UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
PROCURA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Proc. Pen. 3474/10/45 R.g.n.r. – mod. 21
Indagato: Dott. Fabio Massimo Drago
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Opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.
Avocazione presso la Procura in Corte di Appello di Genova ex art. 412 c.p.p
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Del Toro Fabio nato a Castiglion del Lago il 20 settembre 1963 e residente in Cortona (Arezzo) , N.A. Appalto n. 44, persona offesa nel procedimento penale in epigrafe,
premesso
che con esposto datato 20 novembre 2010 l’esponente ebbe ad illustrare talune condotte ascrivibili al Giudice Dott. Fabio Massimo Drago il quale, su invito da parte della Procura di Genova, durante le indagini relative al procedimento 3197/09/45, trasmetteva due documenti:
1) una dichiarazione dattiloscritta ( battuta a macchina ) indirizzata allo stesso Dott. Drago, composta di due fogli e che tratta 10 punti, firmata dall'indagato di quel procedimento, Dott. Chini,
2) una sua breve lettera di accompagnamento dove dichiara che il processo svoltosi in Corte di Appello a Firenze si è svolto con piena regolarità.
Il Fascicolo del procedimento 3197/09/45, oltre al materiale probatorio prodotto dal Del Toro, altro non contiene e le “ indagini “ si fermarono all'epoca soltanto alla acquisizione della dichiarazione dell'indagato proposta alla Procura dal suo diretto capoufficio che ne confermava bontà e contenuto.
Anche se Del Toro, la parte offesa, si attivava nel proporre l'opposizione e forniva di persona alla Procura le prove documentali che le dichiarazioni di estraneità alle accuse erano basate su fatti non veri, quella Procura insistette nel richiedere un'archiviazione che ottenne.
- che nel predetto esposto sono state evidenziate condotte che, a parere dell’esponente, potrebbero integrare gli estremi di condotte illecite e deontologicamente non appropriate all’Ufficio rivestito dal Presidente della Corte di Appello di Firenze,
- che per tali motivi l’esponente, in data 20 novembre 2010, ebbe a chiedere che fosse proceduto penalmente per:
‘Art, 328, Rifiuto di atti d' ufficio. Omissione
- che, a seguito dell’esposto, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova (competente a conoscere del procedimento, considerato il coinvolgimento di magistrati provenienti da fori toscani), con ordinanza addì 05 aprile 2011, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che la denuncia tratta fatti che erano già stati indicati nel precedente esposto senza tuttavia riscontri non potendosi supporre che l'indagato potesse abusare del proprio ufficio;
- che, estratta copia del fascicolo del Pubblico Ministero, chi scrive ha potuto verificare che nessun approfondimento istruttorio è stato effettuato, essendosi limitato il Pubblico Ministero ad acquisire la precedente dichiarazione di archiviazione e sovrapporla all'odierno caso dichiarando che i fatti sono gli stessi;
- che, dunque, i brevi rilievi a sostegno della richiesta di archiviazione sono frutto di una semplice lettura dell’esposto e delle giustificazioni degli interessati e non già dell’esito di una vera e propria indagine;
- che, di contro, potrebbe essere utile lo svolgimento di un'indagine diretta a verificare se i fatti narrati dall’esponente nel proprio esposto siano veritieri e tali da potere integrare gli estremi di un qualunque reato;
che, in particolare, il Pubblico Ministero avrebbe potuto assumere sommarie informazioni dall’esponente e non fare però, come nel caso della precedente trattazione, in cui venne invitato a Genova l'esponente e poi gli venne chiesto ( soltanto ) di depositare le carte, senza ascoltarlo minimamente e senza verbalizzare alcuna sua dichiarazione, che pure insisteva di voler fare a quel P.M., che invece lo invitò ad andarsene subito.
- che, analogamente, il Pubblico Ministero avrebbe potuto verificare la veridicità di quanto riferito, a propria giustificazione, da parte del Dott. Antonio Chini, in ordine alla veste da questi assunta dapprima quale giudice della cautela, dipoi quale componente della Sezione di Corte d’Appello che pronunciò la sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna del Circolo e dell’odierno opponente pronunciata in primo grado;
- che, a tal fine, di grande opportunità sarebbe stato acclarare, per mezzo di opportune indagini, i seguenti fatti tra loro contrastanti:
a) la primitiva decisione di non prendere parte alla decisione sul giuramento decisorio da parte del Giudice Chini, e la sua contraddittoria presenza in aula al posto del designato presidente Adriano Cini.
