La regola generale è
che le materie
irrilevanti per norme costituzionali possano essere regolate
indifferentemente da norme primarie e da norme di grado inferiore,
nel caso che le prime non le regolino oppure per specificarle.
Un’eccezione
a questa regola generale è data dalla riserva di legge;
talvolta, cioè la Costituzione stessa riserva talune materie
al legislatore.
La
riserva di legge trova la sua origine agli albori del
costituzionalismo inglese, come strumento per limitare il potere
regio nell’imposizione fiscale (no taxation without
rappresentation), ha l’effetto di conferire una competenza
normativa esclusiva al legislatore, vietando l’intervento di
regolamenti governativi e garantendo il cittadino che solo la legge
potrà porre le norme che attuino i principi costituzionali in
quella materia.
La riserva di
legge è assoluta quando impone che il legislatore regoli tutta
la materia che residua dalla regola costituzionale (es. art. 13 III
comma C); è relativa quando la Costituzione o la norma
costituzionale lascino intendere che è sufficiente che la
legge tracci i principi generali di quella determinata materia e che
vi sia la possibilità di una specificazione e determinazione
attuata dai regolamenti amministrativi (es. art. 23 C).
La riserva
assoluta si dice rinforzata quando il rinvio al legislatore è
accompagnato da specifici limiti posti alla legiferazione (es. art.
16 C).
Si ha infine
riserva di legge costituzionale quando la norma costituzionale vieta
al legislatore ordinario ogni intervento in materia, quando cioè
la norma dichiara che potrà provvedersi solo con legge
costituzionale (es. art. 71 C).
2)L’istituto
della fiducia nell’Italia statutaria e nell’Italia repubblicana
Caratteristica
essenziale dello Statuto albertino
era un Parlamento formato da due camere da una parte, e dall’altra
un Governo di ministri nominati dal re; il contatto fra i due doveva
avere luogo mediante la presenza del re, e per esso dei suoi
ministri, nel Parlamento, attraverso un’attività di governo
che veniva sottoposta all’esame dei rappresentanti del popolo.
Inizialmente
il Governo era nettamente separato dal parlamento, fra di essi vi era
solamente un rapporto politico, infatti i due organi erano senza
dubbio politicamente dipendenti l’uno dall’altro, se il Governo
voleva svolgere un’attività politica, doveva spiegarne i
motivi, lo sviluppo e le modalità al Parlamento, di cui
chiedeva l’approvazione.
A questo
punto nacque un rapporto anche giuridico fra i due organi, in quanto
i ministri vollero avere la fiducia del Parlamento, altrimenti
avrebbero visto paralizzata la propria attività politica.
Lo Statuto
prevedeva l’istituto della controfirma ministeriale, destinato a
far coprire dal Governo il sovrano statutariamente irresponsabile, ma
nessun ministro avrebbe apposto la sua controfirma su un atto
palesemente inviso alle camere, per cui, grazie all’istituto della
controfirma e a quello della fiducia, il re diventava una sorta di
potere neutro e la forma di Governo si trasformava da costituzionale
pura in parlamentare.
Poco dopo
l’entrata in vigore della Statuto invalse l’uso da parte del
Governo di nuova formazione di procurarsi la fiducia delle Camere, di
chiedere cioè un voto esplicito, concesso sulla base di
un’esposizione programmatica che il Governo faceva davanti ad esse.
Per quanto
riguarda invece l’Italia repubblicana, l’art. 93 C dice: ”Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica”, si ritiene che una volta avvenuto il giuramento il
Governo assuma le sue funzioni, la richiesta della fiducia delle
camere, costituirebbe così non una condizione sospensiva,
bensì risolutiva.
Art. 94 C:
“Il Governo deve avere la fiducia delle due camere. Ciascuna camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale”.
Il Governo si
deve presentare davanti a ciascuna delle Camere per ottenerne la
fiducia; il voto di fiducia si dà mediante mozione, che è
una dichiarazione di giudizio, essa deve ottemperare ad un solo
obbligo: quello della motivazione, la quale è necessaria
perché impegna il Governo a svolgere una determinata politica,
che esso stesso ha esposto nelle dichiarazioni programmatiche, rese
note durante l’atto di richiesta della fiducia e previamente
deliberate dal Consiglio dei ministri.
Tale mozione
deve essere data mediante appello nominale, cioè con voto
palese, perché gli elettori hanno diritto di sapere quale è
l’orientamento dei propri rappresentanti.
