Non mi esprimo sulla sua sociologia perchè io rispetto i miei
avversari.
Probabilmente a molti frequentatori di questo forum
quella proposta di legge non piace, ma al di la di questo lei proprio non
ha letto la proposta di legge altrimenti avrebbe risposto
altro.
Comunque se vuole informarsi questo è l'articolato, la
relazione la ometto altrimenti le prende un travaso di
bile.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Comunicazione al
pubblico e messa a disposizione di archivi tra persone fisiche). 1.
Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
«Art. 180-ter. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare
le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di
condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e
senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività
di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti
d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società
italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti
d'autore o detentori di diritti connessi. 2. La Società italiana degli
autori ed editori e le altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e
negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli
utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni
previste al citato comma 1. 3. La Società italiana degli autori ed
editori e le altre società di gestione collettiva significativamente
rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari
dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o
non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti
dei loro associati e aderenti. 4. I titolari dei diritti d'autore e i
detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far
valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della
comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento
protetto. 5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro
ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non
intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma
1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei
modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per
i beni e le attività culturali».
Art. 2. (Riproduzione privata
ad uso personale). 1. Il comma 2 dell'articolo 71-sexies della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«2. La
riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi
acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a
comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto
previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1
non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di
persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».
2. Dopo l'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente articolo:
«Art. 71-octies. 1) - 1. Le
disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano
anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della
presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi. 2. Per le
opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto
dall'articolo 71-septies, comma 1, spetta all'autore dell'opera o ai suoi
aventi causa. 3. La quota di compensi prevista dall'articolo
71-septies riservata agli autori o ai loro aventi causa, delle opere di
cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui
all'articolo 190».
Art. 3. (Regolamento di attuazione). 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto,
un regolamento che stabilisce:
a) i criteri in base ai quali
individuare le società di gestione collettiva significativamente
rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori
di diritti connessi, ai sensi dell'articolo 180-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
b)
i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative
degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi
d'autorizzazione previsti agli articoli 180-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
c) i parametri in base ai quali si identifica la condizione di
opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale ai sensi
dell'articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
d) le modalità
con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana
degli autori ed editori e alle altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative l'intenzione di valersi della facoltà
prevista all'articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge e i limiti entro i
quali la stessa può essere esercitata; e) le modalità di mediazione e
di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgano tra
la Società italiana degli autori ed editori, le altre società di gestione
collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di
diritti d'autore o detentori di diritti connessi, gli utilizzatori dei
regimi di autorizzazione previsti all'articolo 180-ter, comma 1, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente
legge, e le associazioni rappresentative degli interessi di questi ultimi;
f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle
procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di
cui alla lettera e).
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Società italiana degli autori ed editori e
le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative
stipulano con le associazioni rappresentative degli interessi delle
categorie di utilizzatori gli accordi con i quali si rendono disponibili
le licenze quadro necessarie, ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 1,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, per autorizzare le persone fisiche che aderiscono a
mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate
e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione di
archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di
lucro. 3. L'entità dei corrispettivi previsti per l'autorizzazione di
cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione
dopo un periodo sperimentale di sei mesi, ed è successivamente revisionata
con cadenza annuale, al fine di adeguare l'entità dei corrispettivi
all'entità dell'effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da
parte dei soggetti autorizzati.
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