Provvedimento
I366 - FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA

DATI GENERALI:

tipo

Non avvio istruttoria

numero

7003

data

26/03/99

PUBBLICAZIONE:

Bollettino n.

12/1999



Provvedimento n. 7003 ( I366 ) FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA




L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO





NELLA SUA ADUNANZA del 26 marzo 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di intesa effettuata dalla Federazione Industria Musicale Italiana, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, pervenuta in data 27 novembre 1998, e la successiva integrazione pervenuta in data 4 marzo 1999;

CONSIDERATO quanto segue:


I. Premessa

1. In data 27 novembre 1998 è pervenuta una comunicazione di intesa, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, da parte della Federazione Industria Musicale Italiana, associazione sindacale tra produttori fonografici. L'intesa comunicata consiste in una deliberazione della Federazione Industria Musicale Italianaavente ad oggetto la predisposizione di una nuova metodologia di raccolta di dati statistici inerenti il mercato della produzione e commercializzazione di supporti fonografici in Italia, al fine di ottemperare al Provvedimento dell'Autorità n. 5385 del 9 ottobre 1997.


II. Le parti

2. La Federazione Industria Musicale Italiana (di seguito anche FIMI o Associazione) è un'associazione costituita nel 1992 che riunisce 69 case discografiche tra le quali le filiali italiane delle principali società multinazionali, ovvero la Warner Music Italia Spa, la Polygram Italia Srl, la EMI Music Italy Spa, la BMG Ricordi Spa e Sony Music Entertainment Spa, le cd. major. Tali società rappresentano oltre il 90% del fatturato complessivo delle case discografiche che fanno capo alla FIMI.
La FIMI, a sua volta, fa parte dell'IFPI - International Federation of the Phonographic Industry (di seguito IFPI), associazione senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 60 ss. del Codice Svizzero, con sede legale in Zurigo, che riunisce le principali case discografiche a livello europeo.
Rientrano tra i principali compiti della FIMI: i) intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche; ii) discutere il rinnovo dei contratti di lavoro dipendente; iii) rappresentare gli interessi delle associate presso organismi internazionali e associazioni che operano a livello internazionale (ad esempio la IFPI); iv) raccogliere e ripartire tra gli associati i diritti loro spettanti ai sensi della legge sul diritto d'autore e della legge sulle riproduzioni private senza scopo di lucro.

3. Gli organi associativi della FIMI sono il Comitato Direttivo, l'Assemblea ordinaria degli associati e il Presidente. In base all'articolo 17 dello Statuto, l'Associazione è retta dal Comitato Direttivo, che è composto da un numero minimo di 8 membri a un massimo di 12, compreso il Presidente, e si riunisce con cadenza quasi mensile.


