DATI GENERALI: | |
tipo | Chiusura istruttoria |
numero | 5385 |
data | 09/10/97 |
PUBBLICAZIONE: | |
Bollettino n. | 41/1997 |
fattispecie |
- 2-Intesa |
esito | Violazione articolo 2 |
Provvedimento n. 5385 ( I207 ) ASSOCIAZIONE
VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE
ITALIANA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 1997;
SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO in particolare l'articolo 2 della stessa legge;
VISTA la propria delibera del 24 ottobre 1996, con la quale è stata avviata l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti delle società Warner Music Italia Spa, Polygram Italia Srl, EMI Music Italy Spa, BMG Ricordi Spa, Sony Music Entertainment Spa e della Federazione Industria Musicale Italiana, per ipotesi di violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
VISTA la propria delibera del 6 marzo 1997 con la quale, per la complessità della documentazione acquisita sia nel corso degli accertamenti ispettivi che nello svolgimento dell'attività istruttoria, con particolare riguardo alla struttura del mercato della produzione e vendita di supporti fonografici, nonché per la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito alle ipotesi di infrazioni formulate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, il termine per la chiusura del procedimento era stato prorogato al 21 luglio 1997;
VISTA la delibera del 3 aprile 1997, con la quale, ritenendo necessario procedere a una consulenza tecnica in ragione delle particolarità del caso oggetto dell'istruttoria, era stato deliberato di nominare la società Grandi Numeri Srl, quale consulente tecnico;
VISTA la propria delibera del 29 maggio 1997 con la quale, per consentire alla Warner Music Italia Spa e alle altre parti del procedimento il più ampio esercizio del diritto di difesa, il termine per la chiusura del procedimento era stato prorogato al 15 ottobre 1997;
SENTITI i rappresentanti della Sony Music Entertainment Spa e della EMI Music Italy Spa in data 16 dicembre 1996, e i rappresentanti della Warner Music Italia Spa, Polygram Italia Srl e della BMG Ricordi Spa in data 17 dicembre 1996;
SENTITI i rappresentanti di Vendomusica in data 4 dicembre 1996 e in data 15 aprile 1997;
SENTITI i rappresentanti di Esselunga Spa e di Euromercato Spa in data 8 aprile 1997, di Optimes Spa in data 9 aprile 1997, di Phonocomp Spa in data 10 aprile 1997, di Cardinal Srl in data 21 aprile 1997, di GDO Service Srl in data 29 aprile 1997, dell'Associazione Distributori Musicali in data 9 maggio 1997 e dell'Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori in data 19 maggio 1997;
SENTITI nuovamente i rappresentanti di Warner Music Italia Spa, Polygram Italia Srl, EMI Music Italy Spa, BMG Ricordi Spa, Sony Music Entertainment Spa, della Federazione Industria Musicale Italiana e di Vendomusica in data 10 settembre 1997;
VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
CONSIDERATO quanto segue:
I. IL FATTO
In data 24 ottobre 1996, l'Autorità ha avviato un procedimento
istruttorio per ipotesi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90,
avente a oggetto accordi o pratiche concordate tra le principali case discografiche,
le cd. major (individuate nei punti da 4 a 8), con riguardo: i)
alla fissazione dei prezzi di vendita dei supporti fonografici agli esercizi
commerciali (c.d. prezzi di listino o PPD); ii) alla determinazione
di altri aspetti delle politiche commerciali attuate nei confronti dei
rivenditori; iii) alla limitazione e alla ripartizione dei titoli
interessati alla campagna promozionale attuata in occasione del Salone
della Musica svoltosi nel mese di ottobre 1996.
Nel provvedimento di apertura di istruttoria, l'Autorità riteneva
che l'ipotizzata uniformità di comportamento delle major
potesse essere facilitata dalla adesione delle stesse alla Federazione
Industria Musicale Italiana, Associazione costituita proprio per iniziativa
delle menzionate case discografiche. Contestualmente alla notifica di tale
provvedimento, sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso le major
e la Federazione Industria Musicale Italiana (di seguito anche FIMI), con
l'ausilio della Guardia di Finanza.
Il procedimento è stato avviato su segnalazioni del 22 gennaio
e del 28 febbraio 1996 dell'Associazione Vendomusica.
Le società Warner Music Italia Spa, Polygram Italia Srl, EMI
Music Italy Spa, BMG Ricordi Spa, Sony Music Entertainment Spa e la Federazione
Industria Musicale Italiana hanno sin dall'inizio rinunciato alla facoltà
di essere sentite nel termine fissato contestualmente alla notifica dell'apertura
dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90,
riservandosi alcune di esse di richiedere un'audizione formale solo successivamente
alla comunicazione della lettera delle risultanze istruttorie (Lettera
di Polygram del 6 novembre 1996, lettere di BMG e Warner dell'8 novembre
1996, lettere di EMI, FIMI e Sony dell'11 novembre 1996). Le stesse hanno
più volte, nel corso del presente procedimento, esercitato la facoltà
di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 14 della
citata legge.
Con provvedimento del 6 marzo 1997, l'Autorità ha deliberato
la proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio al 21 luglio
1997.
In data 3 aprile 1997 è stato deliberato l'affidamento di un
incarico alla società Grandi Numeri Srl, per svolgere un'analisi
statistica relativa alle condizioni di fornitura praticate dalle major
alla rete di distribuzione al dettaglio e all'ingrosso.
Con provvedimento del 29 maggio 1997 l'Autorità ha deliberato
una nuova proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio
al 15 ottobre 1997, al fine di consentire alle parti l'esercizio del diritto
di difesa anche in merito ai risultati della ricerca affidata alla società
Grandi Numeri Srl
Con istanza del 15 luglio 1997, ha richiesto di essere ammessa a intervenire
nel procedimento in epigrafe la Federazione Italiana Strumenti Musicali
Elettronici Dischi (di seguito FISMED), un'associazione di rivenditori
al dettaglio di prodotti fonografici.
II. LE PARTI
L'Associazione Vendomusica (di seguito Vendomusica) è un'associazione costituita nel 1993 che riunisce 300 rivenditori specializzati di musica registrata. Vendomusica si propone di rappresentare gli interessi della categoria innanzi alle istituzioni e di agevolare la promozione del fenomeno musicale.
Sony Music Entertainment Spa (di seguito Sony-CBS) rappresenta la filiale
italiana del gruppo Sony. La società svolge come attività
la realizzazione, l'importazione, esportazione e distribuzione di fonogrammi,
anche per corrispondenza, e di registrazioni fonografiche. L'attività
di distribuzione per conto terzi è di entità limitata, avendo
un'incidenza sul fatturato italiano del gruppo Sony di circa il [omissis]**
Nella presente versione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi conformemente
alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1991, n.
461. (elaborazioni su dati di fatturato acquisiti
nel corso dell'accertamento ispettivo presso la FIMI del 29 ottobre 1997).
Il fatturato realizzato dalla Sony in Italia nel 1996 è stato
di circa 117 miliardi di lire.
Warner Music Italy Spa (di seguito Warner-CGD o WEA), è la filiale
italiana del gruppo multinazionale Warner. Tale società si occupa
della fabbricazione, registrazione e vendita di supporti fonografici, svolgendo
anche attività di editoria musicale. Essa gestisce un repertorio
costituito prevalentemente da titoli internazionali per un totale di circa
1.000. La società controlla la CGD East-West Spa, una casa discografica
che gestisce il repertorio nazionale del gruppo di ampiezza strutturale
di circa 1.300 titoli, occupandosi inoltre dell'attività di distribuzione
dei supporti fonografici realizzati da imprese terze. L'attività
di distribuzione per conto terzi è estremamente limitata, avendo
un'incidenza sul fatturato italiano del gruppo Warner di circa [omissis]
(elaborazioni su dati di fatturato acquisiti nel corso dell'accertamento
ispettivo presso la FIMI del 29 ottobre 1997).
Il fatturato consolidato realizzato dalla Warner-CGD in Italia nel
1996 è stato di circa 145 miliardi di lire.
Polygram Italia Srl (di seguito Polygram), è la filiale italiana
del gruppo multinazionale Philips. Anche tale società è attiva
nella fabbricazione, registrazione e vendita di supporti fonografici, oltre
che nell'editoria musicale. Il catalogo della società è costituito
da circa 10.000 titoli, il 50% dei quali appartiene al genere della musica
classica. Nella musica pop, la Polygram è presente con le etichette
Polydor e Mercury. L'attività di distribuzione per conto terzi di
detta casa discografica incide sul fatturato per circa il [omissis]
(elaborazioni su dati di fatturato acquisiti nel corso dell'accertamento
ispettivo presso la FIMI del 29 ottobre 1997).
Il fatturato consolidato realizzato dalla Polygram in Italia nel 1996
è stato di circa 172 miliardi di lire.
EMI Music Italy Spa (di seguito EMI), è la filiale italiana della
EMI Group plc. In Italia, nell'attività discografica, il gruppo
EMI opera anche tramite la Virgin Music Italy. Il gruppo EMI si occupa
della edizione, produzione e utilizzazione in qualsiasi forma e modo e
per qualsiasi finalità di incisioni fonografiche di opere musicali
e letterarie, svolgendo attività di commercializzazione delle stesse,
compresa la vendita anche per corrispondenza e in edicola. Il catalogo
di tale società comprende circa 2.500 titoli. L'attività
di distribuzione per conto terzi incide sul fatturato per circa il [omissis]
(elaborazioni su dati di fatturato acquisiti nel corso dell'accertamento
ispettivo presso la FIMI del 29 ottobre 1997).
Il fatturato realizzato dalla EMI in Italia nel 1996 è stato
di circa 176 miliardi di lire.
BMG Ricordi Spa (di seguito BMG-Ricordi), è la filiale italiana
del gruppo multinazionale Bertelsmann. Nel 1994 la società ha acquisito
il controllo della società discografica italiana G. Ricordi e C.
Spa
Tale società si occupa della edizione, fabbricazione, importazione,
esportazione e distribuzione di fonogrammi, anche per corrispondenza, e
di registrazioni fonografiche. Il catalogo della società comprende
circa 2.000 titoli di tutti i generi musicali, dei quali i più rilevanti
sono la musica classica e il repertorio locale di musica pop e leggera.
L'attività di distribuzione per conto terzi della BMG ha un'incidenza
sul fatturato italiano del gruppo BMG di circa il [omissis] (elaborazioni
su dati di fatturato acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo presso
la FIMI del 29 ottobre 1997).
Il fatturato realizzato dalla BMG in Italia nel 1996 è stato
di circa 267 miliardi di lire.
La Federazione Industria Musicale Italiana è un'associazione
costituita nel 1992 che riunisce 56 case discografiche tra le quali le
filiali italiane delle principali società multinazionali, le cd.
major.
Attualmente, FIMI rappresenta oltre l'80% dell'intero mercato discografico
(Fonte: Trade Home Entertainment, n. 2/97; vari verbali dell'Assemblea
ordinaria della FIMI, tra i quali, ad esempio, il verbale acquisito nell'accertamento
ispettivo del 29 ottobre 1996 presso la sede della FIMI, doc. 57, p. 8).
Esiste poi una seconda associazione, denominata all'Associazione Fonografici
Italiani (AFI), che attualmente riunisce circa 200-250 case discografiche
italiane di piccole e medie dimensioni, alla quale precedentemente anche
le major aderivano.
Le major rappresentano oltre il 90% del fatturato complessivo
delle 56 aderenti alla FIMI (Fonte: dati FIMI). La FIMI fa parte dell'IFPI
- International Federation of the Phonographic Industry, ossia l'associazione
che riunisce le principali case discografiche a livello europeo.
Rientrano tra i principali compiti dell'Associazione: i) intrattenere
rapporti con le istituzioni pubbliche; ii) discutere il rinnovo
dei contratti di lavoro dipendente; iii) rappresentare gli interessi
delle associate presso organismi internazionali e associazioni che operano
a livello internazionale (ad esempio la IFPI); iv) raccogliere e
ripartire tra gli associati i diritti loro spettanti ai sensi della legge
sul diritto d'autore e della legge sulle riproduzioni private senza scopo
di lucro.
In base allo Statuto e al Regolamento di attuazione della FIMI, i membri
dell'associazione sono classificati, in base al fatturato annuo realizzato,
in cinque categorie. In particolare, alla categoria A (Grande Industria)
appartengono le imprese che hanno realizzato un fatturato superiore a 50
miliardi di lire, alla categoria B (Media Industria) le imprese che hanno
realizzato un fatturato annuo compreso fra i 15 e i 50 miliardi di lire
e alle restanti 3 categorie C, D, E (Piccola Industria) le imprese con
tre diversi livelli di fatturato inferiori ai 15 miliardi di lire.
Gli altri organi associativi della FIMI sono il Comitato Direttivo,
l'Assemblea ordinaria degli associati e il Presidente.
In particolare, in base all'articolo 17 dello Statuto, l'Associazione
è retta dal Comitato Direttivo, che è composto da un numero
minimo di 8 membri a un massimo di 12, compreso il Presidente. Tre membri
sono nominati dalle tre categorie di "Piccola Industria", mentre
i restanti membri sono nominati dalle altre due categorie di "Grande" e
"Media Industria". Il Comitato Direttivo si riunisce con cadenza quasi
mensile e per la validità delle riunioni è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza semplice dei presenti.
Dall'analisi di 28 verbali dei Comitati Direttivi relativi al periodo
1992/1994, acquisiti presso FIMI nel corso dell'accertamento ispettivo
del 29 ottobre 1996, risulta che a tali Comitati fossero presenti i rappresentanti
legali delle cinque major e il rappresentante legale di una impresa
discografica di minori dimensioni, la DDD Srl, partecipata al 50% dalla
BMG e distribuita dalla stessa. Dal 1995 in poi ai Comitati hanno partecipato
oltre ai rappresentanti legali delle cinque major, anche i rappresentanti
legali di sei altre case discografiche, distribuite per lo più dalle
major.
III. IL MERCATO RILEVANTE
A. Individuazione del mercato del prodotto
Il presente procedimento riguarda società la cui attività economica consiste nello sfruttamento di brani musicali prevalentemente attraverso la produzione e commercializzazione di fonogrammi contenenti musica registrata. L'attività così definita riguarda una pluralità di prodotti, distinguibili per le loro proprietà fisiche (compact disc, musicassette, dischi in vinile) o per il loro contenuto (musica pop, classica, ecc.).
Nel mercato rilevante, ai fini del procedimento in corso, operano, dal
lato della domanda, i rivenditori di supporti fonografici, che costituiscono
gli effettivi interlocutori delle case discografiche. Al riguardo, infatti,
si osserva che le politiche di prezzo vengono definite dai produttori discografici
con riferimento diretto a questa tipologia di operatori, i quali rappresentano
gli intermediari tra produttori e consumatori finali. A sua volta, il consumatore
finale rappresenta il soggetto nei confronti del quale, in ultima analisi,
si indirizzano le strategie di espansione sul mercato poste in essere dalle
case discografiche solo in occasione di campagne promozionali ad esso specificamente
indirizzate (cfr., a questo riguardo, decisione della Commissione del 27
aprile 1992, caso IV/M202-Thorn EMI/Virgin Music).
La domanda espressa dai consumatori finali rileva, ai fini del presente
procedimento, solo nella misura in cui può contribuire a spiegare
le politiche di approvvigionamento dei rivenditori.
In particolare, i rivenditori esprimono una domanda che riflette l'esigenza
di disporre, al minor costo, di un assortimento titoli il più possibile
funzionale a soddisfare le esigenze attese dei consumatori finali. Tale
assortimento è definito con riguardo sia alla varietà dei
generi musicali trattati che al numero di titoli per ciascun genere. Inoltre,
nell'ambito delle scelte effettuate dai rivenditori rileva naturalmente
anche quella riguardante il numero e la tipologia di supporti da acquistare
per ciascun brano. In sostanza, il rivenditore esprime una domanda che
deve comporre le proprie attese circa i titoli e le quantità che
gli saranno richieste dal consumatore finale con le proprie previsioni
di costo d'acquisto dei supporti. E' evidente, pertanto, che per i rivenditori
la sostituibilità tra titoli, e anche tra generi musicali, risulta
molto maggiore di quella che caratterizza la domanda finale. Mentre infatti
quest'ultima è determinata dalle specifiche preferenze dei consumatori
relativamente ai diversi brani musicali, la prima fa riferimento alle possibili
modalità attraverso le quali il rivenditore può massimizzare
il proprio reddito.
Ciò conduce a considerare il mercato rilevante come quello della
produzione e commercializzazione di fonogrammi ai rivenditori, senza alcuna
distinzione per tipo di fonogramma o per generi musicali (cfr. decisione
della Commissione del 27 aprile 1992, caso IV/M202, citata).
La suddivisione del mercato per tipologia di supporto e per genere musicale è sintetizzata nelle tabelle 1-3. Da questi dati si evince che attualmente il supporto di gran lunga più importante per l'industria della musica registrata è il compact disc (di seguito CD) che da solo rappresenta più della metà del volume del mercato (65%) e, tenuto conto del suo maggior prezzo, una percentuale ancora più elevata se calcolata in valore (72%). Inoltre, delle tre tipologie in cui vengono suddivisi i CD in rapporto al loro prezzo di vendita, quella dei top price rappresenta circa l'83% del valore totale dei CD venduti. Con riferimento ai generi musicali, dai dati disponibili emerge che la musica pop nel suo insieme costituisce il prodotto principale, dovendosi attribuire ad essa più del 90% del fatturato realizzato dalle case discografiche. All'interno di questo genere risalta l'importanza del repertorio nazionale che da solo copre oltre la metà dell'intero volume d'affari.
Tab. 1 - Suddivisione del mercato per supporti nel 1996
Supporto |
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CD |
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MC |
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LP |
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Video |
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Fonte: dati FIMI pubblicati su Trade Home Entertainment, op. cit.
Tab. 2 - Suddivisione dei CD per tipologia nel 1996
Supporto |
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|
CD, di cui: |
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Top |
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Medium |
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Budget |
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Fonte: dati FIMI pubblicati su Trade Home Entertainment, op. cit.
Tab. 3 - Suddivisione del mercato in volume e in valore per generi musicali nel 1996
Genere |
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Pop Naz. |
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Pop Inter. |
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Classica |
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|
Fonte: dati FIMI pubblicati su Trade Home Entertainment, op. cit.
B. Il mercato geografico
Ai fini della delimitazione del mercato dal punto di vista geografico, occorre rilevare che le principali case discografiche, pur essendo gruppi multinazionali, operano in ciascun paese con proprie società locali, la cui attività comprende tra l'altro lo sfruttamento del repertorio di autori e artisti locali e la commercializzazione dei fonogrammi in ambito nazionale. A quest'ultimo riguardo, in particolare, occorre osservare che le condizioni di fornitura applicate alla rete di vendita sono specifiche al mercato nazionale (cfr. decisione della Commissione del 27 aprile 1992, caso IV/M202, op. cit.; provvedimento dell'Autorità n. 2147 del 17 luglio 1994, C1520-BMG Ariola/G. Ricordi & C.).
Peraltro, anche dal lato della domanda risulta scarsamente praticabile
per i rivenditori di musica registrata rifornirsi all'estero. I dettaglianti,
comprese le catene di negozi operanti in più di un paese, di norma
acquistano - a volte per il tramite di distributori - dalle filiali nazionali
delle compagnie. Le importazioni non sono inesistenti, ma rappresentano
una parte trascurabile del totale delle vendite. Come osserva la stessa
BMG, "il fenomeno delle importazioni è, al momento, praticamente
inesistente e ha costituito per noi un elemento indubbiamente di grande
vantaggio nel periodo di maggior crisi del mercato" (Piano Commerciale
94-95 acquisito nel corso dell'accertamento ispettivo del 29 ottobre 1996,
presso la BMG, doc. T9).
E' pur vero che dati di fonte SIAE, prodotti in data 30 maggio 1997,
riportano che il volume delle vendite sul mercato italiano ammonta a 139
milioni di pezzi e che i supporti importati ammontano a 8 milioni, per
un'incidenza del 5,7%. Tuttavia, tale incidenza non appare sufficientemente
elevata da far ipotizzare che il mercato rilevante assuma dimensioni maggiori
di quelle nazionali. Né a differente conclusione si perviene escludendo
dal volume complessivo delle vendite i supporti commercializzati in edicola
e quelli offerti gratuitamente. In tal caso, infatti, l'incidenza delle
importazioni non supererebbe comunque l'8,8% Tale incidenza
è stata calcolata sulla base di un volume delle vendite di 90 milioni
di pezzi, corrispondenti a quelli commercializzati su contratto di licenza
generale e opera per opera..
L'insieme di queste osservazioni induce a ritenere che l'ampiezza del
mercato rilevante sia nazionale.
C. Analisi del mercato rilevante
i. Struttura e livello di concentrazione
Il mercato dei prodotti fonografici realizzati dalle case discografiche aderenti alla FIMI nel 1995 e nel 1996 ha raggiunto valori rispettivamente pari a circa 625 e 638 miliardi di lire (Trade Home Entertainment, op. cit.) I dati elaborati dalla FIMI si riferiscono alle sole case discografiche aderenti all'Associazione, alcune delle quali distribuiscono anche prodotti di case discografiche che fanno parte dell'AFI. Restano comunque escluse dalle statistiche riportate i supporti commercializzati tramite le edicole, quelli allegati in omaggio ad altri supporti e quelli oggetto della licenza "opera per opera". Essi si differenziano dai dati SIAE presi in considerazione nei successivi paragrafi in quanto questi ultimi riguardano i supporti commercializzati dalle case discografiche che concludono con la società un contratto di "licenza generale".. Tale dato si riferisce al mercato cd. sell-in, ossia al fatturato delle case discografiche al netto di sconti, resi e imposte. Dal momento che la FIMI rappresenta circa l'80% del mercato discografico, il valore complessivo è stimabile in circa 780 miliardi di lire nel 1995 e a 798 miliardi di lire nel 1996.
Dal lato della domanda, si osserva che il più rilevante canale di vendita servito dalle case discografiche, direttamente o attraverso grossisti indipendenti, è senz'altro costituito dai rivenditori specializzati, benché, soprattutto per alcune imprese, la grande distribuzione organizzata assuma un peso non trascurabile (tab. 4).
Tab. 4 - Ripartizione % fatturato realizzato dalle major presso i rivenditori e la GDO nel 1996
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EMI |
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Sony |
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Warner |
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BMG |
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Polygram |
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Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti.
Secondo i dati forniti da Vendomusica, i rivenditori di musica registrata
presenti sul territorio italiano sono circa 2.800 (Fonte: Vendomusica,
Rapporto sulla distribuzione in Italia di supporti fonografici,
ottobre 1995). Di questi, 600 sono punti vendita specializzati, forniti
direttamente dalle case discografiche, e 2.200 generici.
Essi sono distribuiti in maniera disomogenea sul territorio nazionale.
Nell'area Nord-occidentale è situato il 30% dei punti vendita con
una quota di fatturato di poco inferiore alla metà delle vendite
nazionali, mentre nel Sud e nelle Isole il 25% dei rivenditori realizza
meno del 15% delle vendite (Databank, Prodotti - Ricerche Ad Hoc,
febbraio 1996).
Come precedentemente precisato, per i rivenditori finali i prodotti
discografici presentano un grado di sostituibilità più elevato
che per il singolo consumatore. Infatti, nelle decisioni di acquisto finalizzate
alla costituzione di un proprio magazzino-titoli, essi saranno interessati
all'insieme dei brani musicali che ritengono potersi meglio adeguare alle
preferenze dei consumatori.
Sotto questo profilo, le scelte dei rivenditori, al momento della costituzione
di un proprio magazzino-titoli, possono essere sensibilmente influenzate
dal livello dei prezzi di acquisto dei supporti fonografici praticati dai
produttori. Al riguardo, si osserva che per un distributore i mancati guadagni
conseguenti a minori vendite al pubblico di un titolo possono essere compensati
dai ricavi derivanti dalle vendite di un altro titolo acquistato dal produttore
a condizioni migliori.
Dal lato dell'offerta si osserva che su tale mercato sono presenti numerosi
operatori. Il numero di imprese che svolgono anche occasionalmente attività
di produzione di fonogrammi è infatti stimato tra i 2000 e i 2500
(Databank, op. cit.). Le imprese che operano con una certa stabilità
sono tuttavia assai meno numerose. Nel 1995, le case discografiche che
avevano concluso con la SIAE un contratto generale di licenza, riguardante
cioè l'intero repertorio gestito dalla SIAE, erano 27. Otto di queste
sono società appartenenti ai gruppi in cui sono organizzate le cinque
major, due (Selezione e Walt Disney) svolgono in modo prevalente
altre attività.
La dimensione delle imprese diverse dalle major è estremamente
variabile sebbene nessuna sia paragonabile a quella di queste ultime. Tra
le altre case discografiche, le più importanti sono la Nuova Fonit
Cetra Spa e la RTI Music Srl appartenenti rispettivamente ai gruppi televisivi
RAI e Fininvest. Nel 1994 ha incominciato a operare in Italia, tramite
una propria filiale, la Universal Music Spa (già MCA), a cui è
attribuibile una significativa presenza sul mercato nord-americano, ma
ancora non ugualmente affermatasi in Europa.
