PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Il sottoscritto sig. Fabio Del Toro, nato a Castiglion del Lago (PG) il 20.09.1963 e residente in Cortona (Ar), N. A. Appalto n. 44, in proprio ed in qualità di Presidente del Circolo di Cultura Musicale ed Arti Multimediali Sing Sing, corrente in Siena, viale Mazzini n. 17,
Con sentenza del 15.4.2005, il Tribunale di Siena condannava il sottoscritto nelle sue qualità di cui sopra come da estratto della stessa che si allega:
“P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico Dr. G.Cavoto, definitivamente decidendo nella causa promossa da Emi Music Italy s.p.a. e dagli altri soggetti in epigrafe indicati, con atto notificato il 29.7.2000 e il 1 e 8 Agosto 2000, nei confronti di Fabio Del Toro in proprio e quale presidente del Circolo di Cultura Musicali e Arti Mediali Sing Sing, con sede in Arezzo e Siena, e nei confronti di Marco Del Toro in proprio e quale segretario (già presidente) del Circolo medesimo, contumace, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara che il Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing di Siena e per esso i fratelli Fabio e Marco Del Toro hanno svolto attività di noleggio e concessione in uso di prodotti fonografici e del diritto di autore spettante agli artisti, interpreti ed esecutori predetti senza il loro consenso;
Ordina al Circolo di Cultura e Arti Multimediali Sing Sing e per esso ai fratelli Fabio e Marco Del Toro di cessare senza dilazione l'attività di noleggio o prestito e concessione in uso dei prodotti fonografici di qualsiasi forma e tipo, assistiti dal diritto di autore e diritti connessi, a titolo sia oneroso che gratuito;
Condanna i convenuti in solido tra loro a risarcire agli attori i danni economici cagionati con l'illecita attività, danni che liquidano in complessivi euro 700.000,00 (settecentomila), nonché il danno morale che si liquida in euro 150.000,00;
Dispone l'assegnazione in proprietà esclusiva degli attori di tutti i prodotti e supporti fonografici contenenti opere musicali di pertinenza degli attori medesimi, assoggettati a sequestro o posseduti dal Circolo di Cultura musicale e Arti Multimediali Sing Sing, ai sensi dell'art.159 della legge sul diritto di autore;
Dispone una penale a carico dei convenuti, in solido tra loro, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria che precede;
Ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza a cura degli attori e a spese dei convenuti, per due giorni non consecutivi e a caratteri doppi rispetto ai normali, sui quotidiani “Repubblica” e “Corriere della Sera”, nonché per una sola volta sulla rivista mensile “Musica e Dischi”;
Condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare le spese di causa agli attori che tassa e liquida in complessivi euro 23.824,30 di cui euro 536,80 per esborsi, euro 6.000,54 per competenze, euro 17.000,00 per onorari difensivi, euro 287,50 per spese generali al 12,50%, oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Così deciso in Siena dal Tribunale in composizione monocratica, li° 15.4.2005
Il Giudice Unico
(Dr. G.CAVOTO)”
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Come si evince dall’esame integrale della stessa sentenza (ALL.1) e dai carteggi che infra sono allegati, la decisione del Tribunale di Siena si è fondata essenzialmente sulla relazione (ALL.2) e sulle dichiarazioni rese in udienza (ALL.3) dal Dr. Cristiano Cori, nato a Teramo il 26.3.1975, residente in Milano, v.le Argonne n. 39 ed all’epoca del processo di cui sopra praticante avvocato presso lo Studio legale Trevisan & Cuonzo di Milano (che ha patrocinato gli interessi delle controparti fino alla fine della fase istruttoria in quanto nel finale, la responsabilità di procedere alle coclusioni è stata affidata agli Avv.ti Simona Lavagnini e Roberto Valenti e Luigi Goglia che in realtà fino a poco tempo prima avevano fatto parte dello staff dello Studio Trevisan & Cuonzo, come dimostrato dal contenuto del verbale di udienza del 11.4.2000 – cfr ALL.7).
In realtà, lo Studio legale Trevisan & Cuonzo di Milano aveva seguito già anni prima gli interessi delle parti di cui alla causa civile (all’epoca rappresentate unitariamente dall’Associazione di categoria rappresentativa degli interessi delle Case discografiche - F.I.M.I.) risoltasi con la sentenza di primo grado di cui sopra, costituendosi parte civile nel procedimento penale e nel conseguente processo che è stato celebrato di fronte al Tribunale Penale di Siena nell’anno 1999 e fino alla Corte di Cassazione nell’anno 2003 senza ottenere alcun riconoscimento nella tutela delle parti civili stesse in quanto il Circolo Culturale, nella mia persona ed in quella di mio fratello sig. Marco Del Toro, era stato ritenuto non colpevole per i fatti reato contestati dalla pubblica accusa che ci vedevano indagati e poi imputati per reati relativi alla violazione del diritto di autore (cfr. ALL. 4-5-6).