La
presentazione delle dichiarazioni programmatiche e la conseguente
richiesta di fiducia devono avvenire entro 10 giorni dalla formazione
del Governo.
Il Governo
che non ottiene la fiducia sarà costretto a dare le
dimissioni, in caso non le dia, sarà compito del Presidente
della Repubblica destituirlo dal suo incarico e passare alla nomina
di un altro Presidente del Consiglio.
Solo se il
Presidente della Repubblica constata l’impossibilità di
formare un Governo in grado di ottenere la fiducia, allora non avrà
altra scelta che sciogliere le camere e procedere ad ulteriori
elezioni.
L’art. 94
IV comma C aggiunge: “il voto contrario di una o di entrambe le
camere su proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni”,
il che significa che il semplice rifiuto del Parlamento di approvare
una proposta governativa non vuol dire di per sé sfiducia.
La
consuetudine ammette che il Governo stesso possa porre la questione
della fiducia su di una proposta che esso presenta al Parlamento (né
nascono dei problemi di costituzionalità, poiché la
Costituzione vuole che la fiducia sia data mediante mozione); nel
caso che il provvedimento non sia approvato, insorge un obbligo di
dimissioni.
Questo
istituto è usato principalmente per verificare la maggioranza
e per combattere l’ostruzionismo.
Il
regolamento della Camere prevede la possibilità di proporre
una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro.
L’unico
caso è stato quello della sfiducia votata al Senato, nel 1995,
nei confronti del ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso.
3)La
legislazione elettorale italiana
L’organo
costituzionale originario è il corpo elettorale, l’art. 1 C
dice che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Anche se il
corpo elettorale è un organo stabile, le sue manifestazioni
sono saltuarie; in Italia esse sono di due tipi: l’elezione degli
organi rappresentativi e gli atti di democrazia diretta.
L’art. 48 dice: “sono
elettori tutti i
cittadini, uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età,
il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico”, successivamente specifica: “il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge”.
La capacità elettorale
attiva è la
capacità di votare, quella passiva è la capacità
di essere eletto; la Costituzione e le leggi stabiliscono i requisiti
positivi e negativi che occorrono per avere questa capacità.
I requisiti
positivi sono: la cittadinanza e l’età; per quanto riguarda
quest’ultima, il costituente si limita a rimandare alla maggiore
età prevista dal codice civile, tutti i maggiorenni hanno
diritto di votare per la camera dei deputati, per l’elezione del
Senato è invece la stessa Costituzione a specificare la
necessità di aver raggiunto l’età di 25 anni (art. 58
C).
Per essere
eletti deputati occorre aver raggiunto 25 anni (art. 56 C), per
essere eletti senatori 40 anni (art. 58 C), mentre per essere eletti
Presidente della Repubblica occorre aver raggiunto 50 anni (art. 84
C).
Per quanto
riguarda i requisiti negativi, l’art. 48 si limita a dire che la
capacità elettorale può essere limitata solo per
incapacità civile, per sentenza di condanna penale
irrevocabile e per i casi di indegnità morale.
Di fatto in
Italia il legislatore ha riconosciuto la capacità elettorale
anche agli interdetti e agli inabilitati, fra i casi di incapacità
civile rimangono perciò esclusi solo i minorenni.
La legge ha
stabilito quali sono le sentenze penali irrevocabili che portano alla
perdita del diritto di voto (quelle per delitti fascisti) e quelle
che portano alla mera sospensione per 5 anni di questo diritto.
Per quanto
riguarda i casi di indegnità morale, alcuni di questi casi
sono presenti nella stessa Costituzione (si sancisce l’incapacità
elettorale temporanea per gli ex-fascisti e perpetua per i membri
della casa Savoia), altri sono invece previsti dal legislatore e
possono avere carattere temporaneo (i falliti, i soggetti sottoposti
a misure di prevenzione di polizia, coloro che hanno subito
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, i concessionari di
case da gioco…) oppure perpetuo (i condannati in via definitiva a
pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici).
L’art. 48 C
non dice nulla sulle leggi elettorali, alla Costituente si preferì
lasciare libera la scelta di tali leggi ma vennero fissati dei
principi generali che devono comunque essere rispettati: un principio
che non è espressamente previsto dall’art. 48 C ma che si
può ricavare da molte altre norme costituzionali è
quello che impone la presenza delle minoranze, esso rientra nel
concetto di Repubblica democratica, solo così può
rispettarsi il principio del pluralismo.
