Gentile Avvocato,
Quanto segue è un "estratto" dal sito http://www.culturale.it/causa/
da cui trarre alcuni punti per inquadrare la vicenda processuale che si
intende proporre alla attenzione del Suo studio e
ottenere quindi il parere pro veritate di cui all'oggetto della
richiesta.
Mentre
attendiamo una sua risposta da inoltrarci via posta elettronica a
questo indirizzo fabio@singsing.org
oppure via Fax allo 0577 249182,
Offriamo
alla sua lettura i tratti essenziali della vicenda, per inquadrare la
denuncia che abbiamo intenzione di sporgere.
..............di un avvocato
di nome Cristiano Cori, che all'epoca
(e tutt'ora )
lavora presso lo studio legale di controparte "TREVISAN & CUONZO " Di Milano.
Cori dice al nostro Giudice di esser venuto in treno a Siena per conto dello studio legale (subito dopo essersi corretto avendo affermato di esser stato incaricato dalla EMI):
Semplice
lapsus...........?
Ovviamente si riferisce allo studio dove lavorava e presso il quale
faceva di solito queste operazioni
investigative in giro per l'Italia ( così
ebbe a dire
durante il suo interrogatorio al quale ero presente personalmente che
trovate QUI nelle pagine 1,
2 e 3
originali ) e,
disinteressatamente, ( senza essere pagato dichiarò) venne a
fare
la tessera da noi a Siena, recuperando poi giusto giusto le spese
di tutto questo agire per conto dello studio legale che
lo aveva incaricato e che
poi, di lì a poco ci avrebbe fatto
causa...
Tornando al lapsus,
questo è quanto ebbe a dichiarare al momento della sua originale
denuncia:
Ottenendo
sulla base di queste dichiarazioni il sequestro di tutti i CD allora
disponibili.
Da noi venne
accolto come tutti e fece la sua
brava iscrizione completando diligentemente TUTTA
la nostra sfilza di moduli
e sicuramente
ricevette le copie di Statuto e di Regolamento ( visto che le diamo a
TUTTI e proprio TUTTI siamo sicuri che le
ebbe anche lui).
Restò
un'ora e mezzo dentro al Circolo (così ha dichiarato lui )
e
vide e fece delle cose ( come prender dei CD e delle cassette ) ma
quello che disse, fece e vide, nessuno di noi può dirlo, avrebbe
potuto infatti descrivere le cose che voleva e infatti lo fece
descrivendo con toni MOLTO CUPI e
pieni di dettagli A SFAVORE
DELLA ATTIVITA' CULTURALE DEL CIRCOLO E A FAVORE invece DI
UNA SUA POSSIBILE REALIZZAZIONE DI COPIE UNA VOLTA
TORNATO NEL SUO APPARTAMENTO...........in via Diaz 3.....( ogniuno
a casa sua è libero
di DELINQUERE quanto vuole.....ma non deve per questo dare la colpa
agli altri ...)
Quindi rimane
pacifico che se lui come dice,
ricevette i CD ( per'altro insiste a dire " senza formalità " e
ci sorprende davvero tanto che
un avvocato rinneghi DUE SUE FIRME E LA
SUA STESSA CARTA
DI IDENTITA', non
considerando quelle firme come la
consapevole presa visione
delle nostre regole che gli vietavano espressamente di copiare i CD che
riceveva........ma insomma per dire che il suo racconto valeva come
quello di uno che viene per un limitatissimo periodo di tempo a Siena,
entra in un posto e pretende di aver capito tutto e riferendo poi cifre
e fatti che vengono successivamente presi a parametro per
calcolare il
nostro " volume di affari" e sul quale poi ......calcolare i danni
che sono alla base di una CAUSA CIVILE come la nostra.
Fra l'altro, abbiamo recentemente notato che il Cori aveva dichiarato (
firmandosi ) di essere domiciliato a Siena in Via Diaz 3 e il Tribunale
di Siena risulta essere al numero 1 della stessa via proprio accanto , poi
l'indirizzo
dichiarato non
corrisponde a quello del documento e il telefono lasciato, risulta di
riferimento ad altre persone.......INSOMMA A PARTE IL NOME, il resto
sembrerebbe
tutto falso.
personalmente
mi rallegrai delle ottime
considerazioni che il Giudice ebbe a fare a tal proposito fin
dall'inizio delle
domande che poi il suo
stesso collega gli avrebbe rivolto durante la
deposizione.
Pensate
che il SUO collega che lo
interrogava ( come testimone ) contro di noi e con il quale
presumibilmente avrà
avuto modo di parlare in precedenza ( cosa
deontologicamente scorretta per un avvocato, frequentare anche
minimamente il teste da interrogare ) mettendosi d'accordo sulle
domande e sulle risposte da dare . ( ogni domanda viene preceduta
da un : "VERO CHE".....ma la domanda andrebbe posta in un modo che chi
la fa NON abbia MAI avuto in precedenza tale risposta.........)
Se ci riflettete
un attimo nessuno di voi vorrebbe avere come TESTIMONE CONTRO il
collega dell'avvocato che vi sta facendo causa e ritengo inoltre che
una testimonianza del genere non dovrebbe
avere alcun valore ma, al contrario, a Siena
è stata tenuta di conto come un VERBO DIVINO e questo curioso aspetto
emerge durante la lettura dell'intera sentenza.Alcuni esempi:
Noi avevamo indicato UNDICI soci che vennero appunto convocati e che persero la loro mattinata lavorativa INUTILMENTE, ( e secondo me è grave che si facciano venire undici cittadini che si sacrificano a collaborare con la giustizia e che poi non vengano neppure ascoltati) per venire a parlare di un circolo che frequentavano più o meno da OTTO anni e di cui avrebbero potuto parlare con buona cognizione di causa.
Le undici persone prescelte erano una crema rappresentativa dei circa 7000 che risultavano essersi iscritti negli anni precedenti e che svolgevano diversi ruoli professionali di prestigio nella nostra città, oltre uno studente ultra60enne che aveva fatto il nostro corso gratuito di apprendimento alla navigazione in Internet.
Segue la mia
denuncia all' Ordine degli avvocati ed alcuni cenni sulle ipotetiche
violazioni di legge.
Dal Codice di
Procedura Penale:
374 Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine
di trarre in inganno il giudice in un atto d`ispezione o di esperimento
giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone,
è
punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una
particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre
anni (c.p.375, 384).
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel
corso di
un procedimento penale, o anteriormente ad esso, ma in tal caso la
punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non
si può
procedere che in seguito a querela (120), richiesta (8-12, 127, 313) o
istanza (9, 10), e questa non è stata presentata (c.p.375, 384).
Art. 246 (Incapacità a testimoniare)
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa
un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al
giudizio.
Art. 252 (Identificazione dei testimoni)
Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita, l'età e la professione, lo invita a
dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o
dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.
Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del
testimone, e
questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle
osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale
prima dell'audizione del testimone.
Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza)
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza
giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non
abbia
detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo
denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo
verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.
Circolo Sing Sing 1994 - 2006 |