Nella tab. 5 sono indicate le quote di mercato attribuibili alle major
e agli altri operatori nel 1995 e nel 1996. In quest'ultimo anno, la quota
di mercato complessivamente detenuta dalle major (corrispondente
all'indice C5) è stata pari al 76%, evidenziando un altissimo grado
di concentrazione.
A quest'ultimo riguardo, la decisione della Commissione relativa al
citato caso EMI-Virgin ha confermato che il mercato discografico
è fortemente concentrato sia che si consideri la quota detenuta
dalle cinque major a livello comunitario, pari al 77%, che la quota
dalle stesse detenuta nei singoli paesi membri, che risulta variabile tra
il 70 e l'80%.
Tab. 5- Quote di mercato delle major *
Società |
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BMG-Ricordi |
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EMI-Virgin |
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Polygram |
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Sony-CBS |
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Warner-CGD |
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|
Altre |
|
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Totale |
|
|
Fonte: Elaborazioni su dati FIMI e Trade Home Entertainment,
op. cit.
* Le quote di mercato di ciascuna casa discografica sono
state calcolate sulla base dei dati di fatturato acquisiti presso la FIMI
nel corso dell'accertamento ispettivo del 29 ottobre 1996 e da questa prodotti
in data 23 giugno 1997.
ii. Barriere all'entrata
Alla riscontrata presenza di numerosi produttori fonografici non è
estraneo il fatto che l'attività produttiva in senso stretto non
presenta barriere all'entrata significative.
La produzione in senso stretto è distinta in due fasi, corrispondenti
alla realizzazione e alla duplicazione del master, vale a dire l'incisione
in una sala di registrazione di un supporto originale, e la realizzazione
delle copie che verranno successivamente commercializzate. Mentre risulta
evidente che l'attività di registrazione di un brano non presenta
significativi ostacoli allo svolgimento, giova fornire qualche precisazione
in merito alla seconda fase dell'attività industriale, cioè
la duplicazione. Essa viene frequentemente svolta da società terze.
Nel corso delle audizioni di alcune di esse, è emerso che nell'attività
di produzione dei supporti fonografici le economie di scala sono molto
limitate (verbali audizioni di Optimes e di Phonocomp rispettivamente del
9 aprile e 10 aprile 1997).
E' emerso inoltre che il disco finito, destinato al canale di vendita
tradizionale, viene venduto alle case discografiche a un prezzo medio variabile
dalle 1.500 alle 1.900 lire, compreso il confezionamento (listini prezzi
presentati dalle società Optimes e di Phonocomp in occasione delle
audizioni, rispettivamente, del 9 aprile e 10 aprile 1997).
I prezzi di duplicazione delle MC variano dalle 790 lire alle 1.240
lire, in base alla qualità del prodotto e alla durata della registrazione.
I costi dell'attività tipografica e del confezionamento sono di
circa 350 lire (documentazione prodotta da Phonocomp nel corso dell'audizione
del 10 aprile 1997).
L'assenza di significative economie legate alla scala produttiva comporta che l'entrata nel mercato con produzioni occasionali non è ostacolata da rilevanti costi fissi. Ciò non equivale tuttavia a una facile contendibilità delle posizioni di mercato detenute dalle imprese maggiori. Infatti, come hanno sostenuto alcune delle major nelle memorie conclusive, il mercato discografico è caratterizzato da un elevato tasso di natalità e di mortalità delle imprese. Tale circostanza è da attribuirsi ad altri tipi di ostacoli che si frappongono a una significativa e duratura acquisizione di quote di mercato da parte di imprese minori.
Ai fini della valutazione della contendibilità delle posizioni
di mercato detenute dalle major, giova in primo luogo osservare
come il principale "asset" di una casa discografica è costituito
dalla qualità e numerosità degli artisti ad essa legati con
contratti in esclusiva. Le loro produzioni nel tempo creano il catalogo
di una casa discografica del quale fanno poi parte anche i titoli delle
etichette distribuite, ossia delle registrazioni di brani musicali acquisite
in virtù di contratti di licenza (cfr. memoria Warner dell'8 settembre
1997). La possibilità di disporre di un catalogo ampio e differenziato
per titoli e per generi musicali consente alle case discografiche di assicurarsi
comunque una significativa e stabile porzione di ricavi, a fronte di ridotti
costi di pubblicità e promozione per numerosi titoli (cfr. decisione
della Commissione del 27 aprile 1992, caso IV/M202, citata).
Corrispondentemente, un ostacolo al consolidamento sul mercato di nuovi
produttori fonografici di piccole dimensioni è senz'altro costituito
dallo scarto esistente tra l'ampiezza del proprio catalogo e di quelli
delle major.
Inoltre, la fonte stabile di reddito generata dalle vendite dei titoli in catalogo permette a una casa discografica di assumere maggiori rischi d'investimento in nuovi artisti o in nuovi brani musicali. Sulla base di quanto affermato dalle parti, i proventi del catalogo sono pari a circa 1/3 delle entrate complessive di una casa discografica (cfr. memoria Warner dell'8 settembre 1997). In generale, più ampio è il catalogo di un produttore, maggiore sarà la sua possibilità di finanziare e investire in nuovi supporti fonografici. Pertanto, una nuova impresa che entra sul mercato discografico, non potendo di norma contare sul flusso di risorse proveniente dal catalogo, avrà difficoltà a espandere la propria presenza.
Un altro fattore centrale per la redditività del prodotto musicale
è l'attività promozionale, la quale consiste nella frequente
diffusione attraverso le emittenti radiofoniche e televisive (soprattutto
le prime) dei brani musicali, nella organizzazione e partecipazione a manifestazioni
musicali, quali festival o concerti, nell'istituzione di premi o nella
realizzazione di iniziative tese a creare un'eco pubblicitaria relativamente
ai nomi degli artisti o ai prodotti che si intende promuovere.
Tale attività costituisce probabilmente la fase più critica
per l'affermazione di un prodotto e rappresenta anch'essa un'importante
barriera all'entrata stabile di nuovi produttori sul mercato rilevante.
Ciò appare dimostrato dal fatto che i produttori diversi dalle major
che sono riusciti ad acquisire una posizione più significativa
sul mercato della musica registrata (Nuova Fonit Cetra e RTI Music) appartengono
ai due principali operatori del settore radiofonico e televisivo.
Anche l'esistenza di una rete di rivenditori specializzati frammentata
e geograficamente disomogenea come quella presente in Italia può
costituire un ostacolo all'ingresso sul mercato dei produttori fonografici,
in quanto impone di predisporre una rete di agenti/promotori presso i negozi
altrettanto capillare e variegata. La predisposizione di tale rete comporta
un costo fisso iniziale non recuperabile e ammortizzabile solo se il catalogo
in dotazione della casa discografica è sufficientemente ampio. Ciò
costituisce una barriera all'entrata specialmente per i produttori fonografici
di piccole dimensioni, con cataloghi limitati. Non è un caso infatti
che questi ultimi, nel momento in cui vogliono distribuire i propri fonogrammi
sul mercato ricorrano prevalentemente alle major (cfr. documentazione
prodotta da Cecchi Gori Music Srl e CEMED Srl rispettivamente in data 5
e 6 maggio 1997).
iii. Confronto internazionale
Sulla base dei dati raccolti dall'IFPI è possibile effettuare un confronto con i mercati di altri paesi e descrivere l'evoluzione del mercato legale di musica registrata in Italia. La tabella 6 è relativa alla dimensione del mercato nel 1995. Essa evidenzia l'esistenza di un mercato sensibilmente più ristretto di quello esistente negli altri paesi. Considerando la diversa numerosità della popolazione, emerge un consumo pro-capite, sia in termini di numero di pezzi che di spesa ancora più nettamente inferiore a quello registratosi negli altri paesi presi in considerazione, con la sola eccezione della Spagna che presenta valori più prossimi a quelli italiani (tab. 7).
Tab. 6 - Dimensione del mercato in alcuni paesi (1995)
Paese |
(mio. pezzi) |
(mio USD) |
Italia |
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|
Germania |
|
|
Francia |
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|
Gran Bretagna |
|
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Spagna |
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Fonte: IFPI, The Recording Industry in numbers '96.
Tab. 7 - Consumo pro-capite di musica registrata in alcuni paesi (1995)
Paese |
|
|
Italia |
|
|
Germania |
|
|
Francia |
|
|
Gran Bretagna |
|
|
Spagna |
|
|
Fonte: IFPI, The Recording Industry in numbers '96.
Le caratteristiche del mercato italiano ora descritte rispecchiano senza
dubbio un diverso atteggiamento del consumatore italiano rispetto a quello
straniero. Sembra infatti potersi dire che la disponibilità a spendere
espressa dalla domanda di musica registrata nel nostro paese sia inferiore
a quella attribuibile alla domanda in altri paesi. Al riguardo, appare
pertinente quanto affermato in un documento EMI che riporta un'analisi
dell'evoluzione del mercato discografico italiano (documento acquisito
presso la EMI nel corso dell'accertamento ispettivo del 29 ottobre 1997,
doc. n. 8):
[omissis]
Infine, a differenza degli altri paesi, in Italia il fenomeno della pirateria ha raggiunto una dimensione particolarmente consistente, come illustrato nella tabella 8.
Tab. 8 - Dimensione del fenomeno pirateria in alcuni paesi europei (1995)
Paese |
|
|
Italia |
|
|
Germania |
|
|
Francia |
|
|
Gran Bretagna |
|
|
Spagna |
|
|
Fonte: IFPI, The Recording Industry in numbers '96.
Nell'ambito del fenomeno della pirateria sono comprese tutte le attività che comportano la duplicazione o lo sfruttamento non autorizzato del repertorio degli autori e dei produttori fonografici. In questa ampia accezione, la pirateria riguarda la duplicazione dei fonogrammi realizzata da privati, la riproduzione di fonogrammi realizzata su ampia scala per la loro commercializzazione, la produzione di fonogrammi contenenti l'esecuzione dal vivo di brani musicali (cd. bootleg), il noleggio (non autorizzato) di CD.
iv. Evoluzione recente
L'andamento del mercato, negli anni 1995 e 1996, per ogni tipo di supporto, sia in termini di volume che di valore è descritto nelle tabelle 9 e 10. L'evidenza empirica attesta una diminuzione nelle vendite complessive di ciascun supporto fonografico, a eccezione del vinile che ha tuttavia scarsa incidenza sulle vendite totali. A tale andamento in volume corrisponde un incremento del valore del mercato. In particolare, per quanto riguarda i CD, a una diminuzione del volume di vendita pari allo 0,9%, corrisponde un aumento delle vendite in valore del 3,8%. Inoltre, nel caso delle MC le minori vendite (-5,7%) sono quasi interamente compensate da modificazioni del prezzo, cosicché il loro valore ha subito una diminuzione di solo lo 0,2%.
Tab. 9 - Andamento del mercato in volume per supporto (ml. pezzi)
Supporto |
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|
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CD |
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|
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MC |
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|
LP |
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Altri* |
|
|
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Totale |
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Fonte: dati FIMI pubblicati su Trade Home Entertainment
n. 2/97.
*Video e Laser Disc.
Tab. 10 - Andamento del mercato in valore per supporto (ml.)
Supporto |
|
|
|
CD |
|
|
|
MC |
|
|
|
LP |
|
|
|
Altri* |
|
|
|
Totale |
|
|
|
Fonte: dati FIMI pubblicati su Trade Home Entertainment
n. 2/97.
*Video e Laser Disc.
La variazione del valore medio unitario dei prezzi dei supporti fonografici
intervenuta tra il 1995 e il 1996 è descritta nella tabella che
segue, la quale evidenzia che si è registrato un aumento dei prezzi
medi di vendita dei CD e delle MC, ossia dei supporti fonografici che rappresentano
oltre il 97% del mercato, rispettivamente del 4,8% e del 5,8%. La crescita
in termini reali dei prezzi dei supporti fonografici, ovvero al netto dell'inflazione
pari, nel periodo considerato, al 3.9% Indice dei prezzi
al consumo, Base 1995=100; Fonte: ISTAT, Bollettino mensile di statistica,
luglio 1997, p. 134., è stata di un punto nel caso dei CD
e di due punti nel caso delle MC.
Tab. 11 - var. valore medio unitario dei prezzi dei dischi tra il 1995 e il 1996
Supporto |
|
CD |
|
CD Top |
|
CD medium |
|
CD budget |
|
CD singolo |
|
MC |
|
LP |
|
Fonte: elaborazione su dati FIMI pubblicati su Trade Home Entertainment n. 2/97.
Alla rappresentazione del mercato italiano che emerge dai dati fin qui
riportati può essere utile affiancare un riferimento alle analisi
svolte da alcune major (Warner e EMI) nelle considerazioni integrative
ai loro bilanci relativi al 1995. Tali società riportano un aumento
degli utili conseguiti dovuti a un incremento del mercato in valore a fronte
di una contrazione dei volumi di vendita, attribuendolo tuttavia alla progressiva
sostituzione nelle preferenze dei consumatori dei dischi in vinile e delle
musicassette, che presentano prezzi più bassi, con i CD, che hanno
prezzi unitari più elevati. D'altra parte, ciò implica che
non solo i prezzi ma anche i margini dei CD sono più elevati. Tuttavia,
come si è visto, questa costituisce solo una delle spiegazioni del
fenomeno.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
A. I prezzi al rivenditore
i. La struttura dei prezzi al rivenditore e le condizioni di fornitura
La struttura dei prezzi praticati dalle major ai rivenditori,
dettaglianti e grossisti, si compone di tre elementi: il prezzo di listino,
il ticket-tv e il contributo spese di trasporto.
In particolare, il prezzo di listino è il prezzo pubblicato
dalle major nei listini inviati ai rivenditori. Esso costituisce
un indice di riferimento per la determinazione del compenso spettante agli
autori del brano musicale e agli interpreti ed esecutori dello stesso.
Il ticket-tv è un contributo che si aggiunge al prezzo
di listino nel caso di fonogrammi oggetto di campagne televisive.
Tale componente consegue a una serie di accordi generali stipulati
tra la SIAE e la AFI e ultimamente anche tra la SIAE e la FIMI, relativi
alla remunerazione del diritto d'autore. Il più recente accordo
intercorrente tra la SIAE e la FIMI è stato stipulato in data 26
maggio 1996 e prevede l'esclusione dal computo del compenso per diritti
di riproduzione fonomeccanica del ticket-tv. In base all'accordo,
la percentuale di esclusione per il ticket-tv raggiungeva un massimo
del 15% del PPD nel 1996, del 10% nel 1997 ed è destinata a diminuire
fino al 1999, anno in cui il ticket-tv verrà totalmente inglobato
nel PPD.
Le case discografiche associate all'AFI, invece, non sono soggette
a esenzioni della base imponibile sulla quale pagare il diritto fonomeccanico.
Il contributo spese di trasporto è la componente di prezzo che
copre i costi di distribuzione del prodotto fonografico sul territorio
nazionale. In particolare, il contributo è finalizzato a recuperare
i costi di movimentazione, imballo e trasporto di fonogrammi dal magazzino
della casa discografica al punto vendita, oltre che i costi di trasporto
per i prodotti resi dal cliente e i costi necessari al ricondizionamento
o alla distruzione di tali prodotti (cfr., per tutte, memoria Warner dell'8
settembre 1997). L'addebito all'acquirente del contributo spese di trasporto,
come verrà illustrato nei paragrafi successivi, è prassi
diffusa ma non universale: può venire applicato da altre case discografiche
ma, in questo caso, tende a differenziarsi.
Tale ricavo non rientra nella base di calcolo né dei diritti
fonomeccanici pagati agli autori, né dei diritti spettanti agli
interpreti e agli esecutori. Conseguentemente, non è indifferente
né neutrale per i costi di una impresa aumentare di un medesimo
ammontare il prezzo al rivenditore attraverso il contributo spese di trasporto
oppure il PPD. Infatti, nel primo caso, la casa discografica è l'unica
beneficiaria di un eventuale aumento dei prezzi al rivenditore.
Infine, le major all'inizio di ciascun anno stabiliscono le condizioni
di fornitura da praticare alla propria clientela, che si sostanziano nella
definizione dello sconto sul prezzo di listino, dei termini di pagamento
e della possibilità di restituzione della merce invenduta.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che le major si
avvalgono di tre tipologie di sconto: in denaro, in natura, "bonus on
turn over" (cfr, per tutte, memoria EMI del 31 gennaio 1997). I termini
di pagamento si riferiscono sia alle modalità con cui i rivenditori
effettuano il pagamento della merce acquistata, sia al periodo di tempo
loro accordato per effettuare tale pagamento.
Infine, la facoltà di reso, generalmente riconosciuta a tutta
la clientela, è di solito espressa in misura percentuale sul totale
del fatturato realizzato dal rivenditore (memoria EMI del 31 gennaio 1997).
Le condizioni di fornitura possono subire delle modifiche nel corso
dell'anno a seguito di campagne promozionali adottate dalle case discografiche.
I prezzi effettivi risultano dalla applicazione delle condizioni di
fornitura ai prezzi praticati dalle major ai rivenditori, comprensivi
del PPD, del ticket-tv e del contributo spese di trasporto e di
spedizione.
ii. Scambio di informazioni sui prezzi
Le major svolgono diverse attività che determinano il reciproco scambio di informazioni, anche particolareggiate, sui prezzi e sulle loro componenti. Lo scambio di informazioni avviene nell'ambito della FIMI e direttamente tra imprese.
i) Scambio di informazioni attraverso la FIMI
Le major hanno discusso nell'ambito della FIMI dei prezzi di
vendita dei CD. Ciò emerge dall'analisi di alcuni verbali di comitati
direttivi acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo effettuato in
data 29 ottobre 1996 presso la sede della FIMI. In particolare, dal verbale
del comitato direttivo del 13 dicembre 1993, alle pagine 5 - 8, è
riportata un'ampia discussione sul prezzo di vendita dei CD. Di seguito
si riproducono alcuni brani salienti di tale trascrizione.
[omissis]
Il verbale del comitato direttivo del 4 settembre 1996 riporta questo
scambio di battute:
[omissis]
La trascrizione si interrompe a questo punto.
Infine, il verbale del comitato direttivo del 7 ottobre 1996 riporta
la seguente considerazione a proposito di una discussione riguardante la
differenza del prezzo dei supporti fonografici nei vari canali di vendita
e la circostanza che il prezzo dei libri sia indicato in copertina, a differenza
di quanto avviene per i dischi:
[omissis]
Tra le attività che determinano lo scambio di informazioni in
ambito FIMI, vi è la regolare raccolta e divulgazione di dati di
mercato mensili. In particolare, FIMI mensilmente richiede a ciascuna delle
cinque major di fornire dati relativi al numero di supporti venduti
e al valore delle vendite realizzate, al netto degli sconti e delle rese.
Si osserva, al riguardo, che dal rapporto tra il valore e le quantità
vendute, si ottiene il prezzo medio effettivo dei supporti. Poiché
vengono riportate le vendite in volume e in quantità al netto e
al lordo delle rese, dalla lettura dei tabulati è possibile effettuare
un controllo della politica commerciale delle major in ordine alla
ammissione della restituzione del prodotto invenduto.
Tali dati vengono trasmessi secondo uno schema dettagliato, concordato
in precedenza dalle imprese nell'ambito dell'Associazione, che prevede
la disaggregazione dei dati stessi: i) per genere musicale (nazionale,
internazionale e classico); ii) per tipologia di supporto fonografico
(LP, MC, CD, DCC, MD e supporti vari); iii) per fascia di prezzo
(singolo, top, medium e budget).
Infine, ciascuna casa discografica specifica il peso delle proprie
distribuite. A partire dal mese di luglio 1996 la FIMI raccoglie anche
i dati relativi a [omissis]. In base a documentazione prodotta dall'Associazione
in data 23 giugno 1997, tale attività è stata di recente
estesa anche alla [omissis]. Non sono invece rilevate singolarmente
le vendite delle altre 49 imprese associate.
Nella tabella in appendice B viene riprodotto il modello dei tabulati
rinvenuti nel corso dell'accertamento ispettivo attraverso i quali vengono
mensilmente comunicati i dati sopra descritti.
I tabulati in questione sono stati rinvenuti sia presso la FIMI sia
presso le case discografiche. Tutte le parti interessate hanno precisato
che si tratta di "Documenti soggetti a un severo obbligo di riservatezza"
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DPR 461/91, in quanto, tra l'altro,
attinenti alla organizzazione, alla finalità, al funzionamento di
FIMI e ai rapporti tra questa e gli associati e di questi ultimi tra loro.
FIMI ha affermato che ogni mese invia a ciascuna casa discografica
i dati aggregati e quelli relativi alla società. Tuttavia, nella
sede della Warner sono stati ritrovati i prospetti contenenti i dati disaggregati
di tutte le case discografiche e non solo del gruppo Warner (documento
acquisito nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso la Warner,
doc. 6).
Peraltro, risulta che in ambito FIMI le major abbiano discusso
dei dati sulle vendite in volume e in valore realizzate in ciascun mese.
In particolare, emerge che alcune di queste abbiano messo in discussione
l'attendibilità dei dati forniti dalle proprie concorrenti (documento
acquisito nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso la BMG, doc.
A1). Risulta quindi del tutto verosimile che, prima di ogni riunione del
Comitato Direttivo, avvenga lo scambio dei tabulati individuali, al fine
di consentire alle parti di averne piena conoscenza e di controllare eventuali
inesattezze.
Al riguardo, dal verbale del comitato direttivo del 24 maggio 1996
risulta quanto segue:
[omissis] (documento acquisito presso Polygram nel corso dell'accertamento
ispettivo del 29 ottobre 1996, doc. 93).
Inoltre, presso la sede della FIMI è stato rinvenuto uno studio redatto dalla Polygram nel mese di settembre 1996 intitolato "Osservazione sui prezzi dei compact disc" sulla rilevanza dei prezzi e sull'andamento del mercato. Il documento è stato successivamente inviato dalla FIMI ad altre case discografiche, ossia EMI e MCA (documento acquisito nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso la Warner, doc. 75).
2) Scambio diretto di informazioni
Nelle sedi della BMG-Ricordi e della Polygram sono stati ritrovati i
listini prezzi delle altre case discografiche e le lettere di accompagnamento
alla trasmissione. Tale documentazione copre buona parte degli anni '90.
Le lettere di accompagnamento riportano anche le decisioni delle società
relative al contributo rese e trasporto applicato ai rivenditori, e attestano
che l'invio di questi documenti precedeva la data di decorrenza del listino
e delle altre condizioni comunicate. Vale a titolo di esempio la lettera
inviata dalla EMI alla BMG: " A seguito ns. colloquio ti invio listino
in oggetto. [segue listino] Per i prodotti con i prezzi diversi dal presente
listino dovrà essere praticato lo sconto del 25% più 4% diritto
di resa". Tale lettera si riferiva alle condizioni commerciali richieste
da EMI a fronte della erogazione di un servizio a favore delle altre case
discografiche concernente la distribuzione di supporti fonografici alle
stazioni di servizio.
Sui listini dei prezzi ai rivenditori, le parti hanno richiesto la
riservatezza sostenendo che la loro acquisizione da parte di terzi potrebbe
recare pregiudizio alle case discografiche (cfr. lettera Polygram del 7
novembre 1996, lettera BMG dell'8 novembre 1996 e lettera Warner del 9
dicembre 1996).
Nella sede della Polygram, è stata acquisita una circolare interna che riporta i fatturati delle major, nel 1° trimestre 1996. Nella lettera di accompagnamento a tale circolare viene precisato che tali dati sono stati "direttamente raccolti dagli uffici commerciali delle major" (documento acquisito nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso la Polygram, doc. 17).
iii. L'uniformità dei prezzi praticati dalle major ai rivenditori tradizionali
Nella presente sezione verrà analizzato il grado di uniformità dei prezzi di listino, del contributo spese di trasporto, del ticket-tv, nonché delle condizioni contrattuali praticati ai punti vendita specializzati e grossisti. L'analisi si avvale sia della documentazione raccolta nel corso del procedimento istruttorio, e in particolare di dati forniti dalla SIAE, sia dei risultati di una analisi svolta dalla società di ricerche e studi statistici Grandi Numeri Srl, alla quale l'Autorità ha conferito, con delibera del 3 aprile 1997, un incarico finalizzato a verificare, tramite indagine campionaria, il grado di uniformità tra le major relativamente alle tre componenti di prezzo precedentemente definite (PPD, ticket-tv, contributo resa) e alle condizioni di fornitura.
In particolare, l'indagine di Grandi Numeri Srl è stata effettuata
su un campione di 158 rivenditori (119 al dettaglio e 39 all'ingrosso)
che intrattengono rapporti commerciali direttamente con le 5 major,
di diverse dimensioni di fatturato e localizzati su tutto il territorio
nazionale.
A tale campione di operatori è stato somministrato un questionario
con il quale sono state richieste informazioni in merito alle diverse condizioni
standard praticate dalle major, nei mesi di gennaio e giugno 1996,
oltre che di gennaio 1997. Più precisamente, sono stati richiesti
i valori sia delle tre suddette componenti di prezzo, sia delle condizioni
di fornitura, riferite a tre CD ad alto prezzo realizzati dalle cinque
major che, nei tre periodi di tempo considerati, apparivano ai primi
posti delle hit parade. Inoltre, è stato richiesto se i valori
riferiti ai CD individuati potevano essere generalizzati a tutti i CD ad
alto prezzo.