Una legge
elettorale non può essere cambiata a piacimento dalla
maggioranza prima delle lezioni, le modifiche possono essere assunte
solo se vi è pieno accordo tra maggioranza e minoranze.
Prima della
riforma del 1993, i sistemi utilizzati per le elezione della Camera e
del Senato erano profondamente ispirati a formule proporzionali, tale
scelta si fondava sull’esigenza di raggiungere la massima
rappresentatività del Parlamento; già nella seconda
metà degli anni ottanta si acquistò la consapevolezza
delle difficoltà che il modello proporzionale comportava in
termini di stabilità, efficienza e responsabilità
politica del governo, perciò nel 1993 vennero introdotti per
la Camera ed il Senato dei sistemi elettorali maggioritari con
correttivi in senso proporzionale.
I 315 seggi
del Senato (salvo i 6 della circoscrizione estero) sono distribuiti
su base regionale (art. 57 C), in ciascuna regione (salvo Valle
d’Aosta e Molise che hanno rispettivamente uno e due seggi
attribuiti esclusivamente col sistema maggioritario) circa ¾
dei seggi sono attribuiti col sistema maggioritario in un unico turno
(collegio uninominale all’inglese: è eletto il candidato che
raggiunge il maggior numero di voti validi, in caso di parità
è eletto il più anziano), il restante quarto è
attribuito ai candidati che non abbiano vinto nei collegi
uninominali, a condizione che abbiano dichiarato il loro collegamento
con una lista presentata nella circoscrizione regionale.
L’attribuzione
proporzionale avviene mediante lo “scorporo”, cioè con
l’esclusione dei voti effettivamente ottenuti dai candidati che
sono risultati eletti nei collegi uninominali, favorendo così
l’attribuzione di seggi alle liste che non abbiano avuto candidati
eletti col sistema maggioritario.
Una volta
calcolata la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista a livello
regionale, si procede mediante il metodo D’Hondt all’assegnazione
dei seggi; all’interno delle liste risulteranno eletti i candidati
che hanno ottenuto le maggiori percentuali di voti nei singoli
collegi.
I 630 seggi
della Camera dei deputati (salvo i 12 della circoscrizione estero)
sono distribuiti nell’ambito di 26 circoscrizioni elettorali, in
ognuna di queste ¾ dei seggi vengono attribuiti nell’ambito
di altrettanti collegi uninominali col sistema maggioritario, il
restante quarto viene attribuito col proporzionale, mediante riparto
fra liste concorrenti.
L’elezione
si svolge in un unico turno ma gli elettori hanno a disposizione due
schede: una per l’elezione del candidato nel collegio uninominale,
una per le liste dei candidati che concorrono per l’attribuzione
dei seggi col sistema proporzionale (le liste sono bloccate, non si
prevede cioè la possibilità per l’elettore di
esprimere preferenze che modifichino l’ordine dei candidati).
Ogni
candidato per il collegio uninominale deve necessariamente essere
collegato con una delle liste anche se non vi risulti candidato, ciò
è indispensabile ai fini dello scorporo: nel calcolo dei voti
della seconda scheda, vengono detratti i voti che sono stati
necessari per l’attribuzione del seggio ai candidati nei collegi
uninominali collegati a quella lista, sulla base della somma delle
cifre elettorali ottenute si effettua la ripartizione dei seggi con
il metodo proporzionale.
Al riparto
dei seggi non partecipano le liste che non abbiano raggiunto almeno
il 4% (soglia di sbarramento).
Questa nuova
disciplina elettorale ha solo in parte raggiunto gli obiettivi
prefissati, in quanto: la frammentazione partitica è rimasta
ed inoltre ha dato vita a maggioranze di coalizione che già
tre volte si sono sciolte nel corso della legislatura (crisi
Berlusconi, Prodi e D’Alema), infine, la scelta di sistemi basati
sul collegio uninominale e il fatto che le liste siano bloccate
imporrebbero che i partiti assumessero una più diretta
responsabilità nella scelta della candidature e subissero un
più diretto controllo da parte degli elettori, anche se un
simile sistema sarebbe di difficile strutturazione.
4)Definizione
e descrizione degli organi costituzionali e di quelli aventi rilievo
costituzionale
Fra gli
organi dello Stato occorre fare una distinzione fondamentale fra
organi immediati, o costituzionali e organi derivati.
Non è
esatto dire che la differenza fra le due categorie sta nella fonte
costituzionale dei primi, infatti esistono anche organi non
costituzionali che trovano fondamento nella Costituzione (come ad
esempio il CSM), ed organi costituzionali la cui disciplina è
dettata, oltre che dalla Costituzione, da leggi.
