provocatore

Parola: Procedimento disciplinare

Procedimento disciplinare

In generale

massime

003/92.1-Indagini preliminari - Procedimento disciplinare

117/91.1-Istituto della continuazione del processo penale

083/90-Consiglio ordine - organo amministrativo - partecipazione del P.M.

021/93-Rapporti con i magistrati

096/90.1-Procedimento disciplinare - Natura amministrativa

082/96.1-Procedimento davanti al C.d.O., Apertura d'ufficio

sentenze penali-procedimento penale - azione civile

massime

063/90-Azione penale - Azione civile

015/96-Giudizio penale- Patteggiamento

036/90-Procedimento penale - Autonomia

007/90-Penale - Assoluzione per insufficienza di prove

006/90-Iscrizione albo - Provvedimento del Consiglio - contestazione dei fatti

117/95-Rapporti con il giudicato penale

049/91-Fatti a rilevanza penale e disciplinare - Autonomia dei giudizi

015/91.1-Pendenza di procedimento penale - Sospensione - Potere discrezionale

099/95.1-Giudizio penale- Autonomia - Valutazione dei fatti

103/95.1-Rapporti con il procedimento penale

giudizio primo grado davanti coa

massime

033/92-Contestazione addebito - Violazione effettivamente accertata - Non corrispondenza - Violazione diritto difesa

102/91-Incolpato - Dibattimento - Termine a comparire - Sospensione feriale

022/92.1-Applicabilità norme al processo civile - Notifica ricorso

079/90-Contestazione differente dal fatto

006/91-Omessa regolare convocazione - Delibera assunta in presenza di un numero legale di consiglieri .

007/91-Istruzione probatoria - Difetto di prova certa - Assoluzione.

013/91-Comunicazione di apertura del procedimento - Omessa sottoscrizione

030/90-Dibattimento - Impedimento a comparire -

144/89-1notifica atto di citazione. riformulazione addebiti

095/89.1-diritto di difesa - deposito memorie - rinvio alle norme del c.p.c.

066/89.Decisione - Contenuto - Sottoscrizione - Norme applicabili

158/89.1-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine

171/89.1-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine

019/95 Prova - mancanza di prova su di un determinato comportamento

020/96-Contestazione non precisa - Nullità - Prova

100/95.1-Prova sussistenza dei fatti - Amnistia

120/95 prova -mancanza di elementi probatori

112/95.1-Impedimento a comparire del difensore

128/95.1-Impedimento a comparire del difensore

102/95.1-Comparizione incolpato - Impedimento giustificato

112/92- convocazione interessato- tentativo di conciliazione

97/96.1-Comparizione incolpato-domanda di rinvio-certificato medico

074/92.Proscioglimento addebito - Prova testimoniale incerta e imprecisa

085/92.1-Deposito della sentenza - Collegio giudicante

035/95.1-Mancata audizione dei testi ammessi

080/90-Convocazione incolpato - Termine

Cass. Sent. civ. 12391/92

043/92-Notificazione decisione - Impugnazione - Difesa professionista

088/95.1-Decisioni Consiglio - notifica

099/89.1-Decisioni Consiglio - Notifica

043/92-Decisioni Consiglio -Notifica- Impugnazione - Difesa professionista

022/92.1-Procedimento disciplinare-Applicabilità norme al processo civile

123/89.1-Decisioni Consiglio - Notifica

079/91.1-Procedimento disciplinare - Consiglio competente

098/90-Notifica atto citazione giudizio disciplinare - Modalità

075/95-Annullabilità - Erroneo apprezzamento dei fatti - Carenza di prove

081/95.1-incolpato - comparizione - audizione-Mancata audizione dell'incolpato

121/95.1-avviso udienza - Notifica al portiere

Cass. Sent. civ. 3882/93 -Competenza-Fatto addebitato e albo iscrizione - Prevenzione

giudizio di impugnazione decisioni davanti al C.n.f.

a-sottoscrizione ricorso

101/91-Ricorso - Sottoscrizione

104/91-Ricorso - Sottoscrizione

045/92-Ricorso - Sottoscrizione - Mancata

024/93-Ricorso - Sottoscrizione - Nullità

101/95-Ricorso - Sottoscrizione

067/91-Ricorso - Sottoscrizione - Patrocinio

071/90-Procedimento davanti al C.n.f. - Patrocinio - Mandato speciale

b-modalità

019/92-Inammissibilità ricorso al C.n.f. - Modalità

099/90-Impugnativa al C.n.f. - Ricorso - Modalità deposito

086/89-ricorso al C.n.f. - presentazione - modalità

082/90-Impugnativa al C.n.f. - Ricorso - Modalità presentazione

092/89-impugnativa provvedimento Consiglio ordine - modalità

019/92-Inammissibilità ricorso al C.n.f. - Modalità

081/89-impugnativa al C.n.f. - modalità

050/90-Impugnativa al C.n.f. - Modalità

044/90-Impugnativa al C.n.f. - modalità

060/90-Impugnazione al C.n.f. - Modalità

036/96 Impugnazione - Modalità

024/90-Impugnativa al C.n.f. - modalità - tenuta albi

061/91-Impugnazione - Ricorso - Modalità deposito

171/94-Impugnazione -Deposito ricorso al Consiglio nazionale forense

083/94-Impugnazione davanti al C.n.f.

056/93.1-Impugnazione al C.n.f.

125/96.Ricorso avverso decisione del C.d.O., Deposito direttamente al C.n.f

c-termine

059/91-Impugnazione avanti il Cnf - Termine - Decorrenza

144/90-Ricorso - termine impugnativa

025/90-Impugnativa al C.n.f. - termine

021/92-Inammissibilità ricorso - Termine

085/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

135/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

140/90-Impugnazione al C.n.f. - termine

075/89-termine impugnazione

131/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

136/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

134/94-Ricorso al C.n.f. - Decorso termine - Inammissibile

178/94-Ricorso al C.n.f. - Termine presentazione

178/94-Ricorso al C.n.f. - Termine presentazione

134/94-Ricorso al C.n.f.-Decorso termine- Inammissibile

081/94-Tardiva presentazione ricorso C.n.f.

110/91-Inammissibilità ricorso - Scadenza del termine

102/89-Ricorso contro decisioni C.d.O. - Termine - Fonogramma

109/89-Ricorso contro decisioni C.d.O. - Termini perentori

106/91-Inammissibilità ricorso per mancato rispetto del termine

016/93-Ricorso presentato dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione

076/95-Impugnazione - termine

d-procedimento

027/95-Procedimento - Decesso professionista

080/95-Procedimento - Istanza di rinvio

039/95-Procedimento - Cessata materia del contendere

008/95-Procedimento .- Decesso professionista

008/93-Specificità dei motivi del ricorso

073/91-C.n.f. - Potere giurisdizionale - Reformatio in pejus

138/89.1-Giudizio di impugnazione avanti il C.n.f.

142/89-Giudizio di impugnazione avanti il C.n.f.

151/94-Impugnazione - Ricorso depositato al C.n.f.

010/95-Ricorso depositato al C.n.f.- Inammissibilità

083/95-Ricorso depositato al C.n.f.- Inammissibilità

004/89-procedimento davanti al C.n.f. - carenza di interesse

061/89-Impugnativa - Carenza di interesse

070/92-Funzione giurisdizionale del C.n.f. - Ipotesi previste dalla legge

069/95-Atti impugnabili

094/96.1-Sanzione irrogata dal C.d.O. su distinti addebiti - obbligo del C.N.F.

099/92-Giudizio di impugnazione avanti il Cnf - Deposito di copia della decisione

e-legittimazione impugnazione decisioni

037/90-Impugnativa provvedimenti al C.n.f. - legittimazione

130/90-Impugnazione davanti al C.n.f. - legittimazione

094/95-legittimazione impugnativa

075/90.1-legittimazione impugnativa - Denunziante esponente

023/90.1-Impugnazione al C.n.f. - legittimazione

067/90-Impugnazione davanti al C.n.f. - Legittimazione

135/94-Impugnazione al C.n.f. - Legittimazione - Delibera di archiviazione

076/94-Legittimazione impugnazione decisioni Ordini forensi

077/94-Legittimazone attiva all'impugnazione

062/94.1-Legittimazione attiva all'impugnazione

013/95-legittimazione a proporre ricorso al C.N.F.

084/95-legittimazione attiva ricorso

014/93-Legittimazione attiva al ricorso innanzi al C.N.F.

097/91.1-Legittimazione partecipazione giudizio dinanzi al CNF

Cass. S.U. Sent. 12865 legittimazione impugnazione

120/92-Impugnazione avanti la Corte di Cassazione - Sottoscrizione del ricorso

091/92-Impugnazione - Ricorso al Consiglio nazionale forense - Legittimazione.

111/96-Impugnazione - Ricorso al C.N.F., termine deposito

052/91-Delibera - impugnazione al Consiglio nazionale forense - Legittimazione

166/94-legittimazione impugnazione - terzi

107/96.1-Ricorso avverso decisioni C.d.O. - Legittimazione attiva del terzo

040/95-Procedimento dinanzi al C.N.F. legittimazione

040/93-legittimazione - Ricorso al Consiglio nazionale forense

073/93-legittimazione Ricorso al Consiglio nazionale forense

003/96-ricorso al C.n.f. - legittimazione attiva

f-rinuncia all'impugnazione

024/89-Impugnazione - Rinuncia

096/89-impugnativa - procuratore generale della corte di appello - rinuncia

080/89-impugnativa delibera - rinuncia

104/89- rinuncia al ricorso

082/89-impugnativa delibera - rinuncia al ricorso

105/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

106/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

137/89-Impugnazione al C.n.f.- Procuratore generale - Rinuncia

108/89-Impugnazione al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

110/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

110/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

128/94-Reclamo al C.n.f. contro i risultati elettorali

098/95-Ricorso al C.n.f.- Rinuncia

089/90-Impugnativa del procuratore generale corte d'appello-rinuncia

037/96 Rinuncia ricorso C.n.f. - Comunicazione

018/90-Procedimento davanti al C.n.f. rinuncia al ricorso

085/95-Ricorso condizionato - Abbandono - Rinuncia

165/94-Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente

088/91-Rinuncia ricorso - Cessazione materia del contendere

122/95-rinuncia all'impugnazione

Procedimento disciplinare

In generale

massime

003/92.1-Indagini preliminari - Procedimento disciplinare
2-mancanza di prova

1-Le indagini preliminari compiute prima dell'apertura del procedimento disciplinare non ledono il diritto di difesa dell'incolpato e non determinano la nullità del procedimento medesimo per violazione dell'art. 38 R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.

2-Nel caso in cui non venga raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'incolpato lo stesso deve essere prosciolto dall'addebito contestato. Nella fattispecie il professionista è stato prosciolto dagli addebiti (avere indotto un soggetto alla sottoscrizione tardiva di un preliminare di compravendita e avere sollecitato un teste a rendere al COnsiglio dell'Ordine una versione dei fatti di comodo, diversa da quella reale) perchè non è stata raggiunta la prova della colpevolezza dello stesso.

(C.N.F. 20 Gennaio 1992, n. 3 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. CASALINUOVO - P.M. DELLA ROCCA (concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 29 maggio 1990).

117/91.1-Istituto della continuazione del processo penale
2.omessa esecuzione di incarichi ricevuti dal cliente

1.Nel procedimento disciplinare non può trovare applicazione l'istituto della continuazione, propria del procedimento penale.

2.Il professionista che omette di eseguire incarichi ricevuti dal cliente (pagamento di cambiali e attività di recupero crediti) viene meno agli obblighi di correttezza, diligenza, prestigio e decoro (nella fattispecie, data la molestia degli addebiti, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due).

(C.N.F. 2 Dicembre 1991, n. 117 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989).

083/90-Consiglio ordine - organo amministrativo - partecipazione del P.M.

 Nella procedura avanti il Consiglio dell'ordine non può essere prospettata questione di incostituzionalità in quanto tale Consiglio è un organo amministrativo e non giurisdizionale. Il Consiglio dell'ordine nella sua attività disciplinare svolge il relativo compito all'interno dell'Ordine forense per la tutela di interessi che sono essenzialmente della classe forense e nei procedimenti disciplinari contro avvocati e procuratori deve seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che sono dettate dalla legge professionale. Di conseguenza non può affermarsi che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado avanti il Consiglio dell'ordine condizioni l'operato del Consiglio stesso, né che pregiudichi il diritto di difesa dell'incolpato. (Per tali motivi è stata respinta la questione di legittimità costituzionale delle norme del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove prevedono l'intervento del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado).

(C.N.F. 12 Ottobre 1990, n. 83 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANI - P. JANNELLI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Grosseto, 22 marzo 1989).

