Reg. ord. n. 825 del 2007 pubbl. su G.U. del 09/01/2008 n. 2
Ordinanza del Tribunale di Siena del 06/10/2006
Notifica del 22/09/2006
Tra: Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing C/ Emi Music Italy s.p.a. ed altri 6
Oggetto:
Procedimento civile - Opposizione ad esecuzione forzata - Reclamo del debitore esecutato (nella specie, associazione culturale) avente ad oggetto la contestazione della legittimità del pignoramento di tutti i beni mobili presenti presso la sede associativa - Previsione legislativa del limite del quinto per il pignoramento di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - Inapplicabilità del detto limite ai debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso in cui risulti nelle attività del debitore una prevalenza del capitale investito sul lavoro - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai debitori costituiti in forma associativa ai sensi del libro I del cod. civ. - Asserita lesione dell'inviolabile diritto di ciascuno allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali costituzionalmente tutelate - Incidenza sulla libertà di associazione.
Norme impugnate
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Num. |
Art. |
Co. |
Nesso |
codice di procedura civile |
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515 |
3 |
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legge |
24/02/2006 |
52 |
4 |
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Parametri costituzionali
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Num. |
Art. |
Co. |
Nesso |
Costituzione |
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2 |
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Costituzione |
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3 |
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Costituzione |
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18 |
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Testo dell'ordinanza
N 825 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6/10/2007.
Ordinanza del 6 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Siena sul
reclamo proposto dal Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali
Sing Sing contro Emi Music Italy S.p.A. ed altri
Procedimento civile - Opposizione ad esecuzione forzata -
Reclamo del debitore esecutato (nella specie, associazione
culturale) avente ad oggetto la contestazione della legittimita'
del pignoramento di tutti i beni mobili presenti presso la sede
associativa - Previsione legislativa del limite del quinto per il
pignoramento di strumenti, oggetti e libri indispensabili per
l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore - Inapplicabilita' del detto limite ai debitori costituiti
in forma societaria e in ogni caso in cui risulti nelle attivita'
del debitore una prevalenza del capitale investito sul lavoro -
Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di
uguaglianza sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai
debitori costituiti in forma associativa ai sensi del libro I del
cod. civ. - Asserita lesione dell'inviolabile diritto di ciascuno
allo svolgimento della propria personalita' nelle formazioni
sociali costituzionalmente tutelate - Incidenza sulla liberta' di
associazione.
- Codice di procedura civile, art. 515, comma terzo, aggiunto
dall'art. 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 18.
(GU n. 2 del 9.1.2008)
IL TRIBUNALE
Sciolta la riserva espressa all'udienza 6 settembre 2006 (in
luogo del 6 luglio 2006 erroneamente indicato nel verbale) nella
causa n. 1408/2006 r.g.l., rileva ed osserva.
A mezzo del ricorso depositato il 14 luglio 2006 il Circolo di
Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing, in persona del legale
rappresentante, debitore pignorato, ha proposto reclamo, ex art. 624,
comma 2, c.p.c., contro l'ordinanza 30 giugno 2006, del Tribunale di
Siena, giudice dell'esecuzione, ex art. 624, comma 1, c.p.c., su
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. intrapresa
dalla Emi Music Italy S.p.A. ed altri, creditori procedenti, opposti.
In forza della sentenza di condanna 2005/n. 265, 15 aprile-20
luglio 2005, del Tribunale di Siena, la Emi Music Italy spa ed altri,
notificato il precetto, hanno proceduto a pignoramento mobiliare
(verbali 10 e 11 maggio 2006 in atti), che ha colpito l'integralita'
dei beni mobili presenti presso la sede del debitore, Circolo di
Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing.