III. L'intesa comunicata

4. L'intesa consiste nella deliberazione, assunta dal Comitato Direttivo della FIMI in data 17 dicembre 1997, avente ad oggetto l'adozione di una nuova procedura di raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al mercato fonografico italiano.
In particolare, la FIMI ha predisposto un "Manuale per la raccolta dei dati di mercato" (di seguito il Manuale) nel quale sono contenute le regole e le procedure relative alle modalità di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati. Le principali disposizioni previste dal Manuale sono le seguenti:
a) la procedura prevede la raccolta di dati relativi alle vendite dei prodotti fonografici presso tutte le imprese operanti nel mercato discografico che desiderino aderire alla procedura medesima, indipendentemente dal fatto che siano associate o aderenti alla FIMI;
b) le imprese partecipanti devono fornire i dati relativi alle vendite da esse realizzate nel periodo precedente il momento della raccolta, sia in quantità, sia in valore, classificate per tipologia di prodotto (fonogrammi singoli o album), per tipo di supporto (CD, musicassetta, vinile, altri), per origine (nazionale, internazionale, classico), per canale di vendita (dettaglio, corrispondenza, Club) e, solo per quanto riguarda i dettaglianti, per fascia di prezzo (alto prezzo, medio prezzo, budget)11 La classificazione dei prodotti in prezzo alto, medio e budget viene fatta utilizzando come base =100 il prodotto a prezzo più alto, considerando le seguenti fasce percentuali: alto: oltre il 76%, medio: dal 51% al 75%, budget: fino al 50%. ;
c) i dati così raccolti vengono successivamente sommarizzati a formare tabelle aggregate contenenti il totale dei dati forniti dalle imprese partecipanti. Tali tabelle non contengono alcuna indicazione sull'identità e sul numero delle imprese fornitrici di dati;
d) la raccolta dei dati forniti dalle imprese, l'elaborazione degli stessi e la predisposizione delle tabelle aggregate verranno effettuate da una società di revisione e certificazione (di seguito anche il Revisore), cui il comitato direttivo della FIMI affiderà il relativo incarico con delibera formale;
e) le imprese partecipanti alla rilevazione provvederanno a inviare i dati, con la cadenza prevista, direttamente al Revisore e solo ad esso. Il Revisore, ricevuti e aggregati i dati li trasmetterà alla FIMI, la quale, a sua volta, provvederà a trasmetterli e a pubblicarli con le modalità di cui al seguente punto f);
f) ricevuto il dato aggregato la FIMI provvederà a trasmetterlo all'IFPI in ottemperanza ai propri obblighi associativi e al fine di consentire l'elaborazione di statistiche internazionali, nonché a metterlo a disposizione del pubblico, in tutto o in parte, mediante la pubblicazione su una o più riviste specializzate. La FIMI potrà inoltre mettere i dati aggregati a disposizione delle imprese partecipanti alla raccolta e/o a tutte le altre imprese operanti sul mercato discografico.

5. Con atto pervenuto in data 4 marzo 1999, la FIMI ha comunicato che, nel corso di una riunione tenutasi in data 3 marzo 1999, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deliberato di inserire nel Manuale in esame una clausola secondo la quale la rilevazione dei dati avverrà con una cadenza non inferiore ai sei mesi.

6. La FIMI ha fatto inoltre pervenire la proposta di contratto formulata in data 29 gennaio 1999 dalla società di revisione [omissis]22 Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217. per il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati. Dal testo della proposta emerge che la suddetta società si impegna a mantenere la riservatezza sui dati raccolti, e in particolare a non diffondere i dati disaggregati e/o informazioni di dettaglio di cui verrà a conoscenza nel corso della collaborazione proposta. Il contratto con il Revisore prevede, inoltre, l'impegno da parte di quest'ultimo di non diffondere il numero delle società presso le quali verrà effettuata la raccolta dei dati.
Il Revisore sarà il solo depositario dei dati disaggregati forniti dalle imprese, della cui riservatezza esso si renderà responsabile, nei confronti delle imprese medesime, della FIMI e di soggetti terzi. Pertanto, né le imprese partecipanti alla rilevazione, né la FIMI, né alcun altro soggetto, avranno accesso ai dati se non in forma aggregata.

7. La FIMI specifica che l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati di mercato, oltre a rientrare negli obblighi istituzionali derivanti dall'appartenenza all'IFPI, ha l'obiettivo di rendere disponibili agli operatori interessati informazioni accurate, affidabili e comparabili sull'andamento del mercato fonografico italiano.


IV. Il mercato rilevante

8. Dal punto di vista merceologico, il mercato interessato dall'intesa in esame è quello della produzione e commercializzazione di fonogrammi contenenti musica registrata, i quali possono essere distinti sulla base delle proprietà fisiche del supporto in vinile, musicassette, Compact Disc, video musicali e prodotti multimedia. Tali prodotti possono, inoltre, essere suddivisi in funzione del loro contenuto (musica pop, classica, etc.) e dell'origine del repertorio (nazionale, internazionale).
I suddetti prodotti musicali possono essere venduti attraverso diversi canali: punti vendita al dettaglio, edicole, club, direct mail e premium.
La dimensione geografica del mercato rilevante è da ritenersi nazionale33 Per una descrizione più dettagliata del mercato rilevante confronta Provvedimento dell'Autorità n. 5385, caso I207 - Associazione Vendomusica/Case Discografiche Multinazionali-Federazione Industria Musicale Italiana. .