Un organo può
dirsi costituzionale quando è un elemento necessario
dell’ordinamento giuridico supremo, la sua mancanza produce un
immediato arresto delle funzioni dello Stato o una trasformazione in
senso difforme alla Costituzione.
Deve inoltre
essere un organo indefettibile, tale cioè da non poter essere
sostituito da un organo diverso, anche se costituzionale (tranne che
in via temporanea ed eccezionale) senza provocare un mutamento del
regime; infine deve avere una struttura di base dettata dalla
Costituzione.
L’organo
costituzionale è in posizione di parità rispetto agli
altri organi costituzionali, il che è stato ingiustamente
negato da alcuni, perché alcuni hanno nei confronti di altri,
poteri di iniziativa e di arresto, che peraltro non incidono mai
sull’indipendenza degli organi, essi non possono mai essere
costretti ad agire contro la loro volontà; parità vuol
dire dunque indipendenza.
Gli organi
costituzionali sono quelli che si differenziano dagli altri non solo
per le loro funzioni, ma anche per la loro posizione, solo questi
individuano lo Stato in un dato momento storico.
Caratteristica
essenziale è la sovranità, non può esistere
nessuna dipendenza gerarchica di questi organi da altri, essi sono
tutti titolare della funzione di indirizzo politico (costituzionale o
di maggioranza).
Gli organi
costituzionali sono: il corpo elettorale, il Parlamento, il
Presidente della Repubblica, il Governo, la Corte costituzionale.
Il corpo
elettorale è l’organo costituzionale originario; l’art. 1
C dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione; è un
organo stabile ma le sue manifestazioni di sovranità si
esercitano saltuariamente: quando è chiamato ad eleggere gli
organi rappresentativi e mediante gli istituti di democrazia diretta
(referendum ed iniziativa popolare).
Il Parlamento
è l’organo rappresentativo del corpo elettorale, nonché
principale titolare della funzione legislativa; esso è
composto da due Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica, le quali hanno prerogative e poteri assolutamente
identici (bicameralismo perfetto) e durano in carica 5 anni.
Il Presidente
della Repubblica è un organo stabile; la costituente, quando
si trovò a decidere sulla forma di Stato, optò per una
Repubblica parlamentare, nella quale il Presidente ha il compito
fondamentale di risolvere le crisi di Governo nominando il primo
ministro oppure (eccezionalmente) sciogliendo anticipatamente le
Camere.
Egli viene
eletto dal Parlamento in seduta comune ed integrato, cioè con
l’aggiunta di 3 delegati per ogni Regione (salvo la Valle d’Aosta
che ne ha soltanto uno), i quali vengono a loro volta eletti a
maggioranza assoluta dai Consigli regionali.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto i 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art. 84 C) e
dura in carica 7 anni.
Il Governo è
composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (art. 92 C); il
Presidente della Repubblica nomina liberamente il primo ministro e su
proposta di quest’ultimo i ministri.
Per
governare, il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere.
In fine la
Corte costituzionale, la quale garantisce l’effettività
della rigidità della Costituzione, assicura cioè
l’inviolabilità di quest’ultima da parte delle leggi
ordinarie.
E’ composta
da 15 giudici, che sono eletti: per 1/3 dal Parlamento in seduta
comune, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per il restante 1/3
dalle supreme magistrature.
I giudici
della Corte restano in carica 9 anni e non possono essere nuovamente
nominati.
Accanto agli
organi costituzionali, la Costituzione ne prevede altri cinque aventi
rilievo costituzionale, essi sono: il Consiglio superiore della
magistratura, il Consiglio nazionale per l’economia ed il lavoro,
il Consiglio di Stato, la Corte dei conti ed il Consiglio supremo di
difesa.
Il Consiglio
superiore della magistratura è l’organo statuito per
garantire l’autonomia e l’indipendenza dei giudici, esso è
dotato della massima autonomia ma non può essere compreso fra
gli organi costituzionali, perché non rappresenta il vertice
della funzione giurisdizionale (che per sua natura non ha vertici).
Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è un organo composto da
esperti e rappresentanti delle categorie; è un organo di
rappresentanza professionale, che si affianca come organo consultivo
al Governo ed è titolare del potere di iniziativa legislativa.
Il Consiglio
di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo sugli atti del Governo, e
quello successivo sulla gestione del bilancio (art. 103 C).