021/93-Rapporti con i magistrati

Viola il disposto di cui all'art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 il professionista che induce il giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente (nella specie l'avvocato in un procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva indotto in errore il pretore sulla ritualità della notificazione del ricorso introduttivo, che aveva fatto eseguire a mani di persona non legittimata a riceverlo, espressamente indicando il proprio studio come luogo ove effettuarla, in evidente contrasto con la assunta rappresentanza dei ricorrenti. La sanzione inflitta è stata la sospensione dall'esercizio per mesi sei).

(C.N.F. 18 Marzo 1993, n. 21 - Pres. f.f. e Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI (concl. parz. conf.) - Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 luglio 1991).

096/90.1-Procedimento disciplinare - Natura amministrativa
2-Dovere di lealtà- falsificazione di foto

1-Il procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio dell'Ordine ha natura amministrativa e non giurisdizionale, come tale non può essere equiparato a quello penale. Di conseguenza va dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa, dell'intera disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell'incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense.

2-Il professionista che alteri una fotografia della cliente e la produca in giudizio senza dichiarare che si tratta di un'immagine manipolata, né che la produzione aveva il solo fine di rappresentare la situazione precedente alla sistemazione di una ipotesi, viola il dovere di lealtà che deve improntare la condotta dell'avvocato ed esorbita dai pur ampi margini concessi al difensore per la tutela dei diritti della parte patrocinata. (Nella fattispecie al responsabile è stata ridotta la sanzione inflitta alla sola censura, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico).

(C.N.F. 5 Novembre 1990, n. 96 - Pres. LANDRISCINA - Rel. PASSINO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 10 giugno 1989).

082/96.1-Procedimento davanti al C.d.O., Apertura d'ufficio
2.Rapporti con i clienti, Trattenimento di somme di spettanza del cliente, Omessa esplicazione del mandato.

1- L'art. 38, 3 comma della legge professionale forense dispone che il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell'interessato. Ben può dunque il C.d.O. deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni.

2- Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell'intera classe forense l'avvocato che, percepite somme di denaro dal cliente per l'espletamento del mandato, non svolga l'attività professionale richiesta e trattenga per sè le somme stesse. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi).

(C.N.F. - 24 MAGGIO 1996, N. 82 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. D'Arle - P.M. Iannelli (conf.) - Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 13 giugno 1994).

sentenze penali-procedimento penale - azione civile

massime

063/90-Azione penale - Azione civile

Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto alle azioni civili e penali che possono avere rilevanza a diversi fini. Gli organi giudicanti a livello professionale possono infatti liberamente procedere all'accertamento dei fatti e delle responsabilità attinenti agli addebiti mossi agli incolpati, senza preclusioni di sorta.

(C.N.F. 23 LUGLIO 1990, n. 63 - Pres. CAGNANI - Rel. CAGNANI - P.M. LEO (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Mantova, 4 aprile/3 maggio 1989).

015/96-Giudizio penale- Patteggiamento

La sentenza di patteggiamento non costituisce di per sè un'affermazione di colpevolezza, né tanto meno una confessione, ma è una pronuncia giurisdizionale che pur non avendo efficacia, ex art. 443 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi, certamente consente all'organo giudicante, di valutare gli elementi raccolti nel procedimento, al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare.

(C.N.F. n. 15 del 21-2-1996 )

036/90-Procedimento penale - Autonomia

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale (avendo natura diversa sia per i presupposti che per le finalità) a tale autonomia trova espressione nella possibile diversa valutazione discrezionale dei fatti al fine di accertare se essi configurino o meno anche infrazioni di principi deontologici.

(C.N.F. 2 MAGGIO 1990, n. 36 - Pres. CAGNANI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. LEO (concl. parz. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 15 aprile 1989).

007/90-Penale - Assoluzione per insufficienza di prove

Nel procedimento disciplinare non può farsi luogo a pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove, in quanto il dubbio intorno ai fatti che avrebbero determinato la violazione dei doveri professionali si traduce in mancanza di prova circa la sussistenza dell'addebito. Pertanto, qualora il complesso delle risultanze processuali istruttorie induca ad un giudizio dubitativo circa la sussistenza del fatto, si deve addivenire al proscioglimento dell'incolpato.

(C.N.F. 8 Marzo 1990, n. 7 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. D'ALESSIO - P.M. LEO (concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Piacenza, 12 luglio 1988).

006/90-Iscrizione albo - Provvedimento del Consiglio - contestazione dei fatti

È viziata da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio la decisione del Consiglio dell'Ordine che, in violazione degli artt. 31, terzo comma legge professionale e 45, r.d. n. 37/1944, abbia rigettato la domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati per motivi di condotta, senza la contestazione dei fatti e senza l'assegnazione del termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni.

(C.N.F. 8 Marzo 1990, n. 6 - Pres. LANDRISCINA - Rel. DOLZANI - P.M. VALERI (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 febbraio 1989).

117/95-Rapporti con il giudicato penale

Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale.

(C.N.F. - decisione n. 117 del 6-11-1995)

049/91-Fatti a rilevanza penale e disciplinare - Autonomia dei giudizi

La condotta del professionista forense deve essere esaminata dal Consiglio dell'Ordine indipendentemente dall'apprezzamento del giudice penale ed alla luce dei principi deontologici che devono caratterizzare il comportamento del professionista, onde accertare se lo stesso abbia commesso infrazioni alle indicate norme deontologiche, tali che non lo rendano degno di appartenere ad un ordine professionale.

(C.N.F. 19 APRILE 1991, N. 49 - Pres. LANDRISCINA - Rel. CARANCI - P.M. NICITA (concl. conf.).(Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia , 7 maggio 1990).

015/91.1-Pendenza di procedimento penale - Sospensione - Potere discrezionale
2.Sospensione cautelare - Valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine.
3.Condanne penali -truffa-appropriazione-assegni a vuoto-Radiazione.

1.La necessità di sospensione del procedimento sino all'esito di quello penale - che ha come fondamento e limite l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale, secondo le disposizioni del c.p.p. abrogato - deve essere tuttavia esclusa quando gli elementi istruttori, desunti dal processo penale, autonomamente e discrezionalmente valutati dal giudice disciplinare, consentono di rilevare - prescindendo dalla sussistenza o meno di un reato - un comportamento del professionista non conforme alla dignità e al decoro professionale.

2.La sospensione cautelare non ha natura di vera e propria sanzione disciplinare e per la sua applicazione non è necessario che il Consiglio dell'Ordine valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l'opportunità della sospensione.

3.Il professionista che sia stato coinvolto in gravi vicende penali di risonanza anche nazionale, oltre che locale, per appropriazione indebita, truffa, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, emissione di assegni a vuoto, e che sia stato inquisito per calunnia e violazione tributarie, ha compromesso con tali comportamenti non solo la propria reputazione, ma la dignità della intera classe forense. (Nella fattispecie il responsabile di tali addebiti è stato radiato dall'Albo).

(C.N.F. 9 APRILE 1991, N. 15 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Sanremo, 12 febbraio 1990).

099/95.1-Giudizio penale- Autonomia - Valutazione dei fatti
2-Prescrizione - Interruzione
3-gestione somme

1-La disciplina introdotta col nuovo codice di procedura sancisce il principio dell'autonomia dei procedimenti giurisdizionali: pertanto deve ritenersi legittima, da parte del Consiglio Nazionale Forense, l'autonoma valutazione dei fatti sia sotto il profilo penale, sia sotto quello disciplinare.

2-Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare è validamente interrotto dalla instaurazione del procedimento disciplinare e non riprende a decorrere se non alla conclusione del procedimento stesso.

3-Il professionista che trattiene indebitamente somme incassate per conto del proprio cliente, omettendo di dare esaurienti spiegazioni, e cercando, altresì, di ritardare e sviare il C.d.O. con dichiarazioni mendaci al riguardo, pone in essere la violazione di un preciso dovere deontologico; è pertanto adeguata la sanzione della cancellazione dagli albi.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 99 - Pres. RICCIARDI - Rel. MAZZAROLLI - P.M. IANNELLI (conf.) - Ricc. avv. M.F. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 21gennaio 1993).

103/95.1-Rapporti con il procedimento penale
2-sottrazione di documenti da fascicolo di studio

1- Non sussiste pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello amministrativo che si svolge innanzi al Consiglio dell'ordine per la valutazione di un comportamento del professionista dal punto di vista disciplinare. Pertanto, se i fatti sono pacificamente accertati, può procedersi al giudizio disciplinare senza dovere attendere la definizione del procedimento penale.

2- Costituisce grave violazione dei doveri deontologici il comportamento del professionista che sottrae un documento dal fascicolo di studio di un collega, e lo utilizza consegnandolo ad un terzo soggetto, il quale avrebbe potuto illecitamente avvalersene. A nulla rileva la circostanza che il fascicolo gli fosse stato spontaneamente consegnato per una consultazione. (Nella fattispecie è stata inflitta la sanzione della sospensione professionale per la durata di sette mesi).

(C.N.F. 13 OTTOBRE 1995, N. 103 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. LUBRANO - P.M. IANNELLI (diff.) (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Aosta del 19 luglio 1994).

giudizio primo grado davanti Cdo

massime

033/92-Contestazione addebito - Violazione effettivamente accertata - Non corrispondenza - Violazione diritto difesa

Qualora, nel giudizio di primo grado avanti al Consiglio dell'Ordine la contestazione dell'addebito (nella fattispecie, la supposta induzione in errore da parte dell'avvocato, il quale abbia impedito ad una cliente di prendere piena conoscenza dei termini di una transazione) non corrisponda alla violazione accertata nella successiva decisione del Consiglio dell'Ordine (carenze deontologicamente rilevanti nella liquidazione di un compenso elevato e comunque non giustificato dalle tariffe professionali), si deve ravvisare una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e la conseguente nullità della decisione. L'addebito di aver seguito un comportamento "non lineare" nella richiesta degli onorari dovuti dal cliente costituisce nella specie un'accusa formale, astratta, che non tiene conto della obiettiva situazione di fatto esistente, e del contrasto tra il professionista e la cliente in ordine al modo di pervenire ad un'equa sistemazione della controversia. Pertanto l'incolpato deve essere prosciolto da tale addebito.

(C.N.F. 11 Febbraio 1992, n. 33 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. PICCINI - P.M. FEDELI (concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7 giugno 1990).

102/91-Incolpato - Dibattimento - Termine a comparire - Sospensione feriale

Il mancato rispetto del termine minimo a comparire assegnato al ricorrente in un giudizio disciplinare (tenuto conto della sospensione dei termini processuali fissata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), ove non sanato dalla comparizione del ricorrente stesso, determina la nullità della successiva decisione.

(C.N.F. 20 Maggio 1991, n. 102 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 24 settembre 1990).

022/92.1-Applicabilità norme al processo civile - Notifica ricorso
2 -Inammissibilità ricorso - Invio a mezzo posta - Termine presentazione

1-Ove non sia diversamente disposto dalla legge professionale si applicano al procedimento disciplinare le norme del processo civile. Ne consegue che una volta instaurato regolarmente il contraddittorio con la notifica dell'atto di citazione ed il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 45 l.p., gli eventuali successivi rinvii possono essere disposti senza alcun termine minimo.

2-È inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine di presentazione di cui agli artt. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso.

 (C.N.F. 8 Febbraio 1992, n. 22 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. VACIRCA - P.M. NICITA (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).

079/90-Contestazione differente dal fatto

Va annullata la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione disciplinare per una mancanza nettamente diversa da quella contestata. (Nella fattispecie all'incolpato era stata contestata l'omessa nomina di sostituto ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e la sanzione era stata inflitta in relazione a suo abbandono della difesa).

(C.N.F. 4 Ottobre 1990, n. 79 - Pres. CAGNANI - Rel. DOLZANI - P.M. NICITA (concl. diff.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 8 ottobre 1988).

006/91-Omessa regolare convocazione - Delibera assunta in presenza di un numero legale di consiglieri .

Il Consiglio dell'Ordine può ritenersi regolarmente costituito solo se siano stati regolarmente e previamente convocati tutti i suoi componenti. L'omessa regolare convocazione comporta la nullità del procedimento disciplinare, anche se adottato con la presenza di un numero legale di consiglieri.

(C.N.F. 24 GENNAIO 1991, N. 6 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DOLZANI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 31 maggio 1989).

007/91-Istruzione probatoria - Difetto di prova certa - Assoluzione.

In difetto di prova certa delle accuse rivolte, il professionista incolpato deve essere prosciolto, non potendosi fondarsi una decisione di condanna su posizioni non riscontrate né confermate.

(C.N.F. 24 GENNAIO 1991, N. 7 - Pres. CAGNANI- Rel. CAMASSA - P.M. JANNELLI (concl. parz. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Caltanissetta, 4 ottobre 1989).

013/91-Comunicazione di apertura del procedimento - Omessa sottoscrizione

La lettera di comunicazione con cui il Consiglio dell'Ordine informa l'incolpato ed il pubblico ministero dell'apertura di procedimento disciplinare a termini dell'art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, priva di firma del Presidente del Consiglio e di altri in sua vece, pur compilata su carta intestata dell'Ordine, non è a questo riferibile. Tale irregolarità rende nulli i successivi atti del procedimento disciplinare e la stessa decisione finale.