9. Il mercato dei prodotti fonografici realizzati dalle case discografiche aderenti alla FIMI nel 1997 ha raggiunto un valore pari a circa 696 miliardi di lire44 Tale dato si riferisce al mercato cd. sell-in, ossia al fatturato delle case discografiche al netto degli sconti applicati ai rivenditori, dei resi e delle imposte. . Dal momento che la FIMI rappresenta circa l'80% del mercato discografico55 Cfr. Provvedimento dell'Autorità n. 5385, cit.. , il valore complessivo per il 1997 è stimabile in circa 870 miliardi di lire.
Dai dati forniti dalla FIMI emerge inoltre che il 75,2% delle vendite - in valore - è stato realizzato mediante CD, il 24,4% mediante musicassette e solo lo 0,4% mediante gli altri supporti. Per quanto riguarda la disaggregazione per fascia di prezzo, dai dati disponibili, relativi al 1996, appare che delle tre tipologie in cui vengono suddivisi i CD in rapporto al loro prezzo di vendita, quella dei top price rappresenta circa l'83% del valore totale dei CD venduti. Una percentuale altrettanto elevata sembra potersi applicare anche alle vendite di musicassette.
Il mercato fonografico in Italia è caratterizzato da un alto grado di concentrazione. Nel 1996, infatti, la quota di mercato complessivamente detenuta dalle major (corrispondente all'indice C5) è stata pari al 76%.


V. Lo scambio di informazioni nel precedente provvedimento dell'Autorità

10. Nel corso del citato procedimento istruttorio dell'Autorità, condotto nei confronti delle major e della FIMI per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, era emerso come la FIMI costituisse lo strumento attraverso il quale le case discografiche si scambiavano informazioni sulle principali strategie competitive, stabilendo congiuntamente le iniziative da intraprendere. La FIMI ha in tal modo favorito la definizione e la gestione delle pratiche collusive poste in essere dalle major.

11. In particolare, la FIMI richiedeva mensilmente a ciascuna delle cinque major di fornire dati relativi al numero di supporti venduti e al valore delle vendite realizzate al netto degli sconti praticati ai rivenditori, nonché al lordo e al netto delle rese. Tali dati venivano trasmessi secondo uno schema dettagliato, concordato in precedenza dalle imprese nell'ambito dell'Associazione, che prevedeva la disaggregazione dei dati stessi per tipologia di supporto fonografico (LP, MC, CD e supporti vari) e per genere musicale (nazionale, internazionale e classico). Inoltre, i dati relativi a ciascuna di tali categorie venivano ulteriormente disaggregati per fascia di prezzo (top, medium e budget). In tal modo risultava possibile disporre del dato, in quantità e in valore, relativo alle vendite di ciascun tipo di supporto fonografico, contenente musica di un determinato genere e appartenente a una certa fascia di prezzo. Infine, ciascuna società era tenuta a specificare il peso dei supporti distribuiti per conto di altre case discografiche.
A partire dal mese di luglio 1996 la raccolta dei dati ha interessato anche la casa discografica RTI Music e, successivamente, la Universal Spa.

12. L'Autorità aveva ritenuto che lo scambio tra le major di dati così disaggregati, relativi alle vendite in valore e in quantità, e quindi ai prezzi medi effettivi praticati, consentiva alle imprese di eliminare ogni incertezza relativamente al prezzo praticato dai rivenditori, variabile di importanza strategica sotto il profilo concorrenziale.
L'Autorità aveva rilevato, peraltro, che la circostanza secondo la quale il tabulato riportava sia le vendite lorde che quelle al netto dei resi consentiva alle major di venire a conoscenza anche della percentuale di merce ammessa per la restituzione da parte dei rivenditori, anch'essa importante strumento di politica commerciale.


VI. Valutazione dell'intesa

13. La deliberazione della FIMI (descritta al precedente paragrafo III), in quanto deliberazione di associazione di imprese, rientra nella nozione di intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

14. L'intesa prospettata riguarda le modifiche apportate dalla FIMI al proprio precedente sistema di raccolta e diffusione dei dati di mercato, il quale, come sopra descritto, era risultato costituire uno degli elementi costitutivi della pratica concordata messa in atto dai principali operatori del mercato discografico in Italia. Tali modifiche riguardano il soggetto incaricato della rilevazione, la natura e il livello di aggregazione dei dati raccolti, nonché la periodicità della rilevazione stessa.

