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Parola: Costituzione

La Corte Costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE


1)La riserva di legge

La regola generale è che le materie irrilevanti per norme costituzionali possano essere regolate indifferentemente da norme primarie e da norme di grado inferiore, nel caso che le prime non le regolino oppure per specificarle.

Un’eccezione a questa regola generale è data dalla riserva di legge; talvolta, cioè la Costituzione stessa riserva talune materie al legislatore.

La riserva di legge trova la sua origine agli albori del costituzionalismo inglese, come strumento per limitare il potere regio nell’imposizione fiscale (no taxation without rappresentation), ha l’effetto di conferire una competenza normativa esclusiva al legislatore, vietando l’intervento di regolamenti governativi e garantendo il cittadino che solo la legge potrà porre le norme che attuino i principi costituzionali in quella materia.

La riserva di legge è assoluta quando impone che il legislatore regoli tutta la materia che residua dalla regola costituzionale (es. art. 13 III comma C); è relativa quando la Costituzione o la norma costituzionale lascino intendere che è sufficiente che la legge tracci i principi generali di quella determinata materia e che vi sia la possibilità di una specificazione e determinazione attuata dai regolamenti amministrativi (es. art. 23 C).

La riserva assoluta si dice rinforzata quando il rinvio al legislatore è accompagnato da specifici limiti posti alla legiferazione (es. art. 16 C).

Si ha infine riserva di legge costituzionale quando la norma costituzionale vieta al legislatore ordinario ogni intervento in materia, quando cioè la norma dichiara che potrà provvedersi solo con legge costituzionale (es. art. 71 C).

2)L’istituto della fiducia nell’Italia statutaria e nell’Italia repubblicana

Caratteristica essenziale dello Statuto albertino era un Parlamento formato da due camere da una parte, e dall’altra un Governo di ministri nominati dal re; il contatto fra i due doveva avere luogo mediante la presenza del re, e per esso dei suoi ministri, nel Parlamento, attraverso un’attività di governo che veniva sottoposta all’esame dei rappresentanti del popolo.

Inizialmente il Governo era nettamente separato dal parlamento, fra di essi vi era solamente un rapporto politico, infatti i due organi erano senza dubbio politicamente dipendenti l’uno dall’altro, se il Governo voleva svolgere un’attività politica, doveva spiegarne i motivi, lo sviluppo e le modalità al Parlamento, di cui chiedeva l’approvazione.

A questo punto nacque un rapporto anche giuridico fra i due organi, in quanto i ministri vollero avere la fiducia del Parlamento, altrimenti avrebbero visto paralizzata la propria attività politica.

Lo Statuto prevedeva l’istituto della controfirma ministeriale, destinato a far coprire dal Governo il sovrano statutariamente irresponsabile, ma nessun ministro avrebbe apposto la sua controfirma su un atto palesemente inviso alle camere, per cui, grazie all’istituto della controfirma e a quello della fiducia, il re diventava una sorta di potere neutro e la forma di Governo si trasformava da costituzionale pura in parlamentare.

Poco dopo l’entrata in vigore della Statuto invalse l’uso da parte del Governo di nuova formazione di procurarsi la fiducia delle Camere, di chiedere cioè un voto esplicito, concesso sulla base di un’esposizione programmatica che il Governo faceva davanti ad esse.

Per quanto riguarda invece l’Italia repubblicana, l’art. 93 C dice: ”Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”, si ritiene che una volta avvenuto il giuramento il Governo assuma le sue funzioni, la richiesta della fiducia delle camere, costituirebbe così non una condizione sospensiva, bensì risolutiva.

Art. 94 C: “Il Governo deve avere la fiducia delle due camere. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.

Il Governo si deve presentare davanti a ciascuna delle Camere per ottenerne la fiducia; il voto di fiducia si dà mediante mozione, che è una dichiarazione di giudizio, essa deve ottemperare ad un solo obbligo: quello della motivazione, la quale è necessaria perché impegna il Governo a svolgere una determinata politica, che esso stesso ha esposto nelle dichiarazioni programmatiche, rese note durante l’atto di richiesta della fiducia e previamente deliberate dal Consiglio dei ministri.

