DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DELL'11 MARZO 1996
RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DI DATI
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 A,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
189 B del trattato,
(1) considerando che attualmente le banche di dati non sono sufficientemente
tutelate in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta
tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;
(2) considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle
banche di dati assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti
negativi e diretti sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda
le banche di dati, ed in particolare sulla libertà per le persone
fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti le banche di
dati in linea in base ad un regime giuridico armonizzato in tutta la Comunità;
che tali differenze rischiano di aggravarsi con l'introduzione da parte
degli Stati membri di nuove disposizioni legislative in una materia che
sta assumendo una dimensione sempre più internazionale;
(3) considerando che é opportuno eliminare le differenze esistenti
che producono distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire
che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare o impedire che sorgano
quelle differenze che non pregiudicheranno il funzionamento del mercato
interno oppure lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno
della Comunità;
(4) considerando che la tutela delle banche di dati sulla base del
diritto d'autore esiste in forme diverse negli Stati membri, in base alla
legislazione o alla giurisprudenza, e che la mancata armonizzazione dei
diritti di proprietà intellettuale puo' avere per effetto di ostacolare
la libera circolazione di beni o servizi all'interno della Comunità
fintantoché esistano differenze tra le varie legislazioni degli
Stati membri per quanto riguarda la portata e le condizioni della tutela
dei diritti;
(5) considerando che il diritto d'autore rappresenta una forma adeguata
di diritto esclusivo degli autori delle banche di dati;
(6) considerando, tuttavia, che in assenza di un sistema armonizzato
di leggi o di una giurisprudenza sulla concorrenza sleale, sono necessarie
ulteriori misure volte ad impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati
del contenuto di una banca di dati;
(7) considerando che per poter creare una banca di dati é necessario
investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre é
possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto
a quello richiesto per crearle autonomamente;
(8) considerando che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati
del contenuto di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare
gravi conseguenze economiche e tecniche;
(9) considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento
prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della
Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in
numerosi altri settori;
(10) considerando che la crescita esponenziale, all'interno della Comunità
e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate
annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti
nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione in tutti gli Stati membri;
(11) considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio nel
livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati
tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più
importanti paesi terzi produttori di banche di dati;
(12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione
e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della
Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile
ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;
(13) considerando che la presente direttiva tutela le raccolte, talvolta
definite <<compilazioni>>, di opere, di dati o di altre materie la
cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati
su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura
analoga;
(14) considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla presente
direttiva alle banche di dati non elettroniche;
(15) considerando che i criteri da applicare per stabilire se una banca
dati sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che
la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce
una creazione intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione
riguarda la struttura della banca di dati;
(16) considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi
da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale,
per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto
d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione
della qualità o del valore estetico della banca di dati;
(17) considerando che con il termine "banca di dati" si intende definire
una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di
altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri,
fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri
elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente
accessibili; che di conseguenza la definizione di un'opera audiovisiva,
cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo
d'applicazione della presente direttiva;
(18) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la
libertà degli autori di decidere se, o in quale maniera, essi consentano
l'inserimento di loro opere in una banca di dati, in particolare se l'autorizzazione
concessa é esclusiva e non esclusiva; che l'applicazione del diritto
sui generis per la protezione delle banche di dati lascia impregiudicati
i diritti esistenti sul loro contenuto e che, in particolare, se un autore
o il titolare di un diritto concesso autorizza l'inserimento in una banca
di dati di alcune sue opere o prestazioni in ordine all'esecuzione di un
contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo puo' utilizzare dette
opere o prestazioni previa la necessaria autorizzazione dell'autore o del
titolare del diritto connesso senza che il costitutore della banca di dati
possa opporglisi il diritto sui generis, purché tali opere e prestazioni
non siano estratte dalla banca di dati né reimpiegate a partire
da quest'ultima;
(19) considerando che, di norma, la compilazione di varie registrazioni
di esecuzioni musicali su CD non rientra nel campo d'applicazione della
presente direttiva sia perché, in quanto compilazione, non soddisfa
le condizioni per essere tutelata dal diritto d'autore, sia perché
non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare
del diritto sui generis;
(20) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva puo'
applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione
di determinate banche di dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di
indicizzazione;
(21) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva si
riferisce alle banche di dati, in cui siano stati disposti in maniera sistematica
o metodica opere, dati o altri elementi; che non é necessario che
tali materie siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata;