Pertanto, è evidente che i titolari dello Studio Legale Trevisan & Cuonzo di Milano fossero stati già da anni incaricati dalle Major discografiche operanti sul territorio italiano di raccogliere prove contro l’operato del sottoscritto, ed in particolare del Circolo di Cultura Musicale Sing Sing di Siena ed Arezzo al fine di smascherare presunte attività illegali di noleggio.
Lo stesso Dott. Cristiano Cori, nel verbale di udienza del 3 giugno 2002 deponeva nel processo civile celebratosi di fronte al Tribunale di Siena, affermando che “Nell’anno 2000 fui incaricato per conto dello Studio Trevisan & Cuonzo di effettuare controlli in Italia circa la regolarità degli esercizi di noleggio di cd.
Gli avvocati erano stati infatti incaricati per tali controlli dalla EMI Music Spa. Io facevo e faccio pratica presso lo Studio Trevisan & Cuonzo.”
In sostanza, però, lo Studio Legale aveva incaricato il Dott. Cori e forse altri ausiliari di cercare o comunque creare fatti che rilevassero quali prove necessarie ad intentare un processo civile che, non potendo inchiodare il sottoscritto sotto il profilo penale, perlomeno bloccasse tutte le attività personali e soprattutto quelle del Circolo attraverso le sanzioni pecuniarie (es. risarcimenti, sequestri) previste dal diritto civile.
Grazie alla denuncia del Dott. Cori, lo Studio Trevisan & Cuonzo, in data 28.6.2000 (ALL. 7) otteneva infatti da parte del Tribunale di Siena nella persona del giudice istruttore incaricato, all’epoca Dott. Chini, un sequestro ante causam ed inaudita altera parte di ben 10.000 cd di valore di circa £ 100 milioni che tutt’oggi si trovano sotto sequestro in custodia presso la I.V.G. di Siena con gravissimo danno per l’esponente e per il Circolo rappresentato.
Successivamente, con atto di citazione del 27.7.2000, sempre lo stesso Studio Legale incardinava la causa civile di cui sopra ( Trib. Siena R.G. 1296/00) basando tutta l’istruttoria sulle dichiarazioni del Dott. Cori e sulle risultanze testimoniali dei sig.ri Martini Roberto e Mencarelli Gino (ALL.8) e che erano state rese nel processo penale celebrato di fronte al Tribunale di Siena poi appellato e concluso positivamente con assoluzione di fronte alla Corte di Cassazione (cfr. ALL. 4-5-6).
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In realtà, le dichiarazioni rese dal Dr. Cori risultano palesemente in contrasto con quanto affermato tanto dai testimoni richiesti dalla difesa dell’esponente nel processo civile di cui sopra, quanto dalle testimonianze rese negli altri procedimenti penali già conclusi con sentenza definitiva celebrati in Arezzo e Siena negli anni precedenti ed aventi ad oggetto le stesse questioni analizzate all’interno del processo RG1296/00 celebrato di fronte al Tribunale di Siena e terminato con la sentenza del Dott. Cavoto.
Al fine di provare la non veridicità di quanto affermato dal Dott. Cori, si premette la seguente
ANALISI SULLA RELAZIONE E SULLA TESTIMONIANZA DEL DOTT. CORI
NOTA INTRODUTTIVA
Questo documento si propone di fornire un quadro generale ed allo stesso tempo il più dettagliato possibile su tutti gli aspetti poco chiari o palesemente incongruenti riguardanti la denuncia e la testimonianza del Dott. Cori nella causa contro il Circolo di Cultura Musicale ed Arti Multimediali Sing Sing.
Senza presunzione di voler approfondire le questioni giuridiche inerenti l'argomento, il mio intento è di presentare vari estratti dai documenti processuali per far emergere la malafede con la quale il Dott. Cori ha svolto il suo compito di investigazione prima e di testimone in un secondo tempo e di evidenziare le inevitabili incongruenze tra la sua esposizione dei fatti ed il reale stato delle cose.
RELAZIONE DEL DOTTOR CORI
La relazione redatta dal Dott. Cori in seguito agli accessi eseguiti presso il Circolo di Cultura ed Arti Multimediali Sing Sing, si articola in 14 punti nei quali i fatti vengono presentati distorti, tendenziosi e gravemente lesivi ai fine della corretta determinazione delle attività che sono normalmente svolte all’interno del Circolo.