(C.N.F. 3 APRILE 1991, N. 13 - Pres. LANDRISCINA - Rel. FALZEA - P.M. FEDELI (concl. conf.)

030/90-Dibattimento - Impedimento a comparire -

A fronte di impedimento a comparire comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità del professionista a lasciare la propria abitazione, la richiesta di rinvio non può essere rigettata se non dopo che sia stata disposta visita di controllo o, in alternativa, avendo l'organo procedente adeguatamente motivato circa l'illegittimità dell'impedimento per inconsistenza della relativa causa. Nella fattispecie è stata annullata la decisione del Consiglio dell'Ordine adottata in seguito a reiezione della richiesta di rinvio ritenuta non giustificata, senza peraltro motivazione circa le ragioni a sostegno della decisione presa.

(C.N.F. 21 Aprile 1990, n. 30 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANO - P.M. LEO (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 30 maggio 1989).

144/89-1notifica atto di citazione. riformulazione addebiti
2-effetti cambiari protestati

1-Il Consiglio dell'Ordine che provveda alla notifica di un atto di citazione all'interessato contenente la (ri)formulazione circostanziata degli addebiti, peraltro già sommariamente enunciati nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, inserendo anche gli ulteriori protesti risultanti dagli elenchi ufficiali, rispetta pienamente le regole procedimentali dettate a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato.

2-Il solo fatto di aver emesso un numero elevato di cambiali, in breve arco di tempo, lasciandole poi protestare, costituisce violazione delle norme deontologiche così grave da legittimare l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di quattro mesi.

(C.N.F. - 25 OTTOBRE 1989, N. 144 - Pres. LANDRISCINA - Rel. DI LAURO - P.M. IANNELLI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 13 aprile 1988).

095/89.1-diritto di difesa - deposito memorie - rinvio alle norme del c.p.c.
2-enti pubblici - ufficio legale

1-Il Consiglio nazionale forense ritiene ragionevole, in mancanza di una disposizione ad hoc, che, se a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, deve esservi un termine, anteriore all'udienza, entro il quale depositare delle memorie onde consentire alle parti di poterle conoscere e contestare, esso vada ricercato nella norma del codice di procedura civile che fissa alle parti il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza per procedere allo scambio delle rispettive conclusionali. Nella fattispecie, non è stata conseguentemente presa in esame, perchè tardiva, una memoria presentata dal Consiglio dell'Ordine interessato depositata meno di dieci giorni prima dell'udienza.

2-Solo i legali degli enti pubblici sono da considerare esclusi dal regime di incompatibilità previsto dall'art. 3 u.s. lett. b) del R.D.L. n. 1578 del 1933. La ratio di questa eccezione va individuata nell'essere soltanto gli enti pubblici titolari di poteri pubblici relativamente alla propria organizzazione, per cui gli atti con cui dettano la disciplina della loro organizzazione sono da considerare atti normativi, con tutte le conseguenze che tale qualificazione comporta, mentre gli atti con i quali un soggetto privato detta tale disciplina, restano sempre solamente manifestazione di autonomia privata. Se la ragione dell'incompatibilità, stabilita nell'art. 3, va individuata nell'esigenza di tutelare l'indipendenza della professione legale e l'autonomia di giudizio e d'iniziativa degli avvocati, le eccezioni dello stesso previste debbono risultare coerenti con essa. Pertanto, alla costituzione, da parte di un ente pubblico, di un ufficio legale scaturisce un insieme di norme tra le quali necessariamente anche quelle che valgono a garantire l'indipendenza dell'avvocato, che non può non sussistere dove si abbia un ufficio che meriti di chiamarsi legale. Quali che siano le regole particolari dettate per le cosiddette banche d'interesse nazionale in ragione della loro particolare rilevanza, e pure ammessa la funzione rivolta a fini di pubblica utilità svolta da dette banche, resta pur sempre che tali enti non solo si configurano come enti che operano con gli strumenti del diritto privato ma - ed è ciò che più conta - risultano strutturati e organizzati in base a criteri privatistici. Non è stata conseguentemente accolta la domanda di iscrizione all'Albo presentata da un dipendente della Banca Commerciale Italiana.

(C.N.F. 14 Luglio 1989, n. 95 - Pres. LANDRISCINA - Rel. MAZZAROLLI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).

066/89.Decisione - Contenuto - Sottoscrizione - Norme applicabili

L'art. 51 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dispone che la deliberazione del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare viene redatta dal relatore e deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario. In mancanza di norme specifiche, poi, si applicano le regole previste nel codice di procedura civile a meno che la legge professionale non richiami espressamente quelle del codice di procedura penale.

L'art. 132 del codice di procedura civile prevede che le sentenze emesse da giudice collegiale debbano essere sottoscritte dal Presidente e, se questi non può, dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione venga menzionato il motivo dell'impedimento. Deve essere conseguentemente annullata, per contrarietà a norme imperative, la decisione del COnsiglio dell'Ordine che sia sottoscritta dal solo consigliere relatore, quale facente funzione del Presidente, senza che sia fatta menzione, prima della sottoscrizione, dell'impedimento del Presidente e della natura di esso.

(C.N.F. 3 Aprile 1989, n. 66 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. LANDRISCINA - P.M. VALERI (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 19 marzo 1988).

158/89.1-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine
2-Domanda iscrizione albo avvocati
3-Dichiarazione di collega comprovante tale attività

1-I termini processuali civili hanno normalmente natura ordinatoria e sono perentori solo se qualificati tali dal legislatore (art. 152 c.p.c.). Non avendo pertanto qualificato il legislatore come perentori i termini di cui al quinto comma dell'art. 31 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e terzo comma dell'art. 59, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, essi devono ritenersi ordinatori e non prescritti a pena di nullità.

2-Il procuratore legale per acquisire il diritto all'iscrizione all'Albo degli avvocati per anzianità deve tra l'altro dimostrare di aver esercitato lodevolmente la professione forense di procuratore per almeno sei anni. Tale prova deve essere offerta con idoneo certificato della cancelleria presso cui è stata svolta la professione nel periodo prescritto. In mancanza di tali prove va escluso il diritto all'iscrizione. Nessun valore probatorio può essere attribuito alle dichiarazioni di un avvocato attestanti la partecipazione del procuratore alla difesa di cause di cui quest'ultimo non abbia assunto il patrocinio.

3-È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del r.d.l. 1578/33 sotto il profilo della disparità di trattamento, ai fini della dimostrazione dell'esercizio professionale per sei anni, tra coloro che hanno effettuato attività professionale extraprocessuale e coloro che hanno effettuato attività professionale processuale. Tale disposizione non viola infatti il principio di uguaglianza, in quanto la necessità della pratica giudiziaria processuale è stata introdotta dalla legge per tutti e non sulla base di una discriminazione.

(C.N.F. - 30 OTTOBRE 1989, N. 158 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. GARANCI - IANNELLI (concl. conf.) - Ric. Proc. Gen. Corte Appello di Bari). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell'Ordine Trani, 27 settembre 1989).

171/89.1-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine
2-Iscrizione elenco speciale - Incompatibilità - Dipendente S.p.A. Alitalia

Conforme sentenza 171/89

(C.N.F. - 5 DICEMBRE 1989, N. 171 - Pres- GRANDE STEVENS - Rel. RICCIARDI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell'Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).

019/95 Prova - mancanza di prova su di un determinato comportamento

In mancanza della prova che l'incolpato abbia tenuto un determinato comportamento deve ritenersi che l'accusa non è vera e, conseguentemente, l'incolpato deve essere prosciolto.

(C.N.F. 4 MARZO 1995, N. 19 - Press. f.f. LANDRISCINA - Rel. PANUCCIO - P.M. FEDELI (conf.) - Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bolzano del 22 maggio 1992).

020/96-Contestazione non precisa - Nullità - Prova

È inficiato da nullità il procedimento disciplinare ove manchi la contestazione precisa e concreta dell'incolpazione, nonchè la citazione a comparire all'udienza fissata per l'apertura del procedimento. La prova assunta in un procedimento radicalmente nullo è essa stessa nulla e, come tale, non può essere utilizzata in altro procedimento.

(C.N.F. n. 20 del 21-2-1996 )

100/95.1-Prova sussistenza dei fatti - Amnistia
2-Mancato versamento di somme
3-Mancato pagamento onorario a collega di altro foro

1-La sanzione disciplinare può essere pronunziata nei confronti del professionista quando si sia raggiunta la piena prova della sussistenza dei fatti per cui si procede, a nulla rilevando la circostanza che per gli stessi fatti, in campo penale, sia intervenuta amnistia.

2-Costituisce violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza, passibile di sanzione disciplinare, il comportamento dell'avvocato che ometta di dar conto al cliente di somme presumibilmente riscosse per conto dello stesso.

3-Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto, e passibile di sanzione disciplinare, il professionista che dopo aver incaricato un collega di un altro foro non provveda a corrispondergli tutto quanto dovuto, a titolo di spese e competenze, per effetto del mandato conferito.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 100 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. GALATI - P.M. MARTONE (conf.. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Firenze del 12 marzo 1994).

120/95 prova -mancanza di elementi probatori

L'insussistenza di elementi probatori, posti a sostegno del provvedimento disciplinare, comporta necessariamente l'assoluzione dell'incolpato da ogni imputazione ed il conseguente annullamento della decisione adottata.

(C.N.F. - decisione n. 120 del 6-11-1995)

112/95.1-Impedimento a comparire del difensore  
2-Rapporti con il procedimento penale
3- Rapporti con il cliente - Mancata prestazione di attività

1-Perchè possa ritenersi sussistente l'impedimento dell'avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l'impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo.

2-Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e pertanto non è necessaria la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo, soprattutto quando i fatti disciplinarmente rilevanti risultino già acclarati in atti.

3-L'avvocato che, dopo aver assunto l'incarico, non adempia al mandato ricevuto, induca in errore il cliente inducendolo a confidare nella inesistente pattuizione di una dilazione, e conseguenzialmente percepisca ingenti compensi per l'attività svolta solo in minima parte, viola i doveri di dignità, correttezza e decoro ed è passibile di sanzione disciplinare. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della cancellazione dagli albi professionali).

(C.N.F. - Decisione n. 112 del 6-11-1995)

128/95.1-Impedimento a comparire del difensore
2-gestione somme - - Mancato versamento somme - Curatore fallimentare

1-La richiesta di rinvio per impegno del difensore deve contenere la prova dell'impedimento ai fini della valutazione dell'esistenza di esso, la sua gravità e l'anteriorità rispetto al procedimento di cui si chiede il rinvio. Infatti nel procedimento disciplinare la difesa tecnica è facoltativa; è quindi onere dell'incolpato prendere tempestivi contatti con il proprio difensore od, eventualmente, difendersi personalmente.

2-L'avvocato che trattenga somme incassate quale curatore del fallimento, ometta di consegnare al nuovo curatore tutta la documentazione in suo possesso, e trasmetta con notevole ritardo il rendiconto a cui è obbligato, lede il prestigio dell'intera classe forense ed è soggetto a sanzione disciplinare. (Nella specie è stata inflitta la pena della radiazione dagli albi professionali).

(C.N.F. - decisione n. 128 del 28-11-1995)

102/95.1-Comparizione incolpato - Impedimento giustificato
2-gestione somme

1-L'impedimeto dell'avvocato a comparire dinnanzi al Consiglio dell'ordine, nell'ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia provato da un certificato medico che si limiti ad attestare condizioni fisiche precarie e comunque stabilizzate nel tempo. (Nella specie il medico faceva riferimento ad un intervento di natura cardio-chirurdica effettuato alcuni anni prima).

2- Costituisce violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza il comportamento dell'avvocato che trattenga indebitamente una somma di denaro destinata alla parte assistita.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 102 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI (conf.) (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Palermo del 12 maggio 1994).

112/92- convocazione interessato- tentativo di conciliazione

È validamente radicato il procedimento disciplinare anche se preliminarmente non sia stato esperito con l'interessato un tentativo di conciliazione: tale tentativo rientra infatti nella facoltà del Consiglio che lo può disporre o meno ove lo ritenga opportuno, tenuto conto della fattispecie concreta.

(C.N.F. 6 NOVEMBRE 1992, N. 112 - Pres. LANDRISCINA - Rel. DIEGO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 11 aprile 1991).

97/96.1-Comparizione incolpato-domanda di rinvio-certificato medico
2- Rapporti con i terzi - Obbligo di provvedere alle obbligazioni assunte

1-L'impedimento dell'avvocato a comparire dinanzi al C.d.O., nell'ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l'attuale impedimento del professionista a comparire (nella specie il certificato riferiva di una bronchite acuta con sospetto di focolaio di broncopolmonite, ed era precedentemente di nove giorni alla data dell'udienza).