Il Consiglio
supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica
(art. 87 C), provvede all’esame dei problemi generali politici e
tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa
le direttive per l’organizzazione ed il coordinamento delle
attività che la riguardano.
In realtà
quest’ultimo potere è di norma attribuito al Governo, si
ritiene perciò che il Consiglio supremo di difesa sia in tal
senso soltanto un organo consultivo.
I
principi di una libera costituzione sono irrimediabilmente perduti
quando il potere
legislativo è nominato dal potere esecutivo.
Edward Gibbon
Comune alla democrazia,
all'oligarchia, (alla monarchia) e ad ogni costituzione è la
necessità di badare a che nessuno si innalzi in potenza tanto da
superare la giusta misura.
Aristotele
Le donne
hanno cambiato costituzione. Si sono trasformate: il loro torace si è
allargato, le loro corde vocali si sono inspessite. Alison
Russel
La
carta dei diritti, contenuta nei primi dieci emendamenti della
costituzione, è il vero garante della libertà di ogni americano. Harry
S. Truman
La vostra
Costituzione è tutta vela e niente ancora. Thomas
Babington Macaulay
Una
Costituzione dovrebbe essere breve e oscura. Napoleone
Bonaparte
Adesso
si scandalizzano se vedono volare pugni. Ma anche allora succedevano
queste cose: però il pomeriggio, tutti insieme, facevamo la
Costituzione.
Vittorio Foa
Se un
dentista o un avvocato vi consegnano una parcella troppo salata, mi
raccomando, fatevi lo sconto.
E' tassativo. E' un imperativo categorico, e poi è economico,
morale e pure divertente.
Un
avvocato che difende un criminale accetta il dovere giuridico e morale
di servirlo con lealtà, obbedienza e riservatezza, come prescrive
appunto la legge della rappresentanza.
Carl William Brown
Avvocato:
specialista nel rasentare il codice. Ambrose
Bierce. Dizionario del Diavolo
Non è vero che tutti gli avvocati sono
meschini, per esempio un giorno conobbi un eremita tibetano e mi disse che prima faceva
l'avvocato.
Carl William Brown
Più soldi vi ruba un ladro e più è criminale;
più soldi vi ruba un medico o un avvocato e più è bravo e stimato. William Brown
La
diversità tra il lavoro di un criminale e quello di un avvocato è che
quest'ultimo è istituzionalizzato.
La giustizia o l'ingiustizia della causa che accetta
di perorare non riguardano l'avvocato, a meno che il suo cliente non
gli chieda la sua opinione al riguardo, nel qual caso egli è obbligato
a darla onestamente.
La giustizia o l'ingiustizia della causa devono essere decise dal
giudice.
Samuel Johnson
Deontologia
professionale (?): Imputato
- "Parlero' solo in presenza del mio avvocato" Avvocato
- "Parlero' solo in presenza del mio onorario"
-
Avvocato, e' vero che per tre domande lei chiede 1000 Euro?
- Si, e' vero, mi faccia pure le altre due.
In Italia di legale per tutti c'e' solo
l'ora. Ed anche quella, non per tutto l'anno.
S. Panarello
"Dire la verita' e' sempre la politica
migliore, a meno che ovviamente tu non sia un ottimo bugiardo".
Jerome K. Jerome
La giustizia militare sta alla
giustizia come la musica militare sta alla musica
Groucho Marx
Beati coloro che hanno sete e fame di
giustizia perchi saranno giustiziati.
Angelo Cecchelin
L'ingiustizia si può anche sopportare.
E' essere colpiti dalla giustizia che brucia.
La legge e' uguale per tutti. Basta
essere raccomandati.
Marcello Marchesi
Attaccante colpisce il palo e viene
denunciato.
In Italia quando una cosa non è più
proibita, diventa obbligatoria.
Legge di Nenni
Meno le persone sanno di come vengono
fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte.
Otto von Bismarck
Mi sono sposato davanti a un giudice.
Avrei dovuto chiedere una giuria.
Groucho Marx
Piove sul giusto e piove anche
sull'ingiusto: ma sul
giusto piove di piu', perche' l'ingiusto gli ruba l'ombrello.
in questa città sei innocente fino a
che non sei indagato.
La verità è sacra; e se dici la verità
troppo spesso, nessuno ti crederà. "Truth
is sacred; and if you tell the truth too often nobody will believe it".
G. K. Chesterton-, british author
"Tra il dire e il fare c'è una busta da
dare".
Marcello Marchesi