L'attività investigativa del Dott. Cori, come viene ammesso negli atti di controparte nel processo e nella stessa sentenza, era tesa a raccogliere le informazioni necessarie ad iniziare la causa contro l'Associazione.
Tutte le dichiarazioni del Dott. Cori sono ovviamente indirizzate in quella direzione e, dove non è stato possibile trovare dei fatti che perorassero le tesi della controparte, si è provveduto ad evidenziare degli aspetti che potessero far apparire il Circolo sotto una luce negativa, cercando di screditarne gli scopi e le finalità.
PUNTO NUMERO UNO
Iniziando ad analizzare il primo punto della relazione del Dott. Cori si trova un immediato riscontro di quanto appena asserito.
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L'unica motivazione che il sottoscritto riesce ad immaginare per la sottolineatura della parte “si trova immediatamente sulla strada” è il voler proporre l'immagine di un luogo più simile ad un negozio che ad una Associazione. L'aggiunta della descrizione della porta a vetri (che in realtà non è affatto coperta da carta bianca adesiva, trattandosi invece di vetro satinato) non solo inizia a delineare la superficialità dell'analisi del Dott. Cori, ma è il primo segno della sua mancanza di imparzialità (che dovrebbe caratterizzare la figura del testimone all’interno di un processo civile e che cozza con quella di investigatore di parte) e di come abbia intenzione di strumentalizzare ogni dettaglio pur di avvalorare la propria tesi.
Queste riflessioni possono lasciare il tempo che trovano, ma già fanno render conto del taglio che il Dott. Cori ha voluto dare alla sua relazione, cercando da subito di presentare i fatti in modo da far sorgere nell'eventuale lettore (il Giudice in questo caso) l'idea di losco e di nascosto, di un posto, cioè, dove non può che commettersi un qualche illecito.
Infatti, viene prudentemente dimenticato di omettere che sulla targa apposta sul lato sinistro della porta compare la dicitura (in maiuscolo) “INGRESSO RISERVATO AI SOCI”.
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PUNTO NUMERO DUE
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Tralasciando la descrizione dei locali del Circolo, sulla quale l'unica cosa che si può eccepire è il fatto che, oltre naturalmente ai soci, esclusivamente chi ha preventivamente chiesto adeguate informazioni riguardo l'iscrizione può visionare il materiale del Circolo, è interessante soffermarsi sul fatto che il Dott. Cori abbia intenzionalmente e indirettamente dipinto, anche in questo caso, la normale prassi del Circolo di fornire quante più informazioni possibile al fruitore delle opere di proprietà comune come una condizione privilegiata per poterle copiare più agevolmente conoscendone durata.
In realtà, sin dalla sua fondazione il Circolo, nel catalogare i dischi, si premura di indicarne, oltre alla durata, anche il genere specificando se si tratta, tanto per fare alcuni esempi, di musica Jazz o di Rock, di un autore singolo o di una compilation.
Nel caso della catalogazione della parte multimediale, allo stesso tempo, si è posto un occhio di riguardo nel creare tutta una serie di sezioni che permettessero di individuare nel minor tempo possibile la zona d'interesse per il socio (giochi, cd-rom culturali, applicazioni, lingue e traduzioni ecc.).
Lo scopo di tale attenzione per l'unico particolare che ha ritenuto rilevante esporre nella stesura della sua relazione è, neppur troppo velatamente, il continuare a presentare il Circolo da una prospettiva tale da influenzare in maniera distorta la valutazione del Giudice.
PUNTO NUMERO TRE
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Come da copione viene rovesciato quello che sarebbe dovuto essere il naturale svolgimento del rapporto socio fruitore – Circolo. Se presupponiamo che una persona venga a raccogliere informazioni, per iscriversi come per intentare una causa, è lecito presumere che dovrebbe essere interesse stesso della persona recarsi al bancone per porre le domande ai commessi o ad un responsabile (su questo punto torneremo in seguito), e non viceversa.
A sostegno del fatto che questa non sia una semplice congettura, basti ricordare che il Dott. Cori sapeva bene (anche se pare dimenticarsene al momento di redigere la sua relazione) di non entrare in un luogo aperto al pubblico, ma strettamente riservato ai soci iscritti e che pertanto sarebbe stato suo preciso dovere presentarsi al personale preposto per qualificarsi e chiedere informazioni riguardo l'iscrizione e la possibilità di visionare il patrimonio culturale custodito dal Circolo.
PUNTO NUMERO QUATTRO
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Il Dott. Cori semplifica esageratamente la conversazione avuta con il commesso, omettendo il fatto che a chiunque si presenti chiedendo informazioni sul Circolo viene descritta dettagliatamente l'attività dello stesso e le modalità d'iscrizione.