L'integralita' del pignoramento, che ha avuto ad oggetto
certamente beni «indispensabili» per lo svolgimento dell'attivita'
culturale del circolo, quali strumenti ed oggetti (hardware e
software di P.C., stampanti, lettori d.v.d. e c.d., schermi,
fotocopiatrici, scanner, arredi, DVD e CD, etc.) impedisce non solo
la prosecuzione di una attivita' ritenuta illecita in base al
contenuto del dispositivo della menzionata sentenza del Tribunale di
Siena (noleggio e concessione in uso di prodotti fonografici), ma
anche lo svolgimento dell'attivita' piu' propriamente istituzionale
dell'associazione culturale, che procede statutariamente ed e' stata
accertata implicitamente nella medesima sentenza, come espressamente
in altri interventi giurisprudenziali (Tribunale penale di Arezzo,
sent. 2003/n. 442; Commissione Tributaria Regionale di Firenze, 11
aprile-17 ottobre 2005 e da ultimo Corte di appello di Firenze, che
provvedendo su istanza del debitore, ex art. 283 c.p.c., nel
rigettare con ordinanza 17 gennaio 2006 istanza di sospensione della
esecutivita' della sentenza 2005/n. 265 del Tribunale di Siena, ha
rilevato, tra altro, che il debitore «potrebbe continuare l'attivita'
lecita consona alla sua natura di associazione culturale», «cessando
esclusivamente l'attivita' di noleggio e prestito di supporti
musicali». V. anche l'ordinanza reclamata del giudice
dell'esecuzione, che ha sottolineato l'esigenza di «salvaguardare
l'attivita' in embrione del circolo, essendo detti apparecchi
strumenti essenziali del circolo»).
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
oggetto del presente giudizio, espressamente investe (ricorso p. 4
ss.) la pignorabilita' oggi relativa, in passato assoluta, di taluni
beni («strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio
della professione, dell'arte o del mestiere del debitore») e piu'
specificamente l'interpretazione del comma 3, dell'art. 515 c.p.c.,
inserito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4, legge 2006/n.
52, applicabile quindi alla fattispecie ratione temporis (v. art. 3,
per l'abrogazione del previgente art. 514, n. 3, c.p.c.).
Il debitore opponente auspica della norma una interpretazione
«estensiva».
L'ipotesi di simile interpretazione, costituzionalmente
orientata tra piu' possibili ad opera del tribunale, non appare
consentita in base ai canoni ex artt. 12, 14 disp. prel. c.c. e al
diritto vivente, in forza del quale le disposizioni che stabiliscono
l'impignorabilita' di determinati tipi di beni, in quanto
introduttive di una limitazione del principio della generale
responsabilita' patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., sono di
stretta interpretazione (v. ad. es. Cass. 1998/n. 8966).
Affermando il Circolo opponente il proprio diritto ad esistere e
a proseguire in ambito di liceita' la propria attivita' associativa e
culturale, l'applicazione ed interpretazione della norma contenuta
nell'art. 515, comma 3, c.p.c. e' rilevante ai fini decisori.
La norma prevede che «gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del
mestiere del debitore», «possono essere pignorati nei limiti di un
quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito» (circostanza,
quest'ultima, pacificamente verificata nel caso concreto in relazione
all'ingente ammontare del debito risarcitorio), inoltre «il predetto
limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e
in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza
del capitale investito sul lavoro» (circostanza ulteriore
pacificamente verificata nel caso concreto in relazione alla natura
giuridica del soggetto debitore).
L'impossibilita' sul piano ermeneutico di estendere la portata
della impignorabilita' relativa in discorso, nella sussistenza di
tutti gli altri requisiti della norma impone di ritenere (d'ufficio)
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede pari
tutela (art. 3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in
particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (ex
art. 18 ss., 36 ss. c.c.), formazioni sociali ove si svolgono diritti
fondamentali della personalita' (art. 2 Cost.) e trova espressione
realizzatrice il diritto di associazione (art. 18 Cost.).
L'art. 515, comma 3, c.p.c., in tema di impignorabilita'
relativa degli «strumenti, oggetti e libri indispensabili per
l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore», si presta con ragionevole fondatezza ad una lettura
orientata alla tutela di diritti di pari rango costituzionale che,
per le ragioni esposte, non appare consentita al giudice ordinario in
via interpretativa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 515, comma 3, c.p.c. (inserito
a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4, legge 2006/n. 52), nella
parte in cui non estende il limite della impignorabilita' relativa di
strumenti, oggetti e libri indispensabili per la esistenza e
sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti
fondamentali della personalita' di rilevanza costituzionale, in
relazione agli artt. 2, 3, 18 Cost.; Sospende il processo; Ordina la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda la
cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle
parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento).
Siena, addi' 22 settembre 2006
Il Presidente: Cavoto
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