Nel corso dell'istruttoria, alcune delle parti hanno presentato ulteriori
elaborazioni statistiche aventi a oggetto il confronto delle condizioni
di fornitura praticate dalle major alla rete dei distributori. In
particolare, FIMI ha prodotto due analisi statistiche, la prima in data
11 luglio 1997 e la seconda il 15 settembre 1997, svolte dalla Prof.ssa
Coffetti dell'Università Bocconi di Milano. Warner ha allegato alla
memoria conclusiva dell'8 settembre 1997 un'analisi statistico-economica
svolta dal Prof. Saita dell'Università degli Studi di Milano.
La metodologia utilizzata e i risultati delle analisi presentate dalle
parti sono analizzati in dettaglio nell'appendice C e confrontati con quelli
riscontrabili nell'analisi di Grandi Numeri Srl Sintetizzando qui quanto
più estesamente argomentato in appendice, emerge che le indagini
FIMI suscitano sotto il profilo metodologico gravi perplessità per
la generale assenza di una adeguata descrizione della base dati utilizzata,
accompagnata nel caso della prima indagine da un grado di disaggregazione
dei dati utilizzati decisamente inferiore a quello necessario per analizzare
il fenomeno in esame. L'indagine prodotta da Warner, invece, si limita
alla descrizione e analisi del ventaglio di politiche commerciali applicate
da tale casa discografica, senza contemplare le condizioni applicate dalle
altre case discografiche. Pertanto, tale analisi, non consentendo il confronto
tra le politiche di prezzo delle major, non è pertinente
alla questione in esame, ovvero se, ed eventualmente in quale misura, si
determina un allineamento dei prezzi delle 5 case discografiche.
Nel successivo paragrafo sono stati utilizzati, oltre ai risultati dell'analisi
condotta da Grandi Numeri Srl, come consulente nominato dall'Autorità,
anche la banca-dati fornita dalla SIAE.
1) I prezzi di listino
Per quanto riguarda i PPD, sulla base delle informazioni quantitative
fornite dalla SIAE è stato effettuato un confronto tra i PPD dei
CD, non comprensivi del ticket-tv, e delle musicassette praticati
dalle case discografiche (non solo major). Tali informazioni riportano,
per ciascuna delle case discografiche che hanno concluso con la SIAE un
contratto di licenza generale, il PPD maggiormente praticato, ossia quello
al quale è stata venduta la maggiore quantità di CD, per
ciascun semestre dal 1° semestre 1991 al 2° semestre 1995
Il data set della SIAE non contiene i dati relativi al c.d. catalogo
internazionale della Polygram, gestito per conto della SIAE in regime di
licenza centralizzata dalla società di autori olandese STEMRA, e
i dati relativi al catalogo della Sony a partire dal secondo semestre del
1993, gestito per conto della SIAE in regime di licenza centralizzata dalla
società di autori francese SDRM..
Sulla base di questi dati le case discografiche sono state suddivise
in tre gruppi; il primo è composto dalle major; il secondo,
denominato "gruppo A" Ariston, Expanded, Flying, Nuova Fonit
Cetra, RTI., è composto da case discografiche che commercializzano
CD appartenenti a tutte le fasce di prezzo; il terzo, denominato "gruppo
B" Beat records, Canaria, Ducale, Duck Records, Fonotecnica,
Irec, Many, SAAR., comprende i produttori specializzati in dischi
"budget line" e/o a medio prezzo. Per ciascuno di questi gruppi
è stato calcolato in ogni periodo il prezzo medio, impiegando una
media semplice, e il coefficiente di variazione dei prezzi, una statistica
che misura lo scostamento medio percentuale dei prezzi fissati dai singoli
operatori intorno al valore medio.
Rimandando all'Appendice A una illustrazione grafica degli andamenti
dei prezzi medi, ci si concentra di seguito sul confronto tra i coefficienti
di variazione dei prezzi.
[Vedi Grafico 1]
Dall'analisi del grafico 1 si deduce che il grado di uniformità
nei prezzi di listino è considerevolmente più ampio nel gruppo
delle major rispetto agli altri due gruppi. Il coefficiente di variazione
dei PPD praticato dalle major è nullo nel 1994 e nel 1°
semestre del 1995 non è mai superiore a 0,04 in tutto il periodo
considerato.
Tale statistica applicata agli altri due gruppi presenta valori notevolmente
più elevati. E' pur vero che, se si considera il gruppo A di produttori
si può constatare una tendenza del mercato a una certa uniformità
dei prezzi, in quanto il coefficiente di variazione presenta, in termini
assoluti, valori non particolarmente elevati. Tuttavia, nel caso delle
major l'uniformità osservata è quasi assoluta.
Analoghe osservazioni possono essere fatte per i prezzi delle musicassette, come si evince dall'analisi del grafico seguente.
[Vedi Grafico 2]
L'esistenza di uniformità tra i PPD dei CD è stata confermata dallo studio svolto dalla società Grandi Numeri Srl In particolare, nei tre periodi di tempo considerati (gennaio e giugno 1996, gennaio 1997) il 90% circa dei PPD di ogni casa discografica è fissato esattamente a 20.000 lire. Questo risultato si traduce in valori della media, moda e mediana pari a 20.000 lire; la distribuzione dei prezzi, inoltre, si caratterizza per una pressoché trascurabile dispersione dei dati intorno alla media.
2) Il contributo spese di trasporto e il ticket-tv
Le altre due componenti del prezzo praticato dalle major ai rivenditori
sono il contributo per spese di trasporto e spedizione e il ticket-tv.
Nel corso del tempo i valori di tali due componenti del prezzo risultano
essere stati uniformi, come peraltro ammesso da alcune case discografiche
nelle loro memorie conclusive (cfr., per tutte, quanto affermato dal Prof.
David Elliot, consulente della EMI). L'uniformità nei valori del
contributo spese di trasporto e imballaggio e del ticket-tv decisi
dalle major è stata confermata sia dalle analisi svolte sulla
base delle fatture ottenute dai rivenditori di musica registrata prodotte
da Vendomusica in data 28 febbraio 1996 che dallo studio svolto dalla società
Grandi Numeri Srl In particolare, da quest'ultimo si evince che, per i
mesi di gennaio e giugno 1996 e di gennaio 1997, il valore medio del contributo
spese di trasporto e imballaggio era del 6% del fatturato al netto di IVA
e al lordo del ticket-tv. Il valore medio di quest'ultima voce era
di 3.000 lire, con una variabilità intorno al valore medio prossima
allo zero, fatta eccezione per la casa discografica Warner nel mese di
giugno 1996 in relazione alla temporanea assenza del ticket-tv sul
CD hit considerato.
Sempre in merito alla uniformità del contributo spese di trasporto e di imballaggio, da una lettera del 26 maggio 1995 inviata dalla FIMI al suo Presidente Caccia Dominioni, emerge che periodicamente l'Associazione verifica la percentuale per contributo diritto di resa effettivamente applicata dalle società ad essa aderenti, utilizzando i dati mensilmente comunicati dalle case discografiche. Nella lettera si afferma che [omissis] (documento acquisito nel corso dell'ispezione effettuata in data 29 ottobre 1996, presso la FIMI, doc. 52).
Tali componenti del prezzo di vendita dei supporti fonografici non risultano
univocamente connesse ai costi effettivamente sostenuti dalle case discografiche.
In particolare, il ticket-tv presenta, come illustrato nel punto
successivo, valori uniformi a fronte di investimenti pubblicitari effettuati
da ciascuna casa discografica, con riferimento ai titoli in repertorio
oggetto di pubblicità televisiva, variabili sia nel tempo che nel
volume.
Con riguardo al contributo spese di trasporto, dalle informazioni emerse
nel corso del procedimento istruttorio, risulta che la differenza tra l'addebito
al cliente e il costo effettivo sostenuto sia variabile da casa discografica
a casa discografica. A conferma di ciò, l'analisi dei budget
di alcune case discografiche, Sony, EMI e BMG, mostra che [omissis].
Dalla documentazione disponibile, inoltre, emerge che il contributo
per le spese di trasporto e spedizione viene applicato dalle case discografiche
anche se il rivenditore provvede autonomamente al trasporto della merce
(doc. depositata da Vendomusica in occasione dell'audizione del 4 dicembre
1996).
3) Analisi del prezzo effettivo e delle condizioni di fornitura
La società Grandi Numeri Srl, sulla base delle rilevazioni attinenti alle condizioni di fornitura, ha calcolato i prezzi effettivamente praticati ai punti vendita, verificandone il grado di uniformità. La lettura dei risultati è stata condotta sia mediante il confronto dei prezzi effettivi applicati dalle cinque major, sia mediante l'analisi dell'allineamento generale dei prezzi senza distinzione per casa discografica.
Dall'indagine campionaria è emerso in primo luogo che le medie
dei prezzi effettivi, calcolate per le cinque case discografiche, sono
tra loro molto vicine. A tal riguardo, si può osservare che il campo
di variazione delle medie, dato dalla differenza tra la media più
grande e quella più piccola, è di circa 250 lire per i dettaglianti
e 216 lire per i grossisti per le fasi di rilevazione di gennaio 1996 e
gennaio 1997. Inoltre, poiché all'interno di ciascuna casa discografica
i prezzi effettivi dei rivenditori si discostano poco dal valore della
media, si può affermare che tale valore centrale può essere
considerato un buon indicatore del prezzo applicato dalle major.
Si hanno infatti valori dello scarto quadratico medio che vanno dalle 300
alle 450 lire circa, attestanti quindi una dispersione dei casi intorno
al valore medio molto contenuta.
E' importante osservare che l'unica eccezione alle considerazioni effettuate
è costituita da Warner, che, per il mese di giugno 1996, presenta
un valore medio dei prezzi più basso rispetto alle altre case discografiche
e una dispersione dei prezzi intorno a tal valore medio più elevata,
a causa della temporanea assenza del ticket-tv sul CD hit considerato
dall'analisi di Grandi Numeri Srl
L'uniformità dei prezzi effettivi è ulteriormente supportata
da osservazioni relative alla precisione delle stime delle medie elaborate
da Grandi Numeri. A tal riguardo, una misura della capacità della
media campionaria di stimare il "vero" valore della popolazione di riferimento
è dato dall'ampiezza del relativo intervallo di confidenza. Si può
affermare infatti che il valore della media nella popolazione cadrà,
con una probabilità del 95%, all'interno di tale intervallo.
Se si considerano simultaneamente i cinque intervalli di confidenza
associati alle medie di ogni casa discografica, il limite inferiore più
basso e il limite superiore più elevato individuano un ulteriore
intervallo, di ampiezza maggiore, nel quale cadranno, con una probabilità
di almeno il 95%, i "veri" valori medi dei prezzi effettivi applicati dalle
case discografiche nella popolazione di riferimento.
Come illustrato dal grafico 3, riguardante il caso dei dettaglianti
nel mese di gennaio 1997, la procedura sopra descritta mostra che i veri
valori della media dei prezzi effettivi per ciascuna casa discografica,
e per l'intera popolazione, cadranno tutti in un intervallo di ampiezza
pari a 358 lire con una probabilità almeno del 95%.
[Vedi Grafico 3]
Tale esercizio è stato ripetuto per tutti i periodi di tempo considerati e in relazione sia ai grossisti che ai dettaglianti. Nella tabella seguente, contenente i valori degli intervalli in tal modo ricavati, si osserva che per i mesi di gennaio 96 e gennaio 97 le ampiezze degli intervalli sono ridotte, non superando infatti le 456 lire. Per quanto riguarda, invece, il mese di giugno 1996, a causa del valore particolarmente basso della media dei prezzi di Warner e della maggiore dispersione dei dati attorno a tale media, gli intervalli assumono dimensioni maggiori.
Tab. 12 - Intervalli nei quali ricadranno i valori delle medie di tutte le major
Dettaglianti | Grossisti | |||||
Gennaio
97 |
Giugno
96 |
Gennaio
96 |
Gennaio
97 |
Giugno
96 |
Gennaio
96 |
|
Intervalli | 22448-22806 | 21193-22798 | 22421-22805 | 21619-22075 | 20227-22038 | 21628-21859 |
Ampiezza | 358 | 1605 | 384 | 456 | 1811 | 231 |
Successivamente, la relazione di Grandi Numeri Srl ha analizzato l'allineamento generale dei prezzi effettivi, senza distinzione per casa discografica. La media generale dei prezzi al rivenditore, distinta quindi solo per tipo di distributore, mostra valori molto simili nei tre periodi di tempo considerati (tab. 13). Infatti, il campo di variazione delle medie è di circa 230 lire, sia per i dettaglianti che per i grossisti. Si osserva infine che il 50% dei prezzi praticati ai rivenditori non si allontana dalla media generale di più di 300 lire, e che l'80% non si allontana dalla media generale di più di 500 lire, mettendo ulteriormente in evidenza la generale uniformità dei prezzi.
Tab. 13 - Prezzi effettivamente praticati ai rivenditori dalle major
DETTAGLIA
|
NTI | GROSSISTI | ||||
Gennaio
97 |
Giugno
96 |
Gennaio
96 |
Gennaio
97 |
Giugno
96 |
Gennaio
96 |
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Media |
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Distribuzione | delle differen | ze dei prezzi | al rivenditore | delle medie | per classi | |
da -300 a + 300 |
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differenze > +- 300 |
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Totale |
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Relativamente poi alle singole condizioni di fornitura, e in particolare
agli sconti praticati ai rivenditori al dettaglio e all'ingrosso, le differenze
tra i valori medi rilevati per ciascuna major risultano estremamente
limitate in ciascun periodo osservato.
Infatti, si può quantificare la differenza massima tra gli sconti
medi praticati dalle case discografiche intorno all'1% per i dettaglianti
e all'1,3% per i grossisti. Ciò porta a rifiutare l'ipotesi d'uguaglianza
degli sconti medi fissati dalle cinque case discografiche. Tuttavia, data
la loro entità, le differenze osservate non si traducono in prezzi
effettivi al rivenditore sostanzialmente diversi tra le major.
Tab. 14 - Sconto % medio praticato dalle major alla rete di vendita *
Dettagl
|
ianti |
Grossi
|
sti | |||||||
bmg | emi | poly | sony | wea | bmg | emi | poly | sony | wea | |
gennaio 97 | ||||||||||
giugno 96 | ||||||||||
gennaio 96 |
*dati riservati
L'analisi ha, inoltre, messo in evidenza l'esistenza di una sostanziale uniformità anche tra le percentuali di reso di merce invenduta concessa dalle major ai rivenditori e ciò indipendentemente dalla fase temporale. Si osservano infatti delle percentuali medie di invenduto prossime al 2%-3% per i dettaglianti, e al 3%-4,5% per i grossisti.
Tab. 15 - Valore medio % di reso di merce invenduta concessa dalle major *
Dettagl
|
ianti |
Grossi
|
sti | |||||||
bmg | emi | poly | sony | wea | bmg | emi | poly | sony | wea | |
gennaio 97 | ||||||||||
giugno 96 | ||||||||||
gennaio 96 |
*dati riservati
Infine, quanto ai termini di pagamento, dall'analisi svolta dalla società Grandi Numeri si può notare come più dell'80% dei dettaglianti e più del 75% dei grossisti abbiano a disposizione un periodo compreso tra i 30 e i 60 giorni, e questo per ogni casa discografica e per ogni fase temporale considerata.
La tabella 16 riassume i risultati precedentemente esposti rapportando
il peso delle varie componenti del prezzo effettivo al valore del PPD
E' importante segnalare che diversamente da Grandi Numeri non si è
tenuto conto della variabile termini di pagamento, in quanto essa non è
calcolata sulla base del prezzo di listino, ma del fatturato realizzato
dal punto vendita.. Tale tabella mette in luce non solo la già
osservata uniformità delle componenti di prezzo, ma anche l'importanza
del PPD nella determinazione del prezzo effettivo. Si osserva infatti che
per tutte le major il PPD costituisce almeno l'86% del prezzo effettivo
al rivenditore e che i dati riportati nella tabella, a eccezione di quello
relativo allo sconto, sono totalmente allineati.
Si precisa che per quanto riguarda la percentuale di sconto si sono
presi i valori medi minimi e massimi presentati da ciascuna casa discografica
nei tre periodi di tempo considerati dall'indagine di Grandi Numeri.
Tab. 16 - Incidenza delle componenti delle componenti di prezzo e dello sconto sulla composizione del prezzo al rivenditore *
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PPD | |||||
+ ticket-TV | |||||
+ contr.resa* | |||||
- sconto | |||||
= prezzo al riv. |
|
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|
|
|
* dati parzialmente riservati
Fonte: Listini prezzi e informazioni fornite dalle major
per PPD, ticket-tv e contributo resa, nella tabella si fa riferimento
ai valori applicati nella quasi totalità dei casi dalle major.
Per la variabile sconto si è fatto riferimento ai valori rilevati
dall'Indagine statistica Grandi Numeri.
* nella tabella, il contributo resa rappresenta il 6,9%
del PPD, in quanto la percentuale del 6% indicata nel testo del provvedimento,
nella determinazione del prezzo effettivo, viene applicata a PPD e al ticket-tv.
iv. La grande distribuzione
La grande distribuzione (di seguito GDO) è un canale di vendita dei prodotti fonografici delle major che risulta in netta espansione, come mostra l'aumento della incidenza del fatturato netto realizzato dalle case discografiche sul fatturato complessivo.
Tab. 17 - Andamento della quota di fatturato delle major nel canale di vendita della GDO
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EMI |
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Sony |
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|
Warner |
|
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BMG |
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Polygram |
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Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti.
Le case discografiche riforniscono la GDO sia direttamente, che tramite
grossisti, i quali svolgono anche attività di rack jobber.
I grossisti, attraverso i loro agenti di zona, operano presso il punto-vendita
gestendo il reparto dischi.
L'assortimento titoli dei grossisti si basa per il 70-75% sul catalogo
delle major (verbale audizione di Cardinal del 21 aprile 1997).
Il tentativo di sviluppare la vendita di fonogrammi nella GDO ha portato le major a intraprendere alcune iniziative congiunte. In particolare, dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, risulta che le major hanno conferito alla società di consulenza Quantum Srl un incarico per la elaborazione di un progetto di distribuzione di supporti fonografici alla GDO. Tale società ha elaborato un documento, inviato a tutte le major nel gennaio 1995, nel quale era descritto il linguaggio informatico da utilizzare per l'invio di ordini di fornitura provenienti dalla grande distribuzione alle case discografiche (documento acquisito nel corso della ispezione effettuata presso la BMG in data 29 ottobre 1996, doc. T5).
A seguito della consulenza fornita dalla Quantum, è stata costituita
la GDO Service Srl (di seguito anche GDO Service), società che svolge
attività di rack jobber della quale la Quantum stessa è
socio al 50%. Tale società opera sulla base di contratti di mandato
non in esclusiva e senza rappresentanza, gestendo le vendite di supporti
fonografici alla grande distribuzione per conto delle major e di
due altre società discografiche, la Universal e la Tring. Nel contratto
di mandato viene precisato che l'attività di GDO Service deve essere
limitata alla fornitura di dischi alla GDO e non ad altri canali di vendita.
L'inizio del rapporto di fornitura avviene a seguito della conclusione,
da parte delle case discografiche e dei punti-vendita della GDO, di un
contratto generale di vendita con il quale vengono stabilite le varie condizioni
commerciali. GDO Service interviene come agente, a sua volta operando sulla
base di un contratto stipulato con le case discografiche.
GDO Service si differenzia dalle altre società di rack jobber,
poiché tratta esclusivamente prodotti delle case discografiche dalle
quali ha ricevuto il mandato e concede la restituzione totale dell'invenduto.
Al riguardo, allorché le major affidano i propri prodotti
ad altri rack jobber, le stesse ammettono una percentuale massima
di restituzione del prodotto rimasto invenduto intorno al 5-6%. Le altre
case discografiche, invece, accettano la restituzione totale dell'invenduto.
Quanto alla determinazione dei prezzi da praticare, dalla documentazione
prodotta da GDO Service in data 7 maggio 1997, risulta che le case discografiche
che si avvalgono della sua attività, nel contratto di mandato, hanno
apposto una specifica clausola in base alla quale la mandataria è
obbligata a proporre "gli acquisiti ai clienti solo in rigorosa conformità
alle condizioni di prezzo e di contratto e alle modalità di pagamento
che il mandante via via segnala [...]". Allo stato, GDO Service soddisfa
circa il 15% della domanda della GDO.
Peraltro, dalla documentazione acquisita, risulta che nel 1995 la Warner,
attraverso la GDO Service Srl curasse, anche per conto della EMI e della
Sony, la distribuzione di prodotti fonografici a determinati punti vendita
delle catene Rinascente ed Esselunga.
Nel corso del procedimento sono stati sentiti in audizione i rappresentanti
di alcune società della GDO: Esselunga ed Euromercato. Ambedue le
società contattate hanno sostenuto che un numero sempre più
elevato di punti-vendita si rifornisce presso GDO Service, date le condizioni
più convenienti da questo praticate rispetto agli altri concorrenti,
con particolare riguardo alle condizioni di reso incondizionato.
Le società contattate hanno inoltre affermato che le condizioni
commerciali praticate dalle major, pur essendo negoziate separatamente,
sono tra loro allineate. Nel caso di Esselunga, le condizioni di fornitura
sono identiche tra le major: [omissis]. Tale premio è
stato totalmente incondizionato per il 1996, dal momento che si trattava
del primo anno in cui Esselunga ha avuto la fornitura diretta dalle major
e ammontava al [omissis] sul fatturato realizzato a fine
anno.
v. Le altre case discografiche
1) Le case discografiche distribuite dalle major
I contratti mediante i quali il produttore fonografico originale conferisce temporaneamente per la durata della licenza al distributore uno o più diritti di sfruttamento sulle registrazioni di sua proprietà, possono essere di due tipologie: contratti di distribuzione, nei quali il licenziatario si occupa solo della stampa e/o vendita e distribuzione dei fonogrammi; contratti di licenza, in cui il licenziatario si occupa di tutte o quasi le operazioni inerenti lo sfruttamento commerciale della registrazione originale (memoria Warner del 31 gennaio 1997).
Nel corso del procedimento, sono state richieste informazioni ad alcune
case discografiche che, per la commercializzazione dei loro prodotti, si
avvalgono della rete distributiva delle major.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'affidamento a terzi della
commercializzazione dei propri prodotti trae motivo principalmente dai
notevoli costi, in termini sia economici che informatici, legati all'allestimento
e al mantenimento di una vasta ed efficiente rete di vendita (documentazione
prodotta da Cecchi Gori Music Srl e da C.E.M.E.D. Srl rispettivamente in
data 5 e 6 maggio 1997).
Le case discografiche distribuite si occupano direttamente della realizzazione
del master ed, eventualmente, dello svolgimento dell'attività
promozionale. L'attività di duplicazione dei supporti e la loro
commercializzazione e distribuzione nei vari canali della rete distributiva
spetta invece alle major.
Le condizioni contrattuali praticate dalle major si ispirano,
in sintesi, ai seguenti criteri:
- accordo in esclusiva per la duplicazione del master e per
la distribuzione del prodotto fonografico di durata biennale o triennale;
- versamento da parte della major alla casa discografica distribuita
di un minimo garantito, oltre a eventuali royalty che vengono calcolate
percentualmente sulle vendite;
- accettazione da parte della casa distribuita delle condizioni commerciali
praticate dalla major.
A quest'ultimo riguardo, risulta che "la definizione del prezzo di
vendita dei supporti da praticare al rivenditore da parte del licenziatario
viene talvolta negoziata durante le trattative contrattuali tra licenziante
e licenziatario e in sede di stipulazione dei relativi contratti. E' evidente
che, affidando la gestione commerciale dei fonogrammi al licenziatario,
la ... società deve tener conto delle condizioni generalmente praticate
dal licenziatario stesso. Tuttavia, per determinate e specifiche esigenze,
si discute con il proprio avente causa la determinazione dei prezzi e delle
categorie di appartenenza (alto prezzo, medio-basso prezzo) ..." (documentazione
prodotta da C.E.M.E.D., citata).
In altri termini, di norma, le varie componenti dei prezzi di listino
dei prodotti fonografici realizzati dalle case discografiche nonché
le condizioni di fornitura sono del medesimo ammontare di quelli praticati
dalla major. Le case discografiche distribuite, per lo più,
non dispongono di un proprio listino prezzi (cfr., a questo riguardo, anche
la documentazione prodotta da Micocci Dischitalia Editori Srl in data 2
maggio 1997, da Cinevox Record Srl, Radio Italia, Ala Bianca Group Srl
e IRMA Records Sas in data 5 maggio 1997, da Penguin Srl in data 7 maggio
1997, da NAR Sas, da Rosso di Sera in data 8 maggio 1997 e da Audioglobe
Srl e da Panarecord Dischi Palladium Srl in data 9 maggio 1997).
Tale circostanza è stata peraltro confermata da Warner nella
memoria del 31 gennaio 1997, laddove riporta che "normalmente i contratti
di licenza o distribuzione stabiliscono direttamente o demandano al licenziante
la attribuzione dei prodotti oggetto del contratto a una o a un'altra delle
fasce di prezzo dell'impresa licenziataria; le condizioni di vendita al
singolo cliente (fondamentalmente sconti e percentuali di reso consentite)
vengono invece stabilite dal licenziatario in coerenza con la politica
commerciale dallo stesso seguita".