b)i suoi successivi colloqui del Giudice Chini con una delle parti del processo (lo stesso opponente);
c)la successiva, inspiegabile, rimeditazione da parte del Dott. Chini della decisione di non comporre il Collegio, stante la piena partecipazione da parte del medesimo alla deliberazione finale della sentenza;
che non appare plausibile, francamente, la stessa giustificazione addotta dal Dott. Chini per spiegare la sua partecipazione al Collegio, peraltro in qualità di Presidente, ben potendo (e dovendo) Egli astenersi in via di fatto ovvero formalmente e ben sapendo che, dopo anni di attesa del pronunciamento (tanti sono passati tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni) certo non sarebbe stato un breve rinvio, giustificato dalla necessità di comporre diversamente il collegio, di grave pregiudizio alla definizione della controversia;
che il fascicolo processuale che contiene ogni fase del processo dimostra incontrovertibilmente la presenza del Dott. Chini in udienza ( allegato 1 ) presiedendo e firmando al posto di Cini quel giuramento decisorio ( allegato 2 ) al quale lui dice di non aver invece partecipato ( punto 7 allegato 3 ), rendendo di fatto la dichiarazione rilasciata dal Dott. Chini al Dott. Drago falsa.
che, al fine di meglio mettere in evidenza eventuali profili illeciti delle condotte descritte nell’esposto, potrebbe essere utile la acquisizione di sommarie informazioni su tali circostanze dall’opponente e dai magistrati che composero la Sezione Civile di cui fece parte il Giudice Dott. A. Chini;
che, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nella sua nota del 15 dicembre 2010, relativa al Procedimento predisciplinare n. 1272/2010 SD2 A, correttamente individua tutto il cuore del problema ipotizzando che gli elementi forniti in occasione delle precedenti denunce, e hanno portato alla archiviazione , siano non corrispondenti al vero ( allegato 4 )
- che la segreteria di presidenza, su autorizzazione dello stesso Dott. Drago, avendo messo a disposizione dell'opponente i documenti relativi alla composizione tabellare degli anni giudiziari dal 2005 al 2009 relativi ai collegi della Corte di Appello di Firenze, fa emergere incontrovertibilmente che il Dott. Adriano Cini, che sarebbe dovuto essere il presidente della udienza del giuramento decisorio, alla quale Chini dichiara di non aver partecipato ma dopo la quale invece appone la firma sui verbali, ebbene il collega Cini era infatti in pensione già da undici mesi ( allegati 5 )
- tanto premesso, Fabio Del Toro,
opponendosi fermamente alla richiesta di archiviazione,
chiede
la prosecuzione delle indagini preliminari e, anche sulla base delle riflessioni esposte, della lettura della documentazione in atti,
la avocazione della indagine presso la Procura in Corte di Appello di Genova.
indica
per l’ulteriore indagine sui temi sopra indicati
i seguenti atti:
1) la audizione quale persona informata sui fatti dello stesso opponente Fabio Del Toro ( solo se però, costretto a tornare a Genova per la quinta volta verrà veramente ascoltato, se deve solo trasportare carta, la spedirà via posta )
5) la audizione quale persona informata sui fatti degli altri estensori della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze;
6) la acquisizione di copia integrale del fascicolo del primo grado (compresa la fase cautelare) e del secondo grado del giudizio.
Allega copia della richiesta di archiviazione notificatagli in data 7 aprile 2011.
Allega copie dei documenti indicati come allegati
allegato 1 : Udienza collegiale del 01/04/2008 a presidenza Chini.
allegato 2 : Ordinanza del 14/052008 presidente CINI, firma Chini al suo posto.
Allegato 3: documento interno 382 del 12/11/2009 inirizzato al Dr. Drago in cui Chini dichiara al punto 7 di non acer partecipato alla udienza del giuramento decisorio ( del 01/04/2008 vedi allegato 1 ) altri punti di dichiarazione di Chini non corrispondono a verità.
Allegato 4: Lettera della Procura generale presso la Corte di Cassazione rivolta alla Procura di Genova dove CORRETTAMENTE SI IPOTIZZA il motivo fondante della presente opposizione.
Allegati 5: estratto di documenti dal fascicolo della segreteria di presidenza riguardante le assegnazioni tabellari da cui emerge con solare certezza che il Dott. Adriano Cini non poteva essere il 01/04/2008 a presiedere l'udienza del giuramento decisorio, in quanto già pensionato e di cui era cosa ben nota sia al Dott. Chini che al Dott. Drago.
Arezzo lì 18 aprile 2011
Fabio Del Toro