
situazione di fatto.
ARTICOLO 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ARTICOLO 16
Dovere di evitare incompatibilità
E'
dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative
alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere
del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione.
II.
Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non
dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
ARTICOLO 17
Informazioni sull'attività professionale
L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.
Il
contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell'affidamento della collettività.
Quanto al
contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e
correttezza e
non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei
propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve
rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I
- Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di
svolgimento dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente
che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ili - E' altresì
vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis
Mezzi di informazione consentiti
L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti
mezzi:
1)
la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative,
previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove
lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
•)
la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione
sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno
dei componenti lo studio;
•)
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax,
e~mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•)
il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio
in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero,
della professione di avvocato in conformità delle direttive
comunitarie;
•)
i settori di esercizio dell'attività professionale (civile,
penale,
amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie
di attività prevalente, con il limite di non più di tre
materie;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
•)
l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato
che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore
e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste
all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato
e
presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della
presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e
della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le
pubblicazioni in materie giuridiche;
4)
i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato,
allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali
gli
stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa
comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve
essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati
previsti
dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
Il sito non può
contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione
diretta o tramite banner o pop~up di alcun tipo. Possono essere
indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo
1).
Articolo 18
Rapporti con la stampa
Nei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I
- II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo
interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione
e di
stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II —
In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di
enfatizzare
la propria capacità professionale, di spendere il nome dei
propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi
di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto
divieto
altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze
di
difesa del cliente.
III — E' consentito all'avvocato, previo parere
favorevole del Consiglio dell'ordine di appartenenza, di tenere o
curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio
nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ARTICOLO 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e
nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi
che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La
ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
ARTICOLO 21
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione
all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia
legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Costituisce
illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito
ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in
periodo di
sospensione.
II — Costituisce altresì illecito disciplinare il
comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo
diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che
tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente
al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
Ili - L'avvocato
può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia
docente
universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà
specificare la
qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto
nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e
per
esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione
di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
ARTICOLO 22
Rapporto di colleganza
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a
rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II.
L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un
collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare.
Ili - L'avvocato non può
registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto
con il
consenso di tutti i presenti.
ARTICOLO 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell'attività
giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle
udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II
- L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o
ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti
pregiudizio per la parte assistita.
Ili - II difensore, che riceva
l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il
mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è
dovuto
al difensore d'ufficio per l'attività professionale
eventualmente già
svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti
e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine
della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI -
L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di
dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ARTICOLO 24
Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato
ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il
dovere di
verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al
Consiglio fatti
a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I
- Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Qualora il
Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un
collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
Ili - L'avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con
diligenza, imparzialità e nell'interesse generale. IV -
L'avvocato ha
il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di
appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la
costituzione di associazioni o società professionali e i
successivi
eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali,
secondari e
anche recapiti professionali.
ARTICOLO 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non
possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di
cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III.
L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ARTICOLO 29
Notizie riguardanti il collega
L'esibizione
in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono
vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali
notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attività professionale di un collega.
ARTICOLO 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ARTICOLO 37
Conflitto di interessi
L'avvocato
ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando
questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito
o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non
professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in
cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del
segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico.
II - L'obbligo di astensione opera altresì se le
parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano
partecipi di una stessa società di avvocati o associazione
professionale o che esercitino negli stessi locali.
ARTICOLO 40
Obbligo di informazione
L'avvocato
è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto
dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e
le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto
altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e
ai costi presumibili del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato
comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di
determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri
effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio
assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se
utile all'interesse di questi.
ARTICOLO 43
Richiesta di pagamento
Durante
lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può
chiedere la
corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a
quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali,
commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni
richieste per
lo svolgimento dell'incarico.
1 - L'avvocato deve tenere la
contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed
è tenuto
a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme
anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli
onorari per le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta.
III
- L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni
professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse
per conto di questa.
V - E' consentito all'avvocato concordare
onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di
consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano
proporzionali al
prevedibile impegno.
ARTICOLO 44
Compensazione
L'avvocato
ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte
assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso
al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte
assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a
carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia
già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a
mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme
riscosse per conto di questa.
ARTICOLO 48
Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione
fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce
o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita
la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un
colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato
deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di
fiducia.
II
- L'addebito alla controparte di competenze e spese per
l'attività
prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la
richiesta di
pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
ARTICOLO 51
Assunzione di incarichi contro ex- clienti
L'assunzione
di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa
quando sia
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale
e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di
utilizzare
notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già
esaurito.