2-Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro professionale l'avvocato che non abbia onorato alla scadenza molteplici effetti cambiari, che abbia dato fideiussione e non vi abbia adempiuto, che abbia assunto impegni per i quali si sia dimostrato inadempiente. (Nella specie è stata inflitta la pena della cancellazione dall'albo).

(C.N.F. - 11 LUGLIO 1996, N. 97 - Pres. Cagnani - Rel. Ruggerini - P.M. Iannelli (conf.) (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1995).

074/92.Proscioglimento addebito - Prova testimoniale incerta e imprecisa

L'avvocato è da prosciogliere dall'addebito quando le incertezze e le imprecisioni del teste, unica fonte di prova, impediscono all'organo deliberante il conseguimento senza riserve del convincimento circa la responsabilità dell'incolpato.

(C.N.F. 11 Giugno 1992, n. 74 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. SICILIANO - P.M. FEDELI (concl. conf.) (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 17 settembre 1990).

085/92.1-Deposito della sentenza - Collegio giudicante
2-Rapporti con i clienti - Negligenza e omissioni nel patrocinio, protesti cambiari

1-La validità del collegio giudicante deve essere riferita al momento della decisione. Il deposito è attività di altri soggetti, rispetto alla quale è irrilevante se esso sia effettuato o non dal relatore.

2-Il professionista che ometta di svolgere il mandato affidatogli dal cliente, che vanti il compimento di attività professionali in realtà non eseguite, ottenendo il versamento di fondo spese, che subisca protesti, tiene comportamenti contrari alla dignità e correttezza professionali. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi.

(C.N.F. 17 LUGLIO 1992, N. 85 - Pres. RICCIARDI - Rel. PANUCCIO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 23 novembre 1985).

035/95.1-Mancata audizione dei testi ammessi
2- Sanzione disciplinare - Nullità decisione per errore di diritto

1-Non determina nullità della decisione la mancata audizione dei testi ammessi, quando risulti che il Consiglio dell'ordine abbia ritenuto le testimonianze, anche per implicito, ininfluenti ai fini del giudizio e dalla motivazione emerga detta irrilevanza e ininfluenza, per essere il Collegio pervenuto all'accertamento completo del fatto da giudicare attraverso il monitoraggio delle risultanze acquisite.

2-Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno (tempo inferiore al minimo di due mesi previsto dalla legge professionale) è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; per il principio della conservazione degli atti, tuttavia, l'invalidità del provvedimento sanzionatorio non si estende agli altri atti del procedimento (nella specie il Consiglio nazionale forense, riesaminati gli atti del procedimento di primo grado, ha sostituito alla sospensione dall'esercizio professionale per un mese la sanzione della censura).

(C.N.F. 20 MARZO 1995, N. 35 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. D'ARLE - P.M. NICITA (conf.) - Accoglie ricorso decisione del C.d.O. di Monzza del 1 febbraio 1993).

080/90-Convocazione incolpato - Termine

La decisione adottata dal Consiglio dell'ordine su avviso di convocazione comunicato all'incolpato meno di dieci giorni prima del termine di comparizione avanti la commissione disciplinare è annullabile perchè pronunciata in violazione dell'art. 45 R.D.L. 157 del 27 novembre 1933, n. 1578.

(C.N.F. 4 Ottobre 1990, n. 80 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SICILIANO - P.M. LEO (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 1 dicembre 1989).

Cass. Sent. civ. 12391/92

Ai sensi dell'art. 48 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), i testimoni assunti nei procedimenti disciplinari avanti ai colleghi degli ordini territoriali non sono tenuti a prestare giuramento, atteso, in particolare, che tale norma fa specifico riferimento (disponendone l'applicabilità ai procedimenti suddetti) solo agli artt. 358 e 359 cod. proc. pen. (vecchio testo), senza richiamare anche l'art. 449 dello stesso codice, prevedente l'obbligo del giuramento per la fase dibattimentale; né, interpretato in tal senso, l'art. 48 suindicato è sospettabile d'illegittimità costituzionale, stante la diversa natura del procedimento disciplinare e di quello penale, volti, rispettivamente, a tutelare interessi propri di una categoria professionale e della generalità dei cittadini.

Cass. Sez. U Sent. 12391 del 20/11/1992

043/92-Notificazione decisione - Impugnazione - Difesa professionista

1-L'art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prescrive che la decisione del Consiglio dell'Ordine locale debba essere notificata in forma integrale all'interessato e possa essere impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica, a pena di decadenza, davanti al Consiglio nazionale forense.

2-Ai sensi dell'art. 44 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37 il professionista iscritto all'albo può provvedere personalmente alla propria difesa in ogni stato e grado del procedimento disciplinare; è pertanto facoltativa l'assistenza nel procedimento di un difensore di fiducia, qualora l'interessato lo ritenga di suo interesse.

(C.N.F. 28 Marzo 1992, n. 43 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 giugno 1990).

088/95.1-Decisioni Consiglio - notifica
2-Riabilitazione - Condanna penale

1- Il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per la notificazione delle decisioni del Consiglio dell'ordine ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina la nullità della decisione stessa.

2-La riabilitazione, nel caso di condanna penale, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione del professionista nell'a albo tenuto dal Consiglio dell'ordine. È necessario, quindi, valutare complessivamente i fatti che hanno determinato le condanne penali in precedenza intervenute (nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense ha favorevolmente considerato la giovanissima età del condannato, il decorso di un periodo di quindici anni dai fatti delittuosi, l'ottima condotta successiva del ricorrente).

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 88 - Pres. CAGNANI - Rel. GAZZARA - P.M. FEDELI (conf.) - (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 7 ottobre 1993).

099/89.1-Decisioni Consiglio - Notifica
2-legittimazione impugnazione

1-L'art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che "le decisioni... dei Consigli dell'Ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimenti disciplinare. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con potere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente proporre ricorso al Consiglio nazionale forense".

2-Abilitato ad impugnare le decisioni degli Ordini è quindi soltanto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Nella fattispecie è stato pertanto dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

(C.N.F. 17 Luglio 1989, n. 99 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SANINO - P.M. VALERI (concl. conf.) - Ric. Procuratore della Repubblica di Tortona. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Tortona, 21 luglio 1988).

043/92-Decisioni Consiglio -Notifica- Impugnazione - Difesa professionista

L'art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prescrive che la decisione del Consiglio dell'Ordine locale debba essere notificata in forma integrale all'interessato e possa essere impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica, a pena di decadenza, davanti al Consiglio nazionale forense.

Ai sensi dell'art. 44 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37 il professionista iscritto all'albo può provvedere personalmente alla propria difesa in ogni stato e grado del procedimento disciplinare; è pertanto facoltativa l'assistenza nel procedimento di un difensore di fiducia, qualora l'interessato lo ritenga di suo interesse.

(C.N.F. 28 Marzo 1992, n. 43 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 giugno 1990).

022/92.1-Procedimento disciplinare-Applicabilità norme al processo civile
2-Inammissibilità ricorso - Invio a mezzo posta - Termine presentazione

1-Ove non sia diversamente disposto dalla legge professionale si applicano al procedimento disciplinare le norme del processo civile. Ne consegue che una volta instaurato regolarmente il contraddittorio con la notifica dell'atto di citazione ed il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 45 l.p., gli eventuali successivi rinvii possono essere disposti senza alcun termine minimo.

2-È inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine di presentazione di cui agli artt. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso.

(C.N.F. 8 Febbraio 1992, n. 22 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. VACIRCA - P.M. NICITA (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).

123/89.1-Decisioni Consiglio - Notifica
2 Legittimazione impugnativa

1-L'art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che "le decisioni dei Consiglio dell'Ordine locali sono notificate in copia integrale entro 15 giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente proporre ricorso al Consiglio nazionale forense".

2-Abilitato ad impugnare le decisioni emesse dal Consiglio dell'Ordine, oltre all'interessato, è quindi soltanto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e non già il Procuratore presso il Tribunale (applicazione in relazione ad una deliberazione in tema di incompatibilità).

(C.N.F. 30 Agosto 1989, n. 123 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SANINO - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Tortona, 7 giugno 1988).

098/93-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine - Composizione

L'irregolare composizione del Consiglio al momento della decisione per l'intervento di un Consigliere assente al momento della trattazione comporta la nullità della decisione, rilevabile anche d'ufficio.

(C.N.F. 6 Luglio 1993, n. 98 - Pres. RICCIRADI - Rel. DIEGO - P.M. FEDELI (concl. conf.) - (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Fermo, 22 ottobre 1992).

079/91.1-Procedimento disciplinare - Consiglio competente
2-Procedimento disciplinare - Contro consigliere - Consiglio competente

1.È competente a procedere disciplinarmente a carico dell'incolpato il Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato stesso, benchè questi, all'epoca in cui si sono verificati i fatti ipoteticamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, fosse componente del Consiglio dell'Ordine stesso.

2.L'art. 1 d.l.C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, che sottrae alla competenza del Consiglio dell'Ordine le questioni disciplinari riguardanti i suoi componenti, attribuendole al Consiglio Costituito nella sede della Corte d'Appello più vicina, non si applica qualora, alla data della trasmissione degli atti, l'incolpato non sia più Consigliere dell'Ordine.

 (C.N.F. 4 Maggio 1991, n. 79 - Pres. f.f. e Rel. LANDRISCINA - P.M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. conf.) - Ric. Consiglio Ordine Roma. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 19 ottobre 1989).

098/90-Notifica atto citazione giudizio disciplinare - Modalità

La notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio disciplinare, che sia avvenuta non a mani del professionista destinatario, ma di persona il cui nome appare pressochè illegibile e che sembra qualificarsi come familiare incaricato, allorchè non risulti nemmeno avvenuta presso la casa o lo studio dell'incolpato, non può ritenersi idonea a costituire validamente il procedimento disciplinare. A causa del vizio alla radice nella regolare formazione del contraddittorio la sentenza successivamente emanata va annullata.

(C.N.F. 5 Novembre 1990, n. 98 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. FALZEA - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

075/95-Annullabilità - Erroneo apprezzamento dei fatti - Carenza di prove

Deve essere annullata la decisione del Consiglio dell'ordine che commina una sanzione disciplinare nei confronti dell'avvocato, quando tale decisione sia fondata sull'erroneo apprezzamento dei fatti e sulla carenza di prove. (Nella specie, non essendo stati escussi alcuni testimoni decisivi, il Consiglio nazionale forense ha annullato la decisone del C.d.O.).

(C.N.F. 4 LUGLIO 1995, N. 75 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. DI BENEDETTO - P.M. FEDELI (conf.) (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina del 10 luglio 1992).

081/95.1-incolpato - comparizione - audizione-Mancata audizione dell'incolpato
2-Immutabilità collegio giudicante

1-Deve essere dichiarata la nullità della deliberazione emessa dal C.d.O.. per irregolare costituzione del collegio giudicante se vi abbiano partecipato più consiglieri rispetto alle precedenti adunanze, nelle quali pure si era svolta una rilevante attività istruttoria (interrogatorio dell'incolpato, audizione dei testimoni).

2-Nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un professionista forense, la mancata audizione dell'incolpato determina la nullità della decisione adottata.

(C.N.F. n. 81 del 18-9-1995)

121/95.1-avviso udienza - Notifica al portiere
2-Determinazione della sanzione - Circostanze sopravvenute
3-Attività exstra processuale

1-Deve ritenersi valida la notificazione dell'avviso di udienza effettuata, in assenza dell'interessato, a mani del portiere dello stabile dove è situato lo studio del professionista, e comunicata al destinatario con raccomandata.

2-Le circostanze personale del professionista, anche se sopravvenute al compimento del fatto illecito, possono essere considerate dal giudice disciplinare ai fini della eventuale riduzione della sanzione inflitta.

3-L'avvocato che, dopo aver ricevuto in prestito denaro da un amico, non lo retituisca, rimanendo inadempiente per alcuni anni, e subendo i relativi protesti, pone in essere un comportamento disciplinare rilevante meritevole della sanzione della sospensione per due mesi.

(C.N.F. - decisione n. 121 del 6-11-1995)

Cass. Sent. civ. 3882/93 -Competenza-Fatto addebitato e albo iscrizione - Prevenzione

La regola (dettata dall'art. 38, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) secondo la quale la competenza a procedere disciplinarmente a carico di avvocati e procuratori appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto quanto al Consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dal criterio della prevenzione, si riferisce al procedimento disciplinare nel suo insieme e pertanto, per il suo carattere generale, è applicabile anche alla fase iniziale di tale procedimento relativa all'adozione di una misura cautelare, come quella della sospensione dall'esercizio della professione, non integrando deroga al principio generale anzidetto le specifiche disposizioni degli artt. 43 e 44 della stessa legge professionale.

Cass. Sez. U Sent. 03882 del 01/04/1993 da vedere: 538/77

giudizio di impugnazione decisioni davanti al C.n.f.

a-sottoscrizione ricorso

101/91-Ricorso - Sottoscrizione

È inammissibile il ricorso qualora sia sottoscritto dal solo difensore senza che figuri nel testo del ricorso stesso o comunque allegato agli atti un mandato specifico da parte del ricorrente.