15. Diversamente da quanto avveniva in precedenza, la raccolta e la elaborazione dei dati viene ora effettuata da un organismo terzo, il Revisore, il quale renderà noti, trasmettendoli all'Associazione, solo dati in forma aggregata, rimanendo responsabile della assoluta riservatezza delle informazioni fornite dai singoli operatori. A ciò si aggiunga che la nuova procedura interesserà tutte le società aderenti alla FIMI, e anche quelle non aderenti, che desiderino partecipare alla rilevazione dei dati, e non più unicamente le major, con l'impegno da parte del Revisore di non rendere noti né i nominativi né il numero di imprese che hanno fornito i dati.
L'indipendenza del Revisore rispetto alle case discografiche e i vincoli di riservatezza che egli contrattualmente si assume - anche in merito alla lista delle imprese aderenti alla rilevazione - unitamente alla circostanza che i dati vengono diffusi in forma aggregata, risultano accorgimenti atti a circoscrivere la possibilità che la rilevazione si trasformi per le imprese che vi partecipano in strumento di conoscenza e controllo delle reciproche politiche commerciali.

16. Date le caratteristiche del mercato fonografico in Italia, nel quale una quota assolutamente maggioritaria è detenuta da un numero molto limitato di imprese, ciascuna delle quali pertanto contribuisce in modo considerevole all'andamento delle variabili oggetto di rilevazione, gli accorgimenti relativi al soggetto incaricato di effettuare la rilevazione non escludono che i risultati diffusi veicolino comunque indicazioni su comportamenti commerciali individuali. Tuttavia, le ulteriori modifiche riguardanti la natura e il livello di disaggregazione dei dati raccolti, e la frequenza della rilevazione appaiono escludere il verificarsi di effetti restrittivi della concorrenza associati allo scambio di informazioni promosso dall'Associazione.

17. Con riguardo alla natura dei dati raccolti, essi hanno ad oggetto le vendite di fonogrammi in quantità e in valore, classificati per tipo di supporto, per origine del repertorio, per canale di vendita e, nel caso delle vendite al dettaglio, per fascia di prezzo. La prevista disaggregazione di questi dati appare sensibilmente ridotta rispetto a quanto avveniva in precedenza. Infatti, mentre originariamente la classificazione adottata prevedeva la collocazione nelle fasce di prezzo di ogni tipo di supporto, ripartito anche per origine del repertorio, la nuova procedura riduce sensibilmente il livello di dettaglio dell'informazione raccolta, contemplando una suddivisione per fascia di prezzo soltanto per il complesso delle vendite al dettaglio.
Rispetto a quanto avveniva in precedenza, quindi, il prezzo medio che la rilevazione in quantità e in valore permette di ricavare non costituisce per gli operatori un indicatore delle effettive politiche di prezzo adottate dai concorrenti. Tale prezzo medio, infatti, risulta comprensivo delle vendite riguardanti diversi generi musicali e, soprattutto, diversi tipi di supporto fonografico, i quali sono caratterizzati da prezzi tra loro sensibilmente differenti.

18. Con riguardo poi alla cadenza delle rilevazioni, mentre in precedenza i dati venivano raccolti e diffusi ogni mese, il nuovo Manuale prevede che la frequenza della rilevazione non possa essere inferiore ai sei mesi. Poiché quindi i dati raccolti, di natura storica, sintetizzano in un unico valore un insieme di politiche commerciali verificatesi in un maggiore arco di tempo, risulta ancor più difficile risalire attraverso di essi alle politiche di prezzo effettivamente messe in atto dagli operatori.

RITENUTO, pertanto, che il Manuale per la raccolta dei dati di mercato, notificato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, ha apportato alcune modifiche fondamentali rispetto alla precedente metodologia di rilevazione dei dati effettuata dalla FIMI, atte a eliminare i possibili effetti restrittivi della concorrenza derivanti da un tale scambio di informazione;


DELIBERA



di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90.


Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai soggetti interessati.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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