Cita:
Scritto originariamente da Luke
Non mi risulta un trattato in base
al quale sia necessario punire penalmente il file sharing illegale
senza scopo di lucro. L'opposizione è su questo preciso punto, sulla
sostituzione del termine "profitto", con "lucro" nel pluricitato e
scellerato testo la cui paternità è attribuita ad Urbani e in
seguito modificato, come ben ricorderà, SENZA IL CONSENSO delle
parti che ora ne chiedono giustamente la
revisione. |
Guardi che la
questione lucro/profittpo è già stata risolta, forse lei è rimasto al
testo originario...oggi l'art.171 ter punisce la condivisione a fini di
lucro mentre il 171 (oblazionalbile) punisce la condivisione a qualunque
fine, quindi la galera sarebbe rimasta (eventualmente) per il p2p a scopo
di lucro, che lei sa meglio di me non esiste.
Cita:
Scritto originariamente da Luke
Non vedo perchè portare in sede EU
un problema che riguarda una nostra specifica norma. La
depenalizzazione del file sharing illegale è un atto dovuto, la
prosecuzione d'ufficio di questo così detto reato a zero
pericolosità sociale (per favore, riservi ad un pubblico non
specializzato certi coloriti parti dell'immaginazione su presunti
terroristi o mafiosi finanziati dal file sharing senza scopo di
lucro) è un insulto ai contribuenti che versano le tasse aspettando
dallo Stato una risposta seria a problematiche serie. E' un insulto
a chi attende da anni, magari in cella, un giudizio da tribunali
stracarichi di processi.
|
Chi ha
mai parlato di mafiosi coinvolti nel p2p ? Io ? Io parlo di avvocati,
medici, cuochi, insegnanti universitari. Su che cosa sia a zero
pericolosità sociale dipende dai punti di vista...per alcuni ci vuole la
galera per i lavavetri, per altri per i graffittari, per me per chi fa p2p
illegalmente(
dove,come abbiamo visto sopra non c'è in realtà nessuna la
galera...)
Cita:
Scritto originariamente da Luke
Che siano le società interessate a
sporgere denuncia per far applicare le multe previste dal diritto
amministrativo e ad esigere i danni dai presunti condivisori in sede
civile. Questo non significa rendere legale ciò che è illegale, ma
rivedere una norma squilibrata a favore di interessi
particolari.
|
Guardi il caso
peppermint. Il garante ha detto il contrario. ha detto che in sede civile
non si può agire e che per combattere tali violazioni si può fare solo il
penale. Vede che c'è un po' di schizofrenia ? Lei dice che i titolari dei
diritti dovrebbero difendersi in sed civile, ma tale sede è oggi preclusa
perchè il garante della privacy dice che gli ISP non devono dare i dati al
giudice civile...ma solo al pm o alla polizia, e allora ? Più squilibrato
di così.
Cita:
Scritto originariamente da Luke
Inutile aggiungere che su questo
punto non mi trova d'accordo. Vista la genesi della legge Urbani e
la storia del, guardacaso, tempestivo emendamento proposto dalla
Margherita sono sicuro che non era questo l'unico modo in cui le
direttive di cui parla potevano essere integrate nel nostro
ordinamento.
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La direttiva era già
stata recepita nel 2003
Cita:
Scritto originariamente da Luke
Non una mia bufala, cmq, dato che
non ho menzionato altri ordinamenti.
Concordo invece
con la posizione di chi ne persegue la depenalizzazione per i motivi
che ho già esposto.
Concordo invece con i politici e
le organizzazioni internazionali che sono contrarie, in tutto il
mondo, al coinvolgimento degli ISP in operazioni di controllo delle
attività degli utenti, questo allo scopo di preservare la neutralità
della Rete, di impedire operazioni di censura di un mezzo
fondamentale nel mondo per la libertà di espressione, ed infine (ma
non certo in ordine di importanza) per scongiurare pericolose
commistioni fra privati e amministrazione della giustizia che deve
essere di ESCLUSIVA competenza della magistratura e dei corpi di
polizia. |
Bene, quindi è d'accordo
con la procedura che adottiamo noi:
1) denuncia alla polizia di
violazioni tramite p2p
2) verifica delle reti p2p da parte della
polizia
3) richiesta della polizia al pm di decreti per ottenere
dall'ISP i dettagli dell'IP
4) Richiesta di decreto di perquisizione
presso il domicilio dell'IP al pm da parte della polizia
5) Sequestro e
denuncia
Più garantito di così.