 (C.N.F. 20 Maggio 1991, n. 101 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Gorizia, 19 luglio 1989).

104/91-Ricorso - Sottoscrizione

È inammissibile il ricorso qualora sia sottoscritto dal solo difensore, senza l'esistenza di alcun mandato da parte del ricorrente.

È altresì inammissibile il ricorso inviato a mezzo posta direttamente al Consiglio nazionale forense, dovendo essere presentato negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata.

(C.N.F. 20 Maggio 1991, n. 104 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. RICCIARDI - P.M. INANNELLI (concl. coonf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989).

045/92-Ricorso - Sottoscrizione - Mancata

La mancata sottoscrizione del ricorso presentato al Consiglio nazionale forense provoca l'inammissibilità dell'atto. La legge professionale, infatti, per i principi generali che debbono governare il procedimento disciplinare, rinvia al codice di procedura civile, che prescrive la necessaria sottoscrizione degli atti in mancanza della quale gli atti sono nulli o inesistenti.

(C.N.F. 28 Marzo 1992, n. 45 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANO - P.M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 22 maggio 1989).

024/93-Ricorso - Sottoscrizione - Nullità

Il ricorso al Consiglio nazionale forense non sottoscritto dalla parte bensì da un legale, peraltro non iscritto nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è nullo per violazione dell'art. 60, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in connessione con l'art. 33 R.D.L. n. 1578/1933.

(C.N.F. - 18 MARZO 1993, N. 24 - Pres. RICCIARDI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. MARTONE (concl. conf.) - Inammissibilità del ricorso).

101/95-Ricorso - Sottoscrizione

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, deve ritenersi inammissibile il ricorso sprovvisto della firma del professionista interessato, e con apposta la firma del difensore di fiducia non munito di mandato speciale.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 101 - Pres. RICCIARDI - Rel. CAGNANI - P.M. NICITA (diff.) - Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 16 dicembre 1993).

067/91-Ricorso - Sottoscrizione - Patrocinio

Il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense è inammissibile qualora sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'elenco dei cassazionisti e quindi non abilitato all'esercizio della professione avanti alle giurisdizioni superiori.

(C.N.F. 23 Aprile 1991, n. 67 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. CARANCI - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1989).

071/90-Procedimento davanti al C.n.f. - Patrocinio - Mandato speciale

Nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense il professionista può essere assistito da un avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori solo se munito di mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per quel grado del procedimento, non valendo a tali effetti la procura rilasciata in precedente grado, anche se con estensione a tutti i gradi del procedimento.

(C.N.F. 23 Luglio 1990, n. 71 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SICILIANI - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 6 luglio 1989).

b-modalità

019/92-Inammissibilità ricorso al C.n.f. - Modalità

È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense, dovendo lo stesso, ai sensi dell'art. 59, primo comma R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata.

art. 59, primo comma R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37

(C.N.F. 8 Febbraio 1992, n. 19 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DE PALMA - P.M. FEDELI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio ordine Potenza, 20 aprile 1990). Conforme: 8 febbraio 1992, n. 20.

099/90-Impugnativa al C.n.f. - Ricorso - Modalità deposito

Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine deve essere presentato presso il Consiglio dell'Ordine da quo e non può essere inoltrato direttamente alla Segreteria del Consiglio nazionale forense, a pena d'inammissibilità.

(C.N.F. 5 Novembre 1990, n. 99 - Pres. LANDRISCINA - Rel.CARANCI - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Urbino, 18 novembre 1989).

086/89-ricorso al C.n.f. - presentazione - modalità

Ai sensi dell'art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile.

(C.N.F. 15 Giugno 1989, n. 86 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PASSINO - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Busto Arsizio, 30 novembre 1988).

082/90-Impugnativa al C.n.f. - Ricorso - Modalità presentazione

Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell'ordine deve essere presentato agli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il ricorso depositato direttamente al Consiglio nazionale forense è quindi inammissibile.

(C.N.F. 4 Ottobre 1990, n. 82 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SANINO - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile il ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pisa, 5 maggio 1989).

092/89-impugnativa provvedimento Consiglio ordine - modalità

Colui che non sia iscritto in Albi forensi (magistrato in pensione) e abbia richiesto un parere al Consiglio dell'Ordine non può impugnare avanti il Consiglio nazionale forense sul provvedimento emesso nei suoi confronti. Ai sensi dell'art. 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile.

(C.N.F. 15 Giugno 1989, n. 92 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SICILIANO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 13 febbraio 1988)

019/92-Inammissibilità ricorso al C.n.f. - Modalità

È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense, dovendo lo stesso, ai sensi dell'art. 59, primo comma R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata.

(C.N.F. 8 Febbraio 1992, n. 19 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DE PALMA - P.M. FEDELI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio ordine Potenza, 20 aprile 1990). Conforme: 8 febbraio 1992, n. 20.

081/89-impugnativa al C.n.f. - modalità

Ai sensi dell'art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile.

(C.N.F. 20 Maggio 1989, n. 81 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PASSINO - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Busto Arsizio, 30 settembre 1988).

050/90-Impugnativa al C.n.f. - Modalità

È irricevibile per violazione della disposizione dell'art. 59 r.d. del 1934, n. 37, il ricorso inviato al Consiglio nazionale forense invece che agli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione impugnata.

art. 59 r.d. del 1934, n. 37

(C.N.F. 6 LUGLIO 1990, n. 50 - Pres. LANDRISCINA - Rel. DOLZANI - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 8 ottobre 1988).

044/90-Impugnativa al C.n.f. - modalità

L'art. 59 del r.d. 22 novembre 1934, n. 37 prescrive che i ricorsi al Consiglio nazionale forense vanno presentati negli uffici del Consiglio Ordine che ha emesso la pronuncia a pena di irricevibilità.

(C.N.F. 8 GIUGNO 1990, n. 44 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vibo Valentia, 16 febbraio 1989).

060/90-Impugnazione al C.n.f. - Modalità

Qualora il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine sia inoltrato direttamente presso gli uffici di segreteria del primo, non si può procedere all'esame del merito dell'impugnazione, ma si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

(C.N.F. 23 LUGLIO 1990, n. 60 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DE PALMA - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 maggio 1989).

036/96 Impugnazione - Modalità

È inammissibile il ricorso inviato direttamente al C.N.F. in violazione dell'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che impone la presentazione del ricorso agli uffici del Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

(C.N.F. 28 FEBBRAIO 1996, N. 36 - Pres. CAGNANI - Rel. ROSSI - P.M. FEDELI (conf.) - Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 2 maggio 1994).

024/90-Impugnativa al C.n.f. - modalità - tenuta albi

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine in materia di tenuta Albi depositato direttamente presso la segreteria del Consiglio nazionale forense e non presso quella del Consiglio dell'Ordine a quo.

(C.N.F. 31 Marzo 1990, n. 24 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PICCINI - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 18 febbraio 1989).

061/91-Impugnazione - Ricorso - Modalità deposito

Ai sensi dell'art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, coloro che intendano proporre impugnazione al Consiglio nazionale forense contro provvedimenti adottati dai Consigli dell'Ordine locali devono presentare ricorso presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia. Quest'ultimo, espletati gli adempimenti del caso, trasmette gli atti al Consiglio nazionale forense. Pertanto, il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense deve essere dichiarato inammissibile.

(C.N.F. 23 Aprile 1991, n. 61 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. SICILIANI - P.M. LEO (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Calabria, 16 giugno 1990).

171/94-Impugnazione -Deposito ricorso al Consiglio nazionale forense

Nell'ambito del procedimento di impugnazione di una decisione, il deposito del ricorso direttamente al Consiglio nazionale forense e non al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato, come invece tassativamente stabilisce l'art. 59, 1^ comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e la mancanza, nel ricorso, di qualsiasi specificazione dei motivi sui quali si fonda l'impugnazione, determina l'inammissibilità dello stesso ricorso.

(C.N.F. - 27 DICEMBRE 1994, N. 171 - Pres. RICCIARDI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. FEDELI (conf.) - Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 28 febbraio 1987).

083/94-Impugnazione davanti al C.n.f.

La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare, anche quella che definisce non un procedimento ma la fase di accertamento dei presupposti per l'eventuale avvio di un procedimento di tale genere, spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'Ordine interessato. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio Nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile.

(C.N.F. - 19 SETTEMBRE 1994, N. 83)

056/93.1-Impugnazione al C.n.f.
2-sospensione esecutività sentenza C.n.f.

È inammissibile l'impugnazione dell'esecuzione della delibera di cancellazione di un professionista dagli albi dopo che il Consiglio nazionale forense aveva già rigettato il ricorso, essendo tale atto del Consiglio dell'Ordine un adempimento di un preciso ed univoco obbligo di legge, una mera presa d'atto di un provvedimento divenuto esecutivo per effetto della pronuncia del Consiglio nazionale forense.

 Il potere di sospendere la esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense spetta esclusivamente alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in via preventiva ed in camera di Consiglio su istanza del ricorrente.

(C.N.F. 14 Aprile 1993, n. 56 - Pres. RICCIARDI - Rel. BOSSI - P.M. FEDELI (concl. conf.) (Dichiara improponibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991). (Conformi: 14 aprile 1993, n. 57 e 58)

125/96.Ricorso avverso decisione del C.d.O., Deposito direttamente al C.n.f

Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. deve essere depositato a pena di inammissibilità presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia e non presso il Consiglio nazionale forense.

(C.N.F. - 9 OTTOBRE 1996, N. 125 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. Rossi - P.M. Iannelli (conf.) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 4 marzo 1995).

c-termine

059/91-Impugnazione avanti il Cnf - Termine - Decorrenza

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell'Ordine, depositato presso la segreteria di quest'ultimo, dopo la scadenza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

(C.N.F. 23 APRILE 1991, N. 59 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 17 luglio 1989).

144/90-Ricorso - termine impugnativa

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell'Ordine, presentato oltre venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata. (Nella fattispecie il ricorso era altresì inammissibile perchè privo di indicazione di motivi di impugnazione formulati in modo tale da indicare i limiti dell'indagine).

(C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 144 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. VALERI (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio ordine Bergamo, 31 maggio 1988).

025/90-Impugnativa al C.n.f. - termine

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine depositato dopo il ventunesimo giorno dalla comunicazione della decisione, essendo tassativo il termine di venti giorni previsto per l'impugnazione.

(C.N.F. 31 Marzo 1990, n. 25 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PICCINI - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Macerata, 17 dicembre 1988).

021/92-Inammissibilità ricorso - Termine

È inammissibile il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 59 del R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37.

(C.N.F. 8 Febbraio 1992, n. 21 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DE PALMA - P.M. FEDELI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 novembre 1989). Conforme: 8 febbraio 1992, n. 27.

085/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

Il termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense contro le delibere del Consiglio dell'Ordine in materia di tenuta Albi è di venti giorni dalla notifica. Il ricorso presentato oltre tale termine va dichiarato inammissibile.

(C.N.F. 5 Novembre 1990, n. 85 - Pres. CAGNANI - Rel. BELLISARI - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Busto Arsizio, 13 novembre 1987).

135/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell'Ordine presentato oltre venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata.

(C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 135 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 23 novembre 1989).

140/90-Impugnazione al C.n.f. - termine

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell'Ordine presentato oltre venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata.

(C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 140 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CAGNANI - P.M. FEDELI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

075/89-termine impugnazione

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che sia pervenuto al Consiglio dell'Ordine oltre venti giorni dalla data di notifica della decisione impugnata.

(C.N.F. 20 Maggio 1989, n. 75 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANO - P.M. (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 aprile 1988).

131/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell'Ordine presentato oltre venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata.

(C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 131 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PISAPIA - P.M. LEO (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 4 novembre 1989).

136/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell'Ordine presentato oltre venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata.

(C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 136 - Pres. CAGNANI - Rel. CAGNANI - P.M. NICITA (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 novembre 1989).

134/94-Ricorso al C.n.f. - Decorso termine - Inammissibile

La proposizione del ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine locale, in materia disciplinare, oltre il termine perentorio dei venti giorni stabilito dall'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, determina l'inammissibilità del gravame proposto dall'incolpato.

(C.N.F. - 5 DICEMBRE 1994, N. 134 - Pres. RICCIARDI - Rel. BUCCICO - P.M. NICITA (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di ToRINO DEL 15 MARZO 1993).

178/94-Ricorso al C.n.f. - Termine presentazione

Il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del Consiglio dell'ordine territoriale, deve essere presentato entro il termine stabilito dall'art. 50, co. 1^, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. La violazione del termine contenuto nella citata norma comporta l'inammissibilità del ricorso.

(C.N.F. - 27 DICEMBRE 1994, N. 178 - Pres. RICCIARDI - Rel. PANUCCIO - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 18 novembre 1993).

