Anche senza Laurea in legge, esiste
un semplicissimo principio che anzi si potrebbe chiamare
REGOLA
DI BASE DEL GIOCO e che riguarda tutti i processi, provo
umilmente a sottoporlo alla pubblica
attenzione.
PREMESSA...
esitono 3 livelli di " VERITA' " e
sono:
1) la
verità reale, quella dei fatti, quella che i
diretti interssati ben conoscono... in primis gli imputati.
2) la
verità processuale, quella che emerge durante e dopo il
processo e che dovrebbe esser sintetizzata nella sentenza.
3) la
verità mediatica, quella che traspare, che si legge e che si
interpreta sfogliando giornali, gurdando la TV oppure semplicemente
navigando in rete.
Queste 3 verità purtroppo, molto
spesso non coincidono e lascio ad ogniuno di noi la rispettiva
fantasia ed esperienza personale per riflettere a tanti fatti
accaduti in passato come ad esempio il caso TORTORA oppure molto più
a ritroso, ci sono nella storia tanti processi simbolo importanti in
Grecia ed in Palestina e che oggi ci giungono grazie alla forza
della verità mediatica che in quel caso diventa verità
storica.
Tornando al nostro caso voglio dire in primis
che il Giudice, in ogni processo ha
letteralmente bisogno di
capire come si svolgono i fatti ascoltando alcuni testimoni e grazie
la suo " libero convincimento " raggiunge un verdetto che traduce in
sentenza.
I testimoni sono quindi " gli occhi " e " le
orecchiae " del giudice e gli servono per comprendere i fatti e
arrivare alla realtà reale per costruire dopo la realtà processuale
sulla base delle testimonianze.
In questo processo al Sing
Sing i nostri avvocati hanno proposto ben 11 testimoni presi
all'interno di una decina di migliaia di possibili candidati e la
scelta è caduta non tanto su " relitti sociali " poco credibili ma
su persone di specchiata credibilità in quanto facenti parte della
vita cittadina come insegnati, dottori, bancari, impiegati di enti
pubblici etc etc.
E' evidente e del tutto scontato dire che
un testimone dovrebbe CONOSCERE I FATTI su cui riferire e questi
magnifici 11 avevano frequentato il circolo su cui il Giudice doveva
sentenziare per diversi anni, avevano aderito, avevano frequentato e
conoscevano benissimo i fatti e gli imputati oltre che le modalità
con cui il circolo operava.
Dall'altro lato gli avvocati
dell'accusa, delle case discografice... gli amici del Mazza per
intenderci, avevano incaricato un ragazzottto praticante nello
studio legale che ci stava facendo causa e su incarico del titolare
della causa si era iscritto al suddetto circolo e aveva frequentato
questo luogo per 90 minuti ( un'ora e mezza come lui ha dichiarato
in udienza ).
Durante questo tempo ha praticamente
capito
tutto quello che serviva di capire e di conoscere e ha potuto
rappresentare perfettamente la tesi " accusatoria " in cui si dice
che il circolo non è un circolo, che la associazione non è
associazione che la porta di ingresso è una invece di due, dimentica
che esiste una sala di attesa, dichiara solennemente che ha avuto
accesso ai dischi "
senza formalità " ma incece ci aveva
firmato ben due volte e ci aveva dato un suo documento e aveva
quindi espressamente aderito al nostro STATUTO e al nostro
regolamento che gli impediva ( fra l'altro ) di farsi copie di
quello che gli veniva dato in uso..... insomma un aspirante avvocato
non riconosceva come impegno formale due sue firme e la
presentazione di un suo documento di identità e raccontava i fatti
come se lui fosse entrato in un bar ed avesse ordinato anonimamente
un caffè.......
Tutta la successiva esposizione dei fatti
narrata dal testimone delle Majors è stata sempre e comunque "
congeniale " all'incarico ricevuto e dobbiamo comunque tenere
presente che un praticante in uno studio legale è fortemente legato
al professionista che gli fornisce incarichi visto che la sua
iscrizione all'albo degli avvocati passa senza dubbio sotto la
critica ed il gradimento del suo
DOMINUS ( mandante ) che nel caso non fosse
contento dell'operato potrebbe ritardare la iscrizione all'albo
degli avvocati e/o la assunzione nello studio legale di
appartenenza... il ricatto morale è evidente, la sudditanza
psicologica pure !!!
non si tratta quindi di un pagamento in
danaro a fronte di una testimonianza compiacente ma di un vero e
proprio ricatto morale che a mio avviso è del tutto
evidente.
Il Giudice monocratico quindi preferisce adottare
la tesi ed il racconto dell'inviato milanese che conosce il circolo
per 90 minuti e scartare in toto i racconti dei nostri testimoni
perchè li considera parti interessate in quanto soci del circolo
dimenticando che al circolo accedono soltanto soci iscritti e che
quindi escudendo dalla testimoniabza i soci ci ritroviamo
praticamente senza testimoni ( Avvocato Cori a parte che però
testimonia contro anche se socio)... i soci che testimoniano contro
valgono quelli a favore no.
Altro fatto abbastanza
incredibile è costituito dal fatto che gli undici artisti di fama
internazionale:
( elenco )Madonna Ciccone, Billie Joe
Armstrong (dei Green Day), Bruce Springsteen, Eric Clapton, Lou Reed
e il Velvet Underground, Darius C. Rucker (cantante di Hootie and
the Blowfish), Ray Manzarek (ex tastierista dei The Doors) e Alanis
Morissette erano stati indicati come soggetti da interrogare e
che il giudice aveva acconsentito al porre loro delle domande....
normalmente in un processo se chiedi dei danni devi venire di
persona a dire perchè ti lamenti ma trattandosi di così alte
personalità il giudice decise che dovevamo andare noi negli USA a
far vale la rogatoria internazionale che aveva disposto.....i nostri
avvocati chiesero allora di conoscere gli indirizzi di residenza in
modo da poter eventualmente predisporre la trasferta.......passano i
mesi ma nulla succede, poi alla fine ci comunicano ( quasi in
ritardo sui tempi... fatto strano poco spiegabile ....) degli
indirizzi PRESSO agenti teatrali e agenzie di spettacolo
varie.... come se io potessi veramente assoldare avvocati che
partono dall'Italia , vanno negli USA e suonano un campanello di una
agenzia teatrale chiedendo se quel giorno Madonna Ciccone passava da
quelle parti per potergli porre una domanda che interessava ad un
Giudice di Siena per una causa civile tal dei tali.... tutto fin
troppo grottesco non vi pare ???.
Questo quindi è stato il
modo con cui hanno cercato di fare chiarezza, informandosi
attraverso il collega di ufficio assetato di carriera ( che poi ha
fatto immancabilmente venedo assunto ed inglobato nella cerchia dei
magnifici 32 ) all'interno dello studio che ci stava facendo la
causa contro.
Allora se davvero esistono avvocati fra i
lettori del forum, che sono in grado di dare un parere su questo
caso io sarei felice di capire se il
Codice Deontologico Forense permette ad uno
studio legale di mandare un praticante a
prepararsi e poi effettivamente a testimoniare come
unico
testimone durante un processo civile per lo studio mandante lo
ha incaricato così come avvenuto nel caso da me narrato e che cerco
di portare alla verità mediatica mentre attendo che la verità
processuale coincida con quella reale grazie ai prossimi processi di
appello e alle sentenze della Corte
Costituzionale.
Grazie ancora e sempre firmandomi molto
esplicitamente
Fabio Del
Toro