In realtà, tanto nella sede di Siena quanto in quella di Arezzo, le persone interessate all’iscrizione al Circolo vengono sottoposte ad una procedura molto diversa, rispettosa dei principi e dei crismi su cui l’associazione Sing Sing è nata e si muove da anni.
Già nel processo (stavolta penale) celebrato in Arezzo nel periodo 2002/2003 e terminato con la piena assoluzione del sottoscritto (e del fratello all’epoca corresponsabile), in fase di audizione dei testimoni del P.M. (e non solo di quelli della difesa) il M.llo Funedda Graziano, sentito dal Giudice istruttore relativamente agli atti di indagine dallo stesso compiuti sentendo a sommarie informazioni alcune decine di soci del Circolo, affermava (cfr. p. 12 del verbale della causa RG 718/2002 pendente presso il Trib. Ar., ud. del 12.7.2002):
“Avv. Brilli (difensore del sottoscritto): “Questi associati vi dissero il modo in cui erano divenuti tali e soprattutto se vi dissero che, al momento della stessa associazione, gli erano state chiarite l’oggetto, le finalità di quello che è appunto l’associazione, la natura dell’associazione e quindi le facoltà di coloro che sono associati.”
Teste: “Era una domanda specifica di quello che è le sommarie informazioni che facevamo, poi tra l’altro in ciclostile, devo dare atto del fatto che tutti quanti hanno dichiarato che al momento dell’iscrizione gli veniva mostrato lo Statuto, spiegato analiticamente e poi, niente, gli venivano spiegati anche gli scopi che si prefiggeva questa associazione”.
Inoltre, a riprova di quanto asserito dall’Ufficiale di P.G. sig. Funedda, si allega l’intero verbale dell’udienza del 12.7.2002, dove, fra l’altro, vengono sentiti anche altre persone sui medesimi fatti che allo stesso modo confermano le dichiarazioni dello stesso (ALL.9).
Allego la sentenza del processo RG 718/2002 ( ALL. 10 )
Anche nel precedente processo penale celebrato in Siena (R.G. 120/99) a carico del sottoscritto e di mio fratello Marco Del Toro, a conferma del costante e corretto modus operandi del sottoscritto e di tutti i collaboratori delle sedi del Circolo, gli stessi organi inquirenti confermavano che i servizi resi vengono illustrati non appena un interessato chieda notizie in ordine alla possibilità di diventare socio del Circolo e di usufruire dei suoi servizi (cfr. i rapporto del M.llo Dormi Ardito del 16.4.1996 – ALL. 11).
PUNTO NUMERO CINQUE
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In questo punto si tocca uno dei tendini più importanti di questo documento. Il Dott. Cori afferma, confermando poi queste dichiarazioni durante la testimonianza nel processo civile (Trib. Siena, RG 1296/2000), che “l'adesione avveniva automaticamente dietro pagamento della quota associativa”, aggiungendo che “nessuna altra formalità necessaria per l'associazione mi veniva rappresentata”.
Lo scopo di tale deposizione è a dir poco evidente: cercare di dimostrare che il Circolo altro non è che un paravento per un negozio e che la modalità d'iscrizione è puramente fittizia.
Senza volersi dilungare oltre, si allega la scansione del modulo d'iscrizione del Dott. Cori, nel quale ognuno può trarre le proprie conclusioni per stabilire se l'apposizione di due firme si possa considerare o meno solo una mera una formalità o una vera e propria presa di coscienza di quanto avvenga all’interno del Circolo stesso.
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Su questa prima pagina, tra le altre cose, si può notare come il Dott. Cori abbia indicato un indirizzo di domicilio falso (in via Diaz si trova il Tribunale di Siena e presumibilmente è l'unico indirizzo senese che questi riuscisse a rammentare al momento dell'iscrizione), senza contare che il Circolo nutre forti sospetti che anche la residenza possa essere fittizia.
E’inoltre mortificante notare come, nonostante in questi punti si possa riscontrare una palese assenza di verità nelle dichiarazioni del Dott. Cori che avrebbero automaticamente dovuto far sorgere dei dubbi sulla sua attendibilità di testimone, questi sia stato preso come unico punto di riferimento nella costruzione della sentenza di condanna del sottoscritto nella sua qualità di Presidente del Circolo Culturale Sing Sing che, stanti così le cose, ad oggi rischia di sparire.
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Inoltre, questa scansione, parla da sola.
La firma del Dott. Cristiano Cori apposta in calce al retro del modulo d'iscrizione contenente gli principali dell'Associazione non solo, a mio modesto parere, non può essere considerata una formalità, ma fa incontrovertibilmente render conto della condotta scorretta e del tutto in malafede di questo signore.