I
- L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di
essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ARTICOLO 55
Arbitrato
L'avvocato
chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad
improntare il
proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che
il
procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II
- L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle
parti
del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o
con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni
caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e
ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
Ili - L'avvocato che sia stato
richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per
iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo
professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una
delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la
natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico
solo se
le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione. IV - L'avvocato che viene designato arbitro deve
comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia
in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a
conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente
comunicata a tutte le parti.
ARTICOLO 57
Elezioni forensi
L'avvocato
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad
elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone
alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda
elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e
durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento delle
operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste
elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle
operazioni di voto.
Le modifiche più indicative riguardano:
All’art. 13 è stato aggiunto un canone complementare che impone agli avvocati di rispettare i regolamenti del CNF e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Il generico dovere di aggiornamento già preesistente potrà quindi essere riempito di contenuto con l’approvazione di un regolamento che stabilisca le regole di verifica della formazione permanente, seguendo l’esempio di altre professioni.
L’art. 15 è stato riformulato e prevede adesso l’obbligo di provvedere regolarmente e tempestivamente al pagamento dei contributi dovuti agli organi forensi nonchè agli adempimenti previdenziali e fiscali.
Secondo un orientamento largamente diffuso in molti consigli dell’ordine, la tardiva emissione di una fattura non era perseguibile disciplinarmente giacchè non comportava alcuna evasione fiscale; con la nuova formulazione l’obbligo di adempiere tempestivamente è chiaramente esteso anche agli adempimenti fiscali.
Con la nuova versione dell’art. 17 e con l’inserimento del nuovo art. 17 bis cade la barriera della pubblicità, che è ormai da ritenersi consentita purchè non assuma i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
Corsi di formazione professionale e convegni da parte di studi legali sono consentiti soltanto a fini non lucrativi.
L’informazione sull’attività professionale potrà avvenire esclusivamente tramite carta da lettera, biglietti da visita e brochure (queste ultime dovranno essere approvate dal consiglio dell’ordine); targhe all’ingresso dello studio, annuari professionali e riviste, siti web propri dello studio.
Sembra quindi possibile la pubblicazione di un annuncio pubblicitario, avente i requisiti della dignità e del decoro, su una rivista giuridica.
La novità più rilevante dell’art. 21 è il III canone complementare, che consente di utilizzare il titolo di professore solo al docente universitario di materie giuridiche.
Fino ad oggi, invece, il titolo di professore poteva essere utilizzato anche dai docenti di scuola media superiore.
Per effetto di questa modifica il docente negli istituti superiori, anche in materie giuridiche, non essendo universitario, non potrà più utilizzare il titolo di professore.
Il praticante avvocato dovrà utilizzare esclusivamente tale titolo per esteso (escludendo pertanto la diffusa abbreviazione p. avvocato); qualora abbia ottenuto il patrocinio provvisorio, potrà definirsi esclusivamente “praticante avvocato abilitato al patrocinio”.
L’art. 22 è modificato con l’eliminazione della comunicazione al consiglio dell’Ordine dell’iniziativa giudiziaria da promuovere nei confronti di un collega.
La nuova versione della norma recupera il precetto deontologico già insito nella coscienza degli avvocati, e l’obbligo riguarderà una preventiva comunicazione per iscritto al collega (allo scopo di raggiungere una conciliazione privata e senza la mediazione del consiglio dell’ordine), ma soltanto qualora si debba promuovere un giudizio per fatti attinenti alla professione (con esclusione quindi delle vicende private quali sfratti, separazioni ecc.).
L’art. 30 trasforma l’obbligo di retribuire il collega direttamente scelto ed incaricato in un obbligo d’attivazione per ottenere l’adempimento da parte del cliente, “anche postergando il proprio credito”.
La modifica non risolverà probabilmente i problemi legati a questo articolo, anche perchè il testo sembra in contrasto con le comuni regole contrattuali.
L’art. 51 elimina l’incertezza relativa alle definizioni di “ragionevole periodo di tempo” e “intensità del rapporto clientelare”.
L’azione contro un ex cliente sarà sempre ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto e l’oggetto dell’incarico sia estraneo al precedente.
All’art. 57 sono aggiunti due canoni complementari con i quali si intende eliminare lo sgradevole spettacolo della richiesta di voti durante i giorni delle elezioni e addirittura all’interno dei seggi.
In sostanza si introduce una sorta di “silenzio elettorale” durante tutte le operazioni di voto.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Antonino Ciavola. Vedi il codice deontologico aggiornato)