178/94-Ricorso al C.n.f. - Termine presentazione

Il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del Consiglio dell'ordine territoriale, deve essere presentato entro il termine stabilito dall'art. 50, Co. 1^, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. La violazione del termine contenuto nella citata norma comporta l'inammissibilità del ricorso.

(C.N.F. - 27 DICEMBRE 1994, N. 178 - Pres. RICCIARDI - Rel. PANUCCIO - P.M. MARTONE (conf.) - Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 18 novembre 1993).

134/94-Ricorso al C.n.f.-Decorso termine- Inammissibile

La proposizione del ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine locale, in materia disciplinare, oltre il termine perentorio dei venti giorni stabilito dall'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, determina l'inammissibilità del gravame proposto dall'incolpato.

(C.N.F. - 5 DICEMBRE 1994, N. 134 - Pres. RICCIARDI - Rel. BUCCICO - P.M. NICITA (conf.) - Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino del 15 marzo 1993).

081/94-Tardiva presentazione ricorso C.n.f.

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso una delibera del Consiglio dell'Ordine presentato oltre il termine di venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata.

(C.N.F. -

110/91-Inammissibilità ricorso - Scadenza del termine

È inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine di presentazione di cui all'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso.

(C.N.F. 13 Novembre 1991, n. 110 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. RICCIARDI - P.M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. conf.) - Riv. avv. S.P. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 giugno 1989).

102/89-Ricorso contro decisioni C.d.O. - Termine - Fonogramma

Il termine di venti giorni dalla notifica della decisione impugnata, fissato dall'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la proposizione del ricorso contro la decisione del Consiglio dell'Ordine è perentorio, come ben si desume anche dall'art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, e non può considerarsi equivalente al ricorso un semplice fonogramma della procura generale che non contenga la specifica indicazione dei motivi sui quali la censura si fonda, pur se inoltrato al Consiglio dell'Ordine a quo entro detto termine.

(C.N.F. 17 Luglio 1989, n. 102 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DOLZANI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Ric. Proc. Gen. presso Corte Appello Bari. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 1 ottobre 1988).

109/89-Ricorso contro decisioni C.d.O. - Termini perentori

Il termine di venti giorni dalla notifica della decisione impugnata, fissato dall'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la proposizione del ricorso contro la decisione del Consiglio dell'Ordine è perentorio, come ben si desume anche dall'art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Di conseguenza il ricorso presentato dopo tale termine va dichiarato inammissibile.

(C.N.F. 20 Luglio 1989, n. 109 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. LA VOLPE - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile contro decisione Consiglio Ordine Sassari, 11 dicembre 1987).

106/91-Inammissibilità ricorso per mancato rispetto del termine

È inammissibile il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

(C.N.F. 23 LUGLIO 1991, n. 106 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. RICCIARDI - P.M. VALERI (concl. conf.) Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 marzo 1989).

016/93-Ricorso presentato dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione

 Ai sensi dell'art. 50 R.D.L. 1578/1933 il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia, entro il termine perentorio di giorni venti dalla avvenuta notifica all'interessato. Il mancato rispetto del predetto termine rende il ricorso inammissibile.

(C.N.F. 15 Febbraio 1993, n. 16 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SANINO - P.M. VALERI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 29 settembre 1989).

076/95-Impugnazione - termine

È tardivo, e quindi deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell'ordine presentato oltre il termine di venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata.

(C.N.F. 4 LUGLIO 1995, N. 76 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 20 aprile 1993).Conforme: 18 SETTEMBRE 1995, N. 79 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. CADDEO - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine del 18 marzo 1994).

d-procedimento

027/95-Procedimento - Decesso professionista

Il decesso del professionista che abbia proposto impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense comporta declaratoria di non doversi procedere. Conforme n.8/95

(C.N.F. 4 MARZO 1995, N. 27 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. DI LAURO - P.M. NICITA (conf.) - Dichiara non luogo a procedere per intervenuto decesso del ricorrente).

080/95-Procedimento - Istanza di rinvio

Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d'udienza avanzata dal difensore del ricorrente innanzi al Consiglio nazionale forense, quando manchi la dimostrazione dell'impedimento di natura professionale del predetto difensore. L'istanza di rinvio deve essere altresì rigettata nell'ipotesi - come nel caso di specie - di tardività della nomina da parte del ricorrente, con la sua piena consapevolezza dell'impedimento del difensore prescelto. L'accoglimento dell'istanza di rinvio in tali circostanze, infatti, consentirebbe di ritenere che il ricorrente, nominando, magari all'ultimo momento, un difensore impossibilitato per precedenti impegni a comparire all'udienza fissata, possa comunque ottenere il rinvio del proprio procedimento.

La concessione di prestiti usurari al proprio cliente, in quanto integra un'irreparabile lesione degli interessi di questo ad opera dell'avvocato, che approfitta delle sue difficoltà finanziarie, costituisce non soltanto una violazione degli obblighi deontologici forensi, ma una vera e propria negazione della funzione del difensore, la cui ragion d'essere nella nostra società è quella di offrire ed assicurare tutela al proprio assistito. (Nella specie il Consiglio nazionale forense ha ritenuto congrua, anche se in qualche modo riduttiva, la sanzione disciplinare della cancellazione dagli albi).

(C.N.F. 18 SETTEMBRE 1995, N. 80 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. CADDEO - P.M. IANNELLI (conf.) - Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna dell'8 giugno 1993).

039/95-Procedimento - Cessata materia del contendere

La revoca del provvedimento di sospensione cautelare da parte del Consiglio dell'ordine e il deposito dell'atto di rinuncia al ricorso dinanzi al Consiglio nazionale forense determina la pronuncia di non luogo a procedere per cessata materia del contendere.

(C.N.F. 20 MARZO 1995, N. 39 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. BUCCICO - P.M. FEDELI (diff.) - Dichiara cessata la materia del contendere per rinunzia del ricorso).

008/95-Procedimento .- Decesso professionista

Il decesso del professionista che abbia proposto impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine di appartenenza comporta declaratoria di non doversi procedere .

(C.N.F. 6 FEBBARIO 1995, N. 8 - Pres. RICCIARDI - Rel. CAGNANI - P.M. FEDELI (conf.) - Dichiara non luogo a deliberare per intervenuto decesso del ricorrente)

008/93-Specificità dei motivi del ricorso

La incolpazione specifica dei motivi di ricorso al Consiglio nazionale forense (art. 59 R.D. 1934 n. 37) ha per scopo di individuare i vizi della pronuncia che vengono fatti valere; la specificità non riguarda solo il petitum, ma anche le ragioni sulla cui base si innesca il riesame della delibera.

È ammissibile l'esame dal parte del Consiglio nazionale forense di questioni direttamente connesse con quelle dedotte coi motivi di impugnazione, non già di gravi motivi d'appello con atti successivi al ricorso, che debbano essere dichiarati, anche d'ufficio, inammissibili.

(C.N.F. - 13 FEBBRAIO 1993, N. 8 - Pres. RICCIARDI - Rel. DI LAURO - P.M. IANNELLI (concl. conf.) - Rigetto del ricorso).

073/91-C.n.f. - Potere giurisdizionale - Reformatio in pejus

1-Il Consiglio nazionale forense, in materia disciplinare, non è il giudice della legittimità del provvedimento amministrativo sanzionatorio adottato da un Consiglio dell'Ordine, ma è dotato di piena giurisdizione sulla irrogazione e commisurazione della sanzione inflitta, con il solo limite del divieto della reformatio in pejus rispetto a quanto statuito nella decisione amministrativa.

2-La richiesta di pagamento di un parcella esorbitante, pur messa in relazione di alternatività con l'altra richiesta, di importo bensì nettamente inferiore, ma del tutto anomala, in quanto caratterizzata dal suo accompagnarsi all'assunzione di impegni particolarmente gravosi per il suo destinatario (quali, nella fattispecie, l'attribuzione di nuovi incarichi a compensi predeterminati, con pagamenti forfettari mensili, dovuti in ogni caso, anche in mancanza di prestazioni, con rinnovi automatici in difetto di preavviso) costituisce un'infrazione disciplinare sanzionabile nel caso di specie con il mero avvertimento.

 (C.N.F. 2 Maggio 1991. n. 73 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. MAZZAROLLI - P.M. FEDELI (concl. conf.) - Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 27 ottobre 1989).

138/89.1-Giudizio di impugnazione avanti il C.n.f.
2-Ricorso contro delibera del Consiglio dell'Ordine

1-Ai sensi dell'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia. L'omissione di tale adempimento, per tassatività della norma, rende il ricorso inammissibile.

2-È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro la delibera di apertura del procedimento disciplinare perchè le decisioni del Consiglio dell'Ordine soggette a ricorso ex art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono soltanto quelle a mezzo delle quali il Consiglio, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame.

(C.N.F. - 7 OTTOBRE 1989, N. 138 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. DI PALMA - P.M. LEO (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 26 luglio 1987).

142/89-Giudizio di impugnazione avanti il C.n.f.

Perchè possa procedersi alla valutazione della legittimità di una deliberazione che abbia inflitto una sanzione disciplinare è necessario preliminarmente verificare che sussistano quegli elementi indispensabili perchè un provvedimento possa considerarsi esistente e individuabili nel soggetto, oggetto, forma, contenuto e finalità dell'atto. (Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro un atto del Consiglio dell'Ordine non contenente valutazioni circa il comportamento del professionista, né intenti sanzionatori).

(C.N.F. - 25 OTTOBRE 1989, N. 142 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SANINO - P.M. IANNELLI (concl. conf.) (Dichiarare inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 12 marzo 1984).

151/94-Impugnazione - Ricorso depositato al C.n.f.

L'impugnazione avverso una decisione del Consiglio dell'ordine, deve essere proposta mediante ricorso da depositarsi, a norma dell'art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, al Consiglio dell'ordine locale. Deve ritenersi pertanto inammissibile il ricorso presentato non già al Consiglio dell'ordine, ma direttamente al Consiglio nazionale forense.

(C.N.F. - 5 DICEMBRE 1994, N. 151 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. IANNELLI (conf.) - Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992).

010/95-Ricorso depositato al C.n.f.- Inammissibilità

È inammissibile il ricorso che sia stato presentato non già al Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ma direttamente al Consiglio Nazionale forense

(C.N.F. 6 FEBBRAIO 1995, N. 10 - Pres. RICCIARDI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. MARTONE (conf.) - Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992 - 14 gennaio 1993).

083/95-Ricorso depositato al C.n.f.- Inammissibilità

È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, in violazione dell'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

(C.N.F. 18 SETTEMBRE 1995, N. 83 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. RUGGERINI - P.M. NICITA (conf.) - Dichiara inammissibile il ricorso avverso le decisioni del C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992 e 14 gennaio 1993).

004/89-procedimento davanti al C.n.f. - carenza di interesse

Qualora un professionista abbia impugnato la delibera di sua cancellazione dall'Elenco speciale annesso all'Albo e successivamente il Consiglio dell'Ordine abbia disposto il suo passaggio dall'Elenco speciale all'Albo ordinario, viene meno l'interesse ad un'eventuale pronuncia di illegittimità e annullamento del primo provvedimento e deve essere conseguentemente dichiarato il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 10 GENNAIO 1989, N. 4 - Pres. LANDRISCINA - Rel. MAZZAROLI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).

061/89-Impugnativa - Carenza di interesse

Qualora il professionista che abbia impugnato una pronuncia del Consiglio dell'Ordine avanti il Consiglio nazionale forense dichiari di non aver più motivo per insistere nelle sue richieste, la sopravvenuta carenza di suo interesse al procedimento impone la declaratoria di non luogo a deliberare per tale motivo.

(C.N.F. 18 Marzo 1989, n. 61 - Pres. LANDRISCINA - Rel. VACIRCA - P.M. MARTINELLI (concl. conf.) - Dichiara non doversi procedere su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 17 dicembre 1977).

070/92-Funzione giurisdizionale del C.n.f. - Ipotesi previste dalla legge

La funzione giurisdizionale attribuita al C.n.f. riguarda la cognizione in sede di gravame dei ricorsi proposti avverso le delibere assunte dai Consigli circondariali in materia di tenuta degli albi, in materia disciplinare e avverso al diniego del certificato di compiuta pratica, nonchè il controllo della correttezza delle operazioni per l'elezione dei Consigli circondariali e l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei propri membri. Esula pertanto dalle funzioni del C.n.f. il ricorso il cui oggetto, un incidente di esecuzione, non rientra in alcuna delle tassative ipotesi previste dalla legge.

(C.N.F. 11 Giugno 1992, n. 70 - Pres. RICCIARDI - Rel. LANDRISCINA - P.M. MORTONE (concl. conf.)(Dichiara inammissibile ricorso contro Consiglio Ordine Firenze, 26 gennaio 1989 e 8 ottobre 1989).

