Legge 18 agosto 2000, n. 248
"Nuove norme di tutela del diritto d'autore"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
“Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono,
la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende
la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo,
nonchè quella codificata con condizioni di accesso particolari”.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità
di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale”.
2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti
i seguenti commi:
“È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili
dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito
o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere
un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate
per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi
previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso
e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta
al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli
articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma,
salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione
di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui
al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi
per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
o degli enti dai quali le biblioteche dipendono”.
3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo le parole: “articolo 171-bis” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo
171-ter”.
4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto
il seguente comma:
“La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè
la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.
5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto
e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di
una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonchè la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo
190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo
68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non
svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo
190, in base ad apposite convenzioni”.
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini”.
2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto
il seguente comma:
“1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”.
Art. 4.
1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma
è sostituito dal seguente:
“Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione,
l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione”.
Art. 5.
1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
“Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,
i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro
e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento
e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o
di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni
di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici
di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi
anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro
già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui
confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali
oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse
con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena
di inefficacia”.
Art. 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
“Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.
Art. 7.
1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
“3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d’autore nonchè ai fini della
legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia
di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile”.
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti
i seguenti:
“Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque
non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito di un
esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione,
il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre
mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma
del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attività di produzione industriale connesse
alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri
di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna,
sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.
2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il
seguente:
“Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio
o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette
o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere
tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette,
deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando
l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata
ogni anno”.
3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le
parole: “articoli 59, 60, 75,” sono inserite le seguenti: “75-bis,”.
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione “Ente
italiano per il diritto d’autore” ovunque ricorra è sostituita dall’espressione:
“Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.
Art. 10.
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
“Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui
agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi
per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente
suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o
di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati
ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni
di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1
ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e
nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto
di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate,
può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le
associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a
consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità
e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il
sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese
e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la
loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali
da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è
stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del
diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero
progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè
della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della
tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di
dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea
resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno”.
Art. 11.
1. Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti
i seguenti:
“Art. 182-bis. - 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è
attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge,
al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la
vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto
nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via
cavo, nonchè sull’attività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività
di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo
o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse.
Possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione,
in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere
e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti
locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o
esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso degli ispettori
deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti
dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”.
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
“4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;”.
Art. 12.
1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti
i seguenti commi:
“3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità
dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera
b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
“Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è
di rilevante gravità”.
Art. 14.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
“Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo
o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza,
importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede
a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere
le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore
e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva
o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici”.
Art. 15.
1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
“Art. 171-quinquies. - 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che
nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca
una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto
da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una
somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo
di vendita”.
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera
dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti
connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi
fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca
concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa
è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con
la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della
sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale
o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
“Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per
entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo
83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.
La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se
i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse
abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1,
si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o
di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque
dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo
181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere,
via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono
ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente
a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà
e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni
in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore
dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli
quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore
o organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo 171-bis,
comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1”.
Art. 18.
1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma
6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE,
ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate
ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del
medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto
a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda
alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga
l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
acquisisca da questi le necessarie informazioni”.
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito
denominato “Comitato”.
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e
da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito,
restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può
elaborare proposte per rendere più efficace l’attività di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà
intellettuale.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può
richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni,
alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo
che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere,
altresì, all’autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti
o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti
dell’articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti
dal segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima
per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di
vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell’attività
di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività
culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e
di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l’antipirateria.
L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.