Nei contratti di distribuzione viene inoltre specificato che il "distribuito"
riserva e riconosce espressamente al distributore il diritto esclusivo
di organizzare e di dirigere la vendita dei prodotti oggetto del contratto.
Dalla documentazione prodotta, risulta che, nel caso in cui le case discografiche distribuite sostengano gli oneri economici legati a una campagna promozionale televisiva per sostenere le vendite dei propri supporti discografici, le stesse non percepiscono l'intero ammontare del ticket-tv, ma solo una percentuale dello stesso, che può variare dal 65% al 90%. Infine, l'onere dell'invenduto è generalmente a carico delle case distribuite.
2) Le case discografiche dotate di una propria rete distributiva e le società specializzate nella distribuzione discografica
Nel corso del procedimento, sono state inviate lettere di richieste di informazioni ad alcune case discografiche che hanno una propria distribuzione o a società attive nella commercializzazione di supporti fonografici. Alcune delle società contattate sono aderenti alla FIMI e, come risulta dalla tabella che segue, praticano varie condizioni contrattuali non dissimili da quelle precedentemente illustrate a proposito delle major. Tali società, Universal e RTI, hanno iniziato a operare nella distribuzione discografica in via autonoma a partire dal 1° gennaio 1997.
Tab. 18 - Condizioni commerciali praticate dalle case discografiche dotate di distribuzione propria e dalle società di distribuzione nel 1996 **
Sconto | Term. pagam. | Reso | Contr. trasp. | Ticket-Tv | |
Associate FIMI | |||||
Universal | max 15% | 90 gg. | fino al 4% | 6% | 2.000 |
RTI | max 20% | fino a 120 gg. | 5% | 6% | 3.000 |
Non associate | FIMI | ||||
N.Fonit Cetra | max 20% | 60 gg f.m. | max 5% | infer. al 5% | 2.000 |
SAAR | varia | fino a 120 gg. | illimitato | 5% * | no |
Tring | max 30% | fino a 120 gg. | vario | no | no |
Duck Record | max 30% | fino a 150 gg. | illimitato | no | no |
Self | varia | vario | vario | no | no |
Disco Magic | varia | fino a 120 gg | illimitato | no | no |
Dig IT | varia | fino a 150 gg | illimitato | no | no |
** dati parzialmente riservati
Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle società
contattate.
* non applicato ai clienti della GDO.
Gli altri soggetti contattati, invece, praticano condizioni di fornitura
tra loro diversificate e comunque diverse da quelle praticate dalle major.
Con riguardo al contributo spese di trasporto, in particolare, soltanto
le società Nuova Fonit Cetra Spa e SAAR Srl lo applicano, ma in
misura inferiore a quella stabilita dalle major.
Nel caso di distribuzione dei prodotti di altre case discografiche,
le società contattate hanno precisato che la remunerazione consiste
in una percentuale calcolata sull'ammontare delle vendite e che non esercitano
alcuna influenza sulla decisione del prezzo di listino da praticare al
rivenditore.
V. GLI ALTRI ELEMENTI EMERSI
A. Promozione di prezzo
i. Attività promozionali svolte singolarmente
In corso d'anno, le major lanciano campagne promozionali prevalentemente
nei confronti dei rivenditori.
Le iniziative promozionali nei confronti dei rivenditori si distinguono
in "prenotazioni", adottate in occasione del lancio di nuovi prodotti,
e in "campagne promozionali" propriamente dette, che riguardano particolari
titoli del proprio repertorio o uno specifico artista. Dall'analisi della
documentazione prodotta dalle parti del procedimento, risulta che in occasione
di ciascuna campagna vengono promossi alcuni titoli per un periodo di tempo
limitato attraverso la concessione ai rivenditori di condizioni contrattuali
più favorevoli rispetto a quelle standard, in termini di sconti,
resi e condizioni di pagamento.
Le case discografiche hanno affermato che le campagne promozionali
possono avere i seguenti obiettivi: i) il lancio di un nuovo prodotto
o artista; ii) il sostegno delle vendite del repertorio; iii)
lo stimolo del sell-out nei momenti di scarsa richiesta del consumatore
finale.
L'incidenza del fatturato proveniente da vendite effettuate in occasione
di campagne promozionali sul fatturato complessivo è estremamente
variabile tra le major.
L'efficacia delle campagne promozionali da parte delle major
rispetto al fine di sostenere le vendite emerge dall'analisi degli aumenti
di queste ultime in occasioni di determinate promozioni.
Ad esempio, risulta che in occasione di due iniziative, svoltesi nel
1996, aventi a oggetto il CD di Zucchero "Spirito Divino" e consistenti
nell'accordare ai rivenditori uno sconto variabile dal [omissis]
al [omissis] in funzione dei supporti acquistati
nella prima campagna e uno sconto variabile dal [omissis] al
[omissis] nella seconda campagna, le vendite sono moltiplicate
rispetto ai valori medi usualmente registrati ( [omissis] in
un caso e aumentate di circa [omissis] nell'altro caso).
In occasione della campagna promozionale del CD di Vasco Rossi "Vita Spericolata"
svoltasi sempre nel 1996 e consistente nell'accordare ai rivenditori uno
sconto variabile dall'[omissis] al [omissis] in base
al numero di supporti acquistati, le vendite sono quadruplicate rispetto
alla media dei valori registrati negli altri mesi (documentazione prodotta
da Polygram in data 19 maggio 1997).
ii. Attività promozionali svolte congiuntamente
Occasionalmente, le case discografiche organizzano eventi promozionali
di particolare rilievo. Nel corso del procedimento, è risultato
che tali promozioni sono organizzate congiuntamente. In particolare, le
major nell'ottobre 1996 hanno realizzato una campagna promozionale
che riguardava la vendita di 150 titoli - ugualmente ripartiti tra le cinque
major, a un prezzo uniforme di vendita al pubblico pari a 29.900
lire per i CD e 19.900 lire per le musicassette - da effettuarsi presso
il I Salone della Musica di Torino (Campagna Best).
Nel corso delle audizioni le major hanno affermato che il progetto
era stato ideato dalla Polygram ed era stato oggetto di discussione in
ambito della FIMI (verbale audizione Sony del 16 dicembre 1996). Esse hanno
inoltre confermato che questa campagna è il risultato di un accordo
tra le stesse raggiunto. Tale circostanza è comprovata dal fatto
che le major hanno affidato un incarico congiunto all'agenzia Bozell-Testa-Pella-Rossetti
Spa per predisporre le attività di comunicazione riguardanti la
campagna (documentazione prodotta da Bozell in data 13 maggio 1997). Inoltre,
dal verbale dell'ispezione effettuata presso la sede della BMG-Ricordi
in data 29 ottobre 1996, risulta che "le previsioni di prezzo sono state
effettuate a livello di Direttori Commerciali, delle parti aderenti all'iniziativa".
L'accordo stabiliva che ciascuna casa avrebbe definito gli sconti in
modo da consentire la vendita al pubblico dei fonogrammi ai prezzi concordati.
Dalla documentazione acquisita risulta, inoltre, che la scelta delle
major dei titoli da vendere nell'ambito dell'iniziativa promozionale
è stata dettata dall'intento di scegliere parte del repertorio di
qualità, escludendo le novità.
Ogni casa discografica era a conoscenza dei titoli scelti dalle altre
imprese. A questo riguardo, risulta che una casa discografica intendesse
proporre un numero di titoli superiore a quello stabilito, ma sia stata
richiamata dalle altre e convinta ad adeguare la propria rosa di CD (documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso la Polygram,
doc. 71).
Successivamente, le major su proposta della Sony hanno esteso
tale iniziativa a tutto il territorio nazionale, praticando agli altri
rivenditori i medesimi sconti e consigliando il prezzo di vendita al pubblico.
Dai verbali del comitato direttivo della FIMI risulta che fin dal 1993
le major intendessero organizzare una particolare campagna promozionale
denominata "Settimana del disco". Anche la realizzazione di tale progetto
è stata avviata attraverso un incarico all'agenzia pubblicitaria
Bozell-Testa-Pella-Rossetti Spa Dai verbali del comitati direttivi della
FIMI, di tale progetto si è ripreso a parlare nella seconda metà
del 1994 con finalità operative (verbali acquisiti nel corso dell'ispezione
svolta in data 29 ottobre 1996 presso la FIMI, docc. 55-59).
Fra le altre attività promozionali svolte congiuntamente rientrano
inoltre l'organizzazione delle manifestazioni musicali, l'istituzione di
premi, la redazione di classifiche. Tali attività vengono svolte
dalle major, prevalentemente attraverso la FIMI.
B. L'attività di acquisizione degli artisti
I contratti che legano esecutori e interpreti alla società, generalmente in modo esclusivo, disciplinano: a) la durata del rapporto; b) il numero di registrazioni che le parti si impegnano a effettuare; c) la remunerazione delle prestazioni degli artisti (generalmente in percentuale sul venduto); d) le modalità di pagamento. Di norma, questi contratti non disciplinano le condizioni commerciali per la vendita del prodotto che dunque rimangono nella piena disponibilità del produttore.
Per la cessione della propria interpretazione, ai fini dell'incisione
su supporto fonografico, ciascun artista viene remunerato con un minimo
garantito e una royalty calcolata in percentuale sul prezzo di listino.
Il minimo garantito è un compenso il cui ammontare è completamente
svincolato dall'andamento delle vendite di un disco e può variare
per gli artisti noti da alcune centinaia di milioni ad alcuni miliardi
per ogni album realizzato. La royalty varia principalmente in funzione
della fama dell'artista e viene corrisposta al momento in cui il minimo
garantito già percepito dall'artista sia stato interamente recuperato
dal c.d. "maturato". L'ampia variabilità della royalty è
confermata da alcuni contratti acquisiti nel corso del procedimento emerge
che le royalties variano da un minimo del 5% a un massimo del 20-25%
e spesso sono definite come una percentuale crescente in funzione del venduto.
Inoltre, dal verbale dell'ispezione effettuata presso la sede della
BMG-Ricordi in data 29 ottobre 1996 risulta che "le royalties per
gli aventi diritto artistici variano dal 7-8% al 50% per gli artisti più
affermati". Quest'ultima percentuale, tuttavia, viene concessa solo in
occasione dei contratti di licenza, ossia quando, come spiegato nei paragrafi
successivi, la casa discografica acquisisce dall'artista la licenza per
la duplicazione del master.
Le major al momento della costituzione della FIMI hanno elaborato
un codice deontologico (o codice etico) che le impegna a non adottare comportamenti
concorrenziali attraverso la produzione di fonogrammi con la partecipazione
di artisti legati contrattualmente ad altri produttori. Il codice etico
ha il precipuo scopo di evitare il proliferare di fenomeni illegali nel
mercato discografico, problema la cui soluzione rientra tra i principali
obiettivi della FIMI sin dalla sua costituzione.
Tuttavia, la stesura iniziale del codice etico non ha esaurito il dibattito
all'interno della FIMI. Ciò emerge da una lettera della casa discografica
[omissis] (associata FIMI) del 25 luglio 1995, nella quale si afferma:
"facendo seguito al dibattito sulla 'non concorrenza tra gli associati'
qui di seguito la mia proposta". Segue la proposta della casa associata
che, tra l'altro, prevede che gli associati si impegnino a "non distrarre
ingiustificatamente artisti da altre Società e a non negoziare o
costituire rapporti aventi a oggetto prestazioni di artisti già
vincolati da obbligazioni di registrazione fonografica in esclusiva, di
proroga, di opzione o di altre analoghe, nei confronti di altri associati
aderenti o iscritti" (lettera acquisita nell'accertamento ispettivo del
29 ottobre 1996 presso la sede della FIMI, doc. 66).
Tracce di questo dibattito si possono rinvenire anche in altri documenti
acquisiti presso la FIMI che riportano la trascrizione dei comitati direttivi
dell'associazione. In particolare, dal verbale del comitato direttivo del
12 giugno 1995 a proposito del codice etico emerge che:
[omissis] (documento acquisito nel corso dell'ispezione
del 29 ottobre 1996 presso la FIMI, doc. 27).
Nel corso del procedimento, in data 19 maggio 1997, è stato ascoltato in audizione l'Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori (di seguito anche IMAIE) per accertare le modalità attraverso le quali le major competono tra loro per l'acquisizione degli artisti. L'IMAIE ha affermato che la concorrenza tra le major si verifica per lo più al momento del lancio di un nuovo talento. Invece, una volta che l'artista è affermato, non si assiste a una competizione estremamente vivace. Peraltro, nel corso dell'audizione è stato precisato che concludere contratti con le major può costituire un rischio dal momento che queste hanno rapporti contrattuali con un numero elevato di artisti e, a volte, hanno interesse a concluderne di nuovi al solo fine di evitare che un artista possa "cannibalizzare" i prodotti presenti nel repertorio venendo contattato dai concorrenti.
C. Differenziazione del prodotto
i. Compilation
Le compilation sono fonogrammi che contengono più esecuzioni
realizzate da artisti legati a diverse società fonografiche e/o
brani registrati da diversi produttori. La realizzazione di tale prodotto
richiede l'acquisizione della licenza a riprodurre brani musicali già
pubblicati da altri produttori. Le major in questo caso sono dunque
obbligate a concludere accordi tra di loro per l'acquisizione delle licenze.
Le licenze accordate dalle case discografiche sono generalmente non esclusive,
malgrado qualcuna delle parti del presente procedimento abbia affermato
che la concessione in esclusiva dell'utilizzo di un brano costituisca la
prassi del settore (memoria Warner dell'8 settembre 1997).
Per le compilation legate a particolari manifestazioni (Sanremo,
Festivalbar, ecc.) la produzione del fonogramma richiede anche l'acquisizione
della licenza per l'utilizzo del marchio presso gli organizzatori della
manifestazione.
Al riguardo, nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti alcuni
documenti che illustrano l'istituzione di un sistema di rotazione tra le
major per la produzione di compilation legate alle principali
manifestazioni musicali realizzate in Italia relativamente ai periodi 1992-97
e 1997-2000, come illustrato nella tabella 17 (documenti acquisiti nel
corso degli accertamenti ispettivi del 29 ottobre 1996 presso le sedi della
Polygram, doc. 100 e della Sony, doc. 20).
Il primo documento, che risale al 1992, risulta controfirmato per accettazione
da tutte le case discografiche interessate. In alcune sue note esplicative
sono definiti gli impegni che le case discografiche assumono, tra cui il
divieto di scambiare il repertorio con case discografiche terze rispetto
a quelle che hanno sottoscritto il documento, il divieto di pubblicare
compilation di materiale hits a eccezione di quelle specificatamente
indicate, nonché naturalmente l'obbligo a concedere la licenza dei
brani richiesti per la realizzazione delle compilation indicate
in tabella salvo eventuali vincoli di carattere contrattuale e la definizione
delle royalties reciprocamente dovute.
Tab. 19 - Sistema di rotazione delle compilation deciso dalle major *
Compilation |
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|
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Sanremo | |||||||||
Festivalbar | |||||||||
Festivalbar Dance | |||||||||
Now December | |||||||||
Love Songs | |||||||||
Numeri Uno 1 | |||||||||
Numeri Uno 2 |
* dati riservati
Fonte: documentazione raccolta nel corso delle ispezioni
del 29 ottobre 1996 effettuate presso le sedi della Polygram (doc. 100)
e della Sony (doc. 20).
Alcuni degli impegni previsti nel documento del 1992 sono stati ripresi
in bozze di accordi di licenza predisposti da alcune case discografiche
[omissis] (documentazione acquisita presso EMI nel corso
dell'ispezione del 29 ottobre 1996, doc. 44 ).
A garanzia dell'obbligo di non rilascio delle licenze a terzi, nel
testo del 1995 viene stabilito quanto segue: [omissis].
Le major hanno dato attuazione ai documenti sulle compilation, come risulta ad esempio dalla citata lettera del 18 gennaio 1996 di richiesta della EMI alla Polygram della licenza per la produzione di una compilation con il marchio del festival di Sanremo e da un fax inviato dalla Sony a EMI e CGD in data 11 maggio 1995, dal quale emerge che Sony, in attesa della formalizzazione dell'accordo sulle compilation, sottopone alle due major il preventivo degli investimenti pubblicitari in occasione del Festivalbar del 1995, manifestazione che secondo il descritto sistema di rotazione delle compilation dovrebbe essere di competenza di Sony stessa (fax acquisito presso la EMI nell'ispezione del 29 ottobre 1996, doc. 35).
ii. Il CD Singolo
Dalla documentazione acquisita, risulta che, in occasione del I Salone
della Musica di Torino nell'ottobre 1996, la FIMI ha annunciato l'intenzione
di effettuare una speciale campagna promozionale per il rilancio dei CD
Singoli, ossia della particolare tipologia di fonogrammi che contiene un
numero inferiore di brani rispetto al CD tradizionale. Al fine di individuare
le strategie commerciali e promozionali più appropriate, la Federazione
ha affidato un incarico all'agenzia pubblicitaria Bozell-Testa-Pella-Rossetti
Spa
L'agenzia di pubblicità ha prodotto un documento che riporta
la data del 9 ottobre 1996 nella cui premessa è scritto: "Forniamo
qui di seguito delle meditate proposte, che se approvate dovrebbero diventare
comuni a tutta la produzione nazionale" (documento Bozell-Testa-Pella-Rossetti,
acquisito nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso BMG, doc.
A29). Il documento è poi suddiviso in sezioni che affrontano i seguenti
argomenti: confezione, contenuti artistici, prezzo, espositore, periodo,
distribuzione, comunicazione. Con riguardo ai contenuti artistici, viene
specificato, tra l'altro, che il CD singolo dovrebbe essere composto da
tre brani.
Lo studio propone un prezzo "Al pubblico: 7.900 lire. [in quanto] sembra
essere un livello di prezzo di grande attrattività, e sufficiente
a garantire margini accettabili sia all'industria che alla distribuzione".
E. La distribuzione di supporti fonografici nei canali alternativi
La vendita dei prodotti fonografici avviene anche attraverso canali
di distribuzione alternativi a quelli specializzati ovvero la vendita per
corrispondenza e le edicole.
i. La vendita per corrispondenza
La vendita per corrispondenza, detta anche vendita Club, da parte delle
major costituisce una parte minoritaria dell'attività di
commercializzazione dei prodotti fonografici.
L'unica major che distribuisce prodotti fonografici per corrispondenza
è la BMG che dispone, tramite il gruppo di appartenenza, di una
apposita società: la Euroclub Srl
Tre delle cinque major e precisamente Polygram, Warner e Sony,
hanno costituito nel 1995 una società denominata Music Direct Italia
Srl (di seguito MDI), in esecuzione di accordi conclusi dai gruppi di appartenenza
a livello internazionale, per organizzare direttamente la vendita per corrispondenza
dei propri prodotti (verbale del consiglio di amministrazione della Warner
del 30 marzo 1995 acquisito nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996
presso la Warner, doc. 12). I risultati di MDI sono stati assai deludenti
e la società è stata posta in liquidazione.
ii. La vendita in edicola
La maggior parte dei supporti fonografici commercializzati attraverso
le edicole, che secondo i dati SIAE ammonta a circa 40 milioni di pezzi,
è prodotta da editori della carta stampata su licenza delle case
discografiche. Solo la EMI ha realizzato iniziative dirette attraverso
la pubblicazione di periodici con dischi allegati da vendere presso le
edicole.
Il prezzo di vendita è deciso dall'editore, ma le case discografiche
spesso richiedono un prezzo minimo di commercializzazione, il quale, come
si evince dall'analisi di alcuni contratti, per prodotti comparabili non
deve essere inferiore a quello di cessione praticato in altri canali. Anche
il prezzo minimo viene indicato nel contratto di licenza. I generi musicali
licenziati non riguardano mai brani musicali novità.
Sebbene le case discografiche abbiano rapporti con i singoli editori,
alcune major e, in particolare Polygram, Warner e Sony, hanno redatto
un documento denominato Gentlemen agreement (di seguito GA) relativo
alla loro modalità di presenza nel canale edicole.
[omissis].
Le vendite attraverso il canale edicole sono state oggetto di discussione
in ambito della FIMI. In particolare, risulta che nel corso del comitato
direttivo del 24 maggio 1996 sia stata discussa la possibilità di
prevedere una window, ovvero un periodo di tempo intercorrente tra
il lancio di un brano musicale nel canale tradizionale e la sua commercializzazione
in edicola (verbale del comitato direttivo acquisito nel corso dell'ispezione
del 29 ottobre 1996 presso la FIMI, doc. 30).
VI. GLI IMPEGNI ASSUNTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Con memoria pervenuta all'Autorità in data 25 luglio 1997, ovvero
prima che la società ricevesse la lettera delle risultanze istruttorie
relativa al caso in oggetto, EMI, pur contestando l'ipotesi che il proprio
comportamento fosse contrario alle norme a tutela della concorrenza e del
mercato, ha assunto gli impegni di :
- cessare la comunicazione diretta dei propri dati di vendita a FIMI;
- cessare l'applicazione a proprio favore del codice etico;
- non svolgere iniziative promozionali di carattere generale (ivi incluso
il prossimo Salone della Musica), riguardanti in particolare il prezzo
dei supporti fonografici e specificatamente la loro offerta a prezzi ridotti,
congiuntamente ad altre case discografiche;
- recedere dal contratto concluso con GDO Service e non concludere
alcun accordo con altre case discografiche per l'effettuazione di azioni
commerciali in altri canali;
- non sottoscrivere accordi per la realizzazione di compilation che
prevedano una esclusiva;
- non partecipare tramite un proprio rappresentante alle riunioni del
comitato direttivo FIMI e, al tempo stesso, a non far partecipare in qualità
di relatore propri dipendenti o rappresentanti ai c.d. "gruppi di lavoro".
Peraltro, EMI ha organizzato un incontro per spiegare e descrivere i
principi generali del diritto della concorrenza italiano e comunitario
ai propri dipendenti e ha diffuso a tal fine il documento "Politica e linee
guida in tema di concorrenza". Tale incontro ha avuto luogo in data 26
settembre 1997.
Per quanto concerne la descrizione delle attività vietate ai
sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, il citato documento espone
che potenzialmente qualsiasi cooperazione tra concorrenti può costituire
una violazione delle regole di concorrenza e pertanto deve essere trattata
con cautela. Inoltre, cita alcune attività che devono essere poste
in essere con estrema attenzione (partecipazione ad associazioni di categoria;
cooperazione nella produzione di compilation; partecipazione a iniziative
promozionali collettive; scambi di dati di mercato) e altre che invece
sono assolutamente vietate (accordi sui prezzi, intese verticali, scambi
di dati con concorrenti e divieto di importazioni parallele all'interno
della Unione Europea).
Infine, particolare riguardo ha riservato al ruolo che possono rivestire
le Associazioni di categoria nel porre in essere comportamenti vietati
dalle regole a tutela della concorrenza e alle attività di collaborazione
e di scambio di informazioni che possono essere svolte all'interno delle
stesse.
Inoltre, risulta che in data 5 settembre 1997, ovvero nella prima riunione
successiva all'invio della lettera delle risultanze istruttorie, il comitato
direttivo di FIMI abbia deliberato di non procedere all'ulteriore raccolta
dei dati relativi al fatturato degli associati, riservandosi di eventualmente
affidare tale compito a un soggetto terzo che dia ogni garanzia di adeguata
riservatezza relativamente alla divulgazione dei dati raccolti. L'Associazione
ha altresì deliberato di non porre all'ordine del giorno delle attività
deliberative dei propri organi statutari e comunque di non porre in discussione
nelle presenti sedi alcuno dei soggetti la cui trattazione da parte degli
organi FIMI è stata indicata nel provvedimento dell'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato del 28 luglio 1997 nel procedimento
I-207 come potenzialmente idoneo a integrare una eventuale violazione delle
norme antitrust (memoria prodotta da FIMI in data 9 settembre 1997).
Con delibera del 15 luglio 1997, risulta che la FIMI abbia dichiarato
non più in vigore il codice etico (memoria prodotta da Polygram
in data 15 settembre 1997).
Warner nella memoria prodotta in data 8 settembre 1997, ha comunicato
che le imprese del gruppo hanno provveduto a recedere dal rapporto di agenzia
in essere con GDO Service mediante lettere del 27 giugno 1997.
Infine, Sony, con nota del 29 settembre 1997, ha comunicato i seguenti
impegni:
- a dare attuazione alla delibera del Comitato Direttivo della FIMI,
relativa alla sospensione cautelare di ogni attività identificata
nella lettera delle risultanze istruttorie;
- a non trasmettere alla FIMI alcun dato di fatturato o altre informazioni
aventi rilevanza commerciale;
- a non scambiare, con i concorrenti, informazioni relative ai propri
bilanci, listini prezzi e altri dati commerciali;
- a recedere dal contratto di agenzia con GDO Service;
- a non promuovere, senza preventiva comunicazione e autorizzazione
dell'Autorità competente, iniziative promozionali, aventi caratteristiche
anticoncorrenziali, di concerto con altre case discografiche.
