Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
Guardi che la questione
lucro/profittpo è già stata risolta, forse lei è rimasto al testo
originario... |
Risolto forse
per lei, per chi si adopera a favore della depenalizzazione del file
sharing illegale per riportarlo nell'alveo del diritto amministrativo non
si è risolto nulla. L'art. 171 appartiene al codice penale, il fatto che
il reato sia oblazionabile non cancella le obiezioni che solleviamo al
servirsi di questo strumento per una forma di illegalità che può e deve
essere gestita, con successo, differentemente.
Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
Chi ha mai parlato di mafiosi
coinvolti nel p2p ? Io ?
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Forse non lei, e
d'altronde mi stupirebbe che si servisse di un tale spaventapasseri in
questa sede, ma diversi suoi colleghi all'estero lo hanno fatto,
concorderà che non me lo sono inventato. Ogni fazione ha le sue favole e i
suoi spauracchi.
Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
Guardi il caso peppermint. Il
garante ha detto il contrario. ha detto che in sede civile non si
può agire e che per combattere tali violazioni si può fare solo il
penale. Vede che c'è un po' di schizofrenia ?
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Capisco le obiezioni del
garante della privacy, tuttavia, se il file sharing illegale senza scopo
di lucro fosse sanzionato in ambito di diritto amministrativo i
condivisori di materiale protetto verrebbero multati dietro denuncia
sporta dai titolari dei diritti, senza dilapidare denaro pubblico con
l'obbligatorietà dell'azione penale e senza intasare la già asfittica
macchina della giustizia. Una sanzione proporzionata all'illecito per un
problema di modesto rilievo sociale è la soluzione più adeguata specie se
si considera il profilo del trasgressore medio, un comune cittadino che
non lucra e che verrebbe facilmente scoraggiato da una multa di poche
centinaia di euro.
Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
La direttiva era già stata recepita
nel 2003
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Come lei ha
detto, la legge Urbani e successive modifiche hanno precisato le modalità
in base alle quali la direttiva doveva essere recepita dal nostro
ordinamento, ora, indipendentemente da quella che fosse la situazione
precedente, non resta che modificare la normativa vigente per specificare
un differente ambito di applicazione.
Cita:
Scritto originariamente da Enzo Mazza
Bene, quindi è d'accordo con la
procedura che adottiamo noi:
1) denuncia alla polizia di
violazioni tramite p2p 2) verifica delle reti p2p da parte della
polizia 3) richiesta della polizia al pm di decreti per ottenere
dall'ISP i dettagli dell'IP 4) Richiesta di decreto di
perquisizione presso il domicilio dell'IP al pm da parte della
polizia 5) Sequestro e denuncia
Più garantito di
così. |
Sono d'accordo in ogni
dettaglio per quanto concerne i reati perpetrati sulla Rete, con il
piccolo dettaglio che il file sharing senza scopo di lucro NON DEVE essere
un reato.