Tale mozione deve essere data mediante appello nominale, cioè con voto palese, perché gli elettori hanno diritto di sapere quale è l’orientamento dei propri rappresentanti.

La presentazione delle dichiarazioni programmatiche e la conseguente richiesta di fiducia devono avvenire entro 10 giorni dalla formazione del Governo.

Il Governo che non ottiene la fiducia sarà costretto a dare le dimissioni, in caso non le dia, sarà compito del Presidente della Repubblica destituirlo dal suo incarico e passare alla nomina di un altro Presidente del Consiglio.

Solo se il Presidente della Repubblica constata l’impossibilità di formare un Governo in grado di ottenere la fiducia, allora non avrà altra scelta che sciogliere le camere e procedere ad ulteriori elezioni.

L’art. 94 IV comma C aggiunge: “il voto contrario di una o di entrambe le camere su proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni”, il che significa che il semplice rifiuto del Parlamento di approvare una proposta governativa non vuol dire di per sé sfiducia.

La consuetudine ammette che il Governo stesso possa porre la questione della fiducia su di una proposta che esso presenta al Parlamento (né nascono dei problemi di costituzionalità, poiché la Costituzione vuole che la fiducia sia data mediante mozione); nel caso che il provvedimento non sia approvato, insorge un obbligo di dimissioni.

Questo istituto è usato principalmente per verificare la maggioranza e per combattere l’ostruzionismo.

Il regolamento della Camere prevede la possibilità di proporre una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro.

L’unico caso è stato quello della sfiducia votata al Senato, nel 1995, nei confronti del ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso.


3)La legislazione elettorale italiana

L’organo costituzionale originario è il corpo elettorale, l’art. 1 C dice che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Anche se il corpo elettorale è un organo stabile, le sue manifestazioni sono saltuarie; in Italia esse sono di due tipi: l’elezione degli organi rappresentativi e gli atti di democrazia diretta.

L’art. 48 dice: “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età, il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”, successivamente specifica: “il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

La capacità elettorale attiva è la capacità di votare, quella passiva è la capacità di essere eletto; la Costituzione e le leggi stabiliscono i requisiti positivi e negativi che occorrono per avere questa capacità.

I requisiti positivi sono: la cittadinanza e l’età; per quanto riguarda quest’ultima, il costituente si limita a rimandare alla maggiore età prevista dal codice civile, tutti i maggiorenni hanno diritto di votare per la camera dei deputati, per l’elezione del Senato è invece la stessa Costituzione a specificare la necessità di aver raggiunto l’età di 25 anni (art. 58 C).

Per essere eletti deputati occorre aver raggiunto 25 anni (art. 56 C), per essere eletti senatori 40 anni (art. 58 C), mentre per essere eletti Presidente della Repubblica occorre aver raggiunto 50 anni (art. 84 C).

Per quanto riguarda i requisiti negativi, l’art. 48 si limita a dire che la capacità elettorale può essere limitata solo per incapacità civile, per sentenza di condanna penale irrevocabile e per i casi di indegnità morale.

Di fatto in Italia il legislatore ha riconosciuto la capacità elettorale anche agli interdetti e agli inabilitati, fra i casi di incapacità civile rimangono perciò esclusi solo i minorenni.

La legge ha stabilito quali sono le sentenze penali irrevocabili che portano alla perdita del diritto di voto (quelle per delitti fascisti) e quelle che portano alla mera sospensione per 5 anni di questo diritto.

Per quanto riguarda i casi di indegnità morale, alcuni di questi casi sono presenti nella stessa Costituzione (si sancisce l’incapacità elettorale temporanea per gli ex-fascisti e perpetua per i membri della casa Savoia), altri sono invece previsti dal legislatore e possono avere carattere temporaneo (i falliti, i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di polizia, coloro che hanno subito l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, i concessionari di case da gioco…) oppure perpetuo (i condannati in via definitiva a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici).

L’art. 48 C non dice nulla sulle leggi elettorali, alla Costituente si preferì lasciare libera la scelta di tali leggi ma vennero fissati dei principi generali che devono comunque essere rispettati: un principio che non è espressamente previsto dall’art. 48 C ma che si può ricavare da molte altre norme costituzionali è quello che impone la presenza delle minoranze, esso rientra nel concetto di Repubblica democratica, solo così può rispettarsi il principio del pluralismo.