VII. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
A. La posizione delle major
Nel corso del procedimento le parti hanno richiamato l'attenzione sui seguenti elementi: i) richiesta di proroga del procedimento; ii) caratteristiche del mercato discografico e principali fattori di concorrenza; iii) politica dei prezzi, ruolo del prezzo di listino e condizioni contrattuali praticate ai rivenditori; iv) Salone della Musica; v) presupposti ai fini della sussistenza di una pratica concertata; vi) altri aspetti emersi nel corso del procedimento.
i. Richiesta di proroga del procedimento
Le case discografiche e la FIMI hanno chiesto all'Autorità di
voler prorogare il termine assegnato per presentare deduzioni e difese,
nonché, conseguentemente, il termine di chiusura del procedimento,
al fine di accordare un termine adeguato per l'esercizio del diritto di
difesa (memoria FIMI del 9 settembre 1997).
Al riguardo, le parti hanno sostenuto che, nel presente procedimento,
il termine intercorrente tra la data di comunicazione delle risultanze
istruttorie, 28 luglio 1997, e la data dell'audizione finale nonché
della produzione delle memorie conclusive, rispettivamente 10 e 15 settembre
1997, sarebbe del tutto insufficiente a garantire un adeguato contradditorio.
Ciò in considerazione del fatto che le risultanze istruttorie sono
state redatte al termine di una fase istruttoria lunga e complessa e contengono
informazioni, soprattutto di tipo statistico, di difficile e laboriosa
verifica.
Peraltro, Sony, nella memoria depositata in data 15 settembre 1997, ha contestato la circostanza che l'Autorità non avesse potuto prendere piena conoscenza delle difese delle parti prima dello svolgimento dell'audizione finale, non potendo formarsi un completo ed esatto convincimento delle tesi di tutte le parti. La stessa, inoltre, ha segnalato che la previsione di un termine successivo all'audizione finale per il deposito di ulteriori memorie consente al segnalante di depositare una memoria senza consentire alle parti indagate di replicare né per iscritto né nel corso dell'audizione finale già tenutasi. In questo modo, l'Autorità, derogando alla regola che non consente il deposito di memorie e documenti dopo l'audizione finale, ha violato il principio di contraddittorio di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 287/90, con conseguente nullità del presente procedimento.
ii. Caratteristiche del mercato e principali fattori di concorrenza
FIMI e le major hanno sostenuto, nelle memorie presentate, che
non è stata sufficientemente argomentata l'influenza che può
avere nella definizione di mercato rilevante dal punto di vista merceologico
la circostanza che i prodotti discografici sono differenziati per genere
musicale e, nell'ambito dello stesso genere musicale, per titoli. Inoltre,
sussiste una distinzione tra repertorio nazionale e internazionale. Tale
ultima distinzione, a parere della FIMI, assume un rilievo significativo
in quanto il 50% della domanda di musica in Italia è rivolta a prodotti
di origine italiana. Pertanto, le case discografiche devono investire nella
produzione nazionale, pur in presenza di una domanda esigua in termini
quantitativi, con conseguente incremento dei costi di produzione rispetto
agli altri Paesi e aumento dei prezzi.
Quanto alla definizione dell'area geografica rilevante, FIMI nella
memoria del 9 settembre 1997 ha sostenuto che, poiché i costi di
trasporto dei prodotti discografici hanno un'incidenza trascurabile sui
costi totali, il mercato potrebbe essere definito come sovranazionale,
almeno per il repertorio musicale internazionale. Nulla impedisce, infatti,
che i distributori al dettaglio si riforniscano presso i produttori europei.
Ciò è confermato dal flusso di importazioni che, secondo
la FIMI, sarebbe stato pari nel 1995 al 18% del mercato totale.
Relativamente alla struttura del mercato rilevante, FIMI e Polygram
hanno affermato che esso non presenta una elevata concentrazione, esistendo
numerosi operatori discografici di diverse dimensioni. In particolare,
FIMI, riferendosi alle percentuali di ripartizione dei diritti fonomeccanici
della SIAE, ha imputato alle major quote di mercato sicuramente
molto inferiori al 75%. Polygram ha affermato poi che la quota di mercato
delle major, calcolata rapportando il numero di pezzi per i quali
sono state rilasciate licenze di permesso generale al numero di pezzi complessivamente
venduti in tutti i canali di distribuzione, è pari solo al 41%.
Al contrario, Sony ha ritenuto che il mercato discografico sia caratterizzato
da un elevato grado di concentrazione.
Tutte le major e FIMI hanno affermato che non esistono barriere
all'entrata e che le quote di mercato delle major sono estremamente
volatili.
FIMI ha negato che la rete dei distributori al dettaglio possa costituire
un ostacolo per un nuovo entrante, in quanto i supporti fonografici, non
essendo prodotti particolarmente sofisticati o tecnologicamente avanzati,
non richiedono elevate competenze per la loro commercializzazione. Polygram
ha sottolineato come i nuovi entranti possono raggiungere il canale tradizionale
senza costi eccessivi attraverso la rete dei grossisti oppure attraverso
la rete di distribuzione dei prodotti videografici diversi dai video musicali.
L'irrilevanza di una rete di distribuzione propria, ai fini dell'ingresso
sul mercato discografico, sarebbe dimostrata dalla presenza, insieme alle
cinque major, di numerose altre case discografiche di diverse dimensioni.
La creazione di una rete di distribuzione "è esclusivamente la naturale
conseguenza di una scelta imprenditoriale di permanenza sul mercato, scelta
compiuta solo dalle major". Le altre case discografiche possono
sfruttare la rete distributiva delle major che consente, sostenendo
i soli costi variabili, la massima penetrazione sul mercato e il miglior
servizio agli esercizi commerciali (memoria Warner dell'8 settembre 1997).
Anche le spese pubblicitarie non costituiscono una barriera all'entrata,
secondo la FIMI, in quanto i gusti del pubblico sono del tutto imprevedibili
e sarebbe quindi impossibile orientare il percorso di un disco solo attraverso
la pubblicità. La parte riconosce la necessità dell'investimento
pubblicitario per la promozione del disco, ma non ritiene che in termini
assoluti possa rappresentare un ostacolo significativo.
EMI ha sostenuto che la realizzazione di musica registrata si basa
su un processo squisitamente artistico, piuttosto che industriale. Questo
implica che non vi è necessità di un investimento di capitale
iniziale significativo e non esiste una soglia minima di attività
richiesta per l'efficienza di una casa discografica. Peraltro, la natura
diversificata e volatile della domanda crea continue opportunità
per nuovi ingressi nel mercato discografico e per l'incremento rapido della
quota di mercato dei nuovi entranti.
Relativamente ai fattori di concorrenza, FIMI e le major hanno
affermato che per il singolo consumatore ciascun titolo è unico
e insostituibile. In particolare, secondo Warner e BMG l'acquisto di un
prodotto fonografico è determinato in prevalenza da motivazioni
di ordine psicologico ed è indipendentemente dai prezzi di vendita.
Pertanto, per un produttore un abbassamento dei prezzi non determina un
incremento delle vendite ma solamente una riduzione dei profitti d'impresa.
Lo sforzo del produttore, secondo BMG, è "proprio quello di collocare
il prodotto al prezzo più alto possibile che sia ancora sopportabile
alla base d'utenza cui esso di indirizza".
In definitiva, il prezzo finale di vendita dei prodotti fonografici
è un elemento servente e non determinante dell'affermazione del
prodotto.
Le major, nelle memorie presentate, hanno affermato che, in un
mercato così caratterizzato, il principale fattore di concorrenza
tra i produttori è rappresentato dall'affermazione presso il pubblico
degli artisti con i quali ciascuna di esse ha un contratto di esclusiva
per la esecuzione delle prestazioni e per la riproduzione di supporti fonografici.
Pertanto, risulta decisiva la concorrenza per l'acquisizione dei migliori
artisti. Al riguardo, Warner ed EMI sostengono che la concorrenza tra le
case discografiche è spietata e, a conferma di ciò, riportano
una breve rassegna dei principali artisti che negli ultimi anni sono passati
ad altre case discografiche.
La concorrenza tra case discografiche si esplica anche nelle attività
di marketing e di promozione, volte, da una parte, a realizzare prodotti
e confezionamenti sempre nuovi e appetibili per il pubblico e, dall'altra,
a individuare e assicurarsi le migliori azioni e campagne pubblicitarie
e promozionali.
Infine, sul fenomeno della pirateria, EMI ha sottolineato come in Italia abbia raggiunto una dimensione tanto considerevole da stravolgere il mercato e diventare una industria organizzata e diffusa. Le parti, inoltre, affermano che la pirateria non è un fenomeno imputabile all'alto prezzo dei supporti fonografici, bensì all'assenza di un'appropriata legislazione e di una effettiva tutela giudiziaria.
iii. Politica dei prezzi, ruolo del PPD e condizioni contrattuali praticate ai rivenditori
Le case discografiche hanno sostenuto che i prezzi dei dischi vengono
stabiliti sulla base delle seguenti considerazioni (cfr. in particolare
memoria di EMI del 31 gennaio 1997):
- costi sostenuti: i) minimi garantiti e royalties artistiche
versate all'artista; ii) copyright per la remunerazione del diritto
d'autore, stabilito accordi siglati tra AFI e FIMI con la SIAE; iii) recording
costs/A&R, incisione del master e costi per la ricerca e
lo sviluppo di nuovi talenti artistici; iv) fabbricazione, ovvero il pressaggio
dei supporti; v) distribuzione, ovvero il complesso delle attività
indirizzate alla movimentazione dei prodotti; vi) marketing e promozione,
migliore presentazione delle pubblicazione e strategie per il miglior sfruttamento
del catalogo.
- accantonamento per i rischi: i) anticipi dei minimi garantiti per
la remunerazione delle prestazioni degli artisti; ii) rese del prodotto
invenduto; iii) crediti; iv) stock, ovvero giacenze di magazzino.
Con riguardo allo scambio di informazioni sui prezzi e allo scambio
dei listino prezzi, le parti hanno sostenuto in un primo momento che l'invio
dei propri listini prezzo ai concorrenti non costituisce una prassi del
mercato, precisando inoltre di entrare nella disponibilità dei listini
dei loro concorrenti tramite i propri agenti di zona che li chiedono direttamente
ai punti vendita.
Successivamente, ovvero nel corso dell'audizione finale e nelle memorie
conclusive, le stesse hanno argomentato che i prezzi di listino sono di
pubblico dominio e risulta siano stati occasionalmente comunicati fra le
imprese, ma solo dopo essere stati comunicati ai rivenditori. In ogni caso,
la comunicazione dei listini non ha l'effetto di consentire a ciascuna
impresa di allinearsi alle decisioni delle concorrenti.
Ad avviso delle parti, poi, i verbali del Comitato Direttivo citati
nelle risultanze istruttorie indicherebbero che sono state scambiate solo
opinioni su argomenti di interesse generale, senza che siano stati fornite
informazioni che potessero consentire agli altri partecipanti di trarre
indicazioni sulle strategie commerciali e sui prezzi effettivamente praticati
dalle imprese. Dalla lettura delle trascrizioni traspare che le descrizioni
sull'andamento dei prezzi dei CD riguardavano in via generale la loro evoluzione
storica, al fine di combattere, nell'interesse dell'industria, la campagna
di disinformazione che attribuisce all'industria responsabilità
inesistenti sul livello eccessivo dei prezzi. Inoltre, si trattava di discussioni
sulla determinazione del prezzo al consumatore finale nei diversi canali
distributivi. I verbali non possono pertanto costituire prova di scambi
di informazioni riservate e rilevanti (memoria FIMI del 9 settembre 1997).
Peraltro, le trascrizioni e le bozze delle riunioni dei Comitati Direttivi
rinvenute presso la sede di FIMI rappresentano documenti non ufficiali,
che non sono mai stati verificati e sottoscritti da soggetti aventi rappresentanza
legale della società e il cui contenuto è peraltro incomprensibile.
Pertanto il loro uso nelle risultanze istruttorie sarebbe illegittimo.
Con riguardo alla raccolta ed elaborazione da parte della FIMI dei dati
di mercato mensili, le parti hanno sostenuto che tale attività aveva
le seguenti finalità: i) fornire all'IFPI informazioni circa
l'andamento del mercato discografico nazionale e individuare il contributo
annuo che la FIMI paga all'Associazione europea; ii) pubblicare
i dati di mercato annuali sul mensile Trade Home Entertainment;
iii) fornire una stima delle effettive quote di mercato dei diversi
produttori al fine di verificare i dati della SIAE relativi alla ripartizione
dei diritti tra le case discografiche; iv) infine, determinare il
contributo annuale che le case discografiche devono versare alla FIMI e
raccogliere una serie di informazioni da parte di ciascuna impresa circa
le sue dimensioni, la sua capacità produttiva e le attività
svolte.
Le major hanno affermato di avere conoscenza esclusivamente
dei dati relativi alla propria casa discografica e di quelli in forma aggregata.
Anche i membri del comitato direttivo non hanno accesso ai dati disaggregati
relativi a società diverse da quella di appartenenza.
Relativamente ai tabulati contenenti i dati disaggregati presenti nella
sede della Warner di Redecesio di Segrate, la società ha sostenuto,
da ultimo nell'audizione finale del 10 settembre 1997, che tali documenti
provengono dall'archivio personale del Dott. Caccia Dominioni, in qualità
di presidente della FIMI e garante della correttezza della elaborazione
di tali dati e della loro riservatezza.
Le parti hanno sostenuto che la circostanza che i dati raccolti dalla
FIMI sul valore e sulla quantità dei prodotti venduti da ciascuna
impresa mensilmente sarebbero stati oggetto di scambio tra le società
non è stato provato. Inoltre, i dati in questione non possono costituire
una informazione particolarmente rilevante sotto il profilo concorrenziale,
dal momento che non consentono, se non in maniera complessiva, di disaggregare
il dato per ciascuna etichetta di proprietà o in licenza.
Anche l'uso che le case discografiche fanno di tali tabulati non ha
rilevanza dal punto di vista della concorrenza. Le discussioni dei dati
sulle vendite avvenute tra le major aveva quale unica funzione quella
di rivedere i parametri associativi (memoria FIMI del 9 settembre 1997).
A questo riguardo, EMI sottolinea invece che la discussione tra le major
riguardava solo la metodologia di rilevazione dei dati e non il loro merito.
Relativamente ai comportamenti di mercato, le case discografiche e la
FIMI hanno sostenuto nel corso del procedimento che i PPD hanno livelli
differenti sia all'interno di una medesima casa discografica sia tra case
discografiche. L'Associazione e Warner hanno, tuttavia, riconosciuto che,
malgrado la difformità delle politiche di prezzo delle case discografiche,
si verifica una tendenza all'allineamento dei prezzi di listino, che troverebbe
una spiegazione nella struttura oligopolistica del mercato, la quale spinge
gli operatori a comportamenti spesso paralleli. Inoltre, la tendenza a
fissare il PPD a un livello standard corrispondente, per gli artisti più
affermati, alla fascia più elevata sarebbe dovuta alla impossibilità
di collegare la fascia di prezzo prescelta per ciascun disco di nuova uscita
alle previsioni circa il suo andamento, stante la difficoltà di
formulare previsioni attendibili al riguardo.
Peraltro, le parti hanno sostenuto che il PPD rappresenta semplicemente
il riferimento per la determinazione del diritto fonomeccanico da versare
alla SIAE, e costituisce la base di calcolo per la determinazione del compenso
spettante agli artisti interpreti e/o esecutori del brano registrato (cfr.,
memoria Warner del 31 gennaio 1997).
Esso, in ogni caso, non rispecchia affatto il "prezzo di vendita agli
esercizi commerciali" ma costituisce una semplice base di partenza per
la determinazione delle condizioni di fornitura dei supporti fonografici
ai rivenditori, che sono estremamente variabili sia tra i differenti punti
vendita del canale specializzato e della GDO sia nei confronti di un medesimo
rivenditore.
Infatti, seppure all'inizio di ogni anno vengano stabilite nei confronti
della clientela le c.d. "condizioni anagrafiche", ovvero le condizioni
base praticate a ciascun cliente, le case discografiche lanciano numerose
campagne promozionali, legate a singoli prodotti o avvenimenti, che hanno
lo scopo di incentivare il rivenditore all'acquisto, che si avvicendano
nel corso di un anno.
A questo riguardo, le case discografiche hanno sostenuto che gli sconti
costituiscono il principale terreno sul quale si esplica la concorrenza
tra le case discografiche sul fronte dei prezzi. In particolare, FIMI nel
corso dell'audizione finale ha chiarito come i rivenditori siano estremamente
sensibili a miglioramenti delle condizioni di sconto che possono considerevolmente
incidere sulle loro decisioni di acquisto.
In tal senso, una pratica concordata non potrebbe essere limitata ai
prezzi di listino, ma dovrebbe essere estesa anche ai prezzi effettivi.
Infatti, le imprese, pur in presenza di accordi sui prezzi di listino,
potrebbero adottare comportamenti devianti, concedendo occultamente ai
propri rivenditori sconti o altre condizioni contrattuali particolarmente
favorevoli e vanificando in tal modo i risultati del cartello. Nel caso
di specie, sarebbe necessario un accordo tra case discografiche avente
a oggetto gli sconti e quindi i prezzi effettivi, circostanza molto difficile
da attuare poiché, dato il numero elevato di rivenditori e di tipologie
di supporti fonografici, richiederebbe costi eccessivamente elevati sia
per raggiungere l'accordo che soprattutto per controllare gli eventuali
comportamenti devianti.
D'altro canto, al fine di sostenere l'esistenza di una pratica concordata
occorrerebbe dimostrare che, in assenza di un tacito accordo sotteso alla
pratica comune, ciascuna impresa avrebbe interesse ad abbassare il prezzo
da lei praticato al di sotto di quello praticato dai concorrenti, mettendo
così in moto quel processo di progressive riduzioni del prezzo che
dovrebbe condurre il prezzo di mercato al suo livello concorrenziale. Tuttavia,
nel corso del procedimento istruttorio non è stato provato che quello
discografico è "naturalmente" un mercato concorrenziale.
In ordine alla contestazione riguardante l'uniformità della struttura dei prezzi, FIMI ha affermato che non ha alcun senso estendere l'ipotesi della pratica concordata alla struttura del prezzo, intesa come comprensiva del PPD, del ticket-tv e del contributo resa. Infatti, l'inserimento delle due ultime componenti è dovuto a due distinti accordi conclusi con la SIAE (esplicito nel caso del ticket-tv e implicito nel caso del contributo resa) che consentono di non pagare su questi due addendi le royalties dovute ai titolari del diritto d'autore. Questa circostanza spiega non solo la presenza delle due componenti ma anche l'allineamento delle stesse ai massimi consentiti.
Sulla stessa linea, con riguardo al ticket-tv, Sony ha affermato
che l'inserimento di tale componente di prezzo, individuata nella percentuale
del 15% del PPD, consegue alla conclusione del contratto di licenza generale
con la SIAE. L'applicazione della percentuale massima rientra nella prassi
del mercato e consente di diminuire il contributo da versare alla SIAE
e di mantenere più bassi i prezzi. Un comportamento differenziato
sul mercato indurrebbe la SIAE a escludere definitivamente il ticket-tv
dalle componenti di prezzo non imponibili.
Warner, invece, ha spiegato la standardizzazione del ticket-tv
con il fatto che la casa discografica non è in grado di stabilire
in anticipo quante copie venderà di un disco per il quale ha fatto
promozione televisiva e conseguentemente non potrà calibrare l'importo
di tale componente del prezzo sull'investimento pubblicitario fatto in
relazione al singolo disco.
Peraltro, non sempre le case discografiche parti del presente procedimento
applicherebbero il ticket-tv al PPD. A questo riguardo, Warner ha
precisato di applicare il ticket-tv sul prezzo di pochissimi supporti.
Nella fascia alto prezzo, nel 1996, solo 14 dischi su circa 350 hanno il
ticket-tv, che, peraltro ha un diverso ammontare che varia dalle 2000
alle 3000 lire.
Il ticket-tv non influisce sul prezzo di vendita del fonogramma,
in quanto ha la funzione di consentire alla casa discografica il recupero
dei costi di promozione televisiva, ma non viene chiesto ai rivenditori
oltre il normale prezzo di vendita. Anzi la sua previsione ha l'effetto
di diminuire i costi di vendita.
Il livello del ticket-tv e del contributo resa non è
peraltro allineato tra le major se non nel 1996.
Con particolare riguardo al contributo per le spese di trasporto e di
imballaggio, le case discografiche hanno affermato che l'introduzione di
tale componente di prezzo costituisce una consuetudine commerciale del
settore (memoria Warner del 31 gennaio 1997).
In particolare, Sony ha giustificato l'inserimento di tale componente
di prezzo con la possibilità di beneficiare dell'assoggettamento
a una aliquota IVA inferiore a quella alla quale sono assoggettati i prezzi
dei dischi. Un tale differente regime sarebbe ammesso dall'Amministrazione
Finanziaria nella misura in cui costituisce una prassi generalizzata del
settore.
L'entità del contributo costituisce il valore massimo "che il
mercato può sostenere" (verbale audizione della Sony del 16 dicembre
1996 e memoria della Warner del 31 gennaio 1997).
FIMI ha, inoltre, sostenuto che il contributo resa viene adottato da
altre case discografiche e non solo dalle major. A questo riguardo
ricorda che nelle stesse risultanze istruttorie viene riportato che tale
componente di prezzo viene utilizzata da Nuova Fonit Cetra, RTI, Universal
e SAAR.
Con riguardo a tale componente di prezzo, le parti hanno sostenuto che la lettera di verifica rinvenuta nel corso dell'accertamento ispettivo effettuato in sede FIMI si riferisce a un controllo tendente ad accertare se le modalità di comunicazione dei dati inviate dalle aziende periodicamente alla FIMI erano idonee a produrre dei dati migliori o più affidabili di quelli raccolti fino a quel momento. La lettera peraltro costituisce l'unico documento in tal senso rinvenuto nel corso del procedimento istruttorio. In sostanza, tale lettera dovrebbe essere interpretata come un forma di controllo svolto dalla FIMI con l'obiettivo di limitare il livello della percentuale richiesta dalle major come contributo di resa.
Infine, le parti hanno obiettato che la costituzione della FIMI risale al 1992, mentre la pratica concordata contestata viene fatta iniziare dal 1991. Pertanto, l'Associazione non può avere assunto un ruolo centrale di messa in opera di un'infrazione che aveva già avuto inizio.
iv. Salone della Musica
Le case discografiche hanno affermato che l'iniziativa di vendere 30
titoli del proprio catalogo a un prezzo inferiore a quello normalmente
praticato è stata adottata in seguito alle polemiche sull'elevato
livello dei prezzi di vendita dei supporti fonografici e ha rappresentato
un tentativo di rivitalizzare un settore in crisi.
In particolare, la Polygram ha affermato di non aver concordato i termini
dell'iniziativa con le altre case discografiche. Tuttavia, dalla memoria
di Sony del 15 settembre 1997, emerge che FIMI è stata ideatrice
e promotrice di tale accordo. Anzi la stessa Associazione avrebbe proposto
alle major di conferire un incarico congiunto all'agenzia di pubblicità
per lo studio della strategia di comunicazione più incisiva.
Le parti hanno precisato che la scelta dei titoli è avvenuta autonomamente da ciascuna casa discografica e che sono stati selezionati per lo più titoli del catalogo di un certo interesse e di artisti importanti, proprio al fine di stimolare il consumatore, escludendo le novità. Infine, ciascuna azienda, autonomamente e in rapporto alle proprie politiche commerciali, ha stabilito sconti tali da consentire ai dettaglianti di vendere ai prezzi indicati.
Tuttavia, le case discografiche e la FIMI, nelle loro memorie conclusive, hanno sostenuto che l'iniziativa "Best a prezzi bestiali" non può aver avuto per oggetto o per effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza, in quanto la finalità perseguita era unicamente la promozione del prodotto disco e non già la promozione di determinati supporti o di una determinata casa discografica. Inoltre, l'iniziativa ha avuto durata limitata al solo mese di ottobre, con indubbio vantaggio ai consumatori che hanno acquistato prodotti di elevato livello qualitativo a prezzi largamente inferiori a quelli normalmente praticati. Infine, le case discografiche partecipanti potevano effettuare iniziative promozionali anche in concomitanza con quella collettiva.
v. Presupposti ai fini della sussistenza di una pratica concertata
Le parti hanno ricordato che la pratica concordata è una forma
di coordinamento dell'attività delle imprese che, senza essere spinta
sino alla attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole
collaborazione tra le imprese stesse a danno della concorrenza (sentenze
della Corte di Giustizia del 14 luglio 1972, causa n. 57/69, ICI/Commissione
e del 14 dicembre 1981, causa n. 172/80, Zuchner/Bayerische Vereinsbank).
In altri termini, ai fini della configurabilità di una simile fattispecie,
è necessario che il comportamento uniforme sia dovuto non a decisioni
indipendenti delle imprese che si adeguano intelligentemente al comportamento
dei loro concorrenti, ma a forme di concertazione che consentano alle stesse
di adottare comportamenti diversi da quelli che avrebbero adottato in via
indipendente.
Le case discografiche hanno escluso che nel presente procedimento si
verta in materia di pratiche concordate, in quanto, in un mercato oligopolistico,
quale quello in esame, un semplice parallelismo, anche se cosciente, non
permette di far presumere l'esistenza, a monte, di una volontà concordata
(memoria EMI del 9 settembre 1997). Pertanto, l'onere di provare che le
imprese seguono un comportamento uniforme diverso da quello concorrenziale
e che lo stesso è reso possibile da forme di concertazione grava
sull'Autorità. Ciò permette di concludere che, in assenza
di tale prova, un eventuale ampio parallelismo dei comportamenti è
necessariamente il risultato di un normale equilibrio competitivo del mercato.