Si noti che in cima al foglio, in grassetto, si sottolinea che:
“Dichiaro di aver letto ed attentamente ponderato lo Statuto dell’Associazione ed il suo Regolamento interno che mi sono stati consegnati in copia. Approvo specificatamente le seguenti clausole dello Statuto che, previa nuova lettura, dichiaro di ben conoscere ed accettare…..” Segue l’estratto dei punti principali dello Statuto (ALL.12).
PUNTO NUMERO SEI
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Questa dichiarazione circa le regole del Circolo è in totale contrapposizione con lo Statuto che il Dott. Cori aveva appena firmato, ed è tesa ancora una volta a dipingere l'Associazione come un attività commerciale nella quale ad un servizio deve corrispondere un corrispettivo in denaro.
In realtà, quello che il Dott. Cori qualifica arbitrariamente come “corrispettivo”, nello Statuto (cfr ALL.13), all’art. 20, viene definito come “contributo all'atto del prelievo a garanzia di restituzione e danneggiamento. Il Consiglio Direttivo valutera' la correttezza degli associati in tal senso e si riservera' di allontanare coloro che con il loro comportamento in relazione a questa ulteriore facolta' concessagli, possano recare danno all'associazione ed al suo patrimonio. (in verbale: il Presidente precisa che per quanto riguarda la possibilita' per i soci di ottenere cassette cosiddette vergini, l'associato versa una somma che non costituisce corrispettivo ne' quota associativa, ma rimborso del costo di diretta imputazione ricavabile per essa) In riferimento alle nuove disposizioni di legge di natura fiscale, si e'ritenuto importante specificare l'intrasmissibilita' e la non rivalutabilita' delle quote associative” e, guarda caso, il giorno successivo i Dott. Cori ha dichiarato di restituire i CD prelevati il giorno prima e di essersi allontanato senza richiedere la restituzione di quanto versato.
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Ancora una volta, le dichiarazioni rese di fronte al Giudice civile (Trib. Siena, R.G. 1296/2000) cozzano con i fatti documentalmente qui dimostrati.
PUNTO NUMERO SETTE
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E' vero che il termine di riconsegna per i cd musicali è di un giorno soltanto, ma il contributo che viene chiesto per il ritardo, oltre ad essere anch'esso volontario, non è affatto calcolato matematicamente, ma al contrario varia a seconda dell'importanza del disco, del numero di copie presenti in catalogo e dai giorni di ritardo.
Codificare la modalità con la quale vengono chiesti i contributi per i cd riconsegnati in ritardo con una regola matematica ben specifica significa implicitamente accusare l'associazione di non permettere al socio di sottrarsi al pagamento della penale, impedendogli quindi la facoltà di astenersi dal versare tali contributi.
Il Circolo STORICAMENTE ha sempre lasciato la libertà ai propri iscritti di offrire un contributo che indennizzi principalmente gli altri soci della mancata possibilità di fruizione delle opere riconsegnate in ritardo e questo emerge da una dozzina circa di testimonianze rilasciate in sede penale di soci che hanno ripetutamente dichiarato di aver versato oppure di NON versare dette quote straordinarie.
A tal fine, il PM potrà controllare le dichiarazioni rese da una moltitudine di testimoni neì processi penali celebrati in Arezzo e Siena e nello stesso processo civile in cui è stato sentito il querelato.
Vale inoltre ricordare che lo stesso Cori non riportò dischi in ritardo e quindi non ebbe l'esperienza diretta del fatto ma soltanto la presunzione di quanto sarebbe potuto avvenire.
PUNTO NUMERO OTTO
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Il regolamento interno (che il Dott. Cori avrebbe dovuto leggere con attenzione prima di presentare la sua domanda d'iscrizione) limita ad un massimo di 10 il numero di opere che possono essere prelevati dal Circolo.
Il fatto che questi fissi arbitrariamente il limite a “15-20” da una parte è servito ad esagerare come di consueto l'attività del Circolo sempre in funzione della prova della dissimulazione dell’esistenza di un’attività commerciale simulata da un’attività con fini esclusivamente culturali.
Risulta peraltro strano notare come, secondo il punto di vista del Dott. Cori, ci siano ferree regole di riconsegna ma non venga specificato con altrettanta chiarezza e decisione il numero dei CD che un socio può prelevare dal Circolo.
PUNTO NUMERO NOVE
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Come detto in precedenza, il numero massimo di dischi che si possono prelevare dal Circolo è limitato a 10, indi ragion per cui risulta quantomeno strano che il Dott. Cori affermi di averne prelevati addirittura cinque in più.
Secondariamente, sempre a riguardo della mancanza di veridicità delle affermazioni del teste, va precisato che il disco di Alanis Morissette, “That I Would Be Good” risulta essere un singolo, e non essendo presente alcuna novità, conformemente a quanto descritto dal Dott. Cori nel punto sei, i contributi che gli sarebbero stati richiesti, in totale, ammonterebbero solo a lire 29.000.
PUNTO NUMERO DIECI
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Questa parte della relazione del Dott. Cori è totalmente infondata ed inventata da cima a fondo. Non è mai successo nulla del genere, nessun commesso ha mai cercato di proporre una quantità di musicassette o cd vergini tali da coprire la durata dei cd prelevati dai soci.
La descrizione qui esposta dal Dott. Cori è l'esempio più plateale di come tutta l'investigazione non fosse che un pretesto per trovare, anche laddove non ve ne fossero, prove o comportamenti compromettenti tali da imbastire una causa civile nei confronti del Circolo, cercando di dimostrare implicitamente che l'Associazione altro non era se non un anticamera della violazione dei diritti d'autore e che essa rivestiva un ruolo attivo nei riguardi di tale eventuale reato.
Come in ogni caso fa notare il Dott. Cori stesso, anche se il Circolo metteva a disposizione dei supporti vergini, la responsabilità di un eventuale reato ricade (com'è giusto che sia) su colui che trasforma un diritto o un'opportunità (in questo caso quella di poter accrescere la propria cultura musicale) in un abuso (in questo caso tristemente riferito al fenomeno della pirateria).
Si noti che tanto nel regolamento e nello Statuto allegati il Circolo espressamente vieta il diritto del socio alla copiatura del materiale concesso in comodato d’uso gratuito.
PUNTO NUMERO UNDICI
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Anche in questo caso il Dott. Cori ha voluto cercare di creare un collegamento implicito tra il Circolo ed un attività commerciale.
E' interessante peraltro notare come il Dott. Cori riesca a contraddirsi affermando che “procedeva all'acquisto delle musicassette offerte dall'addetto”, in totale conflitto col punto precedente dove aveva appena ammesso: “Dopo aver ricevuto i CD, chiedevo anche se fosse possibile acquistare supporti vergini”.
Inoltre si ricorda che in base alle verifiche effettuate dal Fisco (ALL.14)
PUNTO NUMERO DODICI
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Ennesimo esempio di descrizione ad uso e consumo di coloro che vogliano disperatamente credere che il Circolo sia un mero paravento per nascondere un negozio di noleggio. L'acquisto in più copie è motivato, al contrario, proprio dalla necessità di fornire al socio la possibilità di usufruire dei cd acquistati senza dover attendere diversi giorni come accade all'arrivo di una novità molto richiesta e quindi difficile da trovare.
PUNTO NUMERO TREDICI
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Le osservazioni del Dott. Cori sono derivate da un osservazione superficiale ed estremamente limitata nel tempo (per sua stessa ammissione di circa un ora e tre quarti nei due giorni in cui rimase a Siena); il tutto viene riportato solo per dipingere uno scenario di un negozio e non di un Associazione Culturale e stupisce che il Giudice della causa civile ne abbia potuto tener di conto al mento della sua decisione.
Si noti che sulla base di queste osservazioni sono stati in seguito eseguiti i calcoli per stimare l'ammontare del danno che il Circolo avrebbe causato ad undici artisti di fama internazionale ed a sette case discografiche; giurisprudenza insegna invece che il danno deve esser stimato e provato in quanto conseguenza immediata e diretta di un fatto illecito che, per sua stessa essenza deve esser determinato e/o determinabile.
PUNTO NUMERO QUATTORDICI e CONCLUSIONE
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In questi ultimi due passaggi si vorrebbe sottolineare come il Circolo, non disponendo delle infrastrutture necessarie per predisporre delle attività “ricreative o culturali” non organizzi niente di tutto questo.
Il fatto che il Dott. Cori non abbia richiesto di parlare con un responsabile per informarsi adeguatamente sulla fondatezza di quanto si apprestava a relazionare è indice di poca serietà e, in numerosi testimoni già sentiti nella causa civile e nelle precedenti cause penali sopramenzionate, lo confermano senza ombra di dubbio in quanto, il Circolo organizza i Corsi di informatica, gli ascolti guidati e un’ampia diffusione della cultura musicale attraverso il periodico “Singolari Significati”, curato personalmente dal sottoscritto fin dall’anno della pubblicazione del primo numero nel 1995.
La mancanza di professionalità dimostrata nel non cercare di comunicare con il sottoscritto Presidente, chiedendo invece informazioni ad un semplice collaboratore occasionale, potrebbe già di per se far sorgere dei dubbi sulla qualità del lavoro svolto dall’Investigatore/Testimone Dr. Cori…..
Infine va da sé che uno spazio di mq 128 (ALL.15) sia più che sufficiente per svolgere le attività didattiche e culturali dell’Associazione.
TESTIMONIANZA DEL DOTTOR CORI
Per quanto riguarda la testimonianza del Dott. Cori, mi limito a pubblicare le domande ed i verbali dell'udienza, che tristemente, ripetendo parola per parola quanto sostenuto nella relazione, confermano la discrasia fra i documenti dallo stesso sottoscritti dallo srtesso e le testimonianza rese in due processi penali (Trib. Arezzo RG 718/02), Trib. Siena, RG 120/99) un processo tributario (Commissione Tributaria di Firenze, sez. 13, RG 438/04) ed una causa civile (Trib. Siena RG 1296/2000) da una moltitudine di testimoni di cui, invece, non si può nutrire alcun dubbio sulla imparzialità e correttezza.
Al contrario, per il Giudice Dott. Giuseppe Cavoto che tanta rilevanza ha dato alle dichiarazioni del Dott. Cori, a nulla poteva valere la testimonianza del collaboratore Paolo Cantini e degli altri tre testimoni proposti dal Circolo in sede di causa civile (Trib. Siena) (ALL. 16), bollati invece come “parte interessata” e pertanto considerati inattendibili (sic!).
Ma se entrano nel Circolo e possono frequentare soli i soci iscritti, chi altri sarebbe potuto intervenire come testimone in favore dell’Associazione? E perché è stata ritenuto tanto importante l’operato del Dott. Cori che ha invero esplicitamente dichiarato di esser giunto a Siena solo su incarico dei titolari del suo Studio Legale a loro volta incaricati dai propri clienti di cercare prove contro l’Associazione?
Successivamente alla sentenza di condanna, ho comunicato ai soci del Circolo che rappresento l'evoluzione della causa civile in corso attraverso i nostri siti internet. Lo studio Trevisan & Cuonzo, attraverso la Dottoressa Eva Callegari mi ha scritto più volte minacciando una serie di azioni legali se non avessi tolto alcuni scritti presenti sui nostri siti. ( All. 17 )
A seguito di tale richiesta ho provveduto ad eliminare soltanto quelle frasi che sebbene mi ricordavo pronunciate dal giudice in udienza ( relative alla domanda fatta al Dott. Cori sul fatto se veniva pagato per quel lavoro di indagine/testimonianza ) non essendo state trascritte sul verbale ho provveduto a cancellare dai siti e a darne comunicazione all' Avvocato Callegari presso lo studio Trevisan & Cuonzo.
Senza la presunzione di volersi considerare in alcun modo giurista, nel corso di alcune ricerche svolte su internet ho invero trovato anche un paio di estratti riguardanti le indagini difensive (quelle che il testimone Dott. Cori ha affermato di aver svolto!) che vorrei allegare, nella speranza che possano essere di un qualche supporto nel corso dell’attività di indagine che il PM incaricato vorrà svolgere.
[INDAGINI DIFENSIVE]
http://www.gdf.it/rivista/rivista2k/Rivista_6-2000/Articoli/13_6_2000.htm
Nota nr° 16: Si veda al riguardo Cass, Sez. VI, 2 dicembre 1997, n. 3977 secondo la quale "gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p., essendo formati da un soggetto del procedimento nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento al fine di essere esibiti al giudice, che ha il dovere di prenderli in considerazione, al momento della decisione, hanno il valore di atti del procedimento, per cui il loro risultato probatorio è utilizzabile tanto quanto quello degli atti di indagine del p.m. La valutazione del contenuto degli atti investigativi della difesa rimane pertanto affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale, nell'esercizio del suo libero convincimento, deve comunque tener conto della diversità di disciplina esistente tra l'indagine condotta dal titolare della funzione d'accusa e quella del difensore, ed in particolare della circostanza che gli elementi forniti dalla difesa sono circondati da una minor garanzia di veridicità, dato che alle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p. non si applicano gli artt. 371-bis, 476 e 479 c.p., né le rigorose modalità di documentazione cui devono attenersi gli organi inquirenti (in applicazione di tale principio, la Corte - pur rigettando il ricorso sotto altri profili - ha censurato l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva negato rilievo ai nuovi elementi prodotti dalla difesa, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti, affermando che le informazioni raccolte in sede di indagine difensiva non possono provare il fatto oggetto della dichiarazione, ma unicamente il fatto storico dell'avvenuta dichiarazione).
http://www.filodiritto.com/diritto/penale/investigatoreesegretosalvadori.htm
[...] La dottrina ha evidenziato come esistano delle differenze tra il testimone e l’investigatore privato: il primo rappresenta fatta da lui conosciuti o percepiti per caso, mentre il secondo viene a conoscenza di fatti nell’espletamento di un incarico professionale.
Da quanto detto deriva che, l’investigatore, nel corso delle investigazioni difensive, non è un terzo che percepisce delle dichiarazioni provenienti da altre persone per caso, egli è un ausiliario della difesa che agisce sulla base di un incarico professionale, nell’interesse esclusivo della parte privata.
La dottrina ha osservato come si configuri una incompatibilità per l’investigatore con l’ufficio di testimone per ciò che riguarda gli atti compiuti in sede di investigazioni difensive. [...]
[AGENTE PROVOCATORE]
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L’attività di contrasto prevista dall’articolo 14 della legge 269/98, in vista della gravità e dell’allarme sociale di alcuni ben specifici e determinati reati in materia di pedopornografia, autorizza la polizia giudiziaria, limitatamente ai reati stessi, a svolgere, in via del tutto eccezionale rispetto alle norme e ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale in tema di acquisizione delle prove, un vero e proprio ruolo di agente provocatore. Tale attività tuttavia può ritenersi consentita e non in contrasto con norme costituzionali solo in quanto sia strettamente limitata a casi eccezionali e soggetta ad una rigida disciplina che ne stabilisca rigorosamente i limiti e le procedure.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 21 ottobre 2003 n. 39706,
precisando che qualsiasi applicazione analogica di tale disciplina eccezionale a casi diversi da quelli tassativamente previsti dall’articolo 14 citato, deve ritenersi assolutamente vietata ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi.
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Pertanto, il sottoscritto sig. Fabio Del Toro, nato a Castiglion del Lago (PG) il 20.09.1963 e residente in Cortona (Ar), N. A. Appalto n. 44, in proprio ed in qualità di Presidente del Circolo di Cultura Musicale ed Arti Multimediali Sing Sing. Corrente in Siena, viale Mazzini n. 17,
propone
atto di denuncia e querela per i fatti di cui in narrativa per i reati che il PM incaricato vorrà ritenere penalmente rilevanti
e chiede
che si proceda in sede penale nei confronti del Dr. Cori Cristiano, nato a Teramo il 26.3.1975 e residente in Milano, viale Argonne 39 e contro chiunque altro si sia reso responsabile dei suddetti reati anche in qualità di mandante dello stesso.
Con richiesta di avvertimento per il caso dell’eventuale archiviazione ex art. 408 cpp e dell’eventuale proroga delle indagini preliminari ex art. 406 cpp.
In linea istruttoria si richiede l’audizione del querelato e di tutti i testimoni già citati in premessa.
Si produce:
Copia integrale della sentenza del Tribunale civile di Siena 15.4.2005
Copia relazione scritta del Dott. Cristiano Cori.
Copia delle dichiarazioni rese dal Dott. Cori in sede di audizione dei testi del 3.6.2002
Copia sentenza di primo grado del Tribunale penale di Siena (R.G.N.R 2765/94) del 10.5.2001.
Copia sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.10.2002 (R.G.N.R 2765/94 - Reg. Gen. 759/02).
Copia sentenza della Corte di Cassazione R.G.N.R 2765/94 - Reg. Gen. 9132/03) del 24.9.2003.
Copia del verbale d’udienza del 11.4.2000 con ordinanza a scioglimento di riserva con cui si conferma la validità ed efficacia del sequestro ante causam inaudita altera parte.
Copia delle dichiarazioni rese in udienza penale del 16.11.2000 dei sig.ri Martini Roberto e Mencarelli Gino.
Copia del verbale dell’udienza del 12.7.2002 con le dichiarazioni del sig. Funedda.
Sentenza Tribunale Penale RG 718/2002
Copia del rapporto del M.llo Dormi Ardito del 16.4.1996
Copia dei moduli di iscrizione e dello Statuto del Circolo Culturale Sing Sing con annesso documento di identità del Dott. Cori.
Copia Campione di modulistica di iscrizione comprendente: a) Statuto dell’Associazione; b) Regolamento interno; c) modulo da compilare per chiedere l’iscrizione; d) tre copia della testata giornalistica del Circolo Singolari Significati.
Sentenza tributaria della Corte di Appello di Firenze (R.G. 438/04)
Copia della visura catastale della sede del Circolo culturale Sing Sing di Siena da cui si evince la reale superficie in mq 128.
Estratto della sentenza del processo civile R.G. 1296/00 in riferimento alla valutazione dei testimoni presentati dalla difesa del querelante.
Lettera dello studio Trevisan & Cuonzo che mi invitava al silenzio sui fatti processuali da me narrati ai soci del circolo.
Sig. Fabio Del Toro