Una legge elettorale non può essere cambiata a piacimento dalla maggioranza prima delle lezioni, le modifiche possono essere assunte solo se vi è pieno accordo tra maggioranza e minoranze.

Prima della riforma del 1993, i sistemi utilizzati per le elezione della Camera e del Senato erano profondamente ispirati a formule proporzionali, tale scelta si fondava sull’esigenza di raggiungere la massima rappresentatività del Parlamento; già nella seconda metà degli anni ottanta si acquistò la consapevolezza delle difficoltà che il modello proporzionale comportava in termini di stabilità, efficienza e responsabilità politica del governo, perciò nel 1993 vennero introdotti per la Camera ed il Senato dei sistemi elettorali maggioritari con correttivi in senso proporzionale.

I 315 seggi del Senato (salvo i 6 della circoscrizione estero) sono distribuiti su base regionale (art. 57 C), in ciascuna regione (salvo Valle d’Aosta e Molise che hanno rispettivamente uno e due seggi attribuiti esclusivamente col sistema maggioritario) circa ¾ dei seggi sono attribuiti col sistema maggioritario in un unico turno (collegio uninominale all’inglese: è eletto il candidato che raggiunge il maggior numero di voti validi, in caso di parità è eletto il più anziano), il restante quarto è attribuito ai candidati che non abbiano vinto nei collegi uninominali, a condizione che abbiano dichiarato il loro collegamento con una lista presentata nella circoscrizione regionale.

L’attribuzione proporzionale avviene mediante lo “scorporo”, cioè con l’esclusione dei voti effettivamente ottenuti dai candidati che sono risultati eletti nei collegi uninominali, favorendo così l’attribuzione di seggi alle liste che non abbiano avuto candidati eletti col sistema maggioritario.

Una volta calcolata la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista a livello regionale, si procede mediante il metodo D’Hondt all’assegnazione dei seggi; all’interno delle liste risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto le maggiori percentuali di voti nei singoli collegi.

I 630 seggi della Camera dei deputati (salvo i 12 della circoscrizione estero) sono distribuiti nell’ambito di 26 circoscrizioni elettorali, in ognuna di queste ¾ dei seggi vengono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali col sistema maggioritario, il restante quarto viene attribuito col proporzionale, mediante riparto fra liste concorrenti.

L’elezione si svolge in un unico turno ma gli elettori hanno a disposizione due schede: una per l’elezione del candidato nel collegio uninominale, una per le liste dei candidati che concorrono per l’attribuzione dei seggi col sistema proporzionale (le liste sono bloccate, non si prevede cioè la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze che modifichino l’ordine dei candidati).

Ogni candidato per il collegio uninominale deve necessariamente essere collegato con una delle liste anche se non vi risulti candidato, ciò è indispensabile ai fini dello scorporo: nel calcolo dei voti della seconda scheda, vengono detratti i voti che sono stati necessari per l’attribuzione del seggio ai candidati nei collegi uninominali collegati a quella lista, sulla base della somma delle cifre elettorali ottenute si effettua la ripartizione dei seggi con il metodo proporzionale.

Al riparto dei seggi non partecipano le liste che non abbiano raggiunto almeno il 4% (soglia di sbarramento).

Questa nuova disciplina elettorale ha solo in parte raggiunto gli obiettivi prefissati, in quanto: la frammentazione partitica è rimasta ed inoltre ha dato vita a maggioranze di coalizione che già tre volte si sono sciolte nel corso della legislatura (crisi Berlusconi, Prodi e D’Alema), infine, la scelta di sistemi basati sul collegio uninominale e il fatto che le liste siano bloccate imporrebbero che i partiti assumessero una più diretta responsabilità nella scelta della candidature e subissero un più diretto controllo da parte degli elettori, anche se un simile sistema sarebbe di difficile strutturazione.


4)Definizione e descrizione degli organi costituzionali e di quelli aventi rilievo costituzionale

Fra gli organi dello Stato occorre fare una distinzione fondamentale fra organi immediati, o costituzionali e organi derivati.