(22) considerando che le banche dati elettroniche ai sensi della presente
direttiva possono comprendere altresì dispositivi quali i CD-ROM
e i CD-i;
(23) considerando che il termine "banca di dati" non deve applicarsi
ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o per il funzionamento
di una banca di dati, programmi che rientrano nella tutela prevista dalla
direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore;
(24) considerando che il noleggio ed il prestito di banche di dati
nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi sono disciplinati
esclusivamente dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
(25) considerando che la durata del diritto d'autore é già
disciplinata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore
e di alcuni diritti connessi;
(26) considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore e le prestazioni
tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati
beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto
essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l'autorizzazione
del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;
(27) considerando che l'esistenza di un diritto separato nella scelta
o nella disposizione di opere e prestazioni in una banca di dati lascia
impregiudicati i diritti d'autore su tali opere e i diritti connessi sulle
prestazioni inserite in una banca di dati;
(28) considerando che il diritto morale della persona fisica che ha
creato la banca di dati appartiene all'autore e deve essere esercitato
in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della
convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche;
che esso non rientra pertanto nel campo di applicazione della presente
direttiva;
(29) considerando che il regime applicabile alla creazione da parte
di un lavoratore dipendente é rimesso alla discrezionalità
degli Stati membri; che, pertanto, nella presente direttiva nulla osta
a che gli Stati membri precisino nella propria legislazione che, qualora
una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore
di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali
sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali;
(30) considerando che i diritti esclusivi dell'autore devono comprendere
il diritto di stabilire le modalità di sfruttamento della sua opera
e le persone autorizzate a tal fine, in modo da controllare in particolare
che la sua opera non sia accessibile a persone non autorizzate;
(31) considerando che la tutela delle banche di dati in base al diritto
d'autore comprende anche la messa a disposizione delle medesime in forma
diversa dalla distribuzione di copie;
(32) considerando che gli Stati membri devono assicurare almeno l'equipollenza
materiale delle rispettive disposizioni nazionali rispetto agli atti soggetti
a restrizioni contemplati dalla presente direttiva;
(33) considerando che il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione
non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore
delle prestazioni di servizi; che ciò si applica anche in caso di
copia materiale di una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio
con il consenso del titolare del diritto; che, contrariamente al caso dei
CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale é
incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una
merce, ciascuna prestazione in linea é in effetti un atto che dovrà
essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda;
(34) considerando, tuttavia, che quando il titolare dei diritti abbia
deciso di mettere a disposizione di un utente una copia della sua banca
di dati, sia in linea sia per mezzo di altri sistemi di distribuzione,
detto utente legittimo deve poter accedere alla banca di dati ed utilizzarla
per gli scopi e in base alle modalità definite nell'accordo concluso
con il titolare dei diritti, anche se tale accesso ed impiego richiedono
l'esecuzione di atti in via di principio soggetti a restrizioni;
(35) considerando che occorre prevedere un elenco di deroghe agli atti
soggetti a restrizioni, tenuto conto del fatto che il diritto d'autore
contemplato dalla presente direttiva si applica esclusivamente alla scelta
o alla disposizione delle materie contenute in una banca di dati; che occorre
dare agli Stati membri la facoltà di prevedere dette deroghe in
determinati casi; che tuttavia é opportuno avvalersi di tale facoltà
conformemente alla convenzione di Berna e qualora le deroghe riguardino
la struttura della banca di dati; che occorre distinguere le deroghe per
uso privato dalla riproduzione per fini privati, che riguarda disposizioni
di diritto interno di taluni Stati membri in materia di tasse sui supporti
vergini o sugli apparecchi di registrazione;
(36) considerando che il termine <<ricerca scientifica>> ai sensi
della presente direttiva comprende sia le scienze naturali che le scienze
umane;
(37) considerando che la presente direttiva lascia impredigiudicato
l'articolo 10, paragrafo 1 della convenzione di Berna;
(38) considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di
registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio
di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza
autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di
dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore
attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;
(39) considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per la
scelta o la disposizione originale del contenuto di una banca di dati,
la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di
dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario
e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo
la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti
commessi dall'utente o da un concorrente;
(40) considerando che oggetto del diritto <<sui generis>> é
di assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare
o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del
diritto; che tale investimento puo' consistere nell'impegnare mezzi finanziari
e/o tempo, lavoro ed energia;
(41) considerando che l'obiettivo del diritto <<sui generis>>
é di accordare al costitutore di una banca di dati la possibilità
di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca; che il costitutore
di una banca di dati é la persona che prende l'iniziativa e si assume
il rischio di effettuare gli investimenti; che ciò esclude in particolare
i subappaltatori dalla definizione di costitutore;
(42) considerando che il diritto specifico di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell'utente che vanno al
di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio
all'investimento; che il diritto di vietare l'estrazione e/o il reimpiego
dell'intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto
la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l'utente
che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi
o qualitativi, all'investimento;
(43) considerando che, in caso di trasmissione in linea, il diritto
di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda
la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della
stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso
del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione;
(44) considerando che, qualora la visualizzazione su schermo di una
banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione
é soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
(45) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego
non autorizzati non costituisce in alcun modo un'estensione della tutela
del diritto d'autore a semplici fatti o dati;
(46) considerando che l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale
di opere, dati o elementi di una banca di dati non dà luogo alla
creazione di un nuovo diritto su queste stesse opere, dati o elementi;
(47) considerando che, al fine di favorire la concorrenza fra i fornitori
di prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione, la protezione
sulla base del diritto <<sui generis>> non deve essere esercitata
in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, con particolare
riguardo alla creazione e diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore
aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o commerciale;
che, pertanto, le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata
l'applicazione delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali;
(48) considerando che l'obiettivo della presente direttiva, che consiste
nell'assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela alle banche di
dati, in modo che il costitutore della banca possa ottenerne un beneficio
economico, é diverso dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, che é quello
di garantire la libera circolazione dei dati personali sulla base di norme
armonizzate volte alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare
il diritto alla vita privata, riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione
della normativa sulla tutela dei dati;
(49) considerando che, nonostante il diritto di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di una
banca di dati, occorre prevedere che il costitutore di una banca dati o
il titolare dei suoi diritti non possa impedire all'utente legittimo della
banca di dati di estrarre e riutilizzare parti non sostanziali; che, tuttavia,
il medesimo utente non puo' arrecare un pregiudizio ingiustificato né
ai legittimi interessi del titolare del diritto sui generis, né
al titolare di un diritto d'autore o di un diritto connesso riguardante
opere o prestazioni contenute nella banca di dati;
(50) considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà
di prevedere deroghe al diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego
non autorizzati di una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati qualora si tratti di un'estrazione per fini privati, didattici o di
ricerca scientifica, ovvero qualora l'estrazione e/o il reimpiego siano
effettuati a fini di sicurezza pubblica o ai fini di una procedura amministrativa
o giurisdizionale; che é importante che queste operazioni non arrechino
pregiudizio ai diritti esclusivi del costitutore di sfruttare la banca
di dati e che il loro scopo non presenti carattere commerciale;
(51) considerando che gli Stati membri, quando si avvalgono della facoltà
di autorizzare l'utente legittimo di una banca di dati a estrarne una parte
sostanziale del contenuto per fini didattici o di ricerca scientifica,
possono limitare detta autorizzazione a talune categorie di istituti di
insegnamento o di ricerca scientifica;
(52) considerando che gli Stati membri nei quali é in vigore
una normativa nazionale specifica, la quale contempli un diritto simile
al diritto <<sui generis>> previsto dalla presente direttiva, devono
poter mantenere, rispetto al nuovo diritto, le deroghe tradizionalmente
stabilite dalla legislazione in questione;
(53) considerando che l'onere della prova della data di completamento
della costituzione di una banca di dati incombe al costitutore della stessa;
(54) considerando che incombe al costitutore della banca di dati l'onere
della prova riguardo alla conformità di criteri sulla base dei quali
si puo' concludere che una modifica sostanziale del contenuto della stessa
deve essere considerata un nuovo investimento sostanziale;
(55) considerando che un nuovo investimento sostanziale che implichi
una nuova durata della tutela puo' comportare una verifica sostanziale
del contenuto della banca di dati;
(56) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego
non autorizzati non si applica alle banche di dati i cui costitutori siano
cittadini o residenti abituali di paesi terzi e a quelle elaborate da società
o imprese non stabilite in uno Stato membro, a norma del trattato, a meno
che tali paesi terzi non offrano una tutela comparabile alle banche dati
create da cittadini di uno Stato membro o da residenti abituali sul territorio
della Comunità;
(57) considerando che, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa
degli Stati membri per violazioni in materia di diritto d'autore o di altri
diritti, gli Stati membri devono prescrivere adeguate sanzioni contro l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati di informazioni dal contenuto di una banca
di dati;
(58) considerando che, oltre alla tutela concessa dalla presente direttiva
alla struttura della banca di dati mediante il diritto d'autore ed al suo
contenuto mediante il diritto sui generis che consiste nell'impedire l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati, continuano ad applicarsi le altre disposizioni
di legge degli Stati membri relative alla fornitura di beni e servizi nel
settore delle banche di dati;
(59) considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione
alle banche di dati composta da opere audiovisive delle norme eventualmente
riconosciute dalla legislazione di uno Stato membro in materia di telediffusione
di programmi audiovisivi;
(60) considerando che taluni Stati membri tutelano attualmente mediante
un regime di diritto d'autore le banche di dati che non soddisfano i criteri
per essere ammesse alla tutela basata sul diritto d'autore previsti dalla
presente direttiva; che, anche se le banche di dati in questione sono tutelabili
in base al diritto previsto dalla presente direttiva di impedire l'estrazione
e/o il reimpiego non autorizzati del loro contenuto, la durata della tutela
accordata grazie a quest'ultimo diritto é sensibilmente inferiore
a quella di cui godono in base ai regimi nazionali attualmente in vigore;
che un'armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca
di dati sarà tutelata in base al diritto d'autore non puo' avere
l'effetto di ridurre la durata della tutela di cui attualmente godono i
titolari dei diritti in questione; che occorre prevedere una deroga in
tal senso; che gli effetti di tale deroga devono limitarsi al territorio
degli Stati membri interessati,
hanno adottato la presente direttiva:
CAPITOLO I
Campo d'applicazione
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche
di dati, qualunque ne sia la forma.