A questo riguardo, le parti hanno precisato che, ai fini della sussistenza
di una ipotesi di pratica concordata, la giurisprudenza comunitaria impone
che i comportamenti contestati debbano trovare quale unica spiegazione
una preventiva concertazione. Al contrario, gli elementi indicati nelle
risultanze istruttorie non danno luogo a presunzioni gravi precise e concordanti
tali da provare l'esistenza di una concertazione di comportamenti tra le
case discografiche convenute (provvedimento dell'Autorità n. 5084
del 12 giugno 1997, vetro cavo, Boll. n. 24/97). La tesi di una
uniformità di comportamento dovuta a precedenti intese intercorrenti
tra le parti sarebbe stata ottenuta "utilizzando la tecnica delle presunzioni,
affastellando una serie di caratteristiche del mercato discografico nel
tentativo di creare l'impressione dell'esistenza di un humus favorevole
al crearsi delle intese tra concorrenti" (memoria Sony del 15 settembre
1997).
FIMI, nella memoria del 9 settembre 1997, ha sostenuto che le risultanze
istruttorie non chiariscono quale addebito specifico viene mosso nei confronti
della Associazione, dal momento che la stessa viene più volte indicata
quale "luogo ideale nel quale le case discografiche possono scambiare informazioni"
ovvero "il tramite" attraverso cui si sarebbero realizzate le presunte
pratiche concordate di alcune imprese aderenti. Tuttavia, nessuna specifica
decisione di FIMI viene indicata come oggetto di autonoma censura di illiceità.
Tale elemento sarebbe dovuto alla circostanza che è impossibile
poter ravvisare il coinvolgimento di un soggetto che non è un'impresa,
ma un'associazione di imprese, in una fattispecie collusiva a titolo di
partecipazione a una concertazione: "o si è in presenza di uno o
più atti, anche non giuridicamente sanzionabili, ma che comunque
esprimano la volontà di tale soggetto nei confronti dei propri associati,
e allora si verterà in una ipotesi di deliberazione di associazione
di imprese, espressamente prevista dall'articolo 2 della legge n. 287/90;
o, al limite, esiste un accordo tra detto soggetto e le proprie associate
a oggetto od effetto concorrenziale ; oppure non si vede a quale titolo
una associazione di imprese possa essere destinataria di un provvedimento
sanzionatorio per una pratica concordata tra (per di più) alcune
delle proprie associate, in assenza di qualunque espressione di volontà
della stessa a tale pratica comunque riconducibile".
Dalle risultanze istruttorie emergerebbe che non è possibile
attribuire alla FIMI alcuna partecipazione alle intese contestate, né
in via diretta né in qualità di garante del presunto accordo.
Al più, l'Associazione sarebbe stata utilizzata dalle imprese quale
luogo per la definizione o la gestione delle presunte pratiche collusive,
dal momento che alcuni componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione
ricoprono cariche direttive nelle imprese coinvolte nel procedimento. A
tale riguardo, la FIMI ha citato una decisione della Commissione CE che
ha concluso in questo senso (Decisione della Commissione n. 89/515/CE del
2 agosto 1989, caso n. IV/31553, rete metallica elettrosaldata).
vi. Altri aspetti emersi nel corso del procedimento
Preliminarmente, occorre osservare che le parti hanno contestato l'inserimento nelle risultanze istruttorie degli elementi emersi nel corso del presente procedimento istruttorio non inerenti le contestazioni formulate nel provvedimento di apertura dell'istruttoria del 24 ottobre 1996, riguardante concertazioni di prezzo (accordi su temi quali compilation, rilancio del CD Singolo, codice etico). In particolare, le major e la FIMI hanno argomentato che, in questo modo, l'Autorità avrebbe formulato ulteriori e nutritissime serie di contestazioni del tutto nuove, senza comunicare nei modi stabiliti dalla legge l'avvenuto ampliamento del thema decidendum. La mancata comunicazione dell'ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria costituirebbe una violazione dell'articolo 14 della citata legge, laddove tale norma subordina la possibilità dell'Autorità di svolgere indagini su una specifica presunta violazione della normativa antitrust alla previa sua comunicazione alle parti interessate. Le stesse hanno chiesto di voler aprire un nuovo procedimento istruttorio in relazione a queste ipotesi di addebito.
Con riguardo alle informazioni che le major hanno avuto modo
di scambiarsi sia direttamente che all'interno della FIMI, le parti hanno
sostenuto che tale attività assume interesse dal punto di vista
del diritto della concorrenza solo nella misura in cui verte su informazioni
riservate e rilevanti per le strategie delle imprese, ovvero riguardanti
prezzi e condizioni commerciali riservate. Warner ha anche precisato che
lo scambio di informazioni tra imprese non ha di per sé effetti
anticoncorrenziali ma può favorire il verificarsi di una delle condizioni
dei mercati concorrenziali, ovvero la trasparenza. Infatti, la conoscenza
dei dati relativi all'andamento del mercato è presupposto per la
programmazione dell'attività di impresa e per lo svolgimento di
una concorrenza efficiente (cfr. settima relazione sulla politica della
concorrenza della Commissione CE). La società ha anche riportato
che la Commissione ha ritenuto in contrasto con l'articolo 85 del Trattato
lo scambio di informazioni di carattere confidenziale, in ragione della
loro rilevanza e sensibilità, nella misura in cui consentano di
individuare la posizione e la strategia di mercato dei singoli concorrenti
(cfr., tra tutte, decisione Commissione CE del 2 dicembre 1986, n. 87/1/CE,
caso n. IV/31128, Acidi grassi).
Nelle risultanze istruttorie, invece, si farebbe riferimento a scambi
di informazioni su elementi non confidenziali e irrilevanti che non sono
idonei a costituire indizi di una pratica concordata (audizione finale
del 10 settembre 1997).
Con riguardo alla redazione del codice etico, le case discografiche
hanno affermato che la FIMI è stata costituita nel 1992 al fine
prevalente di affrontare le problematiche inerenti il mercato discografico
e di rafforzare la lotta contro la pirateria attraverso strumenti efficaci
(verbale audizione Sony del 16 dicembre 1996). Per questo motivo, le case
discografiche ad essa aderenti, hanno adottato un codice etico che ha il
precipuo scopo di evitare il proliferare di fenomeni illegali nel mercato
discografico.
Le parti hanno sostenuto che tale documento aveva per oggetto norme
di comportamento alle quali tutti gli associati erano tenuti obbligatoriamente
ad attenersi poiché previste anche da principi giuridici derivanti
dall'ordinamento, o in via di recepimento da parte dello stesso, o dall'elaborazione
giurisprudenziale.
Pertanto, il codice etico non aggiunge niente all'ordinamento, se non
un invito delle parti al rispetto delle regole di correttezza e non è
contrario alle norme della legge a tutela della concorrenza. Il codice
etico, che non avrebbe mai avuto attuazione, è stato abrogato in
data 15 luglio 1997 dall'Assemblea della FIMI.
Con riguardo alle compilation, Warner ha sostenuto che scopo
degli accordi in questione è quello di realizzare fonogrammi che
contengono esecuzioni realizzate da artisti legati a diverse società
fonografiche e/o brani registrati da diversi produttori che altrimenti
non sarebbe possibile ottenere. L'accordo che introduce una forma di rotazione
tra le major per la realizzazione delle singole compilation relative
a manifestazioni canore trova la sua giustificazione nel fatto che chi
realizza tale supporto fonografico gode di notevoli vantaggi aggiuntivi
rispetto alle altre case discografiche che si limitano a concedere in licenza
le registrazioni di loro rispettiva proprietà. Pertanto, ciascuna
azienda concede le proprie registrazioni per la realizzazione di una compilation
di punta solo se ha la certezza in futuro di potere essa stessa realizzare
un prodotto analogo.
Sempre con riguardo a questo particolare prodotto, le major da
una parte hanno evidenziato i benefici di cui gode il consumatore finale
che in questo modo ha a disposizione una maggiore varietà di prodotti
sul mercato. Dall'altra, hanno specificato che negli ultimi anni case discografiche
diverse dalle major hanno immesso sul mercato compilation
relative a manifestazioni musicali, al contrario di quanto previsto dall'accordo.
Infine, con riguardo al CD Singolo, Warner e FIMI hanno sostenuto che tale prodotto riveste una grandissima importanza in tutto il mondo tranne che in Italia. I tentativi individuali di lancio di questo prodotto da parte delle major hanno avuto sempre esiti scoraggianti. La FIMI quindi ha deciso di commissionare uno studio a una società di consulenza per l'introduzione del CD Singolo sul mercato nazionale. Tale iniziativa non ha avuto alcun seguito.
Con riguardo alle iniziative in atto o in procinto di essere realizzate
congiuntamente inerenti la distribuzione di prodotti fonografici in canali
distributivi diversi da quello specializzato, le parti hanno spiegato che
il loro obiettivo era di ampliare la rete distributiva dei prodotti fonografici
e di sfruttare la stessa in tutte le sue potenzialità, tenendo conto
comunque delle caratteristiche dei singoli canali che la compongono.
In particolare, è intenzione delle case discografiche aumentare
il proprio grado di penetrazione nella GDO.
In questo ambito, si colloca l'incarico conferito alla Quantum, che
ha elaborato su base informatica un modello di funzionamento che permettesse
lo svolgimento del rapporto di fornitura tra casa discografica e punto
vendita. Le case discografiche hanno comunque precisato che i rapporti
con la GDO sono stati mantenuti autonomamente e che soltanto Warner ha
provveduto alla distribuzione dei prodotti Sony ed EMI presso i punti vendita
poiché tali società non erano ancora attrezzate dal punto
di vista informatico per operare direttamente.
Infine, con riguardo al Gentlemen agreement in corso di definizione
tra Sony, Polygram e Warner, le parti hanno precisato che si tratta di
una bozza elaborata dagli uffici commerciali che non ha avuto alcun seguito.
Il documento in questione rispondeva all'esigenza di evitare fenomeni
di concorrenza non corretta tra soggetti presenti nei diversi canali distributivi.
A tal fine, le parti hanno inserito previsioni in ordine alla definizione
del prezzo al pubblico.
B. La posizione di Vendomusica
L'Associazione Vendomusica ha espresso la propria posizione in occasione
delle audizioni del 4 dicembre 1996 e del 15 aprile 1997 e nelle memorie
del 19 dicembre 1996, del 7 aprile 1997 e del 15 settembre 1997.
Essa ha in primo luogo contestato la scarsa rilevanza attribuita dalle
major al PPD, che rappresenta un prezzo vincolante dal quale prende
l'avvio la negoziazione delle condizioni di fornitura ai dettaglianti.
L'Associazione ritiene incomprensibile che, a fronte della estrema variabilità
degli investimenti finanziari e dei costi aziendali sostenuti per la produzione,
commercializzazione, distribuzione e promozione di ciascun prodotto discografico,
vi siano PPD identici per tutti i CD ad alto prezzo, indipendentemente
dalla fama dell'artista o dall'interpretazione cui si riferiscono. Tale
uniformità esiste non solo all'interno di ciascuna casa discografica,
ma anche fra tutte le major. Vendomusica afferma che una maggiore
differenziazione di prezzo tra i prodotti-novità, ossia nella linea
ad alto prezzo, avrebbe un impatto forte e molto positivo sul volume delle
vendite.
Secondo Vendomusica, il mercato discografico presenta diverse barriere all'entrata per i nuovi produttori. In particolare, una prima barriera è costituita dall'acquisizione degli artisti/esecutori, per il cui ingaggio sono necessarie notevoli risorse finanziarie. Anche nella fase di registrazione dei supporti fonografici, la possibilità di effettuare registrazioni di particolare pregio rende necessaria la disponibilità di studi di registrazione, apparecchiature d'avanguardia e personale tecnico specializzato. Un ulteriore barriera all'entrata è costituita dalle spese di promozione del prodotto fonografico, in quanto da esse dipende l'accrescimento della conoscenza e della notorietà dell'artista. Anche la rete di distribuzione, data la sua estrema disomogeneità sul territorio, può costituire una barriera all'entrata per un nuovo operatore.
Vendomusica ha osservato che la percentuale richiesta a titolo di contributo
spese di trasporto e imballaggio risulta omogenea per tutte le case discografiche
ed è di entità estremamente elevata rispetto ai costi effettivi
di trasporto e imballaggio dalle stesse sostenuti. Inoltre, tale percentuale
viene applicata al fatturato lordo, ossia comprensivo anche del valore
del ticket-tv. Il ticket-tv viene applicato anche in mancanza
di campagne promozionali attraverso il canale televisivo e dà luogo
a proventi aggiuntivi rispetto a quelli del PPD in quanto non esiste alcuna
equivalenza tra gli investimenti finanziari in campagne promozionali e
gli introiti derivanti dalla applicazione dello stesso.
Gli elementi che contribuiscono alla formazione del prezzo sono determinati
in modo uniforme tra le major. L'Associazione riporta che le differenze
riscontrabili nelle condizioni praticate ai punti vendita non significano
comunque mancanza di comportamenti uniformi tra le major. Infatti,
le case discografiche, nella negoziazione con i rivenditori, partono comunque
da una base uniforme.
Vendomusica ha affermato che le case discografiche non aderenti alla
FIMI adottano delle politiche commerciali estremamente differenziate rispetto
a quelle in precedenza indicate. In primo luogo, il PPD praticato al rivenditore
è inferiore. Inoltre, non esistono le condizioni relative al pagamento
del ticket-tv e del contributo per trasporto e imballaggio. Alcune case
discografiche accettano le restituzioni senza restrizioni e/o operano in
conto deposito. Le case discografiche che passano da AFI a FIMI modificano
le proprie condizioni, applicando quelle stabilite all'interno di questa
associazione.
Ciò significa che le condizioni commerciali delle major
sono artificiose e non dipendono dalle caratteristiche del mercato.
Infine, Vendomusica contesta la circostanza che esista concorrenza tra
le major nell'acquisizione dei diritti, in quanto non vi sono molti
spostamenti di artisti da una major all'altra. Di solito, l'acquisizione
di un artista avviene solo alla scadenza del contratto che lega tale artista
a un'altra casa discografica.
VIII. VALUTAZIONE GIURIDICA
A. Richiesta di proroga dei termini di chiusura del procedimento
Nelle memorie conclusive le case discografiche e la FIMI hanno chiesto
una proroga dei termini di chiusura del presente procedimento affinchè
venga loro riconosciuta la facoltà di esercitare adeguatamente il
diritto di difesa.
Preliminarmente, giova osservare che le parti sono state messe in grado
di esercitare con pienezza i diritti di difesa secondo le modalità
previste dalla legge n. 287/90 e dal D.P.R. n. 461/91. Tuttavia, esse hanno
sin dall'inizio rinunciato all'esercizio del diritto di essere sentiti
in audizione loro riconosciuto dall'articolo 14, comma 1, della legge n.
287/90 e solo alcune di esse si sono riservate di esercitare tale diritto
successivamente alla comunicazione della lettera delle risultanze istruttorie.
Inoltre, nel corso del presente procedimento, le stesse hanno più
volte esercitato la facoltà di accedere ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 14 della citata legge.
Peraltro, il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato
due volte, da ultimo con provvedimento del 29 maggio 1997, su esplicita
richiesta delle parti.
Relativamente alla asserita brevità del termine accordato alle
parti per organizzare la propria difesa successivamente alla comunicazione
della lettera delle risultanze istruttorie, occorre sottolineare che sono
stati loro riconosciuti oltre 45 giorni (28 luglio-15 settembre).
Un termine di 45 giorni è perfettamente coerente con quanto
stabilito dall'articolo 7, comma 3, del DPR 10 settembre 1991, n. 461,
laddove precisa che, ai fini dell'esercizio della facoltà di essere
sentiti prima della chiusura dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della
legge n. 287/90, l'Autorità deve comunicare almeno 15 giorni prima
... il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria.
Con riguardo alla obiezione sollevata da Sony, secondo la quale l'accoglimento da parte dell'Autorità di memorie e documenti dopo l'audizione finale, determinerebbe una violazione del principio di contraddittorio di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 287/90, va osservato che nel caso di specie, l'Associazione segnalante, nella sua memoria conclusiva ha precisato gli argomenti già esposti nel corso dell'audizione finale, come peraltro anticipato in quella sede, non fornendo alcune nuova evidenza documentale che potesse rappresentare una nuova ipotesi di violazione per le parti.
Per i motivi suesposti, l'Autorità ritiene di non poter accogliere l'istanza formulata dalle parti e in merito alla proroga dei termini dello stesso.
B. Esistenza di una pratica concordata sui prezzi e sua lesività
Warner-CGD, Polygram, EMI, BMG e Sony sono imprese ai sensi dell'articolo
2, comma 1, della legge n. 287/90. FIMI è un'associazione di imprese
ai sensi del medesimo articolo.
Gli elementi emersi nel corso del procedimento istruttorio inducono
a ritenere che i comportamenti di Warner-CGD, Polygram, EMI, BMG e Sony,
anche per il tramite della FIMI, sono il frutto di una pratica concertata
qualificabile come intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
n. 287/90.
Al riguardo, va precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo
2 della legge citata non è necessaria la sussistenza di un accordo
esplicito, in quanto la disposizione prevede anche le pratiche concordate,
le quali, "corrispondono a una forma di coordinamento che, senza essere
spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce una
consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza,
collaborazione la quale porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti
a quelle normali del mercato [...]" (giurisprudenza comunitaria consolidata,
a partire dalla sentenza Corte di Giustizia 16 dicembre 1975, Cooperatieve
Vereniging Suiker Unie U.A. e altri/Commissione C.E., cause riunite
40/73 e altre, punto 26). "Detta collaborazione di fatto costituisce, in
particolare, una pratica concordata allorché consente agli interessati
di cristallizzare le posizioni acquisite" (ibidem, punto 27).
Quanto alla prova dell'esistenza di una pratica concordata, la giurisprudenza
comunitaria ha avuto modo di affermare che in mancanza di documenti che
provino direttamente la concertazione fra i produttori interessati, è
necessario accertare se i comportamenti "costituiscano un complesso d'indizi
seri, precisi e concordanti di una previa concertazione" tesa a eliminare
in anticipo ogni incertezza relativa al futuro comportamento dei concorrenti
al fine di instaurare un'interessata collaborazione (sentenza Corte di
Giustizia 31 marzo 1993, Ahlstroem Osakeyhtioe e altri/Commissione,
cause riunite C-89/85 e altre, punto 70). Tali comportamenti si rinvengono
nel caso in esame.
Prima di procedere alla valutazione dell'insieme degli indizi e degli
elementi di fatto che portano a ritenere che le major abbiano concertato
i propri comportamenti di mercato, è utile svolgere alcune considerazioni
sulle "normali condizioni di concorrenza" dell'industria discografica,
domandandosi se e con quale probabilità il suo attuale assetto rappresenti
l'equilibrio al quale si perverrebbe, date le caratteristiche della domanda
e dell'offerta. In altri termini, giova considerare se le strategie autonomamente
assunte da ciascuna impresa, in risposta a quelle delle imprese rivali,
condurrebbero all'attuale configurazione di mercato.
A tal fine, rileva qui ricordare, tra le altre, le seguenti caratteristiche
dell'industria discografica: a) dal lato dell'offerta, i costi di immissione
sul mercato di nuovi prodotti sono in buona parte fissi e irrecuperabili,
assumendo notevole rilievo le spese promozionali, quelle relative alla
remunerazione del minimo garantito per gli artisti, alla fabbricazione
di supporti e alla ricerca e sviluppo di nuovi artisti; b) dal lato della
domanda, il rivenditore ha interesse ad acquistare un vasto assortimento
titoli per soddisfare la varietà delle esigenze del pubblico. Pertanto,
come vigorosamente ribadito dalle stesse parti, al di là della necessità
di avere ampia disponibilità dei titoli di successo, il dettagliante
sarà più propenso a scegliere, tra questi, quei titoli le
cui condizioni di fornitura sono più vantaggiose in termini di sconto
e restituzione dell'invenduto.
Ora, poiché ciascuna impresa, al momento della immissione sul
mercato del prodotto, ha già sostenuto buona parte dei costi totali,
è naturale ipotizzare che essa si trovi nelle migliori condizioni
per intraprendere autonome e variabili strategie di prezzo che consentano
di espandere le vendite a scapito dei rivali. In altri termini, contrariamente
a quanto sostenuto dalle parti, l'analisi economica dell'industria indica
che esistono le pre-condizioni, dal lato dei costi, per un'accesa concorrenza
di prezzo e per significative politiche di discriminazione nel tempo del
prezzo.
Dal lato della domanda, peraltro sussistono condizioni fortemente incentivanti
all'adozione di strategie di prezzo aggressive e flessibili.
Se le sopra citate condizioni di costo e di domanda dell'industria rendono
scarsamente probabile che il suo attuale assetto corrisponda a una configurazione
di piena concorrenza tra imprese, occorre dall'altro lato considerare che
il mercato presenta alcune caratteristiche strutturali che oggettivamente
favoriscono l'esistenza di intese: il grado di concentrazione è
estremamente elevato, in quanto le quote individualmente detenute dalle
major sono abbastanza simili, come risulta dalla tabella 5, e a
tali imprese fa capo circa l'80% del mercato.
Inoltre, contrariamente a quanto esposto dalle parti, sussistono significative
barriere non solo all'entrata ma soprattutto alla permanenza sul mercato
da parte di nuovi soggetti. Tali barriere derivano dalla difficoltà
per un nuovo entrante di costituire ampio e diversificato catalogo, dall'elevato
livello degli investimenti promo-pubblicitari continuativamente richiesti
e dal costo di allestimento di una rete di agenti di vendita, cosicché
la posizione di mercato dei principali operatori risulta difficilmente
contendibile.
Gli elementi sopra esposti, come è noto, facilitano il coordinamento
dei comportamenti, poiché lo scarso numero di imprese a cui fa capo
la grandissima parte del mercato e la loro sostanziale simmetria riducono
i costi della concertazione delle condotte di mercato e agevolano l'individuazione
di un assetto collusivo che possa risultare adeguato per tutti gli operatori.
Inoltre, l'assenza di una reale minaccia concorrenziale esterna elimina
una potenziale fonte di instabilità dell'intesa.
A queste considerazioni riguardanti gli aspetti più genuinamente
strutturali dell'industria, giova aggiungere che alcune sue ulteriori caratteristiche
appaiono altresì in grado di facilitare il coordinamento delle condotte
tra imprese.
Si tratta delle frequenti iniziative di natura latamente promozionale,
tipiche di tale settore di attività, quali ad esempio l'organizzazione
di manifestazioni musicali, l'istituzione di premi, la redazione di classifiche
e la realizzazione delle compilation, che richiedono il coinvolgimento
congiunto delle case discografiche. Tali iniziative, che non costituiscono
oggetto di specifica contestazione nell'ambito del presente procedimento,
rappresentano per le imprese occasioni di ripetuti e periodici incontri
e collaborazioni ai fini della realizzazione degli eventi.
i. Scambio di informazioni sulle condizioni di vendita applicate ai rivenditori
Da quanto è emerso nel corso dell'attività istruttoria
finora svolta, risulta che tra le case discografiche, e anche all'interno
della loro Associazione di categoria, sia avvenuto un fitto scambio di
informazioni, avente a oggetto:
- i prezzi praticati ai rivenditori;
- le vendite in quantità e in valore;
- organizzazione congiunta di eventi promozionali rivolti al consumatore
finale.
La documentazione acquisita in occasione degli accertamenti ispettivi, relativa alle riunioni dei Comitati Direttivi della FIMI, seppur estremamente frammentaria, consente di accertare che i prezzi di vendita costituivano senz'altro oggetto di confronto tra le parti. E' possibile che in alcuni casi la discussione abbia effettivamente riguardato aspetti generali e relativi all'intera industria, quali il ruolo svolto dai rivenditori nella determinazione del prezzo finale al consumatore. Ma anche quando ciò avveniva, la discussione implicava la messa in comune di valutazioni che in un mercato effettivamente concorrenziale sarebbero state gelosamente custodite da ciascuna impresa, quali quelle riguardanti l'aumento dei costi registrato dalle imprese presenti nel corso degli anni e le modalità secondo le quali tali aumenti erano stati riportati nei singoli listini prezzi (verbale del Comitato Direttivo del 13 novembre 1993). Peraltro, anche il modo attraverso il quale veicolare alla catena distributiva e, in ultima analisi, al consumatore finale la propria politica dei prezzi e la politica di contenimento degli stessi appare un tema così genuinamente concorrenziale -come peraltro sostenuto dalle stesse parti- per essere trattato con pervicace continuità da imprese che sostengono di essere in quotidiano confronto con dei rivali. In sintesi, le trascrizioni dei verbali dei Comitati Direttivi risultano particolarmente utili per la chiarezza con cui veicolano l'atteggiamento di reciproca fiducia e collaborazione tra le parti, che si traduceva nella messa in comune di informazioni comunemente ritenute sensibili sotto il profilo concorrenziale.
