Leggevo di un
articolo in cui si segue una tesi suggestiva per la
quale Giuda avrebbe soltanto obbedito a Cristo.
Nel nostro caso un
signore che si chiama CRISTIANO ( per l'appunto ) avrebbe invece obbedito
al suo DOMINUS e per non tradirlo nei suoi intenti e nei suoi obbiettivi,
ha testimoniato
http://www.2sing.it/immagini/cori/ tutto quanto gli
veniva chiesto di dire e sottoscrivere in modo che un innocente venisse
condannato con un meccanismo vecchio di 2000 anni.....
Segue a
questo punto un riassunto dei doveri del DOMINUS :
Il tirocinio
dell’aspirante avvocato, comporta, per effetto dell’ordinamento forense
vigente, la frequentazione di uno studio legale, con la partecipazione a
tutte le attività che in esso vengono svolte. Si comprende, quindi, il
ruolo centrale rivestito dal dominus - cioè il titolare dello studio -
nella formazione professionale del praticante.
La preminente
funzione del dominus è quella dell’insegnamento. In proposito, si deve
osservare che, per quanto questi possa essere oberato di lavoro e di
impegni, non può esimersi dal curare tale aspetto del momento formativo,
in quanto, attraverso l’insegnamento, si realizza una comunicazione ed uno
scambio di esperienze, necessari affinché la pratica professionale non si
riduca alla mera presenza in studio e venga, così, svuotata di ogni
valore. L’avvocato, quando accetta di ospitare un praticante, assume il
preciso impegno - anche nei confronti di tutta la classe forense - di
preparare il neolaureato alla professione. Per assolvere adeguatamente
questo impegno, il dominus dovrebbe essere dotato di una struttura che gli
consenta di ricevere il praticante in modo dignitoso; di un organico che
assicuri al praticante di poter comunque contare sull’insegnamento di
altri avvocati, nel caso in cui il titolare dello studio abbia un’attività
particolarmente intensa; infine, dovrebbe evitare di utilizzare il
praticante - come, purtroppo, spesso accade - quale impiegato "tuttofare",
mortificandone le capacità e, soprattutto, la dignità.
La funzione
di insegnamento comprende, altresì, l’apprendimento, da parte del
praticante, dei principi di deontologia forense. Il più delle volte,
questa fase viene del tutto trascurata, senza considerare che un "buon
avvocato" non deve solo possedere un insieme di cognizioni
teorico-pratiche, ma deve comportarsi, nell’esercizio professionale, con
una certa correttezza (nei rapporti con i colleghi, con i magistrati, con
i clienti, ecc.), espressione dei valori morali e degli ideali alla base
dell’avvocatura.
Non meno importante è la funzione del dominus di
controllare l’effettivo svolgimento della pratica forense. Il tirocinio,
in concreto, implica la continua frequenza dello studio, l’esame delle
pratiche, l’assistenza alle udienze, la redazione di atti giudiziari, la
ricerca dottrinaria e giurisprudenziale, l’apprendimento di un metodo di
approccio con i clienti. Compete al dominus vigilare sull’impegno assiduo
del praticante. Tale funzione si riallaccia ad una fondamentale regola -
contemplata dall’art. 24 del codice deontologico - che impone ad ogni
avvocato di collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Infatti, in qualità
di iscritto all’Ordine, il dominus è tenuto per primo a controllare che
l’attività espletata dal proprio praticante corrisponda alla realtà. In
caso contrario, il suo comportamento può dar luogo all’applicazione di una
sanzione disciplinare. Basti pensare che l’avvocato, oltre a dichiarare,
inizialmente, di aver accolto nel suo studio il praticante, di semestre in
semestre, attesta la veridicità delle indicazioni contenute nelle pagine
del libretto, "sotto la propria personale responsabilità". Dunque, il
dominus dovrebbe rifiutarsi di certificare periodi di pratica non
compiuti, nonché di accogliere laureati che vedono nella pratica
professionale una temporanea area di parcheggio, allo scopo di scoraggiare
il fenomeno della pratica fittizia, i cui effetti negativi finiscono per
danneggiare, inevitabilmente, l’intera categoria
professionale.
Nella più generale funzione di controllo rientra il
compito dell’avvocato di accertare che il praticante non ecceda i limiti
stabiliti dalla legge. E’ opportuno ricordare sul punto la disinvolta
abitudine di permettere la sostituzione del dominus avanti al Tribunale (e
dinanzi agli uffici giudiziari minori, quando il praticante non sia
abilitato al patrocinio).
La posizione del dominus, nel contesto
della pratica professionale, è oggetto di una specifica norma del codice
deontologico: l’art. 26, che disciplina il rapporto con i praticanti. Tale
norma, in via generale, prevede il dovere di garantire al praticante
l’effettività e la proficuità del tirocinio, presupposti indispensabili
per realizzare la preparazione professionale del futuro avvocato. Con
riferimento alla funzione di controllo, la norma stabilisce che l’avvocato
deve procedere ad una verifica approfondita delle annotazioni contenute
nel libretto della pratica, prima di attestarne la veridicità, "senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia" (art. 26, II). Inoltre, è
stata espressamente sancita la responsabilità disciplinare del dominus che
dia incarico al praticante di svolgere attività difensiva non consentita
(art. 26, III).
Mi pare una buona occasione per capire come la
deontologia professionale sia ormai merce rara in certti studi legali
tanto blasonati e ben pagati.
Alla prossima
Fabio Del
Toro