069/95-Atti impugnabili

Gli atti impugnabili avanti al Consiglio nazionale forense sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni dei consigli dell'ordine. (Nella specie è stato ritenuto non impugnabile avanti il Consiglio nazionale forense un certificato rilasciato dal segretario del Consiglio dell'ordine).

(C.N.F. 4 LUGLIO 1995, N. 69 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. RUGGERINI - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso rifiuto del C.d.O. di Castrovillari a rilasciare un certificato di iscrizione nell'elenco dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio).

094/96.1-Sanzione irrogata dal C.d.O. su distinti addebiti - obbligo del C.N.F.
2-Determinazione della sanzione - Attenuanti - Situazione familiare.

1-Nel caso in cui la sanzione inflitta dal C.d.O. risulti essere adottata a seguito di quattro distinti addebiti e, in sede di gravame, il C.n.f. pronunci per due di questi il proscioglimento (sulla base della mancanza di prova dei fatti addebitati) e per uno (dichiari la esigua rilevanza in sede disciplinare), è obbligo dello stesso Consiglio nazionale ridurre la sanzione inflitta.

2-Nella determinazione della sanzione da infliggere avverso il professionista che abbia posto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante può tenersi conto della particolare grave situazione familiare in cui lo stesso si trovava. (Nella specie la pena della radiazione è stata sostituita con la sospensione per anni uno).

(C.N.F. - 11 LUGLIO 1996, N. 94 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. Casalinuovo - P.M. Iannelli (parz. conf.) (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 ottobre 1994).

099/92-Giudizio di impugnazione avanti il Cnf - Deposito di copia della decisione

L'improcedibilità dell'appello per mancata produzione di copia della sentenza impugnata non trova applicazione quando, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, sicchè il giudice dell'impugnazione sia in grado di avere conoscenza della pronuncia di primo grado, né è necessario che si tratti di copia autentica quando la controparte abbia mai contestato la corrispondenza al testo originale.

(C.N.F. 15 SETTEMBRE 1992, N. 99 - Pres. RICCIARDI - Rel. CASALINUOVO - P.M. NICITA (concl. conf.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 4 marzo 1991).

e-legittimazione impugnazione decisioni

037/90-Impugnativa provvedimenti al C.n.f. - legittimazione

La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista assoggettato a procedimento disciplinare) ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'Ordine interessato. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile.

(C.N.F. 23 MAGGIO 1990, n. 37 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CAMASSA - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 16 marzo 1989).

130/90-Impugnazione davanti al C.n.f. - legittimazione

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense per impugnazione di una delibera del Consiglio dell'Ordine proposto da persona diversa da quelle aventi legittimazione attiva per legge. (Nella specie il ricorso era anche fuori dei termini di legge ed era stato depositato inammissibilmente presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense).

(C.N.F. 27 Dicembre 1990, n. 130 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. VACIRCA - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 8 novembre 1989).

094/95-legittimazione impugnativa

La legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni dei consigli dell'ordine spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l'impugnativa del pubblico ministero.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 94 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. ROSSI - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lecce del 12 maggio 1994).

075/90.1-legittimazione impugnativa - Denunziante esponente
2-Impugnazione - Modalità presentazione

1-La legge professionale non riconosce al denunziante alcuna facoltà di ricorrere contro i provvedimenti inflitti dal Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare, essendo tale facoltà attribuita in via esclusiva al professionista interessato al P.M.

2-Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell'Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. È pertanto inammissibile il ricorso depositato direttamente al Consiglio nazionale forense.

(C.N.F. 23 Luglio 1990, n. 75 - Pres. GRANDE STEVENS. - Rel. VACIRCA - P.M. VALERI (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 4 maggio 1989).

023/90.1-Impugnazione al C.n.f. - legittimazione
2-Impugnazione provvedimento preliminare di archiviazione - Inammissibilità

1-La facoltà di proporre impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense ovvero i provvedimenti resi dal Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare spetta unicamente all'interessato ed al P.M. presso la competente Corte d'Appello. Va pertanto dichiarata inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dal cliente dell'incolpato.

2-È altresì inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che non abbia ad oggetto un provvedimento del Consiglio dell'Ordine che definisce un procedimento disciplinare, ma un semplice provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l'archiviazione per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali. Nella fattispecie il ricorso era poi ulteriormente inammissibile perchè depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e perchè inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense, anzichè depositato presso il Consiglio dell'Ordine che aveva emesso la pronuncia

(C.N.F. 31 Marzo 1990, n. 23 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PALMA - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1989).

067/90-Impugnazione davanti al C.n.f. - Legittimazione

La facoltà di impugnare la decisione del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è concessa, ai sensi dell'art. 50 della legge 22 gennaio 1934, n. 37, unicamente all'interessato ed al P.M. presso la Corte d'Appello. E per "interessato" deve intendersi, senza possibilità di dubbio, il solo professionista assoggettato a procedimento disciplinare, come si ricava dal terzo comma dello stesso articolo, ove si legge che nel caso che abbia ricorso il solo professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

art. 50 della legge 22 gennaio 1934, n. 37

(C.N.F. 23 LUGLIO 1990, n. 67 - Pres. LANDRISCINA - Rel. CARANCI - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Messina, 10 giugno 1989)

135/94-Impugnazione al C.n.f. - Legittimazione - Delibera di archiviazione

La facoltà di impugnare le decisioni dei consigli degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'ordine interessato, non certamente all'autore dell'esposto davanti al Consiglio dell'ordine. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile.

(C.N.F. - 5 DICEMBRE 1994, N. 135 - Pres. RICCIARDI - Rel. PASSINO - P.M. IANNELLI (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 27 settembre 1993).

076/94-Legittimazione impugnazione decisioni Ordini forensi

La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'Ordine interessato, non certamente all'autore dell'esposto davanti al Consiglio dell'Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l'intervento del P.G. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio Nazionale Forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile.

(C.N.F. - 12 SETTEMBRE 1994 N. 76)

077/94-Legittimazone attiva all'impugnazione

La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare, spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'Ordine interessato, non certamente all'autore dell'esposto davanti al Consiglio dell'Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l'intervento del P.G. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio Nazionale Forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile.

(C.N.F. - 12 SETTEMBRE 1994, N. 77)

062/94.1-Legittimazione attiva all'impugnazione

2-Provvedimento di archiviazione

1-La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'Ordine interessato.

2-Non è ammissibile il ricorso avverso un provvedimento del Consiglio dell'Ordine che abbia deliberato l'archiviazione di una denunzia, non ritenendo la sussistenza di presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

(C.N.F. 62/94)

013/95-legittimazione a proporre ricorso al C.N.F.

A norma dell'art. 50 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 la legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso una decisione dei Consigli dell'Ordine spetta soltanto al Pubblico Ministero o all'interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stata disposta - o si sarebbe potuta disporre - l'apertura del procedimento disciplinare e o, invece, al denunziante, i cui interessi possono - se del caso - trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

084/95-legittimazione attiva ricorso

Ai sensi dell'art. 50 della l. 27 novembre 1933 n. 1578, la legittimazione attiva a ricorre al C.N.F. avverso le decisione del C.d.O. spetta solo al professionista iscritto e al P.M. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione.

 (C.N.F. 18 SETTEMBRE 1995, N. 84 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. TIZZANI - P.M. IANNELLI (conf.) - (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pordenone del 25 marzo 1994).

014/93-Legittimazione attiva al ricorso innanzi al C.N.F.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio nazionale forense legittimati a ricorrere avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine locale sono soltanto il P.M. ed il professionista condannato e non già il ricorrente (art. 50 R.D.L. 1933, n. 1578).

(C.N.F. - 13 FEBBRAIO 1993, N. 14 - Pres. RICCIARDI - Rel. SANINO - P.M. NICITA (concl. conf.) - Inammissibilità del ricorso).

097/91.1-Legittimazione partecipazione giudizio dinanzi al CNF
2-Provvedimento disciplinare - Termine impugnazione al CNF
3-Sentenze CNF - Inizio esecuzione

1.Il Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento in materia di tenuta degli albi, avente natura di atto amministrativo, è interessato alla sua conservazione ed al riconoscimento della legittimità dello stesso; è pertanto una delle "parti interessate" che, alla stregua del disposto dell'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ha titolo a partecipare al provvedimento giudiziale avanti il Consiglio nazionale forense.

2.L'art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, stabilisce che contro la delibera del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare l'interessato ed il P.M. presso il Tribunale possono proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dal ricevimento della notificazione del provvedimento. Il ricorso proposto oltre i venti giorni è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

3.Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ai sensi del disposto degli artt. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, 51, terzo comma, e 64, secondo comma, del R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, sono esecutive dal momento della loro pubblicazione (e dalla data della notifica alle parti) e non è necessaria una loro integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del Consiglio dell'ordine.

 (C.N.F. 20 Maggio 1991, n. 97 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. RICCIARDI - P.M. MARTONE (concl. conf.) Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 18 gennaio 1990. Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 settembre 1990).

Cass. S.U. Sent. 12865 legittimazione impugnazione

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il privato, che assumendo di essere stato offeso dal comportamento del professionista, ne faccia denuncia al Consiglio dell'ordine, non e' legittimato, in quanto estraneo al rapporto disciplinare intercorrente tra il legale e l'Ordine, ad impugnare, con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il provvedimento emesso dal Consiglio dell'ordine e, pertanto, essendogli precluso tale procedimento d'impugnazione (che ha natura giurisdizionale), deve rivolgersi al giudice civile o penale per valere i propri interessi, lesi dal comportamento anzidetto.

(Corte Cassazione S.U. Sent. 12865 del 02/12/1992)

120/92-Impugnazione avanti la Corte di Cassazione - Sottoscrizione del ricorso

L'avvocato che intenda impugnare una decisione emessa dal Consiglio nazionale forense nei propri confronti, pur senza essere iscritto all'apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte: soltanto se intende affidare la propria difesa ad altro professionista, questi deve essere iscritto all'albo speciale.

(C.N.F. 28 DICEMBRE 1992, N. 120 - Pres. RICCIARDI - Rel. GAZZARA - P.M. NICITA (concl. conf.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 9 ottobre 1987).

091/92-Impugnazione - Ricorso al Consiglio nazionale forense - Legittimazione.

L'impugnazione al Consiglio nazionale forense di una decisione disciplinare emessa dal Consiglio dell'Ordine può essere proposta esclusivamente dal professionista interessato o dal Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello restando esclusi da tale legittimazione soggetti diversi, quali i denuncianti.

(C.N.F. 27 LUGLIO 1992, N. 91 - Pres. RICCIARDI - Rel. PENNETTA - P.M. FEDELI (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 31 gennaio 1991).

111/96-Impugnazione - Ricorso al C.N.F., termine deposito

È inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare, proposto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 50 r.d.l. n. 1578/33.

(C.N.F. - 19 SETTEMBRE 1996, N. 111 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. Rossi - P.M. Iannelli (conf.)(Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 28 dicembre 1994).

052/91-Delibera - impugnazione al Consiglio nazionale forense - Legittimazione

Gli unici legittimati all'impugnazione del provvedimento emanato dal Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare sono l'interessato ed il Procuratore Generale. Deve essere pertanto dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da chi aveva avviato la procedura con esposto al Consiglio dell'Ordine.

(C.N.F. 19 APRILE 1991, N. 52 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. FEDELI (concl. conf.) (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 26 luglio 1990).

166/94-legittimazione impugnazione - terzi

La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all'interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell'ordine interessato, non certamente all'autore dell'esposto, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l'intervento del P.G. Nella fattispecie il ricorso è stato presentato direttamente al Consiglio nazionale forense da terzi privati cittadini ed è stato dichiarato inammissibile.

(C.N.F. - 15 DICEMBRE 1994, N. 166 - Pres. RICCIARDI - Rel. BUCCICO - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara inammissibile ricorso proposto contro decisione C.d.O. di Roma del 6 dicembre 1993).

107/96.1-Ricorso avverso decisioni C.d.O. - Legittimazione attiva del terzo
2-Ricorso al C.N.F. contro le decisioni del C.d.O.- Presentazione al C.N.F.,

1-Ai sensi dell'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. spetta solo al professionista iscritto e al P.M.; non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione.

2-Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. e non negli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia avverso cui si ricorre (art. 39 r.d. n. 37/34).

(C.N.F. - 11 SETTEMBRE 1996, N. 100 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. Mazzarolli - P.M. Iannelli (conf.) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso provvedimento di archiviazione del C.d.O. di Vibo Valentia, 25 novembre 1993).

040/95-Procedimento dinanzi al C.N.F. legittimazione

A norma dell'art. 50 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 la legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni dei Consigli dell'ordine (e quindi anche avverso i provvedimenti di archiviazione) spetta soltanto al professionista iscritto ed al Pubblico ministero, ricorrendone l'interesse; non è riconosciuto dall'ordinamento facoltà di impugnativa a favore di terzi, ancorchè denunzianti.