Le parti hanno sostenuto che i suddetti verbali dei Comitati Direttivi
sono documenti informali, non sottoscritti e quindi non ufficiali. Al riguardo,
si osserva che l'articolo 5, comma 4, del DPR n. 461/91, in materia di
accertamenti ispettivi, dispone che per documento aziendale si intenda
ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni e informali,
formati od utilizzati ai fini dell'attività aziendale. Tale norma
amplia la tipologia di documenti rinvenuti nel corso di un procedimento
ispettivo che possono essere utilizzati nel corso di un procedimento di
antitrust, prevedendo anche quelli non ufficiali e appunto "informali"
quali le trascrizioni e le bozze di verbali che siano comunque utili ai
fini dell'istruttoria.
Inoltre, dalla documentazione raccolta nel corso delle ispezioni effettuate
in data 29 ottobre 1996, risulta che le bozze di verbali erano inviate
per corriere da FIMI a tutti i rappresentanti delle aziende appartenenti
al Comitato Direttivo. Questo chiarisce ogni dubbio sulla circostanza che
tutte le case discografiche destinatarie di tale corrispondenza fossero
a conoscenza del contenuto delle bozze di verbali.
Lo scambio di informazioni in tema di prezzi si è concretizzato
anche nelle trasmissioni tra le major dei listini prezzi in via
di adozione, o, secondo quanto sostengono le parti, già adottati.
Di nuovo, tale attività è idonea a creare legami di solidarietà
professionale e di concertazione che non sono propri di un mercato con
un'effettiva struttura concorrenziale nel quale ciascuna impresa ha interesse
a raccogliere in modo individuale e indipendente i dati necessari alla
conoscenza del comportamento dei principali concorrenti (cfr. pratica della
Commissione OFITOMEP, VI Relazione, 1976, p. 134-136). Di norma,
l'esigenza di autonomia di ogni imprenditore si oppone rigorosamente a
qualsiasi contatto diretto e indiretto tra operatori che abbia per oggetto
e per effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente
attuale o potenziale, oppure di rivelare a quest'ultimo il comportamento
che si è deciso o che si intende adottare sul mercato (cfr. sentenza
Corte di Giustizia Suiker Unie, citata).
Peraltro, che i dati scambiati potessero essere idonei a influenzare
il comportamento di mercato dei concorrenti è confermato dalle richieste
di riservatezza avanzate in merito ai listini prezzi che dimostrano il
forte interesse che ogni impresa ha a non divulgare tali elementi informativi.
Gli scambi di informazioni, oltre a riguardare i prezzi di listino dei
prodotti venduti, hanno anche interessato i prezzi praticati al rivenditore.
Al riguardo, si osserva che i tabulati contengono informazioni relative
al valore delle vendite e al volume di pezzi venduti, disaggregate per
le diverse tipologie di supporti fonografici, per fascia di prezzo e per
genere musicale. Ciascuna informazione viene riportata al lordo e al netto
delle rese.
Grazie a questa attività, mensilmente ciascuna casa discografica
può desumere la media dei prezzi effettivi praticati dalle proprie
principali concorrenti per ogni tipologia di supporto fonografico, al quale
confrontare il proprio prezzo medio effettivo, verificando l'allineamento
delle rispettive strategie di prezzo.
Secondo le parti, queste informazioni vengono elaborate dalla FIMI e
messe a disposizione delle singole imprese solamente in forma aggregata.
Questa affermazione è smentita dal rinvenimento presso la sede
della Warner dei tabulati che riportano i dati disaggregati relativi a
ciascuna casa discografica. Risulta implausibile che documenti contenenti
dettagliate informazioni sui risultati economici di imprese tra loro concorrenti,
siano consegnati "a fini di riservatezza" al presidente di una di tali
imprese, fornendo volontariamente, a una sola di esse, un vantaggio informativo
negato alle altre. Peraltro, presso la sede della Polygram sono stati ritrovati
documenti che riproducono, nel contenuto, esattamente le informazioni raccolte
mensilmente dalla FIMI (documento acquisito nel corso dell'ispezione del
29 ottobre 1996 presso la Polygram, doc. 17).
Infine, il contenuto di tali dati era oggetto di discussione nell'ambito
del Comitato Direttivo. Tale discussione, come emerge chiaramente dal verbale
del 24 maggio 1996, riguarda il merito dei dati e la loro corrispondenza
con l'effettivo andamento delle attività commerciali delle imprese
e presuppone necessariamente che ogni casa discografica fosse a conoscenza
dei dati relativi alle proprie concorrenti.
L'influenza di tali informazioni per la definizione delle strategie
commerciali delle imprese risulta confermata dal contenuto degli impegni
assunti dalle parti nel corso del procedimento. A questo riguardo, lo stesso
documento "Politica e linee guida in tema di concorrenza" elaborato da
EMI identifica tra i comportamenti potenzialmente lesivi della concorrenza
o assolutamente vietati proprio alcune attività di confronto tra
le imprese oggetto delle presenti contestazioni.
Inoltre, la delibera con la quale FIMI stabilisce di limitare la diffusione
delle informazioni tra associati rivela la capacità di tali eventi
di influenzare il comportamento concorrenziale delle case discografiche.
Questo sistematico e ampiamente articolato scambio di informazioni ha
avuto l'effetto di comprimere il già ridotto grado di concorrenza
esistente nel mercato. Infatti, lo scambio di informazioni è particolarmente
idoneo a pregiudicare la necessaria autonomia e indipendenza delle imprese
nella determinazione della propria condotta, nei casi di mercati in cui
già sussistono condizioni agevolative della collusione. Peraltro,
lo scambio di informazioni appare idoneo a ridurre l'incentivo di ciascuna
impresa ad adottare autonome strategie di prezzo. I benefici derivanti
da queste ultime, infatti, dipendono anche dalla rapidità con la
quale i rivali sono nella condizioni di rispondere appropriatamente e tempestivamente.
E' evidente che la natura delle informazioni condivise avrebbe invece consentito
a ciascuna impresa di reagire con prontezza a eventuali iniziative concorrenziali
delle altre.
In un mercato a spiccata struttura oligopolistica come quella in essere,
una forma di collaborazione tra imprese aumenta, in linea di principio,
solo la trasparenza del mercato a beneficio delle imprese fornitrici. Gli
acquirenti, invece, vengono privati della possibilità della "concorrenza
segreta" e quindi di contrastare un irrigidimento delle strutture dei prezzi
(VII Relazione della Politica della Concorrenza, 1977 e provvedimento
dell'Autorità n. 5084 del 12 giugno 1997, vetro cavo).
Appare opportuno qui soffermarsi, in particolare, sullo scambio tra
major di dati relativi alle vendite in valore e in quantità
e quindi ai prezzi medi effettivi praticati. Esso consente alle imprese
di eliminare ogni incertezza relativamente alla variabile dichiarata dalle
stesse major come estremamente importante sotto il profilo concorrenziale,
e cioè il prezzo praticato ai rivenditori. Tale scambio consente
inoltre di adottare tempestivamente le azioni più efficaci per reagire
a eventuali decrementi della propria posizione di mercato, al fine di giungere
a una stabilizzazione del mercato.
Le parti sostengono che si tratta di dati non rilevanti in quanto eccessivamente
aggregati e tali da non consentire di risalire alle politiche commerciali
delle concorrenti. Al riguardo, si osserva che i tabulati presentano invece
informazioni ampiamente articolate: essi consentono di risalire al valore
dei prezzi unitari per tutte le categorie di prodotto individuate nei listini
(top, medium, budget) e per genere musicale, nonché al contributo
di resa in percentuale sul fatturato.
Peraltro, la circostanza secondo la quale il tabulato riporta sia le
vendite lorde che quelle al netto dei resi consente alle major di
venire anche a conoscenza della percentuale di merce ammessa per la restituzione
da parte dei rivenditori. E' questo un punto di particolare rilevanza.
La quantità di prodotto accordata come resa al rivenditore è
un importante strumento di politica commerciale. Un'impresa che ha interesse
ad aumentare le proprie vendite, potrebbe farlo aumentando la quota di
prodotto ritirata dai rivenditori a condizioni particolarmente favorevoli
per questi ultimi. Una siffatta politica commerciale non potrebbe mai essere
ricostruita con puntualità dai concorrenti se non intervenisse una
metodologica e dettagliata messa in comune di informazioni. In questo modo
viene reso inefficace un importante strumento di concorrenza che avrebbe
altrimenti potuto operare.
In definitiva, le major, avendo conoscenza ogni mese dei prezzi
medi effettivi del mercato FIMI, ossia quello costituito dalle proprie
principali concorrenti, hanno l'opportunità sia di conformare la
propria politica di prezzo a quella mediamente rilevata, potendo ridurre
il grado di incertezza tipico di un mercato concorrenziale, sia di controllare
il verificarsi di eventuali comportamenti devianti. La verifica delle politiche
di prezzo è confermata anche dalle discussioni dei dati avvenute
in occasione dei Comitati Direttivi che, come risulta dai verbali acquisiti,
non avevano a oggetto unicamente le metodologie di rilevazione, ma anche
il merito dei dati rilevati.
Le case discografiche hanno sostenuto che la raccolta di dati di mercato
mensilmente svolta dalla FIMI ha il duplice scopo di determinare l'entità
del contributo dovuto alla FIMI e all'IFPI e fornire dati di mercato alle
due associazioni. Tuttavia, a questo riguardo, si osserva che, per la FIMI,
la quota associativa è annuale e comunque basata sui proventi complessivi
incassati dall'Associazione nell'interesse degli associati. La raccolta
di dati ha invece riguardato per lungo tempo solo le major e non
le altre associate. Anche la necessità di fornire statistiche di
mercato non giustifica certo una raccolta di dati così dettagliata
se questa contribuisce ad agevolare l'adozione di comportamenti collusivi
da parte delle imprese.
Né è condivisibile l'argomentazione secondo la quale
lo scopo della raccolta di tali informazioni era di verificare i dati della
SIAE relativi alla ripartizione dei diritti tra le case discografiche,
dal momento che si tratta di una attività che può essere
svolta autonomamente da ciascuna casa discografica in base ai dati che
la SIAE fornisce e che comunque non richiede una raccolta di dati così
dettagliata.
Infine, particolare rilievo riveste la collaborazione tra le major,
agevolata dalle discussioni che hanno avuto luogo all'interno della
FIMI, che ha condotto alla organizzazione congiunta della campagna promozionale
effettuata in occasione del I Salone della Musica di Torino. Nel corso
del procedimento, è stato possibile accertare che tale progetto,
inizialmente ideato da una sola casa discografica, è stato successivamente
esteso a tutte le 5 major, che in questo modo hanno definito di
comune accordo le caratteristiche della iniziative sia dal punto di vista
qualitativo (requisiti per la scelta dei titoli oggetto della iniziativa)
che di prezzo. A tal fine, hanno anche conferito un incarico congiunto
alla medesima agenzia pubblicitaria.
Le parti hanno sostenuto che l'iniziativa promozionale da esse intrapresa
non ha avuto per oggetto o per effetto di restringere o falsare il gioco
della concorrenza, per le peculiari finalità perseguite, per la
limitata durata nel tempo e per il vantaggio ai consumatori che ne è
derivato.
Si tratta per lo più di argomentazioni che rilevano nell'ambito
di una valutazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 4 della legge n.
287/90, valutazione che in questa sede non è stata richiesta. Si
può tuttavia osservare che, benché l'iniziativa sia durata
solo un mese, ciò che rileva in questa sede è che le parti
hanno limitato la reciproca possibilità di ampliare l'iniziativa
promozionale a tutto il proprio catalogo o al numero di titoli e ai generi
musicali che ritenevano più opportuni nonché a periodi di
tempo più estesi. Infine, in assenza di concertazione i prezzi di
vendita al pubblico sarebbero potuti essere diversi sia all'interno del
catalogo di una major, sia tra cataloghi delle imprese. Di tale
limitazione della concorrenza esiste documentazione in relazione alla scelta
del numero di titoli da introdurre nella campagna promozionale (documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione del 29 ottobre 1996 presso la Polygram,
doc. n. 71).
Ciò che appare significativo della campagna promozionale in questione
è la scelta di una casa discografica di condividere con le sue principali
rivali una strategia di mercato che, se intrapresa autonomamente, sarebbe
stata idonea a differenziare la sua attività rispetto a quella delle
concorrenti. In normali condizioni di concorrenza, al contrario, la stessa
impresa avrebbe avuto interesse ad adottare comportamenti del tutto autonomi
e indipendenti, soprattutto nell'ambito di una manifestazione di ampio
rilievo nazionale.
In altri termini, Polygram, adottando individualmente l'iniziativa
di prezzo da essa ideata, avrebbe potuto ottenere maggiori risultati promozionali
e di marketing, attirando sul proprio catalogo per un mese l'attenzione
dei consumatori il cui interesse al prodotto discografico era già
fortemente sollecitato dalla manifestazione di Torino. Al contrario, la
scelta di tale casa discografica di svolgere l'iniziativa in questione
congiuntamente alle sue principali concorrenti ha avuto quale conseguenza
la rinuncia a distinguere la propria immagine da quella delle altre condividendo
pertanto con queste i benefici derivanti da un eventuale aumento delle
vendite. Tale comportamento appare assolutamente coerente con il clima
di collaborazione che caratterizza i rapporti tra le major.
E' a questo punto interessante osservare che la costituzione e il funzionamento
della FIMI sono funzionali ad agevolare la collaborazione tra le major.
L'Associazione è stata costituita nel 1992, dopo la decisione delle
major di fuoriuscire congiuntamente dall'AFI, organismo che fino
ad allora rappresentava l'intera categoria. Inoltre, lo stesso statuto
della FIMI è stato formulato in modo tale da riconoscere alle major
poteri di nomina e decisionali più ampi rispetto a quelli spettanti
all'insieme degli altri associati e da influenzare decisamente l'attività
degli organi direttivi dell'Associazione. In particolare, la circostanza
che gli organi direttivi della FIMI sono stati composti quasi esclusivamente
dai rappresentanti legali delle case discografiche parti del presente procedimento,
come dimostrano i verbali dei comitati direttivi, la possibilità
di deliberare in base alla regola della maggioranza semplice dei presenti
prevista dallo Statuto FIMI, sono elementi che hanno come conseguenza che
tutte le principali decisioni in ordine alla politica associativa siano
assunte dalle major. Queste, peraltro, sono anche i soggetti idonei
a circoscrivere il flusso delle informazioni commerciali rilevanti all'interno
del Comitato Direttivo e a decidere chi può beneficiare delle informazioni
scambiate.
In altri termini, la FIMI costituisce lo strumento attraverso il quale
il quale le case discografiche si scambiano informazioni sulle principali
strategie competitive, stabilendo congiuntamente le iniziative da intraprendere.
La FIMI ha favorito la definizione e la gestione delle pratiche collusive,
offrendo la possibilità ai rappresentanti legali delle major
di istituzionalizzare un sistema di riunioni con cadenza mensile.
ii. I comportamenti di mercato
Il sistematico scambio di informazioni illustrato nei precedenti paragrafi, appare propedeutico al coordinamento da parte delle major delle proprie strategie di prezzo. Benché nell'ambito del presente provvedimento tale sistema di contatti diretti e indiretti non abbia costituito oggetto di autonoma contestazione, la sua illustrazione contribuisce alla comprensione dell'accertato elevato grado di uniformità in ordine a: a) la struttura e il livello del prezzo praticato ai rivenditori dei vari supporti fonografici (CD ed MC); b) le condizioni di fornitura; c) l'organizzazione congiunta e l'uniformità dei prezzi nelle vendite alla GDO; d) l'iniziativa promozionale intrapresa in occasione del I Salone della Musica di Torino.
a) La struttura e il livello del prezzo ai rivenditori dei vari supporti fonografici
Un primo elemento che comprova l'esistenza di concertazioni tra le major
è rappresentato dalla uniformità, nel corso del tempo, sia
della struttura che del livello dei prezzi dei supporti fonografici praticati
ai rivenditori.
Con riguardo alla struttura dei prezzi, si riscontra che le major
hanno adottato medesime determinazioni. Infatti, ai prezzi dei supporti
fonografici indicati nei listini e comunicati alla SIAE, tutte le cinque
case discografiche usano aggiungere due ulteriori componenti, ossia il
contributo spese di trasporto e spedizione e il ticket-tv.
Mentre la struttura di prezzo sopra descritta è identica per
le major, la stessa non risulta essere adottata dalle case discografiche
non aderenti alla FIMI che introducono tali componenti in modo alternato,
oppure le introducono a livelli diversi o ancora per alcune fasce di clienti.
Passando poi a considerare i livelli delle diverse componenti di prezzo,
a iniziare dai prezzi di listino, l'analisi svolta sulla base dei dati
prodotti dalla SIAE e lo studio statistico effettuato da Grandi Numeri
Srl hanno messo in evidenza un elevato grado di uniformità. Tale
grado di uniformità non è giustificabile alla luce del livello
e della variabilità dei costi sostenuti per la realizzazione dei
supporti fonografici.
In particolare, le royalties versate agli artisti mostrano una
variabilità elevata, potendo assumere valori dal 5% al 22%. Nel
caso dei contratti di licenza, poi, il corrispettivo versato dalla casa
discografica all'artista può variare dal 7%-8% al 50%.
Di grande rilevanza è inoltre la variabilità dei "minimi
garantiti" che le case discografiche accordano agli artisti a titolo di
anticipazione delle suddette percentuali. Come si evince dalle memorie
presentate dalle parti, il compenso per gli artisti noti va da alcune centinaia
di milioni ad alcuni miliardi di lire per ogni album realizzato.
Un'altra componente di costo che presenta una grande variabilità
è costituita dai costi di marketing e promozione, nei quali sono
contenuti tutti gli investimenti pubblicitari che in vario modo vengono
effettuati sui singoli dischi. Pur mancando dati puntuali al riguardo,
relativi al mercato italiano, può essere utile considerare che,
con riferimento al Regno Unito ad avviso della Monopolies and Mergers
Commission Monopolies and Mergers Commission, "The supply
of recorded music", aprile 1994, p. 101., i costi di marketing e
promozione, per il lancio di un disco, ricadono in un intervallo che va
da 70 a 600 milioni di lire. L'ampiezza di tale intervallo è tale
da confermare l'ipotesi di variabilità dei costi di marketing e
promozione per le case discografiche che operano in Italia.
D'altra parte, i costi di duplicazione del prodotto, pur presentando
una variabilità limitata, per quanto verificato nel corso del procedimento,
spiegano una quota molto modesta del prezzo di listino, quantificabile
in un massimo del 10% del PPD.
Le parti sostengono che l'uniformità dei prezzi può essere
spiegata dall'esistenza di un mercato oligopolistico, caratterizzato da
trasparenza dei prezzi, nel quale i comportamenti paralleli non sono il
risultato di pratiche concertate tra gli operatori, ma la conseguenza di
un intelligente adattamento del comportamento degli operatori a quello
riscontrato nel mercato per i concorrenti.
Inoltre, vi sarebbe una naturale tendenza a collocare i PPD per i nuovi
supporti fonografici nella fascia più elevata in considerazione
dell'impossibilità di prevedere il successo di un titolo.
A questo riguardo, si osserva che il comportamento parallelo non può
essere considerato come un indicatore di pratiche concertate, ma la conseguenza
di un intelligente adattamento delle imprese al mercato, nella misura in
cui risultano genuinamente autonomi, cioè posti in essere singolarmente
e indipendentemente dalle azioni dei concorrenti, e razionali, ossia massimizzanti
il profitto.
Nel caso di specie, non risulta sussistere il presupposto dell'autonomia
del comportamento di prezzo dal momento che lo stesso non può non
essere influenzato dagli scambi di informazioni al riguardo tra le major.
Inoltre, come precedentemente esposto, la domanda espressa dai rivenditori
è elastica al prezzo e, conseguentemente, nella scelta dei titoli
di successo da acquistare essi terranno conto delle condizioni praticate
dalle case discografiche almeno nella determinazione dei volumi di acquisto.
L'uniformità riscontrata tra i prezzi di listino delle major
è un comportamento razionale solo nell'ipotesi di massimizzazione
dei profitti congiunti, in quanto, singolarmente, per le case discografiche
è economicamente conveniente praticare prezzi differenziati rispetto
ai propri concorrenti al fine di rendere il proprio prodotto più
appetibile alla rete di vendita.
Con riguardo poi al livello del contributo spese di trasporto e spedizione
e al ticket-tv, dalle risultanze istruttorie emerge che anche tali
componenti del prezzo hanno assunto valori uniformi.
In particolare, nell'analisi svolta da Grandi Numeri Srl viene evidenziato
che, per i mesi di gennaio e giugno 1996 e di gennaio 1997, il valore medio
del contributo spese di trasporto e imballaggio era del 6% del fatturato
al netto di IVA e al lordo del ticket-tv, mentre il valore medio
di quest'ultima voce era di 3.000 lire, con una variabilità intorno
al valore medio prossima allo zero.
Anche per queste componenti di prezzo, il livello uniforme non trova
giustificazione nelle attività effettivamente svolte dalle imprese
e quindi nei costi sostenuti dalle stesse per rendere il servizio.
Quanto in particolare al contributo spese di trasporto e spedizione,
la percentuale praticata dalle major è unica e indipendente
dalle distanze geografiche da percorrere per recapitare il prodotto e appare
sostanzialmente slegata dai costi di consegna effettivamente sostenuti
come risulta dai profitti connessi allo svolgimento di tale attività
documentati nei conti economici delle case discografiche. L'introduzione
di tale contributo ha l'effetto di rendere fissa una componente del prezzo
di vendita per sua natura variabile in funzione della localizzazione del
punto-vendita servito. In questo modo, viene eliminata l'incertezza delle
case discografiche in merito a eventuali variazioni di prezzo dovute alle
differenti spese di trasporto sostenute. Inoltre, la previsione di tale
percentuale facilita la verifica da parte delle case discografiche di eventuali
deviazioni da quanto in precedenza concordato.
Al riguardo, si osserva che, dalla documentazione acquisita nel corso
dell'accertamento ispettivo, risulta che l'incidenza in percentuale dei
costi di trasporto sulle vendite nette stimata da alcune imprese (Sony,
EMI e BMG) si aggira intorno al 2-4%. La mancanza di un collegamento tra
la percentuale praticata dalle major a titolo di contributo spese
di trasporto e spedizione e costi sostenuti per rendere il servizio avvalora
l'ipotesi che l'uniformità di tale percentuale sia da ricondurre
a forme di concertazione. Peraltro, non risultano in essere accordi impliciti
od espliciti con la SIAE che possano spiegare il livello uniforme di tale
percentuale tra le major.
Nessun possibile differente regime di aliquota IVA, al quale il contributo
per le spese di trasporto sarebbe assoggettato, giustifica di per sé
l'uniformità del livello di tale contributo come emerge dalla circostanza
che la componente di prezzo in questione non è di fatto adottata
dall'insieme delle altre case discografiche attive sul territorio italiano
e dai distributori specializzati.
D'altra parte, la lettera della FIMI a Caccia Dominioni conferma l'esistenza
di regole condivise tra le major per la determinazione dell'ammontare
di tale componente del prezzo, nella misura in cui evidenzia che il contributo
resa ha registrato un valore più elevato rispetto a quello previsto.
Da tale documento si desume che le parti, attraverso la FIMI, avrebbero
ideato un sistema di controllo dei rispettivi comportamenti di prezzo,
volto ad accertarne la corrispondenza agli "standard" precedentemente determinati
a livello associativo.
L'eventuale intento di contenere il livello del contributo - sostenuto
dalla FIMI, a difesa del proprio intervento a questo riguardo - non mette
in discussione l'esistenza di forme di concertazione.
Analogamente, in relazione al ticket-tv, l'uniformità
dell'ammontare non trova giustificazione in un altrettanto uniforme livello
degli investimenti pubblicitari in televisione, dal momento che quest'ultimo
dipende dal costo dello spazio pubblicitario acquistato e dal numero dei
passaggi televisivi.
La mancata correlazione tra ammontare uniforme del ticket-tv
e l'effettivo costo dell'investimento pubblicitario emerge con particolare
evidenza dall'analisi dei contratti di distribuzione conclusi tra major
e case discografiche minori dalle prime distribuite. Infatti, da questi
risulta che, laddove la casa discografica distribuita effettui a proprio
carico investimenti pubblicitari in televisione, l'ammontare del ticket-tv
viene determinato dal distributore, in funzione della propria politica
commerciale, ma restituito solo in parte a chi ha effettivamente sostenuto
l'onere economico dell'investimento.
L'impossibilità di valutare il costo promozionale che verrà
sostenuto con riferimento a ciascun supporto fonografico da immettere in
circolazione non giustifica l'uniformità del ticket-tv relativo
non solo ai supporti di una casa discografica ma di tutte le major.
Al più contribuisce a giustificare il motivo per il quale un'impresa
stabilisce una politica uniforme per i supporti da essa realizzati.
Le argomentazioni fornite dalle parti a giustificazione dell'uniformità
del livello del ticket-tv, basate, da una parte, sull'obiettivo
di ottenere l'esenzione massima della base imponibile sulla quale calcolare
la percentuale di diritto d'autore da versare alla SIAE e, dall'altra,
sulla circostanza che un comportamento differenziato potrebbe indurre la
SIAE a escludere definitivamente il ticket-tv dalle componenti di
prezzo non imponibili, non trovano accoglimento.