2. Ai fini della presente direttiva per <<banca di dati>> si
intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi
elettronici o in altro modo.
3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per
elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche
di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Articolo 2
Limitazioni del campo d'applicazione
La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria
concernente:
a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al
diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti
connessi.
CAPITOLO II
Diritto d'autore
Articolo 3
Oggetto della tutela
1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta
o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno
propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore.
Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela
non si applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista
dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
i diritti esistenti su tale contenuto.
Articolo 4
Titolarità della banca di dati
1. L'autore di una banca di dati é la persona fisica o il gruppo
di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato
membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale
legislazione come titolare del diritto.
2. Qualora la legislazione di una Stato membro riconosca le opere collettive,
i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.
3. Allorché una banca di dati é creata congiuntamente
da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti
esclusivi.
Articolo 5
Atti soggetti a restrizioni
L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva
da tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di
dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno della Comunità
le vendite successive della copia;
d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla
lettera b).
Articolo 6
Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni
1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa puo'
eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari
per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima
senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo
é autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati,
il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni
dei diritti di cui all'articolo 5 nei casi seguenti:
a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di
una banca di dati non elettronica;
b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica
o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente
contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere
a), b) e c).
3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie e artistiche, il presente articolo non puo' essere interpretato
in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio
ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con
il normale impiego della banca di dati.
CAPITOLO III
Diritto "sui generis"
Articolo 7
Oggetto della tutela
1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati
il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini
qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la
presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto
il profilo qualitativo o quantitativo.
2. Ai fini del presente capitolo:
a) per "estrazione" si intende il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca
di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b) per "reimpiego" si intende qualsiasi forma di messa a disposizione
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati
nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.
3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto
o essere oggetto di licenza contrattuale.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla
tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o
di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità
del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d'autore
o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di
cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.
5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici
di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino
un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della
banca di dati.
Articolo 8
Diritti e obblighi dell'utente legittimo
1. Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può impedire all'utente legittimo della stessa
di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi
o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine.
Se l'utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto
una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a
detta parte.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano
in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore della stessa.
3. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni
contenute in tale banca.
Articolo 9
Deroghe al diritto "sui generis"
Gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una banca
di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza
autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una
parte sostanziale del contenuto di tale banca:
a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto
di una banca di dati non elettronica;
b) qualora si tratti di una estrazione per finalità didattiche
o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi
la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali
perseguiti;
c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza
pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Articolo 10
Durata della tutela
1. Il diritto di cui all'articolo 7 produce i propri effetti non appena
completata la costituzione della banca di dati.
Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data del completamento.
2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine
di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal
1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui la banca di dati è
stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico.
3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi,
del contenuto di una banca di dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale
risultante dall'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che
permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale,
valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire
alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata
di protezione.
Articolo 11
Beneficiari della tutela basata sul diritto " sui generis"
1. Il diritto di cui all'articolo 7 si applica alle banche di dati
i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro
o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite
secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità;
tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto
la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività
devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli
Stati membri.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che
estendono il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati costituite
in paesi terzi e non rientranti nel campo di applicazione dei paragrafi
1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa
procedura non eccede quella prevista dall'articolo 10.
CAPITOLO IV
Disposizioni comuni
Articolo 12
Sanzioni
Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei
diritti contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 13
Mantenimento di altre disposizioni
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente il
diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti
su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti,
marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni
appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza
sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela
dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso
ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
Articolo 14
Applicazione nel tempo
1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda
il diritto d'autore, si applica anche alle banche di dati create prima
della data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino
i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela della
banche di dati in base al diritto d'autore.
2. In deroga al paragrafo1, allorché alla data di pubblicazione
della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime
di diritto d'autore in uno Stato membro non soddisfai criteri di ammissibilità
alla tutela in base al diritto d'autore previsti dall'articolo 3, paragrafo
1, la presente direttiva non ha l'effetto di ridurre in tale Stato membro
il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.
3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda
il diritto di cui all'articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite
completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all'articolo
16, paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all'articolo7.
4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi
e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.
5. Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti
la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in
base al diritto di cui all'articolo 7 è di quindici anni a decorrere
dal 1° gennaio successivo a tale data.
Articolo 15
Inderogabilità di talune disposizioni
Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'articolo 6,
paragrafo 1 e con l'articolo 8 è nulla e priva di effetti.
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al
paragrafo 1 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione
della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche
fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l'applicazione del
diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di
posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da
giustificare misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime
di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad
adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.