(C.N.F. 20 MARZO 1995, N. 40 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. BUCCICO - P.M. MARTONE (conf.) - (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Macerata del 9 marzo 1994).

040/93-legittimazione - Ricorso al Consiglio nazionale forense

Ai sensi dell'art. 50 R.D.L. 25 novembre 1933, n. 1578 i ricorsi al Consiglio nazionale forense avverso i provvedimenti disciplinari possono essere proposti solo dal P.M. presso la Corte d'Appello o dal professionista nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare, e non già dal privato che abbia presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine.

(C.N.F. - 18 MARZO 1993, N. 40 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SANINO - P.M. IANNELLI (concl. conf.) - (Inammissibilità del ricorso)

073/93-legittimazione Ricorso al Consiglio nazionale forense

Per l'art. 50 del R.D.L. 1933, n. 1578 non è legittimato a proporre ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni che definiscono il procedimento disciplinare il privato che ha presentato un esposto contro il professionista. La legittimazione attiva al ricorso spetta solo al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al professionista iscritto all'Albo al quale sia stata irrogata la sanzione.

(C.N.F. 12 Maggio 1993, n. 73 - Pres. f.f. LANDRISCINA - rel. SANINO - P.M. IANNELLI (concl. conf.) - dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 14 maggio 1992).

003/96-ricorso al C.n.f. - legittimazione attiva

Ai sensi dell'art. 5 del r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine spetta soltanto al professionista iscritto ed al pubblico ministero, ricorrendone l'interesse; non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo sebbene interessato alla decisione.

( C.N.F. n. 3 del 20-1-1996 )

f-rinuncia all'impugnazione

024/89-Impugnazione - Rinuncia

Qualora il Procuratore Generale presso la Corte di Appello impugnato la delibera del Consiglio dell'ordine e successivamente rinunzi all'impugnazione, è precluso al Consiglio nazionale forense ogni esame di fatto e di diritto sulla condotta dell'interessato, oggetto della delibera impugnata. Deve essere quindi dichiarato il non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia.

(C.N.F. 26 GENNAIO 1989, N. 24 - Pres. LANDRISCINA - Rel. CAMASSA - P.M. MARTINELLI (concl. conf.) - Ric. Proc. Gen. presso Corte Appello Potenza

096/89-impugnativa - procuratore generale della corte di appello - rinuncia

Qualora il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine, e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 14 Luglio 1989, n. 96 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SANINO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio ordine Matera, 6 novembre 1987).

080/89-impugnativa delibera - rinuncia

Qualora il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunciare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 20 Maggio 1989, n. 80 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. VACIRCA - P.M. LEO (concl. conf.) - Ric. Proc. Gen. Corte Appello Bari. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 9 luglio-19 ottobre 1988).

104/89- rinuncia al ricorso

Qualora in seguito all'impugnazione interposta contro la delibera del Consiglio dell'Ordine, lo stesso ricorrente rinunzi, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 18 Luglio 1989, n. 104 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. LA VOLPE - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro la decisione Consiglio Ordine Milano, 5 dicembre 1988).

082/89-impugnativa delibera - rinuncia al ricorso

Qualora il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunciare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interessi e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 20 Maggio 1989, n. 82 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CAMASSA - P.M. VALERI (concl. conf.) - Ric. Proc. Gen. Corte Appello Bari. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucerna, 2 giugno 1988).

105/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

Qualora in seguito all'impugnazione interposta contro la delibera del Consiglio dell'Ordine, lo stesso ricorrente deceda, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 18 Luglio 1989, n. 105 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. PICCINI - P.M. LEO (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro la decisione Consiglio Ordine Palermo, 19 novembre 1985).

106/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

Qualora in seguito all'impugnazione interposta contro la delibera del Consiglio dell'Ordine, lo stesso ricorrente rinunzi, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 18 Luglio 1989, n. 106 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. GRANDE STEVENS - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro la decisione Consiglio Ordine Lucca, 2 dicembre 1988).

137/89-Impugnazione al C.n.f.- Procuratore generale - Rinuncia

Qualora il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, che abbia interposto impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell'Ordine, successivamente vi rinunci, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto di tale dichiarazione e deliberare il non luogo a procedere per cessazione della materia del contendere.

(C.N.F. 7 Ottobre 1989, n. 137 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Ric. Proc. Gen. presso Corte d'Appello Bari. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio ordine Lucera, 14 maggio 1988).

108/89-Impugnazione al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

Qualora in seguito all'impugnazione interposta contro la delibera del Consiglio dell'Ordine, il ricorrente deceda, il Consiglio nazionale forense non può che dichiarare il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 18 Luglio 1989, n. 108 - Pres. LANDRISCINA - Rel. LA VOLPE - P.M. LA VOLPE (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro la decisione Consiglio Ordine Parma, 11 novembre 1988).

110/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

Qualora il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 20 Luglio 1989, n. 110 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SICILIANO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).

110/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

Qualora il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 20 Luglio 1989, n. 110 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SICILIANO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).

128/94-Reclamo al C.n.f. contro i risultati elettorali

In materia di elezioni forensi, l'art. 6 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, stabilendo che contro i risultati elettorali ciascun professionista può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora Consiglio nazionale forense) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento - che ha natura stragiudiziale - che equivale, nella forma, ad un ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall'ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente (nella specie il reclamo risultava spedito a mezzo del servizio postale e quindi pervenuto al Consiglio nazionale forense oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti).

(C.N.F. - 5 DICEMBRE 1994, N. 128 - Pres. RICCIARDI - rEL. PENNETTA - P.M. MARTONE (cpnf.) (Rigetta ricorso avverso elezioni del C.d.O. di Milano del 4 febbraio 1994, secondo turno).

098/95-Ricorso al C.n.f.- Rinuncia

La dichiarazione scritta con cui il professionista comunichi al C.N.F. che, a seguito di successiva delibera del Consiglio dell'ordine territoriale, il problema per cui lo stesso ricorre deve essere considerato superato, costituisce una formale rinuncia alla trattazione del ricorso proposto.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 98 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. ROSSI - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso avverso decisione del C.d.O. di Cagliari del 13 giugno 1994).

089/90-Impugnativa del procuratore generale corte d'appello-rinuncia

Qualora il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell'Ordine e lo stesso successivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare.

(C.N.F. 15 Giugno 1989, n. 89 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SICILIANO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).

037/96 Rinuncia ricorso C.n.f. - Comunicazione

La dichiarazione scritta con cui il professionista comunichi al C.N.F. che, a seguito di successiva delibera del C.d.O. il problema per cui lo stesso ricorre deve essere considerato superato, costituisce una formale rinuncia alla trattazione del ricorso proposto. Deve dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere.

(C.N.F. 28 FEBBRAIO 1996, N. 37 - Pres f.f. BONAZZI - Rel. DE MAURO - P.M. NICITA (conf.) (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 21 giugno 1995).

018/90-Procedimento davanti al C.n.f. rinuncia al ricorso

Qualora il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, che ha impugnato avanti il Consiglio nazionale forense la delibera resa dal Consiglio dell'Ordine, successivamente inoltri regolare atto di rinuncia all'impugnazione, è precluso ogni esame del merito del ricorso e deve essere dichiarato il non luogo a deliberare per sopravvenuta rinuncia.

(C.N.F. 31 Marzo 1990, n. 18 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. JANNELLI (concl. conf.) Ric. Proc. Generale Corte Appello Bari. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Ordine Lucera, 17 settembre/18 ottobre 1988).

085/95-Ricorso condizionato - Abbandono - Rinuncia

Il ricorso al Consiglio Nazionale forense, esplicitamente e risolutivamente condizionato al verificarsi di un evento futuro (iscrizione all'albo avvocati e procuratori del C.O.), deve ritenersi abbandonato e rinunciato, quando tale evento si sia verificato.

(C.N.F. 18 SETTEMBRE 1995, N. 85 - Pres. f.f. e Rel. PANUCCIO - P.M. NICITA (conf.) (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Salerno del 4 gennaio 1994).

165/94-Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente

L'atto di rinuncia alla impugnazione proposta, fatto pervenire al Consiglio nazionale forense, da parte del ricorrente, determina la declaratoria di non luogo a procedere perchè cessata la materia del contendere.

(C.N.F. - 15 DICEMBRE 1994, N. 165 - Pres. RICCIARDI - Rel. BUCCICO - P.M. MARTONE (conf.) (Dichiara cessata la materia del contendere, per rinuncia al ricorso).

088/91-Rinuncia ricorso - Cessazione materia del contendere

Intervenuta la rinuncia al ricorso il Consiglio nazionale forense dichiara il non luogo a deliberare perchè cessata la materia del contendere.

(C.N.F. 20 Maggio 1991, n. 88 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. RICCIARDI - P.M. DETTORI (concl. conf.) (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).

122/95-rinuncia all'impugnazione

L'atto di rinuncia alla impugnazione proposta, ritualmente comunicato e trasmesso dal ricorrente, determina la declaratoria di non luogo a procedere perchè cessata la materia del contendere.

(C.N.F. - decisione n. 122 del 6-11-1995)

 

Una giuria consiste di 12 persone scelte per decidere chi ha l'avvocato migliore.
    Robert Frost
Il cuoco copre i propri errori con la maionese, l'avvocato con le parole, il medico con la terra...
Le donne, quando non amano, hanno tutto il sangue freddo di un vecchio avvocato.<br>
     Honoré de Balzac
L'avvocato è un uomo che salva i vostri beni dai vostri nemici, tenendoseli per sé.
Il bene non ha bisogno di un avvocato.
    Focione
Non esiste modo migliore di esercitare l'immaginazione che lo studio della legge.
Nessun  poeta mai interpreterà la natura così liberamente come un avvocato la verità.
    Jean Giraudoux
Il clichè organizza la vita, espropria l'identità delle persone, diventa governante,
avvocato della difesa, giudice e legge.
Vaclav Havel

Se un dentista o un avvocato vi consegnano una parcella troppo salata, mi raccomando,  fatevi lo sconto.
 E' tassativo. E' un imperativo categorico, e poi è economico, morale e pure divertente.

Un avvocato che difende un criminale accetta il dovere giuridico e morale di servirlo con lealtà, obbedienza e riservatezza, come prescrive appunto la legge della rappresentanza.
    Carl William Brown
Avvocato: specialista nel rasentare il codice.
Ambrose Bierce.  Dizionario del Diavolo
Non è vero che tutti gli avvocati sono meschini, per esempio un giorno conobbi un eremita tibetano e mi disse che prima faceva l'avvocato.
    Carl William Brown

Più soldi vi ruba un ladro e più è criminale; più soldi vi ruba un medico o un  avvocato e più è bravo e stimato.
   
William Brown
La diversità tra il lavoro di un criminale e quello di un avvocato è che quest'ultimo è  istituzionalizzato.
La giustizia o l'ingiustizia della causa che accetta di perorare non riguardano l'avvocato, a meno che il suo cliente non gli chieda la sua opinione al riguardo, nel qual caso egli è obbligato a darla onestamente.
La giustizia o l'ingiustizia della causa devono essere decise dal giudice.
    Samuel Johnson
Deontologia professionale (?):
Imputato - "Parlero' solo in presenza del mio avvocato"
Avvocato - "Parlero' solo in presenza del mio onorario"
- Avvocato, e' vero che per tre domande lei chiede 1000 Euro?
- Si, e' vero, mi faccia pure le altre due.
In Italia di legale per tutti c'e' solo l'ora. Ed anche quella, non per tutto l'anno.
S. Panarello
"Dire la verita' e' sempre la politica migliore, a meno che ovviamente tu non sia un ottimo bugiardo".
Jerome K. Jerome
La giustizia militare sta alla giustizia come la musica militare sta alla musica
            Groucho Marx
Beati coloro che hanno sete e fame di giustizia perchi saranno giustiziati.
Angelo Cecchelin
L'ingiustizia si può anche sopportare. E' essere colpiti dalla giustizia che brucia.
La legge e' uguale per tutti. Basta essere raccomandati.
Marcello Marchesi
Attaccante colpisce il palo e viene denunciato.
In Italia quando una cosa non è più proibita, diventa obbligatoria.
Legge di Nenni
Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte.
Otto von Bismarck
Mi sono sposato davanti a un giudice. Avrei dovuto chiedere una giuria.
Groucho Marx
Piove sul giusto e piove anche sull'ingiusto: ma sul giusto piove di piu', perche' l'ingiusto gli ruba l'ombrello.
in questa città sei innocente fino a che non sei indagato.
La verità è sacra; e se dici la verità troppo spesso, nessuno ti crederà.
 
 "Truth is sacred; and if you tell the truth too often nobody will believe it".
G. K. Chesterton-, british author
"Tra il dire e il fare c'è una busta da dare".
 Marcello Marchesi


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6-12-2006
provocatore
giornalista
Beppe Grillo
avvocato
proprietà intellettuale
costituzione
sculacciabuchi
testimone
Procedimento disciplinare

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