Risolto forse per lei, per chi si
adopera a favore della depenalizzazione del file sharing illegale
per riportarlo nell'alveo del diritto amministrativo non si è
risolto nulla. L'art. 171 appartiene al codice penale, il fatto che
il reato sia oblazionabile non cancella le obiezioni che solleviamo
al servirsi di questo strumento per una forma di illegalità che può
e deve essere gestita, con successo,
differentemente.
Forse non lei, e d'altronde mi
stupirebbe che si servisse di un tale spaventapasseri in questa
sede, ma diversi suoi colleghi all'estero lo hanno fatto, concorderà
che non me lo sono inventato. Ogni fazione ha le sue favole e i suoi
spauracchi.
Capisco le obiezioni del garante della
privacy, tuttavia, se il file sharing illegale senza scopo di lucro
fosse sanzionato in ambito di diritto amministrativo i condivisori
di materiale protetto verrebbero multati dietro denuncia sporta dai
titolari dei diritti, senza dilapidare denaro pubblico con
l'obbligatorietà dell'azione penale e senza intasare la già
asfittica macchina della giustizia. Una sanzione proporzionata
all'illecito per un problema di modesto rilievo sociale è la
soluzione più adeguata specie se si considera il profilo del
trasgressore medio, un comune cittadino che non lucra e che verrebbe
facilmente scoraggiato da una multa di poche centinaia di
euro.
Come lei ha detto, la legge Urbani e
successive modifiche hanno precisato le modalità in base alle quali
la direttiva doveva essere recepita dal nostro ordinamento, ora,
indipendentemente da quella che fosse la situazione precedente, non
resta che modificare la normativa vigente per specificare un
differente ambito di applicazione.
Sono d'accordo
in ogni dettaglio per quanto concerne i reati perpetrati sulla Rete,
con il piccolo dettaglio che il file sharing senza scopo di lucro
NON DEVE essere un reato.