Non è esatto dire che la differenza fra le due categorie sta nella fonte costituzionale dei primi, infatti esistono anche organi non costituzionali che trovano fondamento nella Costituzione (come ad esempio il CSM), ed organi costituzionali la cui disciplina è dettata, oltre che dalla Costituzione, da leggi.

Un organo può dirsi costituzionale quando è un elemento necessario dell’ordinamento giuridico supremo, la sua mancanza produce un immediato arresto delle funzioni dello Stato o una trasformazione in senso difforme alla Costituzione.

Deve inoltre essere un organo indefettibile, tale cioè da non poter essere sostituito da un organo diverso, anche se costituzionale (tranne che in via temporanea ed eccezionale) senza provocare un mutamento del regime; infine deve avere una struttura di base dettata dalla Costituzione.

L’organo costituzionale è in posizione di parità rispetto agli altri organi costituzionali, il che è stato ingiustamente negato da alcuni, perché alcuni hanno nei confronti di altri, poteri di iniziativa e di arresto, che peraltro non incidono mai sull’indipendenza degli organi, essi non possono mai essere costretti ad agire contro la loro volontà; parità vuol dire dunque indipendenza.

Gli organi costituzionali sono quelli che si differenziano dagli altri non solo per le loro funzioni, ma anche per la loro posizione, solo questi individuano lo Stato in un dato momento storico.

Caratteristica essenziale è la sovranità, non può esistere nessuna dipendenza gerarchica di questi organi da altri, essi sono tutti titolare della funzione di indirizzo politico (costituzionale o di maggioranza).

Gli organi costituzionali sono: il corpo elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Corte costituzionale.

Il corpo elettorale è l’organo costituzionale originario; l’art. 1 C dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione; è un organo stabile ma le sue manifestazioni di sovranità si esercitano saltuariamente: quando è chiamato ad eleggere gli organi rappresentativi e mediante gli istituti di democrazia diretta (referendum ed iniziativa popolare).

Il Parlamento è l’organo rappresentativo del corpo elettorale, nonché principale titolare della funzione legislativa; esso è composto da due Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, le quali hanno prerogative e poteri assolutamente identici (bicameralismo perfetto) e durano in carica 5 anni.

Il Presidente della Repubblica è un organo stabile; la costituente, quando si trovò a decidere sulla forma di Stato, optò per una Repubblica parlamentare, nella quale il Presidente ha il compito fondamentale di risolvere le crisi di Governo nominando il primo ministro oppure (eccezionalmente) sciogliendo anticipatamente le Camere.

Egli viene eletto dal Parlamento in seduta comune ed integrato, cioè con l’aggiunta di 3 delegati per ogni Regione (salvo la Valle d’Aosta che ne ha soltanto uno), i quali vengono a loro volta eletti a maggioranza assoluta dai Consigli regionali.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art. 84 C) e dura in carica 7 anni.

Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (art. 92 C); il Presidente della Repubblica nomina liberamente il primo ministro e su proposta di quest’ultimo i ministri.

Per governare, il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere.

In fine la Corte costituzionale, la quale garantisce l’effettività della rigidità della Costituzione, assicura cioè l’inviolabilità di quest’ultima da parte delle leggi ordinarie.

E’ composta da 15 giudici, che sono eletti: per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per il restante 1/3 dalle supreme magistrature.

I giudici della Corte restano in carica 9 anni e non possono essere nuovamente nominati.

Accanto agli organi costituzionali, la Costituzione ne prevede altri cinque aventi rilievo costituzionale, essi sono: il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale per l’economia ed il lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti ed il Consiglio supremo di difesa.

Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo statuito per garantire l’autonomia e l’indipendenza dei giudici, esso è dotato della massima autonomia ma non può essere compreso fra gli organi costituzionali, perché non rappresenta il vertice della funzione giurisdizionale (che per sua natura non ha vertici).

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un organo composto da esperti e rappresentanti delle categorie; è un organo di rappresentanza professionale, che si affianca come organo consultivo al Governo ed è titolare del potere di iniziativa legislativa.

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo sugli atti del Governo, e quello successivo sulla gestione del bilancio (art. 103 C).

Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 87 C), provvede all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività che la riguardano.

In realtà quest’ultimo potere è di norma attribuito al Governo, si ritiene perciò che il Consiglio supremo di difesa sia in tal senso soltanto un organo consultivo.

I principi di una libera costituzione sono irrimediabilmente perduti quando il potere
    legislativo è nominato dal potere esecutivo.
    Edward Gibbon
Comune alla democrazia, all'oligarchia, (alla monarchia) e ad ogni costituzione è la  necessità di badare a che nessuno si innalzi in potenza tanto da superare la giusta  misura.
    Aristotele
Le donne hanno cambiato costituzione. Si sono trasformate: il loro torace si è allargato, le loro corde vocali si sono inspessite.
Alison Russel
La carta dei diritti, contenuta nei primi dieci emendamenti della costituzione, è il vero garante della libertà di ogni americano.
Harry S. Truman

La vostra Costituzione è tutta vela e niente ancora.
Thomas Babington Macaulay
Una Costituzione dovrebbe essere breve e oscura.
Napoleone Bonaparte
Adesso si scandalizzano se vedono volare pugni. Ma anche allora succedevano queste cose: però il pomeriggio, tutti insieme, facevamo la Costituzione.
Vittorio Foa

Se un dentista o un avvocato vi consegnano una parcella troppo salata, mi raccomando,  fatevi lo sconto.
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Un avvocato che difende un criminale accetta il dovere giuridico e morale di servirlo con lealtà, obbedienza e riservatezza, come prescrive appunto la legge della rappresentanza.
    Carl William Brown
Avvocato: specialista nel rasentare il codice.
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Non è vero che tutti gli avvocati sono meschini, per esempio un giorno conobbi un eremita tibetano e mi disse che prima faceva l'avvocato.
    Carl William Brown

Più soldi vi ruba un ladro e più è criminale; più soldi vi ruba un medico o un  avvocato e più è bravo e stimato.
   
William Brown
La diversità tra il lavoro di un criminale e quello di un avvocato è che quest'ultimo è  istituzionalizzato.
La giustizia o l'ingiustizia della causa che accetta di perorare non riguardano l'avvocato, a meno che il suo cliente non gli chieda la sua opinione al riguardo, nel qual caso egli è obbligato a darla onestamente.
La giustizia o l'ingiustizia della causa devono essere decise dal giudice.
    Samuel Johnson
Deontologia professionale (?):
Imputato - "Parlero' solo in presenza del mio avvocato"
Avvocato - "Parlero' solo in presenza del mio onorario"
- Avvocato, e' vero che per tre domande lei chiede 1000 Euro?
- Si, e' vero, mi faccia pure le altre due.
In Italia di legale per tutti c'e' solo l'ora. Ed anche quella, non per tutto l'anno.
S. Panarello
"Dire la verita' e' sempre la politica migliore, a meno che ovviamente tu non sia un ottimo bugiardo".
Jerome K. Jerome
La giustizia militare sta alla giustizia come la musica militare sta alla musica
            Groucho Marx
Beati coloro che hanno sete e fame di giustizia perchi saranno giustiziati.
Angelo Cecchelin
L'ingiustizia si può anche sopportare. E' essere colpiti dalla giustizia che brucia.
La legge e' uguale per tutti. Basta essere raccomandati.
Marcello Marchesi
Attaccante colpisce il palo e viene denunciato.
In Italia quando una cosa non è più proibita, diventa obbligatoria.
Legge di Nenni
Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte.
Otto von Bismarck
Mi sono sposato davanti a un giudice. Avrei dovuto chiedere una giuria.
Groucho Marx
Piove sul giusto e piove anche sull'ingiusto: ma sul giusto piove di piu', perche' l'ingiusto gli ruba l'ombrello.
in questa città sei innocente fino a che non sei indagato.
La verità è sacra; e se dici la verità troppo spesso, nessuno ti crederà.
 
 "Truth is sacred; and if you tell the truth too often nobody will believe it".
G. K. Chesterton-, british author
"Tra il dire e il fare c'è una busta da dare".
 Marcello Marchesi

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16-10-2006
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Beppe Grillo
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procedimento disciplinare

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