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  #7  
Vecchio 03-10-2007, 00:42
Luke Luke non è collegato
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Luke is on a distinguished road
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Scritto originariamente da Enzo Mazza
Guardi che la questione lucro/profittpo è già stata risolta, forse lei è rimasto al testo originario...


Risolto forse per lei, per chi si adopera a favore della depenalizzazione del file sharing illegale per riportarlo nell'alveo del diritto amministrativo non si è risolto nulla. L'art. 171 appartiene al codice penale, il fatto che il reato sia oblazionabile non cancella le obiezioni che solleviamo al servirsi di questo strumento per una forma di illegalità che può e deve essere gestita, con successo, differentemente.

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Scritto originariamente da Enzo Mazza
Chi ha mai parlato di mafiosi coinvolti nel p2p ? Io ?


Forse non lei, e d'altronde mi stupirebbe che si servisse di un tale spaventapasseri in questa sede, ma diversi suoi colleghi all'estero lo hanno fatto, concorderà che non me lo sono inventato. Ogni fazione ha le sue favole e i suoi spauracchi.

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Scritto originariamente da Enzo Mazza
Guardi il caso peppermint. Il garante ha detto il contrario. ha detto che in sede civile non si può agire e che per combattere tali violazioni si può fare solo il penale. Vede che c'è un po' di schizofrenia ?


Capisco le obiezioni del garante della privacy, tuttavia, se il file sharing illegale senza scopo di lucro fosse sanzionato in ambito di diritto amministrativo i condivisori di materiale protetto verrebbero multati dietro denuncia sporta dai titolari dei diritti, senza dilapidare denaro pubblico con l'obbligatorietà dell'azione penale e senza intasare la già asfittica macchina della giustizia. Una sanzione proporzionata all'illecito per un problema di modesto rilievo sociale è la soluzione più adeguata specie se si considera il profilo del trasgressore medio, un comune cittadino che non lucra e che verrebbe facilmente scoraggiato da una multa di poche centinaia di euro.


Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
La direttiva era già stata recepita nel 2003


Come lei ha detto, la legge Urbani e successive modifiche hanno precisato le modalità in base alle quali la direttiva doveva essere recepita dal nostro ordinamento, ora, indipendentemente da quella che fosse la situazione precedente, non resta che modificare la normativa vigente per specificare un differente ambito di applicazione.


Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
Bene, quindi è d'accordo con la procedura che adottiamo noi:

1) denuncia alla polizia di violazioni tramite p2p
2) verifica delle reti p2p da parte della polizia
3) richiesta della polizia al pm di decreti per ottenere dall'ISP i dettagli dell'IP
4) Richiesta di decreto di perquisizione presso il domicilio dell'IP al pm da parte della polizia
5) Sequestro e denuncia

Più garantito di così.


Sono d'accordo in ogni dettaglio per quanto concerne i reati perpetrati sulla Rete, con il piccolo dettaglio che il file sharing senza scopo di lucro NON DEVE essere un reato.
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