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Vecchio 12-09-2007, 19:14
Dilling Dilling non è collegato
Matricola
 
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Dilling is on a distinguished road
Base

Non mi esprimo sulla sua sociologia perchè io rispetto i miei avversari.

Probabilmente a molti frequentatori di questo forum quella proposta di legge non piace, ma al di la di questo lei proprio non ha letto la proposta di legge altrimenti avrebbe risposto altro.

Comunque se vuole informarsi questo è l'articolato, la relazione la ometto altrimenti le prende un travaso di bile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di archivi tra persone fisiche).
1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 180-ter. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi.
2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1.
3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.
4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali».

Art. 2.
(Riproduzione privata ad uso personale).
1. Il comma 2 dell'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».

2. Dopo l'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente articolo:

«Art. 71-octies. 1) - 1. Le disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi.
2. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto dall'articolo 71-septies, comma 1, spetta all'autore dell'opera o ai suoi aventi causa.
3. La quota di compensi prevista dall'articolo 71-septies riservata agli autori o ai loro aventi causa, delle opere di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190».

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce:

a) i criteri in base ai quali individuare le società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi, ai sensi dell'articolo 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

b) i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi d'autorizzazione previsti agli articoli 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

c) i parametri in base ai quali si identifica la condizione di opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

d) le modalità con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana degli autori ed editori e alle altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative l'intenzione di valersi della facoltà prevista all'articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge e i limiti entro i quali la stessa può essere esercitata;
e) le modalità di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgano tra la Società italiana degli autori ed editori, le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi, gli utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le associazioni rappresentative degli interessi di questi ultimi;

f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di cui alla lettera e).

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative stipulano con le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori gli accordi con i quali si rendono disponibili le licenze quadro necessarie, ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per autorizzare le persone fisiche che aderiscono a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro.
3. L'entità dei corrispettivi previsti per l'autorizzazione di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi, ed è successivamente revisionata con cadenza annuale, al fine di adeguare l'entità dei corrispettivi all'entità dell'effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da parte dei soggetti autorizzati.
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