Infatti, il contratto concluso con la SIAE, non stabilendo una percentuale
fissa di esenzione dal pagamento del diritto fonomeccanico, bensì
un livello massimo entro il quale ciascuna casa discografica può
intraprendere le proprie determinazioni in ordine alla percentuale del
PPD sulla quale non versare il corrispettivo per il diritto d'autore, non
induce di per sé a un comportamento parallelo le case discografiche
destinatarie del contratto generale di licenza. Inoltre, il contratto di
licenza generale concluso con la SIAE prevede l'estinzione dell'esenzione
sopra menzionata a partire dal 1999, al di là di un comportamento
differenziato delle major al riguardo.
In particolare, occorre nuovamente ricordare che la domanda dei rivenditori
è, in accordo alle stesse parti, sensibilmente elastica al prezzo.
Pertanto, le case discografiche dovrebbero avere interesse a differenziare
i prezzi al fine di indurre il rivenditore al dettaglio a scegliere i propri
supporti da acquistare piuttosto che quelli dei concorrenti. La circostanza
che invece il ticket-tv presenti un livello uniforme, come peraltro
si verifica per il contributo delle spese di trasporto, significa che le
case discografiche rinunciano a modulare la propria offerta commerciale
secondo le combinazioni prezzo/qualità del prodotto ritenute più
adeguate e differenziare pertanto il proprio comportamento rispetto a quello
delle concorrenti al fine di ottenere una maggiore penetrazione sul mercato.
In conclusione, la scarsa correlazione tra i prezzi e i costi effettivamente sostenuti, da un lato, e l'esistenza di un'elasticità apprezzabile della domanda al prezzo, dall'altro, inducono a ritenere che la riscontrata uniformità dei prezzi sia il frutto di un coordinamento dei comportamenti di prezzo tra i principali operatori del mercato.
b) Le condizioni di fornitura
L'accordo sui prezzi non è messo in alcun modo in discussione
da comportamenti significativamente difformi nei confronti dei rivenditori.
Al riguardo, dall'analisi statistica effettuata da Grandi Numeri Srl,
risulta che le condizioni di fornitura applicate dalle major ai
rivenditori producono una variabilità dei prezzi effettivamente
praticati agli stessi estremamente limitata. In particolare, dal confronto
tra i valori medi dei prezzi effettivi riferiti a ciascuna major,
si possono notare differenze massime intorno alle 200 lire per i dettaglianti
e alle 250 lire per i grossisti.
Come precisato nei precedenti paragrafi e ulteriormente nell'appendice
C, tale analisi non risulta smentita dagli studi prodotti dalla FIMI e
dalle singole case discografiche.
Peraltro, quand'anche le condizioni contrattuali praticate dalle major
ai rivenditori fossero tra loro significativamente diversificate, il prezzo
di listino costituisce comunque, anche secondo quanto ammesso dalle stesse
parti del presente procedimento, il principale punto di riferimento nell'avvio
delle trattative per la definizione delle condizioni di fornitura dei supporti
fonografici. Infatti, le condizioni commerciali di volta in volta applicate
vengono calcolate prendendo in considerazione tale valore che, come già
più volte osservato, risulta avere un elevatissimo grado di uniformità
tra le major. In questo senso, il PPD è da considerare l'elemento
fondamentale per verificare l'eventuale uniformità del comportamento
delle major nei confronti della rete distributiva.
A questo riguardo, la Commissione nell'applicazione dell'articolo 65
del Trattato CECA, ha affermato che "non osta all'applicazione di tale
articolo, il fatto che i grossisti ... non si attengano, in genere, ai
prezzi che figurano nei loro listini ma siano soliti, a seconda delle transazioni,
combinarli a sconti a seconda del cliente, oppure che essi servano addirittura
come semplice termine di riferimento per i prezzi correntemente praticati.
Sono, infatti, parimenti vietate le pratiche collettive che portano a una
fissazione indiretta dei prezzi. Ricorrono gli estremi di pratiche collettive
o concertate allorché elementi essenziali per la formazione di prezzi
vengano artificialmente uniformati in modo che i prezzi effettivi di vendita
vengano fissati a un livello diverso da quello naturale, determinato dal
libero gioco della concorrenza." (Decisione della Commissione del 8 febbraio
1980, n. 80/257/CECA, Sistema di formazione dei prezzi di vendita franco
magazzino di prodotti laminati sul mercato tedesco).
D'altra parte, il PPD rappresenta la base per il calcolo per la remunerazione
non solo degli autori, ma anche degli interpreti ed esecutori. Apparirebbe
davvero strano che la remunerazione degli artisti fosse slegata dall'effettivo
valore di mercato del supporto fonografico.
c) L'organizzazione congiunta e l'uniformità dei prezzi nelle vendite alla GDO
L'elaborazione di strategie di vendita uniformi da parte delle major
nei confronti dei rivenditori si evince anche dalle modalità di
commercializzazione dei supporti nella GDO. Le major hanno adottato
comportamenti volti a organizzare congiuntamente la propria presenza in
tale canale distributivo conferendo alla società GDO Service l'incarico
di svolgere l'attività di rack jobber su alcune catene di
punti vendita. Benché il rapporto contrattuale con la catena distributiva
venga instaurato dalle singole case discografiche, la circostanza che le
stesse poi vi diano attuazione ricorrendo al medesimo operatore e inoltre
che le condizioni contrattuali applicate siano nella sostanza allineate
induce senz'altro a ritenere di essere in presenza di una concertazione
dei comportamenti.
Dalle risultanze istruttorie emerge inoltre che le condizioni di fornitura
particolarmente favorevoli concesse dalle major ai punti vendita
della GDO che si avvalgono di GDO Service hanno determinato il successo
di questa società, la quale pur avendo iniziato a operare solo a
metà del 1995, ha raggiunto nello specifico canale una quota di
mercato di circa il 15%.
d) L'iniziativa promozionale intrapresa in occasione del I Salone della Musica di Torino
L'iniziativa intrapresa congiuntamente in occasione del I Salone della
Musica di Torino rappresenta l'espressione di una consapevole collaborazione
volta a coordinare le proprie scelte economiche e del tutto irrilevante
è il fatto che essa ha riguardato decisioni di riduzione del prezzo.
Esso è palesemente volto a sopprimere quella autonomia delle
politiche di ciascuna impresa nella quale la Corte di Giustizia ha individuato
la nozione centrale di concorrenza (cfr. sentenza Corte di Giustizia Suiker
Unie, citata). Nel caso in esame è evidente che il coordinamento
realizzato dalle major scaturisce dalla loro volontà di adottare
politiche commerciali uniformi che impediscano a un'impresa di migliorare
la propria posizione di mercato a scapito delle altre. In assenza di tale
volontà comune, e sotto la pressione concorrenziale, le campagne
promozionali avrebbero potuto determinare una maggiore riduzione del prezzo,
per un periodo più lungo e per un numero di titoli più ampio.
Sulla base di quanto esposto, si può affermare che le imprese Warner-CGD, Polygram, EMI, BMG e Sony, anche per il tramite della FIMI, hanno posto in essere una pratica concordata che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 2, della citata legge.
L'intesa ha per oggetto restrizioni della concorrenza, in quanto volta
a coordinare il comportamento delle major in materia di prezzi,
anche attraverso la FIMI.
In particolare, tale intesa ha quale obiettivo di uniformare la struttura
e il livello dei prezzi ai rivenditori, consentendo in tal modo un effettivo
coordinamento, tanto con riguardo ai valori delle singole componenti, che
al valore complessivo dei beni offerti.
La circostanza che la volontà di coordinamento si è tradotta
in comportamenti collusivi è confermata dal fatto che:
- i prezzi di listino delle case discografiche hanno assunto nel tempo
una struttura uniforme;
- il PPD medio praticato major negli ultimi 5 anni ha mostrato
un grado di uniformità pressoché uniformi e superiore rispetto
a quello degli altri produttori;
- le altre componenti del prezzo, ossia contributo spese di trasporto
e di spedizione e il ticket-tv, hanno presentato nel corso del tempo
valori uniformi tra le major;
- i prezzi finali al rivenditori sono sostanzialmente allineati;
- le major hanno assunto iniziative congiunte per la vendita
di supporti fonografici nella GDO;
- la vendita promozionale realizzata in occasione del I Salone della
Musica di Torino è avvenuta praticando ai rivenditori sconti tali
da consentire la vendita al pubblico a prezzi uniformi per un numero di
titoli limitato e fissato di comune accordo e per un periodo di tempo anch'esso
stabilito di comune accordo.
E' peraltro da escludere che i comportamenti contestati e precedentemente
riassunti possano rappresentare l'inevitabile conseguenza dell'operare
delle normali condizioni di concorrenza nell'industria discografica, come
dimostra la circostanza che gli altri operatori perseguono politiche commerciali
dissimili da quelle innanzi riportate.
Le scelte adottate dalle major hanno prodotto un significativo
allontanamento delle condizioni di prezzo da quelle che si sarebbero normalmente
registrate in un mercato concorrenziale. Tale considerazione si fonda sulle
seguenti circostanze:
- l'uniformità dei prezzi di vendita contrasta nettamente con
l'elevata differenziazione delle condizioni di costo esistenti per i singoli
fonogrammi, come ampiamente documentato dalle stesse case discografiche;
- la preponderanza delle spese fisse nella struttura dei costi delle
case discografiche, potrebbe favorire l'adozione di politiche di prezzo
più aggressive o più frequenti forme di discriminazione temporale
del prezzo;
- l'esistenza di una pirateria di dimensioni inusitate rispetto agli
altri paesi europei è dovuta al concorrere di più fattori,
tra i quali il prezzo (documento acquisito prezzo la EMI nel corso dell'accertamento
ispettivo del 29 ottobre 1996, doc. n. 8). E' inverosimile ritenere che
politiche di prezzo più favorevoli ai consumatori non siano in grado
di attrarre questi ultimi ad acquistare i prodotti delle major;
In definitiva, l'equilibrio di prezzo che l'intesa in esame ha consentito
è sensibilmente superiore a quello che si sarebbe determinato in
un mercato concorrenziale.
Se si considera che le major detengono una quota di mercato di
circa l'80% e che la FIMI è l'Associazione di categoria alla quale
le stesse aderiscono, le intese in questione hanno determinato una restrizione
consistente della concorrenza in violazione dell'articolo 2, comma 2, della
legge n. 287/90, in quanto volte a uniformare la struttura e il livello
dei prezzi di listino dei prodotti fonografici ai rivenditori, nonché
alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni titoli del
catalogo in occasione della campagna promozionale organizzata nel mese
di ottobre in occasione del I Salone della Musica di Torino.
IX. ALTRI ASPETTI DELLE POLITICHE COMMERCIALI DELLE MAJOR
Il coordinamento delle major nella determinazione del prezzo al rivenditore e delle condizioni contrattuali allo stesso praticate si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione tra le principali case discografiche, che ha preso forma anche all'interno della FIMI, e che riguarda altri aspetti dei comportamenti di mercato delle imprese, attinenti scelte che generalmente precedono quelle di prezzo, quali ad esempio le decisioni sull'innovazione di prodotto o sull'entrata in canali di distribuzione alternativi a quello tradizionale. Benché gli elementi documentali trattati nella presente sezione non rientrino nel thema decidendum e non costituiscano singole e autonome contestazioni di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, non v'è dubbio che essi rilevino ai fini di un appropriato inquadramento dei rapporti di collaborazione intercorrenti tra le imprese parti del procedimento.
Al riguardo, giova preliminarmente ricordare lo scambio di informazioni inerente la maggioranza delle attività commerciali svolte dalle major, incluse le strategie di differenziazione del prodotto. In questo senso, possono essere menzionate le discussioni in ambito FIMI e la corrispondenza tra le major circa la necessità di rafforzare la prevenzione e l'informazione sui codici di comportamento nella realizzazione delle compilation e nell'acquisizione degli artisti. Inoltre, estremamente significativo è lo scambio di informazioni tra le case discografiche circa le modalità di rilancio del CD Singolo con l'obiettivo di individuare congiuntamente le strategie commerciali più appropriate. Infine, lo scambio di informazioni ha avuto per oggetto anche le modalità di entrata nei canali alternativi a quello tradizionale (vendita in edicola e vendita per corrispondenza).
Si consideri, in particolare, l'iniziativa riguardante la rivitalizzazione
del CD Singolo. Giova osservare al riguardo che l'innovazione di prodotto
connessa al rilancio di un bene già esistente rappresenta una tipica
attività svolta da ciascun produttore per ottenere un vantaggio
concorrenziale sulle altre imprese. Nel caso in esame, invece, le case
discografiche, avendo affidato un unico incarico a un consulente di comunicazione,
mirava a individuare strategie e ipotesi di prezzi di vendita comuni, eliminando
per un aspetto rilevante la possibilità di reciproca concorrenza.
Non appare al riguardo rilevare quanto sostenuto dalle case discografiche
nelle memorie conclusive, secondo le quali FIMI avrebbe assunto l'iniziativa
in questione dopo che le singole case discografiche si erano infruttuosamente
mosse nello stesso senso. Infatti, quand'anche l'incarico al consulente
di comunicazione fosse stato affidato dalla FIMI e non dalle case discografiche
congiuntamente (cosa che invece è smentita dagli atti del procedimento),
l'Associazione avrebbe senza dubbio travalicato il proprio compito istituzionale
di difesa del prodotto discografico, sostituendosi alle sue associate,
coordinando e uniformando le loro decisioni relative alle politiche commerciali
e di prezzo.
E' plausibile attendersi che per far nascere il prodotto "compilation",
le imprese si accordino tra loro. Palesemente sproporzionati rispetto a
tale fine risultano essere però tanto il sistema di rotazione, rispettivamente
per i periodi 1992-97 e 1997-2000, istituito dalle major per la
realizzazione di compilation legate a manifestazioni musicali nazionali,
che gli obblighi collaterali di cessione della licenza esclusiva a prezzo
uniforme.
Le major hanno sostenuto che il sistema di rotazione previsto
per la realizzazione di compilation relative a manifestazioni canore
rappresenta l'unico modo per produrre supporti di questo genere. In verità,
tale argomentazione è contraddetta dalle risultanze istruttorie,
dalle quali emerge che è prassi del settore che le case discografiche
rilascino licenze non esclusive per l'utilizzo di brani del repertorio
di artisti sotto contratto.
Anche la elaborazione del codice deontologico e soprattutto la discussione che ad esso è seguita fanno emergere l'esistenza di un clima di collaborazione, nell'ambito del quale appare del tutto normale poter avanzare proposte quali quella formulata dalla società [omissis], impropria sotto il profilo concorrenziale e incompatibile con il quadro di accesa concorrenza che le major intendono accreditare.
Quanto alla vendita di supporti fonografici alle edicole e per corrispondenza,
dalle risultanze istruttorie, emerge la comune intenzione delle major
di restringere il campo delle tipologie di prodotto o di artisti con riferimento
ai quali rilasciare le licenze.
La predisposizione di un Gentlemen agreement e la costituzione
di Music Direct Italia Srl da parte di alcune major rappresentano
poi ulteriori elementi di definizione di strategie di vendita comuni a
più imprese in tali canali distributivi.
Non v'è dubbio che queste diverse forme di collaborazione abbiano
riguardato gran parte delle scelte strategiche delle major e, pur
non configurando specifici elementi di contestazione nell'ambito del presente
procedimento, contribuiscono a delineare il contesto di deliberata e artificiale
compressione degli spazi di concorrenza nel cui ambito si innesta e dispiega
i suoi effetti la pratica concordata sui prezzi.
X. LE SANZIONI
A. Gravità e durata delle infrazioni
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, l'Autorità,
nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e durata
dell'infrazione, può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria
alle imprese interessate.
Le violazioni al divieto di porre in essere intese restrittive della
concorrenza poste in essere da Warner-CGD, Polygram, EMI, BMG e Sony risultano
gravi tenuto conto della natura delle infrazioni, del fatto che le imprese
coinvolte sono le maggiori case discografiche operanti in Italia e che
il loro comportamento ha contribuito in misura rilevante a rafforzare la
struttura oligopolistica del mercato in questione.
Nel valutare la gravità della infrazione, non si può
prescindere dalla circostanza che i comportamenti contestati sono stati
volti a limitare l'efficacia della concorrenza di prezzo, che, al di là
delle specifiche caratteristiche dei prodotti in esame, rappresenta uno
dei più efficaci strumenti di differenziazione dell'attività
commerciale delle imprese.
Sotto questo profilo, l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni
sensibili sotto il profilo concorrenziale tramite FIMI, e la consuetudine
di riunioni mensili fra i rappresentanti legali delle case discografiche
parti del procedimento hanno consentito la concertazione delle strategie
di prezzo e il controllo di comportamenti devianti rispetto agli standard
predefiniti.
Assume rilevanza per la gravità delle infrazioni anche il fatto che siano state tutte realizzate mediante la comune partecipazione all'Associazione di categoria delle case discografiche, in quanto le imprese hanno utilizzato strumentalmente le legittime finalità associative per realizzare una intesa restrittiva della concorrenza. Tale fatto è poi tanto più grave se valutato unitamente all'istituzionalizzazione del sistema delle riunioni e dello scambio di informazioni. Peraltro, data la particolare struttura organizzativa della FIMI, i vantaggi che sono derivati dalla pratica concordata sono stati riservati esclusivamente alle major.
La gravità delle infrazioni realizzate dalle major si caratterizza anche per la loro durata. Dagli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento istruttorio, emerge sicuramente che l'inizio dell'intesa può farsi risalire quantomeno al 1992, in coincidenza con la costituzione della FIMI, malgrado l'uniformità dei prezzi di listini sia stata riscontrata anche con riferimento all'anno precedente. Si tratta dunque di un periodo significativamente lungo, di oltre cinque anni, nel quale le major hanno ridotto in misura significativa la concorrenza a loro beneficio con pregiudizio dei rivenditori e, in ultima analisi, dei consumatori finali.
In conclusione, la infrazione realizzata da tali imprese si connota sotto più profili come restrizione grave e duratura, per la quale esistono i presupposti per comminare una sanzione amministrativa.
B. Quantificazione della sanzione
In ordine alla quantificazione della sanzione nei confronti di Warner-CGD, Polygram, EMI, BMG e Sony deve tenersi conto oltre che della gravità della violazione, per la quale valgono interamente le sopra descritte considerazioni, anche della dimensione delle imprese coinvolte, del loro potere economico e della conseguente influenza che sono suscettibili di esercitare sul mercato, nonché dell'opera svolta dalle stesse per eliminare o attenuare l'infrazione.
Al riguardo, si osserva che le imprese interessate appartengono tutte
a gruppi multinazionali e rappresentano le più importanti case discografiche
operanti in Italia con quote complessive che, nel corso degli ultimi anni,
si sono aggirate in modo sostanzialmente costante intorno all'80% del mercato.
Va inoltre considerato che tutte e cinque le imprese mostrano condizioni
economiche positive. In particolare, con riferimento agli ultimi bilanci
disponibili, nel 1996 Warner-CGD ha realizzato un fatturato consolidato
di 145 miliardi e un utile di 666 milioni, Polygram ha realizzato un fatturato
consolidato di 172 miliardi e un utile di 3 miliardi, BMG ha realizzato
un fatturato consolidato di 267 miliardi e un utile di 18 miliardi, Sony
ha realizzato un fatturato consolidato di 117 miliardi e un utile di 9
miliardi, nel 1996 EMI ha realizzato un fatturato consolidato di 176 miliardi
e un utile di 2 miliardi.
Con riferimento al comportamento delle parti per eliminare o attenuare
le conseguenze delle violazioni, si osserva che tutte le imprese che hanno
partecipato alle infrazioni accertate lo hanno fatto in piena consapevolezza
e hanno apportato un contributo parimenti determinante alla realizzazione
della pratica concertata. Anche successivamente all'avvio dell'istruttoria,
le major hanno adottato il medesimo sistema dei prezzi di listino
e comunque non hanno sostanzialmente variato il comportamento loro contestato.
Solo in un secondo tempo i comportamenti delle major si sono
differenziati.
In particolare, EMI con memoria del 25 luglio 1997, ovvero prima di
ricevere la lettera delle risultanze istruttorie, ha assunto una serie
di impegni volti a cessare la collaborazione con le altre case discografiche,
anche attraverso la FIMI, descritti al capitolo VI del provvedimento. Tali
impegni sono stati assunti indipendentemente dalle altre parti del procedimento
e da comportamenti di FIMI intervenuti successivamente alla comunicazione
delle contestazioni formulate in via preliminare. Inoltre, essi riguardano
elementi essenziali dei comportamenti individuati nel presente provvedimento
come lesivi della concorrenza. Quindi, la posizione di tale casa discografica
ai fini della quantificazione dell'ammontare della sanzione amministrativa
pecuniaria si differenzia per la tempestività, l'autonomia e l'essenzialità
degli impegni assunti.
Successivamente all'invio della lettera delle risultanze istruttorie,
risulta che la FIMI abbia deliberato "di non porre all'ordine del giorno
delle attività deliberative dei propri organi statutari e comunque
di non porre in discussione nelle presenti sedi alcuno dei soggetti la
cui trattazione da parte degli organi FIMI è stata indicata nel
provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato
del 28 luglio 1997 nel procedimento I-207 come potenzialmente idoneo a
integrare una eventuale violazione delle norme antitrust".
Conseguentemente a tale delibera, le altre case discografiche hanno
cessato di porre in essere iniziative ritenute idonee a dare luogo a comportamenti
collusivi. Con memoria dell'8 settembre 1997, Warner ha comunicato che
le imprese del gruppo avevano provveduto a recedere dal rapporto di agenzia
in essere con GDO Service mediante lettere del 27 giugno 1997. Con nota
del 29 settembre 1997, Sony ha informato l'Autorità di aver assunto
analoghi impegni nei confronti di GDO Service e di avere intenzione, per
quanto di sua competenza, di non raggiungere alcuna intesa con concorrenti
senza comunicazione preventiva e autorizzazione da parte dell'Autorità.
Al fine di mantenere la proporzione richiesta dalla legge fra l'entità
della sanzione e il fatturato dell'impresa relativamente ai prodotti oggetto
dell'intesa, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, le infrazioni in esame
richiedono di assumere quale parametro di riferimento il fatturato realizzato
attraverso le vendite ai dettaglianti, grossisti e GDO effettuate nel mercato
nazionale nel 1996.
L'articolo 15 della legge n. 287/90 pone infatti in relazione diretta
la sanzione, attraverso il riferimento al fatturato delle imprese quale
base di calcolo della medesima, con il mercato rilevante nel quale si apprezza
la consistenza e la gravità della restrizione concorrenziale. Nel
caso di specie l'infrazione alle regole a tutela della concorrenza è
stata verificata nel corso del procedimento con riguardo ai supporti fonografici
commercializzati nei sopra-indicati canali distributivi.
Tali fatturati, come indicato dalle parti, ammontano rispettivamente,
con riferimento all'anno 1996: per Warner-CGD a 109,33 miliardi di lire
(doc. Warner del 31 gennaio 1997), per Polygram a 91,24 miliardi di lire
(doc. Polygram del 3 febbraio 1997), per EMI a 103,72 miliardi di lire(doc.
EMI del 31 gennaio 1997), per BMG a 143,44 miliardi di lire (doc. BMG del
10 febbraio 1997) e per Sony a 99,73 miliardi di lire (doc. Sony del 3
febbraio 1997).
Tenuto conto di quanto sopra esposto riguardo alla gravità delle violazioni commesse in relazione alla loro natura, alla loro qualificata durata, alle dimensioni delle imprese e alla loro importanza sul mercato, si ritiene congruo stabilire l'entità della sanzione nella misura dell'1,5% del fatturato come sopra identificato per Polygram, BMG, Sony e Warner-CGD e nella misura del minimo edittale, pari all'1% del fatturato come sopra identificato, per EMI.
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
(a) che le società BMG Ricordi Spa, EMI Music Italy Spa, Polygram Italia Srl, Sony Music Entertainment Spa, Warner Music Italia Spa, hanno violato l'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, partecipando a una pratica concordata avente per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato discografico in Italia, mediante la definizione di una struttura e un livello uniforme dei prezzi praticati ai rivenditori;
(b) che, in ragione della gravità e durata delle infrazioni realizzate da BMG Ricordi Spa, EMI Music Italy Spa, Polygram Italia Srl, Sony Music Entertainment Spa, Warner Music Italia Spa, a tali imprese venga applicata complessivamente per la infrazione commessa la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata:
BMG Ricordi Spa |
|
EMI Music Italy Spa |
|
Polygram Italia Srl |
|
Sony Music Entertainment Spa |
|
Warner Music Italia Spa |
|
(c) che le società BMG Ricordi Spa, EMI Music Italy Spa, Polygram Italia Srl, Sony Music Entertainment Spa, Warner Music Italia Spa cessino dall'attuazione e continuazione della infrazione accertata e si astengano da ogni accordo e pratica concordata che possa avere oggetto od effetto analogo a quello accertato e, in particolare, dall'effettuare riunioni al di fuori di quanto richiesto da finalità associative legittime e dallo scambio di informazioni che consentano di individuare il comportamento dei singoli produttori.
La sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di novanta
giorni dalla notificazione del presente provvedimento con versamento all'Ufficio
del Registro di Roma.
Dell'avvenuto pagamento della stessa le imprese di cui al punto b)
sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso
l'invio di copia della ricevuta del versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
Alberto Pera |
Giuliano Amato |
* * *
Allegati al provvedimento: