AnoteAzioni
supplemento al
numero 38 anno 11° di Singol@ri Signific@ti Pubblicazione
periodica del Circolo di Cultura Musicale Sing Sing Registrazione al
tribunale di Siena N. 604 del 08/03/19995 Si
comunica a tutti gli
iscritti che:
Messaggio di fine anno del Presidente
Vi auguro a
tutti un felice 2006 e nella occasione vi mostro un ritaglio finale
della sentenza di Firenze DOVE ABBIAMO VINTO!!!...riguardante i fatti del
1996 ( che si erano risolti temporaneamente con sentenza a noi
sfavorevole del Tribunale Tributario di Arezzo)
La commissione Tributaria Regionale di Firenze Sezione 13
riunita con l'intervento dei Signori:
DINISI NICOLA ANTONIO Predsidente
AVENA GIUSEPPE Relatore
NICOLI MICHELE Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
sull'appello N. 438/04
depositato il 20/03/2004
evverso la sentenza N. 10/05/2003
emessa dalla commissione Tributaria Provinciale di AREZZO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO AREZZO
proposto dal ricorrente
CIRCOLO CULTURALE MUSICALE SING SING
VIA PIAVE 37/A 52100 AREZZO AR
difesa da:
GHIORI ALESSANDRO
Via Calamandrei 133 52100 AR
Atti impugnati:
AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI N 400007/98 I.V.A. 1996
R.G. Appelli n. 438/04
sezione 13
udienza del 11/04/2005
CIRCOLO CULTURAL MUSICALE SING SING/AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI AREZZO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO,RICHIESTA DELLE PARTI E MOTIVI DELLA SENTENZA.
Propone atto di appello la parte contribuente per vedere riformata la sentenza N. 10/05/2003 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Arezzo con cui era stato respinto il ricorso del contribuente in ordine ad avviso di irrogazione sanzioni IVA 1996.
Nell'atto di appello i contribuenti continuano a sostenere i motivi esposti in primo grado sia in punto di diritto che in merito.
L'appellato si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della decisione impugnata.
Questa Commissione ritiene che l'appello del contribuente debba essere accolto.
Si osserva infatti che la parte contibuente ha ampiamente dimostrato la procedura posta in essere per l'utilizzo dei supporti musicali da parte degli stessi soci del circolo culturale musicale in questione.
Tale attività è stata espletata nell'ambito dell'atto costitutivo e statuto senza le caratteristiche di attività commerciale come presuntivamente preteso nell'atto impugnato.
L'effettiva natura di ente no profit risulta da tutta la documentazione in atti per cui l'ascolto dei detti supporti musicali da parte esclusiva dei soci configura il godimento di beni dell'associazione quindi propri.
Le vicende processuali in sede penale, che si sono concluse con la assoluzione in quanto il fatto non sussiste, costituiscono ulteriore elemento per escludere la configurazione dell'attività espletata come noleggio di opere tutelate dal diritto d'autore e ciò anche emerge dalla circostanza che le quote corrisposte dai soci riguardavano un importo annuale e altro mai qualificato corrispettivo ma obbligo morale alla ricostituzione del patrimonio della associazione.
La mancanza del fine di lucro, come riconosciuto dal giudice penale ( sentt. 442/2003 ), risulta pienamente configurata nella fattispecie, non essendo stato dimostrato il contrario in modo convincente negli atti accertativi ed impositivi.
La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Spese dell'intero giudizio compensate.
Così deciso in Firenze il 11/04/2005
depositata in cancelleria il 17 Ott. 2005
( a noi comunicato il 02/11/05 )
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